Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, prima dell'entrata in vigore dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39 (che ha portata innovativa senza effetti retroattivi), le persone trasportate a titolo di cortesia su di un veicolo coinvolto in un incidente stradale non potevano essere considerati terzi ai fini assicurativi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/01/1999, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Roberto PREDEN - Presidente -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ALLSECURES ASSIC SPA, con sede in Roma, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. E. BIANCHI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell'avvocato LUIGI OTTAVI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI AT CE, US NN, DE NT EL, GE MA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 174/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 20/12/95 e depositata il 27/01/96 (R.G.434/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/98 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione (not. 2 dicembre 1989) Di AT NC, US NN RI e De NT AF convenivano in giudizio la S.p.A Allsecures Assicurazioni e la signora LA RI, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale, avvenuto il 5 dicembre 1977 in Boscoreale, mentre erano trasportate sull'autovettura della LA, assicurata presso la Preservatrice (cui è succeduta la Allsecures), venuta a collisione con altra auto.
L'adito Tribunale di Napoli, nel contraddittorio tra le parti, con sentenza n. 335/94 dichiarava la LA responsabile dell'incidente e condannava in solido la danneggiante e l'assicuratrice al risarcimento dei danni in favore degli attori. La decisione era appellata dall'assicuratrice, che ne chiedeva la riforma;
restava contumace la danneggiante, resistevano le parti danneggiate che proponevano appello incidentale per la migliore determinazione del quantum.
Con sentenza (dep. il 27 gennaio 1996) la Corte d'Appello di Napoli rigettava entrambi gli appelli e condannava l'assicuratrice al pagamento dei 2/3 delle spese del grado.
Contro la decisione ricorre l'assicuratrice deducendo unico articolato motivo di gravame;
le altre parti non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nell'unico articolato motivo si deduce l'error in iudicando per la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 nel testo vigente al 5 dicembre 1977; la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 convertito nella legge 1977 n. 39; la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 delle preleggi, in relazione al principio di irretroattività.
La tesi è che alla data dell'incidente le persone trasportate sul veicolo non rientravano nella coperture del rischio di cui all'assicurazione obbligatoria, onde non potevano agire contro l'assicuratore del veicolo ospitante per il ristoro del proprio danno.
2. Le censure sono fondate. Ed in vero l'obbligo assicurativo della responsabilità civile per i danni causati alle persone trasportate sui veicoli destinati al trasporto delle persone, anche se di uso privato, è stato introdotto dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 (convertito dalla L. 1977 n. 39).
Tuttavia, per espressa previsione dell'art. 14 del citato D.L., le modifiche apportate dall'art. 1 del D.L. agli art. 1 e 4 della legge 1969 n. 990 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1978. L'incidente in questione si è verificato il 5 dicembre 1977 e dunque sotto il previgente regime che escludeva dall'assicurazione obbligatoria le persone trasportate sul veicolo assicurato. Questa S.Corte ha costantemente affermato il principio che la persona trasportata a titolo di cortesia nel veicolo coinvolto da un incidente stradale, verificatosi prima dell'entrata in vigore dell'art. 1 del D.L. 1976 n. 857 (che è norma innovativa, ma non effetti retroattivi, posto che il successivo art. 14 stabilisce il dies a quo di efficacia), potessero essere considerati terzi ai fini assicurativi (cfr. Cass. 25.7.1990 n. 7510; 9.8.1995 n. 8721). La stessa Corte Costituzionale, investita delle questioni della legittimità della esclusione e quindi della portata innovativa o retroattiva dello ius superveniens, ha respinto i dubbi di costituzionalità sollevati (cfr. Corte Cost. sent. 1975 n. 55 e 1976 n. 264 e ord. 1992 n. 323). Conseguentemente sussiste l'error iuris denunciato, avendo i giudici del merito dato efficacia retroattiva a norme che non l'avevano, con conseguente violazione di legge.
3. Il giudice di rinvio (altra sezione della Corte d'Appello di Napoli), nell'attenersi ai principi di diritto come sopra indicati, provvederà al riesame del merito sul punto controverso, decidendo anche per le spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. Roma, 2 luglio 1998.
Depositato il 12 gennaio 1999.