Sentenza 13 febbraio 1998
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2010
Massime • 1
La genericità delle previsioni normative di cui agli artt. 630, lett. c e 631 cod. proc. pen. induce ad escludere, in vaglio di ammissibilità della richiesta di revisione, e salva naturalmente l'applicazione, in sede rescissoria, delle norme del giudizio di primo grado, limitazioni correlate alle modalità di acquisizioni degli elementi probatori, e a ritenere, quindi, utilizzabili, ai fini della presentazione della richiesta, anche elementi desumibili da indagini difensive espletate a norma dell'art. 38 disp. att. cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/1998, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 13.02.1998
1. Dott. Ugo Scelfo Consigliere SENTENZA
2. " Ilario Martella " N.509
3. " Arturo Cortese " REGISTRO GENERALE
4. " Giorgio LA " N.34292/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
PI CO, n. 07.02.1932
avverso l'ordinanza emessa il giorno 06.05.1997 dalla Corte d'appello di Roma;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con ordinanza emessa il giorno 06.05.1997 la Corte d'appello di Roma dichiarava inammissibile l'istanza proposta da PI CO per la revisione della sentenza del 12.10.1988, passata in giudicato, con cui la Corte d'Assise di Roma lo aveva condannato alla pena di 12 anni e mesi uno di reclusione per i delitti di associazione terroristico-eversiva e partecipazione a banda armata, ritenuti comprovati essenzialmente: 1) dal ricovero eseguito dal PI, nella clinica di sua proprietà, della brigatista LI IA, rimasta ferita nel corso di un attentato;
2) dalla proposta fatta dal PI alle Brigate Rosse di effettuare il sequestro dell'assessore regionale alla sanità della Regione Basilicata ET Fernando;
3) dall'assicurazione data dal PI della disponibilità della sua clinica per il caso di ulteriori necessità dell'organizzazione. Rilevava la Corte che gli unici elementi di novità addotti erano le dichiarazioni rese ex art. 38 disp. att. cpp. dalla LI e dalla sig.ra ET AR, dalle quali emergeva che la prima, compulsata dalla seconda al momento della lettura della sentenza di secondo grado, aveva asserito che il PI la aveva ricoverata nella propria clinica occasionalmente e, secondo la sua impressione, per costrizione, ed era estraneo all'organizzazione delle Brigate Rosse. Tali dichiarazioni, tenuto conto in particolare del carattere puramente valutativo delle dichiarazioni della LI e della suddivisione dell'organizzazione terroristica in vari nuclei separati, con segretazione dei nomi degli aderenti, erano del tutto inidonee, secondo la Corte, a ribaltare l'ampio quadro probatorio posto a sostegno del giudicato.
Ha proposto ricorso il PI, deducendo che l'impugnata ordinanza non ha tenuto conto della rilevante incidenza delle dichiarazioni della LI e di quelle, confermative, rese nella stessa circostanza dal brigatista NI (e completamente ignorate dalla Corte del merito), per come riferito dalla ET, al fine anche della corretta valutazione dell'intero materiale probatorio posto a base della condanna, in riferimento tra l'altro alla posizione di assoluto silenzio, per rifiuto della giurisdizione, assunta all'epoca dai brigatisti presenti al processo.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Deve, anzitutto, rilevarsi, in riferimento alla circostanza che i nuovi elementi di prova offerti dal PI sono costituiti da due dichiarazioni rese ex art. 38 disp. att. c.p.p., che la genericità delle previsioni normative di cui all'art. 630, lett. c), e all'art.631 cpp. induce ad escludere, in sede di vaglio di ammissibilità
della richiesta di revisione (e salva, naturalmente, l'applicazione, in fase rescissoria, delle norme del giudizio di primo grado, a sensi del cpv. art. 636 cpp.), limitazioni correlate alle modalità di acquisizione degli elementi probatori, e a ritenere, quindi, utilizzabili, ai fini della presentazione della richiesta, anche elementi desumibili da indagini difensive espletate a norma dell'art.38 disp. att. c.p.p. (cfr. Cass. sez V, 22.04.1997, Cavazza).
Va poi, sempre preliminarmente, ricordato che il principio per cui il giudizio in ordine all'ammissibilità della richiesta di revisione, sotto il profilo della manifesta infondatezza, deve essere volto alla verifica della sola idoneità in astratto dei nuovi elementi di prova a dimostrare, ove accertati, che la sentenza di condanna deve essere revocata, non esclude ma anzi impone una prognosi sull'esito possibile del giudizio di revisione attraverso la comparazione fra le prove acquisite e le prove acquisende, finalizzata a riscontrare eventuali evidenti segni di inconferenza e/o inidoneità della prova nuova a determinare la rimozione del giudicato (Cass. sent. cc. I/4126/93; sent. cc. I/945/92).
Cio, chiarito, rilevasi che la Corte del merito ha evidenziato in modo chiaro e logico le ragioni per cui i nuovi elementi offerti dal PI non costituiscono base idonea per pronosticare un possibile giudizio rescissorio a lui favorevole. Le dichiarazioni della LI sulla estraneità del ricorrente alle B.R., infatti - osserva correttamente in via principale la Corte d'appello (e il rilievo vale a maggior ragione per la generica affermazione, riferita dalla Schettino, fatta nella medesima circostanza dal NI, della quale si lamenta nel ricorso la mancata presa in considerazione, anche al fine di utilmente confutare la, peraltro aggiuntiva, argomentazione dell'ordinanza facente leva sulle limitazioni valutative poste dall'art. 192 cpp.) -, riflettono semplicemente la convinzione soggettiva della medesima circa l'appartenenza del predetto alla organizzazione, ma non forniscono alcun elemento concreto (rimanendo così nella sostanza insuperato il "silenzio" a suo tempo mantenuto dai brigatisti presenti al processo) atto ad infirmare le precise e comprovate circostanze fattuali (ricovero eseguito dal PI, proposta di sequestro dallo stesso avanzata, assicurata disponibilità della sua clinica per il caso di ulteriori necessità dell'organizzazione), alla cui stregua è stata ravvisata la condotta integrativa della fattispecie delittuosa ascritta. Dichiaratamente soggettive, e parimenti irrilevanti, appaiono poi le richiamate affermazioni della LI riguardo alle circostanze relative al suo ricovero (in ordine alle quali, peraltro, va ricordata anche la non illogica chiave esplicativa rinvenuta dall'impugnato provvedimento nella regola primaria dell'organizzazione terroristica di tenere segreti i nominativi di coloro che aderivano alla stessa o svolgevano funzioni di raccordo fra i vari nuclei).
Alla stregua dei suesposti rilievi, ultronee e inconferenti appaiono, infine, le deduzioni del ricorso con cui si contestano la valutazione e l'interpretazione delle prove assunte nel giudizio di merito, reiterandosi fra l'altro, al riguardo, una serie di obiezioni già ampiamente esaminate e confutate nella sentenza di questa Corte conclusiva del processo a carico del PI.
P. Q. M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1998