Sentenza 5 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2001, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
E VARIE DCV Aula A REPUBBLICA ITALIANA G LA CORTE SUPREMA0 1 637 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CG073262 SI ZION LANK Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. De Musis Rosario Presidente R.G.N.5466/98 Dott. Mercurio Ettore Consigliere Dott. Guglielmucci Cron.3396 Corrado Consigliere Dott. D'Agostino Giancarlo Consigliere Rep. Dott. Di Lella affaele Cons. Relatore Ud. 5/10/00 ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia_studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto dal Sig. per diritti L. . da 5 FEB. 2001 LUCARELLI ENZO, rapp.to e difeso dall'avv. Italo IL CANCELLIERE Mariosa, giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato, con lo stesso, in Roma viale CANCELLERIA Mazzini n. 73 c/o Crispo. ricorrente
contro
TELECOM ITALIA SPA, in persona del proc. Speciale, CG408338 avv.to Palo De Marco, elettivamente domiciliato in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Roma, via Roccaporena n. 34 presso lo studio del Prof. UFFICIO COPIE avv. Raffaele De Luca Tamajo e dell'avv.to Carlo Richiesta copia studio 'AMATIdal Sig. Boursier Nitta che lo rappresentano e difendono, giusta per diritti L. il5-2.1 procura a margine del controricorso IL CANCELLIERE зари CORTE SUPPEMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente Rilasciata copia legale al Sig.BOURSIER nonché NIUITA per diritti L. TELECOMUNICAZIONI SPA, in persona del ERICSSON 1.5 FEB 2001.. consigliere di amministrazione e legale rapp.te, avv.to IL CANCELLIERE Maurizio Ghergo, elettivamente domiciliato in Roma, Via di Ripetta n. 22, presso lo studio dell'avv.to, Gerardo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Vesci, che lo rappresenta e difende, giusta procura UFFICIO COPIE a Richiesta copia esecutiva margine del controricorso. VESCI dal Sig. -Controricorrente- per diritti. || 16 FEB. 2001.. avverso la sentenza del Tribunale di Montepulciano IL CANCELLIERE n.105 del 21/3/1997 RG 42/1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/10/2000 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Corlo Boursier Niutta Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vinvenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Montepulciano, il lavoratore in epigrafe esponeva di aver lavorato in modo continuativo ed ininterrotto alle dipendenze della s.p.a. Ericcson Telecomunicazioni, svolgendo attività nel settore telefonico in lavori appaltati dalla SIP (ora Telecom Italia s.p.a.) alla Ericsson;
di aver sempre beneficato del -trattamento economico e normativo del CCNL dei metalmeccanici - -settore impiantistica inferiore al trattamento riservato dalla SIP ai propri dipendenti;
di aver diritto, a norma dell'art. 3, primo comma, della legge n. 1369 del 1960, al trattamento economico riconosciuto dalla società appaltante ai propri dipendenti, in quanto le prestazioni lavorative erano strettamente connesse al servizio telefonico ed erano indispensabili per la realizzazione e la migliore efficienza del servizio stesso. Tanto premesso, il lavoratore conveniva in giudizio le società Ericsson Telecomunicazioni e SIP chiedendone la condanna in solido alla applicazione nei suoi confronti dei più favorevoli CCNL relativi al personale SIP. Le società convenute si costituivano e chiedevano il rigetto della domanda. Il Pretore adito rigettava il ricorso. L'appello proposto dal lavoratore veniva a sua volta respinto dal Tribunale di Montepulciano con la sentenza qui impugnata. I giudici dell'appello, richiamata la sentenza n. 446/1996 i delle Sezioni Unite di questa Corte, osservavano che lavoratori di imprese appaltatrici di lavori di installazione della SIP, società ampliamento di reti telefonicheed non avevano titolo al concessionaria del servizio telefonico, trattamento economico e normativo dei dipendenti SIP, in quanto il secondo comma dell'art. 3 della legge n. 1369/1960 espressamente escludeva da tale disciplina l'attività di installazione e manutenzione delle linee e delle reti di distribuzione. Di conseguenza i giudici del gravame reputavano irrilevante sia il richiamo all'art. 1 comma 5 del DPR n. 1192 del 22 novembre 1061 che il richiamo al provvedimento di concessione del servizio di telecomunicazioni alla SIP, posto che gli appalti in questione, sostanziandosi nella installazione e manutenzione delle linee telefoniche, comportavano prestazioni non ricomprese nel secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 1369/1960. Ritenevano infine, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 3 secondo comma della citata legge, sollevata dall'appellante con riferimento agli articoli 36, 38, 41 e 43 3 Cost., osservando che gli artt. 41 e 43 Cost. afferiscono all'esercizio ed ai limiti della libertà di impresa e non a favore dei dipendentifissano diritti economico-normativi delle imprese, mentre gli artt. 36 e 38 Cost. afferiscono ai limiti minimi delle retribuzioni e non alla assoluta parificazione dei livelli retributivi tra le varie categorie di lavoratori. Avverso detta sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da sei motivi. Le società intimate hanno resistito con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunciano vizio di extrapetizione e vizi di motivazione e si sostiene che il affrontato questioni mai sollevateTribunale avrebbe dall'appellante e che non avrebbe motivato il rigetto di tutti i motivi di appello. