Sentenza 5 marzo 1999
Massime • 2
L'indennità di esproprio concreta un debito di valuta, soggetto alla disciplina di cui all'art. 1224 cod. civ., richiedendosi, in particolare, ove l'espropriato pretenda il risarcimento del maggior danno per la svalutazione monetaria, che egli alleghi e provi i presupposti di fatto su cui fondare il giudizio, anche ricorrendo a presunzioni, ovvero che il tempestivo pagamento avrebbe evitato le conseguenze depauperative legate al fenomeno inflattivo.
Il disposto della sentenza n. 283 del 1993 della Corte Costituzionale, nel riconoscere all'espropriato, che non possa più avvalersi della cessione volontaria dell'area, il diritto di accettare l'indennità determinata secondo i criteri introdotti dalla normativa sopravvenuta, implica necessariamente che egli sia posto in grado di esercitare il diritto stesso, attraverso la formulazione di una nuova proposta da parte dell'espropriante, senza la quale resta preclusa per l'espropriato l'alternativa di accettare l'indennità senza alcuna decurtazione, ovvero di proseguire il giudizio restando sottoposto all'integrale applicazione dei nuovi criteri di determinazione: pertanto, in mancanza di offerta, il giudice deve astenersi dall'operare la decurtazione, la quale presuppone appunto la facoltà di scelta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/1999, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Rel. Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GESTIONE FONDI RUSTICI ED URBANI DI MA LI & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSTRIANA 12, presso l'avvocato FRANCESCO DU BESSÈ, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CELESTINO CORICA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1438/96 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 28/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/98 dal Consigliere Dott. Enrico PAPA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Du Bessè, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato La Porta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 20 febbraio 1978, la S.n.c. Gestione Fondi Rustici ed Urbani, già proprietaria di terreni per mq. 427.679 nel Comune di Segrate, occupati in via di urgenza (con decreto del 5 giugno 1973) e quindi espropriati (con decreto del Prefetto di Milano dell'8 aprile 1976) in favore del Ministero dei Lavori Pubblici per destinarli alla costruzione della Dogana di Milano, convenne davanti alla Corte di Appello di Milano lo stesso Ministero, ai sensi dell'art. 19 legge 865/1971, lamentando l'inadeguatezza delle indennità di espropriazione ed occupazione - fissate in via amministrativa rispettivamente in lire 396.711.400 e lire 39.671.140, di cui 328.019.725 già depositate -, chiedendo in via principale accertarsi l'intervenuto accordo sull'indennità per lire 1.415.000.000 - domanda poi rinunciata con dichiarazione resa all'udienza del 26 febbraio 1987 - ed, in subordine (domanda mantenuta ferma), determinarsi le indennità medesime secondo i criteri stabiliti dalla legge. Sulla resistenza della Amministrazione, la Corte territoriale ha pronunziato sentenza del 16 aprile 1996, depositata col n. 1438 il 28 maggio seguente. In applicazione dei criteri fissati dall'art.
5-bis della legge 359/1992, il giudice 'a quo', affermata l'edificabilità di diritto dell'area alla stregua dei dati acquisiti, ha considerato i vari profili circa la edificabilità di fatto e, dopo aver superato le critiche "hinc et inde" prospettate alla ripetuta indagine tecnica, ha operato con riferimento al valore venale unitario di 23.130 lire/mq.; operata la semisomma col coacervo dei redditi dominicali rivalutati, ed applicata la riduzione del quaranta per cento, è così pervenuto alla determinazione dell'indennità di espropriazione in lire 2.329.154.292. In particolare, con riguardo al menzionato abbattimento, ha affermato essere mancata, da parte della Società espropriata, "quella esplicita dichiarazione di accettazione a cui la Corte Costituzionale (sent. n. 283/93) ha ricollegato l'obbligo di escludere questa detrazione anche con riferimento alle indennità oggetto di contestazione giudiziale in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa". Ha poi quantificato l'indennità di occupazione -ragguagliandola, in ragione del 5% annuo, al valore venale dell'area- in lire 759.847.740, e disposto la spettanza degli interessi, su quest'ultima, da ogni rateo annuale e, su quella di espropriazione, dalla data del relativo decreto, con esclusione del maggior danno da svalutazione monetaria, per mancanza di allegazione di qualsivoglia dato presuntivo in ordine al preteso danno, in presenza di un debito di valuta. Ha, infine, ordinato il deposito delle somme eccedenti quelle già corrisposte - comprensive dell'indennità frattanto erogata al coltivatore insediato sui fondi -,con relativi accessori, ponendo le spese di lite a carico dell'Amministrazione convenuta.
