Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/1999, n. 1303
CASS
Sentenza 16 febbraio 1999

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Il diritto di accettare l'indennità di esproprio determinata in base all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 con esclusione della riduzione del 40 per cento (diritto riconosciuto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 283 del 1993 anche a chi fosse stato già espropriato al momento di entrata in vigore della legge n. 359 del 1992) presuppone l'obbligo, per l'espropriante, di procedere all'offerta di suddetta indennità al fine di dare pratica attuazione al diritto stesso. Ne consegue che, nei processi pendenti in cui siano parti soggetti già espropriati alla data di entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, la riduzione del 40 per cento dell'indennità potrà avere luogo solo se l'espropriante, dopo l'entrata in vigore della norma citata, abbia offerto all'espropriato l'indennità determinata secondo i criteri di cui alla suddetta norma e l'espropriato non l'abbia accettata. Più in particolare, ad oggetto di una tale possibile - e sanzionata in caso di mancato esercizio - accettazione dell'espropriato non si pongono ne' l'indennità determinata in sede giudiziale nel contraddittorio delle parti, ne' quella originariamente offerta e rifiutata dall'espropriato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/1999, n. 1303
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1303
    Data del deposito : 16 febbraio 1999

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