Sentenza 21 settembre 1999
Massime • 1
Nella valutazione della natura edificabile del terreno secondo diritto, ai fini espropriativi o ai fini risarcitori in una fattispecie di accessione acquisitiva, non è sufficiente fare riferimento al PRG nella sua originaria formulazione (nel quale il terreno in questione sia eventualmente collocato in zona agricola), ma occorre anche tenere presente la destinazione che quel terreno abbia assunto nel PEEP, che del PRG o del piano di fabbricazione costituisce variante, ed in base ad esso riconoscerne la natura edificatoria e valutarne le caratteristiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/09/1999, n. 10183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10183 |
| Data del deposito : | 21 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AS LI, FA AN, NA RD, NA LO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso l'avvocato D'OTTAVI MARIO F., che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO STECCONI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ANCONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 400, presso l'avvocato ANTONIO COCHETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI RANCI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 289/97 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 23/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/99 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Stecconi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Ranci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MI AS, CI GN, FE EC e TT EC con citazione notificata il 16.1.1988 chiedevano al Tribunale di Ancona l'integrale risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del diritto di proprietà di loro aree site in Ancona, località Poggio, nelle quali erano state costruite abitazioni di edilizia economica e popolare, senza che il Comune avesse emesso, entro il termine dell'occupazione, il provvedimento di esproprio, talché assumevano essersi verificata la cosiddetta accessione invertita.
Il Comune di Ancona costituitosi contestava l'esistenza dei presupposti dell'occupazione acquisitiva;
sosteneva che, stanti i vincoli paesaggistici ed urbanistici gravanti sull'area, la stessa fosse totalmente inedificabile e che la limitata e specifica edificabilità "era conseguita al vincolo espropriativo imposto dal Comune con il PEEP".
Il Tribunale di Ancona, esperita CTU, con sentenza 26.5.1995, n. 380 accoglieva la domanda, condannando il Comune al risarcimento dei danni per l'irreversibile occupazione delle aree ed al pagamento dell'indennità per il periodo di occupazione temporanea, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria. Il Comune interponeva appello deducendo, tra l'altro, che le abitazioni realizzate da soggetto privato, senza alcun onere finanziario per l'Amministrazione e destinate a soggetti privati, non costituivano opera pubblica e pertanto non davano luogo all'accessione invertita;
che le aree erano del tutto inedificabili. In accoglimento del secondo motivo del gravame, "assorbiti gli altri", la Corte di Ancona, respingeva invece, la domanda premettendo che gli attori non avevano fornito la prova, ad essi facente carico, del carattere edificatorio dell'area in questione ed inferendone che non fosse alla fattispecie, di conseguenza, applicabile l'art. 3, co. 65, della l. 1996 n. 662 che ha introdotto il comma 7 bis all'art. 5 bis l. 359/1992, per cui erano anche irrilevanti le censure di incostituzionalità della norma suddetta.
Avverso quest'ultima sentenza, depositata il 23 giugno 1997, AS, GN e EC ricorrono ora per cassazione. Il Comune, con controricorso illustrato anche con memoria si è limitato a contestare la fondatezza delle censure avversarie, ritenendo "non sussistente onere di ricorso incidentale sul punto della inesistenza dei presupposti per l'accessione invertita come da primo motivo di appello dichiarato assorbito dalla Corte di Ancona, potendo le questioni assorbite essere riproposte nella improbabile eventualità di accoglimento del ricorso, al giudice di rinvio". MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo, quinto, secondo e settimo degli otto motivi in cui si articola l'impugnazione, i ricorrenti contestano, sotto plurimi e connessi profili, l'esclusione del carattere edificatorio dell'area in questione: carattere, a loro avviso, viceversa sussistente e comprovato, sia sul piano della edificabilità legale - in ragione della sua inclusione in un PEEP - sia per il parallelo e concorrente aspetto della edificabilità di fatto.
