Sentenza 16 febbraio 1999
Massime • 1
Il diritto di accettare l'indennità di esproprio determinata in base all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 con esclusione della riduzione del 40 per cento (diritto riconosciuto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 283 del 1993 anche a chi fosse stato già espropriato al momento di entrata in vigore della legge n. 359 del 1992) presuppone l'obbligo, per l'espropriante, di procedere all'offerta di suddetta indennità al fine di dare pratica attuazione al diritto stesso. Ne consegue che, nei processi pendenti in cui siano parti soggetti già espropriati alla data di entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, la riduzione del 40 per cento dell'indennità potrà avere luogo solo se l'espropriante, dopo l'entrata in vigore della norma citata, abbia offerto all'espropriato l'indennità determinata secondo i criteri di cui alla suddetta norma e l'espropriato non l'abbia accettata. Più in particolare, ad oggetto di una tale possibile - e sanzionata in caso di mancato esercizio - accettazione dell'espropriato non si pongono ne' l'indennità determinata in sede giudiziale nel contraddittorio delle parti, ne' quella originariamente offerta e rifiutata dall'espropriato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/1999, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO Presidente
Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore
Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere
Dott. Francesco AR FIORETTI Consigliere
Dott. Francesco FELICETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI RAGUSA, in persona del sindaco on. Giorgio Chessari, elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio, n. 43, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Pertica unitamente all'avv. Giovanni Cilia, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente contro
COOPERATIVA EDILIZIA "GIOVANNI XXIII" s.r.l. e CA RI intimate n o n c h è
EM EP, EM MM e EM IA, eredi di BA CH, elettivamente domiciliate in Roma, Via Filippo Nicolai, n. 48, presso l'avv. Giuseppe Bartoli, che le rappresenta e le difende, unitamente all'avv. Giambattista Schininà del foro di Ragusa per procura a margine del contoricorso;
controricorrenti ricorrenti incidentali avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 380 pubblicata 16 maggio 1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 1998 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
uditi gli avv.ti Giovanni CILIA e Giuseppe BARTOLI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
SVOLGINENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26-27 aprile 1998 la Cooperativa Edilizia "Giovanni XXIII" s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Catania il Comune di Ragusa, nonché DR RI e BA CH, proponendo opposizione contro la determinazione dell'indennità di espropriazione di uno stacco di terreno appartenente per mq. 293 alla DR e per mq.
3.253 allo BA e destinata alla realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare ad opera della Cooperativa, assegnataria del relativo diritto di superficie per convenzione intercorsa con il Comune;
sosteneva la opponente che l'indennità di espropriazione, determinata in complessive L. 127.050.000 era manifestamente eccessiva in relazione ai valori di mercato correnti. Con separato atto di citazione notificato il 4 luglio 1988 BA CH conveniva in giudizio il Comune di Ragusa e la Cooperativa "Giovanni XXIII" proponendo opposizione contro la indennità liquidata per il proprio fondo in misura di L. 113.855.000 e chiedeva la liquidazione della giusta indennità, nonché la determinazione dell'indennità di occupazione con ogni accessorio di legge.
Riunite le due cause la Corte adita, con sentenza del 17 aprile - 16 maggio 1996 determinata le indennità di espropriazione dovute alla DR e allo BA rispettivamente in L.
5.133.400 e in L. 57.009.300 e quelle di occupazione rispettivamente in L. 512.750 e in L.
5.692.750 annue.
Ribadita la legittimazione ad agire della Cooperativa "Giovanni XXIII" nella sua qualità di assegnataria di un diritto di superficie sulle aree espropriate, e di soggetto tenuto per convenzione a rifondere all'ente espropriante l'importo delle indennità corrisposte agli espropriati, e ribadita la natura edificatoria del suolo sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ne fissava il valore unitario in L. 35.000/mq. respingendo le contestazioni mosse al riguardo sia dalla Cooperativa che dallo BA. Determinava quindi le indennità di espropriazione facendo applicazione dei criteri introdotti dall'art. 5 bis della legge n.359 del 1992, con esclusione della detrazione del 40% per non essere stati posti gli espropriati nella condizione di accettare l'indennità calcolata secondo i criteri introdotti dalla normativa sopravvenuta, con riferimento alla sentenza n. 283 del 1993 della Corte costituzionale. Passando poi alla determinazione dell'indennità di occupazione, ne liquidava l'importo con riferimento al criterio degli interessi legali sul valore di mercato dell'area negli anni in cui l'occupazione si era protratta. Sulle somme liquidate a titolo di indennità di espropriazione gli interessi legali decorrevano dalla data del decreto di espropriazione mentre su quelle liquidate a titolo di indennità di occupazione decorrevano dalla scadenza delle singole annualità maturate. Rigettava la domanda di risarcimento del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria in base alla considerazione che non era consentita alcuna rivalutazione automatica dei crediti di valuta, quali erano quelli in contestazione, e che gli opponenti non avevano fornito alcuna prova del lamentato pregiudizio. Respingeva altresì la domanda volta al riconoscimento degli interessi composti poiché il credito dedotto in giudizio non era liquido sicché gli interessi spettanti potevano produrre ulteriori interessi solo dal momento della pubblicazione della pronuncia determinativa delle ragioni creditorie degli opponenti.