Per la cassazione della sentenza ricorre la Società
espropriata, con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste l'Amministrazione dei lavori pubblici con controricorso. Motivi della decisione
Denunzia la S.n.c. Gestione Fondi Rustici ed Urbani, con il primo motivo, "insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all'accoglimento delle conclusioni del c.t.u. in merito al mancato riconoscimento dell'indennità per l'espropriazione di strade e fabbricati, alla mancata applicazione dei parametri in vigore per la determinazione del rapporto planovolumetrico ed all'errore materiale commesso nel calcolo della determinazione dell'indennità di esproprio". In proposito rileva: a) in relazione alle strade, la corte territoriale è incorsa in un errore di calcolo, in quanto il valore unitario considerato (lire 20.130), rapportato all'area espropriata (mq. 42. 767, 9), avrebbe dovuto fornire un risultato di lire 8.609.178.270, mentre nella sentenza si perviene a quello di lire 7.749.155.400; b) la stessa sentenza non ha attribuito alcun valore ai fabbricati, insistenti sull'area espropriata, assumendo che esso non ha trovato riscontro oggettivo negli atti, mentre da questi stessi, ed, in particolare, dalla consulenza di parte e dalla quietanza di deposito n. 814 della Tesoreria Provinciale - attinente proprio all'importo stimato per i fabbricati - risulta il contrario;
c) i parametri planovolumetrici utilizzati dall'ausiliario in sede di redazione della consulenza non sono corrispondenti a quelli del regolamento edilizio comunale, apparendo al riguardo ingiustificata la motivazione che ha ritenuto di doverli escludere,- trattandosi di vincoli preordinati allo esproprio.
Articola poi il secondo motivo come "violazione o falsa applicazione in relazione all'art.
5-bis, comma 2, della legge 8.8.1992 n. 359, nel punto in cui applica la detrazione del 40%
dall'importo dell'indennità per non aver la s.n.c. Gestione Fondi Rustici ed Urbani aderito alla cessione volontaria dei terreni, e ingiustificata e contraddittoria motivazione sul punto. Dopo aver ricordato che la cessione volontaria si è resa impossibile per l'inerzia della stessa Amministrazione e per effetto della sopravvenuta legge 247/1974, rileva che la corte di merito ha erroneamente inteso la regola derivante da Corte Cost. 283/1993, giacché, quella determinata dal consulente, deve essere proprio l'indennità da liquidarsi ai sensi del comma 1 art.
5-bis cit., mentre l'ausiliario è incorso, nel caso in esame, negli errori più sopra lamentati, onde la ricorrente odierna "non è stata messa in grado in alcun momento di addivenire alla cessione volontaria dei beni espropriati".
Col terzo mezzo, deduce finalmente "violazione o falsa applicazione dell'art. 1224 c.c. ed insufficiente e contraddittoria motivazione, "ex" art. 360 nn. 3 e 5 in relazione al mancato riconoscimento del maggior danno da svalutazione". In aderenza alla regola giurisprudenziale, secondo cui la prova dell'ulteriore pregiudizio può essere fornita anche a mezzo di presunzioni, richiama infatti il precedente accordo per il pagamento di lire 1.415.000.000, rilevando che, dopo oltre venti anni, l'incidenza del fenomeno inflattivo, tanto più su somme aventi finalità puramente indennitarie, non può essere disconosciuta;
aggiunge che le finalità statutarie della Società medesima, consistenti proprio nella gestione di immobili, non consentono certo di negare, con riguardo al caso concreto, la negativa e sensibile incidenza della svalutazione monetaria sulle somme dovute.
L'Amministrazione, nel controricorso, oppone la infondatezza dell'impugnazione, affidata ai rilievi che seguono. A9 non sussiste il vizio di motivazione, denunziato Col. primo mezzo, in quanto l'incidenza delle strade è stata considerata Col. diminuire, ai fini della valutazione complessiva, la superficie espropriata del 10%; la mancata considerazione dei fabbricati preesistenti, sulla base delle richiamate risultanze documentali, denunzia in realtà un errore revocatorio;
la volumetria prevista dal regolamento edilizio è stata dal giudice "a quo" espressamente esclusa, siccome ricollegabile ad una variante del 1971, approvata proprio per la realizzazione dell'opera pubblica e relativa, pertanto, alla stessa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; b) ne' maggior pregio rivela il secondo motivo, dal momento che, non perfezionatasi la cessione volontaria in un primo momento profilatasi, l'esclusione della riduzione del 40%, nel meccanismo transattivo prefigurato da Corte Cost. 283/1993, avrebbe richiesto comunque una espressa manifestazione di disponibilità ad accettare la misura dell'indennità risultante dalla applicazione dei nuovi criteri di stima;
c) l'esclusione,. infine, della rivalutazione monetaria dell'indennità è stata operata dal giudice di merito attraverso una esatta applicazione dei principi (anche giurisprudenziali) in materia e sottolineando il difetto di prova o, anche, di mere allegazioni circa il preteso maggior danno.
