Cass. pen., sez. II, sentenza 02/04/2007, n. 15092
CASS
Sentenza 2 aprile 2007

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Integra il delitto di riciclaggio lo smontaggio e la successiva vendita, o riutilizzo in altro modo, dei singoli pezzi di un'autovettura di provenienza delittuosa, pur se non muniti di codici identificativi suscettibili di alterazione, in ragione della idoneità dell'indicata condotta ad ottenere l'occultamento della provenienza del bene.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/04/2007, n. 15092
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15092
Data del deposito : 2 aprile 2007

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