Contro la sentenza ricorre per cassazione il Comune di Ragusa con tre motivi.
Non ha presentato difese la Cooperativa Edilizia "Giovanni XXIII" s.r.l.
Resistono con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a quattro motivi BA IU, BA MA e BA AR, eredi di BA CH.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale il Comune di Ragusa denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n, 359 in relazione all'art. 360, nn, 3,4 e 5,
cod. proc. civ., e afferma che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto la natura edificatoria dell'area espropriata, non avendo considerato che la sua collocazione in una zona destinata ad insediamenti di edilizia economica e popolare ne impediva la libera edificabilità.
La censura, ancor prima che infondata, è del tutto inammissibile investendo una questione che il ricorrente non ha mai sottoposto all'esame del giudice del merito, poiché, come puntualizzato nella motivazione della sentenza impugnata (pag. 10), la sola Cooperativa Edilizia "Giovanni XXIII" ha contestato la natura edificatoria delle aree soggette ad espropriazione accertata dal consulente tecnico d'ufficio, mentre il Comune, pur convenuto nel giudizio di opposizione alla stima, non ha mai mosso alcuna contestazione, ne' con riferimento alla natura delle aree espropriate, ne' con riferimento al prezzo unitario di mercato stabilito dal consulente d'ufficio.
Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione della medesima norma, nonché vizio di motivazione, con riferimento alla mancata decurtazione dell'indennità nella percentuale di legge e si osserva che la richiamata pronuncia del giudice delle leggi non prevede affatto che l'espropriante rinnovi l'offerta dell'indennità, non essendo, tra l'altro, investita del potere di procedere ad una nuova determinazione della stessa secondo i criteri sopravvenuti. In ogni caso, si osserva, il giudice del merito avrebbe dovuto procedere alla sospensione del giudizio di opposizione per consentire all'espropriante di attivarsi per la formulazione di una nuova offerta suscettibile di accettazione. La censura non merita accoglimento in nessuna delle sue concorrenti articolazioni se si considera la finalità perseguita dal giudice delle leggi con la sua pronuncia citata nella motivazione della sentenza impugnata.
Va considerato al riguardo che l'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, applicabile per espressa previsione ai giudizi in corso,
dava luogo da un'evidente disparità di trattamento tra i soggetti espropriandi, che avrebbero potuto sottrarsi alla decurtazione dell'indennità addivenendo alla cessione volontaria del bene, e quelli che, essendo già stati espropriati, avrebbero dovuto subire necessariamente la decurtazione dell'indennità, liquidata inoltre secondo parametri più riduttivi di quelli sulla base dei quali era stata determinata originariamente l'indennità che non era stata accettata. Al fine di porre rimedio a tale disparità di trattamento la corte costituzionale ha stabilito, con una pronuncia additiva, che per le situazioni di diritto transitorio la fattispecie della cessione volontaria, non più praticabile, si sarebbe ridotta in una fattispecie più semplice, connotata dalla attribuzione al soggetto già espropriato della facoltà di accettare l'indennità determinata secondo i criteri introdotti dalla legge sopravvenuta senza subire la prevista riduzione del 40%, ferma restando l'acquisizione dell'area da parte dell'espropriante per effetto della disposta ed attuata espropriazione: con tale pronuncia il giudice delle leggi, pur lasciando inalterata la sostanza del meccanismo transattivo che ispira la cessione volontaria del bene espropriando, ha introdotto, limitatamente agli specifici casi di diritto transitorio come quello in esame, l'istituto dell'accettazione come accordo sulla determinazione dell'indennità che sottrae l'espropriato alla riduzione del 40% dell'importo corrispondente alla semi-somma del valore di mercato e del reddito dominicale rivalutato. Tale accettazione ha come oggetto non già l'indennità determinata in sede giudiziale nel contraddittorio delle parti, ne' quella originariamente offerta e rifiutata dall'espropriato, bensì quella determinata dall'espropriante secondo i nuovi criteri, la quale dev'essere offerta all'espropriato; ne consegue che, qualora nel giudizio promosso per la liquidazione della giusta indennità l'espropriante non abbia formulato una nuova offerta dell'indennità determinata secondo i nuovi criteri, il giudice deve astenersi da qualsiasi decurtazione dell'importo determinato in sede giudiziaria, poiché ciò è consentito solo nel caso di mancata accettazione di una specifica proposta formulata dall'espropriante nel quadro di un accordo negoziale di natura transattiva, il quale non può concludersi se l'espropriato non è posto in grado di accettare una proposta formulata dall'espropriante secondo l'interpretazione assolutamente prevalente della giurisprudenza di questa Corte. Nè, infine, ha pregio il rilievo secondo cui l'espropriante non avrebbe alcun potere di riattivare la commissione provinciale per una seconda valutazione delle indennità, poiché egli è già in possesso di tutti gli elementi necessari per effettuare la nuova determinazione dal momento che essi erano già stati accertati agli effetti della liquidazione dell'indennità, determinata originariamente sulla base del valore venale dell'area espropriata a seguito della parziale dichiarazione di incostituzionalità dell'art, 16 della legge n. 865 del 1971. Da ciò consegue che solo se l'opponente contesti taluno di questi elementi, come, ad esempio, il valore di mercato del suolo o i limiti della sua edificabilità, e ritenga più conveniente proseguire nel giudizio di opposizione alla stima, questa verrà determinata con la decurtazione di legge nella misura del 40%. Con il terzo motivo viene denunciata ancora una violazione della medesima norma e si sostiene che erroneamente la valutazione del suolo espropriato sarebbe stata effettuata con riferimento al momento della emanazione del decreto di espropriazione, mentre avrebbe dovuta esser riferita al momento dell'imposizione del vincolo di piano regolatore.