Il primo motivo, sotto il denunziato aspetto del vizio di motivazione, si rileva fondato, limitatamente al punto "sub" b) della riportata censura. Infatti, nella decisione impugnata (p. 7), si enuncia la critica della Società istante alla relazione del consulente tecnico di ufficio, che non avrebbe "tenuto conto del valore degli edifici che insistevano sul terreno espropriato e che egli ha considerato vetusti ed obsoleti senza però neppure vederli perché erano stati abbattuti nel 77 e che invece il c.t. di parte (DR) ha valutato (dopo averli visti) circa 747 milioni"; quindi, il rilievo risulta superato attraverso la testuale affermazione:
"Anche questa critica non può essere presa in considerazione, poiché il preteso valore non trova alcun riscontro oggettivo negli atti". Orbene, da un lato, è agevole osservare come la deduzione sia stata disattesa in maniera non congruente con lo specifico rilievo della parte, giacché, posta l'esistenza di manufatti purchessia (la quale non risulta esclusa, onde non si è in presenza di un vizio revocatorio, cui fa riferimento l'Amministrazione controricorrente, dovendosi inoltre considerare la decisività del punto in esame), l'esclusione del valore, in corrispondenza "preteso" dalla Società istante, si rivela sostanzialmente apodittica, indipendentemente dai riscontri (di merito) invocati dalla ricorrente in senso contrario, non essendo individuabile la "ratio decidendi" circa l'affermata mancanza di valore, alla stregua degli atti.
Infondati sono, invece, i restanti profili del mezzo. È vero che, ove si rapporti il valore unitario alla intera superficie espropriata, si perverrebbe al risultato indicato dalla ricorrente, ma è altrettanto vero che dalla sentenza si arguisce agevolmente essere stati considerati, nella consulenza tecnica, i cd. vincoli conformativi (strade di lottizzazione) come incidenti in ragione del 10% sulla edificabilità complessivamente considerata (cfr. p. 7 cit., ove, alla superficie espropriata, di mq. 427.67 9, si contrappone la "area delle strade", di mq. 42. 767, 9, esattamente corrispondente all'indicato rapporto), e la stessa ricorrente mostra di tener conto della specifica circostanza (espressamente criticata attraverso il rilievo secondo cui "il c.t.u. ha omesso di calcolare il valore del sedime per la parte relativa alle strade operando una "dismissione pari al 10% del sedime per urbanizzazione primaria" ritenendo la superficie fondiaria edificabile pari a mq. 384.9 1 1,1, escludendo, di fatto, il calcolo delle strade": ricorso, p. 5). Onde, essendosi attenuto il giudice del merito, sulla scorta della valutazione dell'ausiliario, al metodo cd. analitico-deduttivo (richiamato ed esemplificato, nella sentenza, a p. 5 seg.), il calcolo globale risulta evidentemente sorretto da idonea motivazione. Superato, così, il profilo più sopra riportato "sub" a), a conclusioni analoghe si perviene per quello residuo dello stesso primo mezzo, contraddistinto con la lett. c). Il rapporto planovolumetrico, ancora nella presente sede richiamato dalla Società, è stato ritenuto inapplicabile, siccome discendente dal vincolo preordinato all'esproprio (sent., p. 5 seg.) con una variante del 1971, ed inammissibile appare la critica, tipicamente di merito, secondo cui esso andrebbe invece collegato allo strumento urbanistico "deliberato in data 30.9,1969".
Il primo motivo va accolto, pertanto, limitatamente al profilo "sub" b).
Il secondo si rivela, poi, complessivamente fondato. La Corte Costituzionale, con la sentenza 283/1993, ha dichiarato l'illegittimità del comma 2 art.
