Sentenza 25 ottobre 2005
Massime • 1
Si configura il delitto di riciclaggio sia con la sostituzione della targa che con la manipolazione del numero del telaio di un'autovettura proveniente da delitto, perchè entrambe le condotte costituiscono operazioni tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dell'autovettura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2005, n. 44305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44305 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 25/10/2005
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 1148
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 8340/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO IN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 20/11/2002;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARMENINI;
Sentite le conclusioni del P.G. Dott. VIGLIETTA Gianfranco, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
Il difensore di MO NO ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, in data 20/11/2002, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato previsto dall'art. 648 bis c.p., inflitta con sentenza del Tribunale di Agrigento/Canicattì del 24/01/2002.
Egli deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e), in relazione all'art. 648 bis c.p., sostenendo che la responsabilità dell'imputato non discende da elementi probatori certi, ma da un mero sillogismo.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte palermitana, invero, ha indicato una serie di elementi gravi, precisi e concordanti dai quali ha desunto la responsabilità dell'AL in ordine al residuo reato ascrittogli (era collegato con un autosalone;
curò la vendita della vettura riciclata;
era stata utilizzata la documentazione di altra autovettura, rimasta danneggiata da un incendio casuale ed affidata all'AL). Si tratta di un percorso argomentativi logico e coerente. Al riguardo è noto che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento stesso e l'indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente.
Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, è sufficiente ricordare che la sostituzione della targa di un'autovettura - che costituisce il più significativo, immediato ed utile dato di collegamento della "res" con il proprietario che ne è stato spogliato - ovvero la manomissione del suo numero del telaio, devono ritenersi operazioni tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della cosa ed integrano, pertanto, il reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen. (come modificato L. 9 agosto 1993, n. 328, art. 4); con tale disposizione, infatti, il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa (v. CASS. SEZ. 2 ANNO/NUMERO 1997/ 9026 RIVISTA 208747; CONF. ASN 199703373 RIV. 207850).
A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità - determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 600,00 (seicento) euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 600,00 euro. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2005