Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/1999, n. 1867
CASS
Sentenza 5 marzo 1999

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L'indennità di esproprio concreta un debito di valuta, soggetto alla disciplina di cui all'art. 1224 cod. civ., richiedendosi, in particolare, ove l'espropriato pretenda il risarcimento del maggior danno per la svalutazione monetaria, che egli alleghi e provi i presupposti di fatto su cui fondare il giudizio, anche ricorrendo a presunzioni, ovvero che il tempestivo pagamento avrebbe evitato le conseguenze depauperative legate al fenomeno inflattivo.

Il disposto della sentenza n. 283 del 1993 della Corte Costituzionale, nel riconoscere all'espropriato, che non possa più avvalersi della cessione volontaria dell'area, il diritto di accettare l'indennità determinata secondo i criteri introdotti dalla normativa sopravvenuta, implica necessariamente che egli sia posto in grado di esercitare il diritto stesso, attraverso la formulazione di una nuova proposta da parte dell'espropriante, senza la quale resta preclusa per l'espropriato l'alternativa di accettare l'indennità senza alcuna decurtazione, ovvero di proseguire il giudizio restando sottoposto all'integrale applicazione dei nuovi criteri di determinazione: pertanto, in mancanza di offerta, il giudice deve astenersi dall'operare la decurtazione, la quale presuppone appunto la facoltà di scelta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/1999, n. 1867
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1867
    Data del deposito : 5 marzo 1999

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