5-bis della legge 359/1992, nella parte in cui non prevede il diritto di accettare l'indennità, con esclusione della riduzione del quaranta per cento, per i soggetti, già espropriati al momento di entrata in vigore della legge, nei cui confronti l'indennità non sia divenuta incontestabile. In mancanza di determinazione del meccanismo procedurale per l'attuazione di tale diritto nel corso del procedimento giurisdizionale e con riguardo alla contrapposta posizione dell'espropriante, circa la formulazione di una nuova offerta commisurata ai sopravvenuti criteri di determinazione, l'interpretazione giurisprudenziale, che tale nuova offerta richiedeva (Cass. 4260, 3292, 1580/1997), è stata in qualche modo rettificata da un indirizzo che, ritenendo "incondizionato" il diritto (potestativo) dell'espropriato, ha affermato la necessità di una rinunzia di lui a contestare la determinazione secondo i nuovi criteri (Cass. 9584, 9662/1997). A tale ultimo indirizzo si è adeguata la corte territoriale, allorquando ha considerato che l'espropriata, odierna ricorrente, insistendo nel richiedere l'indennità nella maggior misura indicata dal proprio consulente, per giunta rinunziando alla iniziale domanda di quantificazione nella misura assunta come concordata, non potesse usufruire di un 'beneficiò necessariamente collegato a "risparmio di tempo ed attività processuale". Una impostazione siffatta non può tuttavia essere seguita - e vale dunque a fondare il profilo di censura attinente alla denunziata violazione di legge -, essendosi la giurisprudenza di questa Corte successivamente sviluppata nel primo dei sensi indicati (v. fra le più recenti, Cass. 6307, 6048, 6040, 5821, 5064/1998), secondo un orientamento cui il collegio intende aderire. Ed invero il disposto della citata sentenza additiva della Corte Costituzionale, nel riconoscere all'espropriato, - che non possa più avvalersi della cessione volontaria di un'area espropriata - e resterebbe perciò assoggettato ad un'indennità inferiore a quella originariamente offertagli e rifiutata -, il diritto di accettare l'indennità determinata secondo i criteri introdotti dalla normativa sopravvenuta, implica necessariamente che egli sia posto in grado di esercitare il diritto stesso (attribuitogli dal giudice delle leggi ), attraverso la formulazione di una nuova proposta da parte dell'espropriante. Ne consegue che, ove tale proposta non venga effettuata nel corso del giudizio di opposizione nel quale trova applicazione la disciplina sopravvenuta, resta per lui preclusa l'alternativa di accettare l'indennità offerta senza alcuna decurtazione, ovvero di proseguire il giudizio restando sottoposto alla integrale applicazione dei nuovi criteri di determinazione. Pertanto, in mancanza di offerta, il giudice deve astenersi dall'operare la decurtazione di legge, la quale presuppone appunto la facoltà di scelta fra cessione volontaria senza decurtazione ed espropriazione con liquidazione di un'indennità decurtata del quaranta per cento.
Onde il mezzo merita accoglimento, indipendentemente da ogni approfondimento circa l'incidenza di una eventuale, sia pur condizionata, accettazione (v., in particolare, Cass. 6048/1998 cit.) e senza che possa attribuirsi rilievo alla domanda -poi abbandonata- di liquidazione secondo criteri che si assumono convenuti fra gli interessati, ma non risultano accettati ne' successivamente riproposti, in maniera espressa, dall'espropriante. Infondato, finalmente, è il terzo motivo. Versandosi, invero, in un caso di debito di valuta, il 'danno maggiore' di cui all'art.1224 cpv. c.c., derivante dalla svalutazione monetaria, spetterà
all'espropriato, ma non automaticamente, sibbene in virtù dell'adempimento dell'onere di allegazione e prova di presupposti di fatto su cui fondare il giudizio, anche solo presuntivo, che il tempestivo pagamento avrebbe evitato al suddetto le conseguenze depauperative legate al fenomeno inflattivo. Nella sentenza impugnata, l'accessorio in questione risulta appunto negato, alla stregua della premessa maggiore indicata, 'nulla avendo l'attrice provato ( o anche solo allegato ) che valga a dimostrare o far presumere l'esistenza di un maggior danno' (ivi, p. 12). Ne deriva che la denunziata violazione di legge non è configurabile, per essere stati applicati correttamente i principi di ordine generale, regolanti la materia, mentre la censura, là dove è intesa a contrastare le conclusioni negative cui è pervenuto il giudice 'a quo' -senza investire l'affermazione circa il mancato assolvimento dell'onere di allegazione- risulta inammissibile, siccome sostanzialmente intesa a riproporre valutazioni di merito. Con riguardo ai profili accolti, nei termini che precedono, consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della stessa Corte territoriale, che, all'esito, provvederà anche sulle spese del giudizio rescindente.
P . Q . M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso e, per quanto di ragione, il primo;
rigetta nel resto;
cassa la sentenza impugnata, in relazione ai profili accolti, e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 1999