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 3 primo comma e dell'art. 5 lett. B della legge n. 1369/1960 e si sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la richiesta del ricorrente trovava la sua giustificazione esclusivamente nel primo comma dell'art. 3 e solamente per la parte riferita alla "manutenzione degli impianti", pacificamente ammessa alla garanzia solidale, per cui ogni diversa considerazione contenuta nella sentenza impugnata risulta estranea alla domanda, dovendo ritenersi errato quanto ritenuto dai giudici di merito, secondo cui l'oggetto di gran lunga prevalente degli appalti in esame sarebbe stato la costruzione e l'ampliamento delle reti telefoniche. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 3 primo comma della legge n. 1369/1960 e si sostiene che in forza della convenzione intercorsa tra il Ministero delle Poste e la SIP, l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione costituisce oggetto dell'attività imprenditoriale della concessionaria, sicchè l'attività di impiantistica telefonica delle società appaltatrici rientrerebbe nel ciclo produttivo della SIP, con conseguente applicabilità del disposto di cui al primo comma del citato art.3; si sostiene ancora che, a norma dell'art.1 quinto comma del DPR 22 novembre 1961 n. 1195, la SIP era comunque tenuta ad inserire nel contratto di appalto una clausola in forza della quale la società appaltatrice si doveva obbligare ad assicurare al proprio personale lo stesso trattamento S economico e normativodei dipendenti SIP. 3Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. secondo comma della legge n. 1369/1960 e si censurano le affermazioni secondo cui l'attività di impiantistica in genere S 5 non rientrerebbe nel ciclo produttivo della SIP. Con il quinto motivo si denunciano vizi di motivazione e si sostiene che il giudice di merito avrebbe erroneamente interpretato gli atti parlamentari relativi all'approvazione della legge n. 1369/1960, arrivando in tal modo a sostenere che i lavori eseguiti dal ricorrente sono esclusi dalla garanzia solidale, mentre i lavori di ristrutturazione ed ampliamento della rete telefonica rientrano certamente nella disciplina di cui al primo comma del citato art. 3 e non sono inquadrabili in nessuna delle ipotesi residuali previste della legge, che contempla solo lavori comunquedall'art. occasionali ed eccezionali. Con il sesto motivo si denuncia violazione degli articoli 3 e 5 della legge 1369/1960 e si addebita al Tribunale di aver disatteso i principi dettati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 120 del 1963, affermando erroneamente, da un lato, che il disposto dell'art. 3 avrebbe lo scopo primario di attribuire il diritto ad un trattamento minimo solo a lavoratori che non fruiscono di alcuna tutela sindacale (sicchè la norma non si applicherebbe al ricorrente che gode previsto dal contratto collettivo deidel trattamento → metalmeccanici); dall'altro lato ritenendo decisiva la circostanza che il CCNL dei metalmeccanici espressamente dispone che esso si applica anche alle impresedi installazione 6 di impianti e reti telefonici;
laddove, invece, il giudice delle leggi ha affermato che il disposto del primo comma dell'art. 3 mira ad assicurare l'uniformità del trattamento minimo ai lavoratori dipendenti dell'impresa appaltante e appaltatrice, ancorchè questi ultimi siano dell'impresa diverso CCNL e che oggetto delle norme in tutelati da un questione è il rapporto individuale di lavoro e non la disciplina collettiva di esso. Per l'ipotesi in cui questa Corte dovesse ritenere corretta l'interpretazione della norma data dal Tribunale, il ricorrente ha quindi riproposto la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 3 legge n. 1369/1960 con riferimento agli articoli 3, 41, 43, 36 e 38 Cost., e sostiene: a) che ove la norma in esame venga a limitare per le imprese esercenti un pubblico servizio, l'operatività dell'obbligo solidale del minimo trattamento, che è invece pieno ed assoluto per le imprese private, essa sarebbe irragionevole e discriminatoria, atteso che l'art. 41 Cost., sancendo la libertà di iniziativa economica e la limitata assoggettabilità a programmi e controlli, si riferisce sia alle imprese private che a quelle esercenti un pubblico servizio, mentre l'art. 43 Cost. prevede solo per queste ultime la possibilità di espropriazione;