Anche tale ultima censura è inammissibile ancor prima che infondata poiché, come puntualmente rilevato dalle controricorrenti e come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, essa sottopone all'esame del giudice di legittimità una questione che non è mai stata sollevata dal Comune di Ragusa nel giudizio di merito e che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione, che è volto unicamente al controllo della correttezza giuridica e della congruenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Passando all'esame del ricorso incidentale, con il primo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt.112, 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e
5, dello stesso codice e si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe recepito le conclusioni del consulente d'ufficio sulla base della considerazione che ad esse avrebbe finito con l'aderire lo stesso BA. Tale affermazione sarebbe erronea poiché in sede di precisazione delle conclusioni l'opponente aveva chiesto che fosse richiamato il consulente d'ufficio per rispondere ai quesiti formulati e fornire i richiesti chiarimenti e solo in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle avanzate istanze istruttorie, era stato richiesto che la determinazione delle indennità venisse effettuata sulla base degli accertamenti del consulente d'ufficio.
La censura non ha fondamento poiché - come risulta del resto dalla narrativa che precede - la corte d'appello ha esaminato tutti i rilievi formulati dall'opponente contro l'operato del consulente d'ufficio e li ha respinti con ampia motivazione, ritenendo implicitamente superflua ogni richiesta di chiarimenti al riguardo. E, solo come ulteriore e finale considerazione, ha dato atto che l'oppo - l'opponente aveva finito col prestare nella sua comparsa conclusionale sostanziale adesione alla stima effettuata dal consulente d'ufficio.
Col secondo motivo viene dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 1992, n. 359 e dell'art. 115 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, dello stesso codice poiché la sentenza impugnata, nel determinare il valore di mercato dell'area espropriata, non avrebbe tenuto adeguatamente conto dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, quantificati dal consulente d'ufficio in maniera del tutto approssimativa e manifestamente abnorme.
La censura non può trovare accoglimento poiché le ricorrenti incidentali sottopongono al giudice di legittimità il diretto riesame delle risultanze istruttorie, che è precluso salvo che esso non dia luogo ad un vizio di motivazione, vizio che nella specie è denunciato in via del tutto generica e che non è riscontrabile nella motivazione della sentenza impugnata.
Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1123 e 1124 (rectius: 1223 e 1224) cod. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. e si sostiene che erroneamente sarebbe stata rigettata la domanda volta al risarcimento del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria, poiché, da un lato, l'eventuale accettazione dell'indennità offerta avrebbe evitato l'insorgere della controversia e il suo assoggettamento alla normativa sopravvenuta, e dall'altro avrebbe consentito la immediata disponibilità delle somme offerte e un oculato investimento che le avrebbe sottratte alla svalutazione monetaria.
La censura è destituita di fondamento in ciascuna delle sue articolazioni poiché, innanzi tutto, l'accettazione dell'indennità offerta costituisce una facoltà attribuita all'espropriando il quale, se non ritiene di doversene avvalere, resta necessariamente assoggettato agli effetti delle nuove norme di immediata applicazione ai giudizi in corso e agli eventuali interventi della Corte costituzionale, che costituiscono una ineludibile conseguenza della durata del processo. Correttamente, inoltre, la sentenza impugnata ha escluso ogni rivalutazione automatica del crediti di valuta, quali sono quelli in contestazione, poiché incombe pur sempre al creditore l'onere di allegare e provare tutti gli elementi che possano consentire al giudice di desumere, sia pure in via latamente presuntiva, la prova del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Con il quarto ed ultimo motivo viene dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1283 cod. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata rigettato la domanda diretta a ottenere la capitalizzazione degli interessi moratori senza considerare che il credito corrispondente all'indennità offerta era già liquido ed esigibile, quanto meno nei limiti di detto importo, sin dal 1988.
La censura è inammissibile poiché costituisce mera riproduzione della domanda già sottoposta al giudice di merito e respinta con adeguata e corretta motivazione, senza che siano stati addotti argomenti critici contro le ragioni addotte a sostegno della statuizione impugnata.
In conclusione sia il ricorso principale che quello incidentale sono destituiti di fondamento e debbono esser respinti. La soccombenza reciproca costituisce giusta causa di compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta con compensazione totale delle spese giudiziali.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 1999.