Articolo 6 della Legge 4 novembre 1951, n. 1295
Articolo 5Articolo 7
Versione
21 dicembre 1951
Art. 6.
Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai venditori ambulanti e la vendita al minuto.
La concessione di spacci viveri e di bevande, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, e la concessione di esercizio di vendita per provviste di bordo, saranno disciplinate da prescrizioni atte ad assicurare l'osservanza della disposizione di cui al precedente articolo.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1951