da cui la 7 conclusione che ove il legislatore intenda limitare la libertà di impresa in modo discriminatorio tra le due categorie, questa discriminazione può avvenire solo in peius per le imprese esercenti un pubblico servizio, e mai in melius;
b) che l'interpretazione della norma accolta dal Tribunale porterebbe alla irragionevole conseguenza per cui un dipendente della stessa società appaltatrice, che svolga le stesse mansioni, otterrebbe un trattamento economico e normativo diverso a seconda che l'impresa appaltatrice, dalla quale egli dipende, esegua lavori per conto di una impresa privata o invece per conto di una impresa esercente un pubblico servizio. Il ricorso è infondato per le seguenti considerazioni. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto le censure con esso formulate, per la loro genericità, non consentono al Collegio di valutare né la decisività dei motivi di appello asseritamente trascurati dal Tribunale, né il lamentato vizio di extrapetizione. Il ricorrente, infatti, da un lato non ha assolto all'onere di specificare i punti devoluti con l'appello e non presi in considerazione dal giudice di secondo grado, dall'altro non ha precisato quali siano i capi della sentenza impugnata che comportano decisioni che fuoriescono dall'ambito della domanda. Il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo (prima parte), che per la loro stretta connessione è opportuno 0 0 esaminare congiuntamente, sono infondati. Con detti motivi il ricorrente censura, sotto vari profili, la sentenza impugnata per aver escluso l'applicabilità nella specie del disposto dell'art. 3 primo comma della legge n. 1369/1960, secondo cui gli imprenditori che appaltano opere о servizi attinenti al proprio ciclo produttivo ad imprese esterne dotate di autonoma organizzazione e gestione sono obbligati in solido con queste ultime ad assicurare ai lavoratori delle aziende appaltatrici un trattamento economico e normativo non inferiore a quello spettante ai propri dipendenti. Osserva la Corte che il giudice di appello, con accertamento di fatto incensurabile in questa sede, ha ritenuto, in conformità a quanto affermato dal primo giudice, che la compiuta istruzione imponesse di qualificare l'attività del ricorrente come volta a potenziare ed ampliare le reti esistenti, traducendosi in una operazione idonea ad innovare 1 a preesistente struttura. In particolare il Tribunale ha escluso che l'opera prestata dal lavoratore rientrasse nel concetto di allacciamento, ritenendo viceversa che essa costituisse l'antecedente di tale Je sicchè operazione, riservata al personale della SIP;
l'attività del ricorrente doveva sostanzialmente considerarsi esaurita nella installazione di un nuovo tratto di rete, ovvero nell'ampliamento di quella esistente. Orbene, sull'inquadramento di siffatte prestazioni nell'ambito della normativa di cui alla legge n. 1369/1960, si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte, al fine di comporre un contrasto insorto tra le sezioni semplici. Con la sentenza n. 446 del 1996 il Supremo Collegio ha stabilito che, con riferimento alle imprese che esercitano servizi pubblici, gli obblighi fissati dal primo comma dell'art.3 vengono per espressa disposizione legeslativa, contenuta nel successivo comma 2, limitati agli appalti relativi alle attività di esazione, installazione e lettura di contatori, manutenzione ordinaria di reti di distribuzione e trasporto, allacciamenti, costruzione di colonne montanti e attività similari, restando esclusa da tale disciplina l'attività di installazione e di manutenzione delle linee e delle reti di distribuzione. Ha osservato la Corte che il legislatore, introducendo la norma di cui al secondo comma dell'art. 3, ha implicitamente escluso che alle imprese esercenti un pubblico servizio possano applicarsi i principi sul ciclo produttivo propri del primo comma. La ratio di tale esclusione è stata ravvisata dalle Sezioni Unite nel fatto che gli appalti di installazione di reti di distribuzione sono giustificati dalla diversa natura dell'attività svolta dall'impresa appaltatrice, rispetto a quella della impresa appaltante, dalle notevoli dimensioni di 10 dette imprese e dalla normale regolamentazione collettiva dei contratti di lavoro del personale di queste aziende, che mette al riparo i dipendenti dai pericoli di sfruttamento cui ha cercato di porre rimedio la legge n. 1369/1960. Peraltro non ha mancato la Corte di precisare che tale esclusione esprime una scelta discrezionale del legislatore, orientata nel senso di definire le attività strumentalmente connesse con l'esercizio del servizio pubblico, al tempo stesso escludendo che attività diverse da quelle elencate(implicitamente) possano essere considerate interne al ciclo produttivo о comunque funzionalmente collegate con l'attività dell'impresa che ha concesso l'appalto. A questo orientamento giurisprudenziale, costantemente seguito da questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 8401 del 1997, n. 12302 del 1998, n. 4067 del 1999, n. 12262 del 2000), il Collegio intende prestare piena adesione, condividendone le motivate argomentazioni che lo sostengono. Ne consegue la inconsistenza delle censure in esame, atteso che il Tribunale, con congrua motivazione ed applicando i principi esposti, ha correttamente escluso l'applicabilità dei primi due come ha del commi dell'art. 3 alla fattispecie che ne occupa, pari escluso l'applicabilità dell'art. 5 stessa legge;
