Cass. civ., sez. I, sentenza 21/09/1999, n. 10183
CASS
Sentenza 21 settembre 1999

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Nella valutazione della natura edificabile del terreno secondo diritto, ai fini espropriativi o ai fini risarcitori in una fattispecie di accessione acquisitiva, non è sufficiente fare riferimento al PRG nella sua originaria formulazione (nel quale il terreno in questione sia eventualmente collocato in zona agricola), ma occorre anche tenere presente la destinazione che quel terreno abbia assunto nel PEEP, che del PRG o del piano di fabbricazione costituisce variante, ed in base ad esso riconoscerne la natura edificatoria e valutarne le caratteristiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/09/1999, n. 10183
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10183
    Data del deposito : 21 settembre 1999

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