Con i (del pari connessi) mezzi terzo e sesto, sostengono poi - contro l'esegesi dell'art. 5 bis, comma 7 bis, della l. 359/1992 accolta dalla Corte territoriale - l'applicabilità anche ai suoli agricoli (e quindi anche a quello per cui è causa ove, in tesi, tal fosse) della nuova disciplina risarcitoria da detta norma introdotta. Con il successivo quarto motivo denunciano ancora vizi di motivazione e di omessa pronuncia (ex art. 112 c.p.c.), sul rilievo che "il giudice del riesame del merito, anche ritenendo l'area non edificabile, avrebbe dovuto liquidare egualmente il danno subito dagli attori secondo il valore venale (agricolo) della stessa". Con il residuo ottavo motivo, ripropongono, infine, l'eccezione (di cui lamentano l'omesso esame nel giudizio a quo) di illegittimità del citato co. 7 bis dell'art. 5 bis l. 359/92, introdotto dall'art. 3, co 65., della l. 1996 n. 662, per contrasto con gli artt. 3, 28, 42 e 97 Costituzione.
2. La complessa doglianza relativa all'escluso carattere edificatorio delle aree già di proprietà dei ricorrenti è fondata in relazione al profilo assorbente (di cui specificamente al primo mezzo) delle edificabilità legale.
Ed invero, i piani di edilizia economica e popolare - come quello per la realizzazione del quale sono state occupate ed utilizzate le aree in questione - rientrano, come già precisato, in un disegno normativo volto a consentire che l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare sia inquadrato in uno strumento urbanistico più ampio, sicché esso non può essere in contrasto con in precedente piano urbanistico generale, di cui costituisce pur sempre l'attuazione nella versione originaria o in quella modificata dal PEEP, che del PRG ha effetto variante (Cfr. Sez. UU 1997 n. 11433). Il fatto stesso, quindi, che un terreno sia compreso nel PEEP ed in esso abbia destinazione all'edilizia economica e popolare, che del PRG costituisce attuazione o variante, è di per sè elemento giustificativo del legale carattere edificatorio del terreno medesimo, sia pure nei limiti che il PEEP consente.
Da ciò appunto consegue che, nella valutazione della natura edificabile del terreno secondo diritto, ai fini espropriativi o ai fini risarcitori in una fattispecie di accessione acquisitiva, non è sufficiente fare riferimento al PRG nella sua originaria formulazione (nel quale il terreno in questione sia eventualmente collocato in zona agricola), ma occorre anche tenere presente la destinazione che quel terreno abbia assunto nel PEEP, che del PRG o del piano di fabbricazione costituisce variante, ed in base ad esso riconoscerne la natura edificatoria e valutarne le caratteristiche (Cfr. anche nn. 6949, 8648/1998).
La sentenza impugnata, che si è discostata da tali principi, andrà quindi sul punto cassata.
3. Oltre ai motivi secondo, quinto e settimo, attinenti al medesimo punto della edificabilità, restano assorbiti anche il terzo, quarto e sesto mezzo, tutti parimenti formulati in via subordinata, per l'ipotesi di reiezione della censura principale sul punto che precede, nonché il residuo ottavo motivo, prospettante questioni di costituzionalità dell'art. 3, co. 65, l. 1996 n. 662, la delibazione della cui eventuale non manifesta infondatezza resta demandata al giudice di rinvio che della norma stessa è chiamato a fare applicazione.
4. Estranea al thema decidendum, in questa sede, è la questione (dibattuta in memoria e nella discussione orale della difesa del Comune) circa la sussistenza o meno, nella fattispecie, dei presupposti di una illecita occupazione appropriativa, poiché tale questione - prospettata nel primo motivo del gravame dell'ente comunale e non esaminata dalla Corte territoriale che l'ha ritenuta assorbita nel secondo mezzo - non è stata (come avrebbe potuto essere) reintrodotta, con ricorso incidentale per cassazione, che anzi la stessa difesa del resistente ha precisato di non voler proporre.
5. Alla cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo come sopra accolto, consegue il rinvio della causa - per nuovo esame dell'istanza risarcitoria degli attori - ad altra Corte di merito, che si designa in quella di Bologna, che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, ne dichiara assorbito ogni altro, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, in relazione al motivo accolto ed anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 1999