ha precisato i limiti e l'ampiezza della concessione ha ribadito che l'attività di dell'esercizio telefonico;
11 installazione e di ampliamento della rete, nelle intenzioni del non rientra nel ciclo produttivo della legislatore, concessionaria e dunque non comporta la tutela richiesta dal ricorrente;
ha precisato, altresi-, che detta attività, non rientrando nel normale ciclo produttivo dell'azienda appaltante, non può essere inquadrata neppure in quelle fattispecie similari ipotizzate dall'ultima parte del secondo comma dell'art. 3 cit. ilQuanto al secondo profilo del sesto motivo, ritiene Collegio che le due questioni di legittimità costituzionale ivi sollevate dal ricorrente siano manifestamente infondate. In primo luogo il ricorrente dubita della legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 3 della legge n. 1369/1960 (nella interpretazione datane dalle Sezioni Unite e qui accolta) sul presupposto che, ove il legislatorė, nel limitare la libertà di impresa, discrimini tra imprese private e imprese esercenti un pubblico servizio, violerebbe sia l'art. 3 Cost. trattando irragionevolmente in modo diverso situazioni simili, sia l'art. 43 Cost., che non consentirebbe l'introduzione di norme agevolative per le imprese esercenti un pubblico servizio. а Quanto al primo parametro evocato, va osservato che le situazioni direttamente poste a raffronto, non essendo omogenee, non consentono alcun giudizio di eguaglianza, mentre 12 la ragionevolezza della disposizione è facilmente desumibile dalle considerazioni esposte dalle Sezioni Unite di questa Corte nella richiamata sentenza n. 446 del 1996. Quanto al secondo parametro evocato, vi è solo da rilevare che la pretesa di voler far discendere la impossibilità per il legislatore di introdurre norme agevolative per le imprese esercenti un pubblico servizio da una norma programmatica (art. 43 Cost.) che consente l'espropriazione di queste ultime a fini di utilità generale, non ha nessun fondamento né logico né giuridico. In secondo luogo il ricorrente dubita della legittimità costituzionale della norma in esame sul presupposto che essa, consentendo ad un dipendente di una società appaltatrice, che svolga le stesse mansioni, di ottenere un trattamento economico e normativo diverso a seconda che l'impresa appaltante sia una impresa privata o una impresa esercente un pubblico servizio, violerebbe il combinato disposto degli articoli 3, 41, 36 e 38 Cost Al riguardo è appena il caso di notare che la lamentata discriminazione è del tutto priva di rilevanza se riferita al diverso trattamento economico e normativo dei lavoratori che operano per conto di imprese private rispetto a quello dei lavoratori che operano per conto di imprese di pubblico servizio, posto che, per costante giurisprudenza del giudice 13 delle leggi, la Costituzione non contiene alcun principio diretto a tutelare la parità di trattamento dei lavoratori;
è del tutto apparente ed inesistente se riferita al diverso trattamento economico dei lavoratori di una stessa impresa appaltatrice che operi per conto di imprese private e per conto di imprese di pubblico esercizio, posto che, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, lo stesso lavoratore, in questo secondo caso, verrebbe a percepire un trattamento migliore di quello che gli spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva della categoria di appartenenza. In definitiva, poiché la sentenza impugnata non appare inficiata dalle violazioni di legge e dai vizi di motivazione prospettati, né si profilano fondati sospetti di incostituzionalità della norma in esame, il ricorso deve essere respinto. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente alla rifusione in favore delle intimate delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare a ciascun controricorrente le spese del presente "" giudizio, che liquida milioni per onorari. Così deciso in Roma il Mafford th bella Il Cons. estensore Raffaele Di Lella 14 in lire 53.000, oltre a lire d ue 5 ottobre 2000 Il Presidente Rosario De Musis Repuio be Uunis Sell IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria - 5 FEB. 2001 ogal, BORATOREPill CASS Z O N E I 0 3 A D 1 S 3 , S . 5 O A T L T . R L , A N ' O A B L S 3 E L I 7 P E D - S D 8 I - A I N 1 T S S G 1 N O O E P S E A M I G D I A G E A E , O D L O T R T E I T T A S R L I I N L G E D E E S E R O D