Sentenza 14 giugno 2007
Massime • 3
In tema di abuso d'ufficio, è idonea ad integrare la violazione di legge, rilevante ai fini della sussistenza del reato, l'inosservanza da parte dell'amministratore pubblico del dovere di compiere una adeguata istruttoria diretta ad accertare la ricorrenza delle condizioni richieste per il rilascio di un'autorizzazione, incidendo la stessa direttamente sulla fase decisoria in cui i diversi interessi, pubblici e privati, devono essere ponderati. (Fattispecie relativa al rilascio di un'autorizzazione edilizia per la realizzazione di lavori di manutenzione, in assenza dell'attività istruttoria prevista dall'art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base di una documentazione insufficiente, attestante l'esistenza di immobili in realtà inesistenti).
In tema di abuso d'ufficio, il requisito del vantaggio patrimoniale va riferito al complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale e sussiste, pertanto, non solo quando l'abuso sia volto a procurare beni materiali o altro, ma anche quando sia volto a creare un accrescimento della situazione giuridica soggettiva a favore di colui nel cui interesse l'atto è stato posto in essere. (Fattispecie relativa al rilascio di un'autorizzazione edilizia che ha consentito al beneficiario di costruire "ex novo" alcuni manufatti, sulla base di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi).
In tema di abuso d'ufficio, deve escludersi il concorso nel caso in cui il privato si limiti alla mera presentazione di un'istanza relativa ad un atto che, in concreto, risulti illegittimo, essendo invece necessaria la prova che la presentazione della domanda sia stata preceduta, accompagnata o seguita da un'intesa o da pressioni dirette a sollecitare o persuadere il pubblico funzionario. (Fattispecie in cui è stata ritenuta l'esistenza di un accordo collusivo tra il responsabile di un ufficio tecnico comunale ed il beneficiario di un'autorizzazione edilizia, desunto dall'esistenza di rapporti di natura politica e dall'omissione di qualsiasi attività istruttoria in ordine alla richiesta del privato, basata su una falsa rappresentazione della situazione dei luoghi).
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: necessaria l'ingiustizia del danno anche quando è violato l'obbligo di astensioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 agosto 2023
La massima In tema di abuso di ufficio, è necessaria l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale procurato o del danno arrecato anche nel caso di violazione dell'obbligo di astensione. (Fattispecie relativa all'omessa astensione di un sindaco che aveva preso parte alla delibera di giunta di riconoscimento di un debito fuori bilancio in favore di un'impresa, dalla quale era stato convenuto in giudizio, ai sensi dell' art. 191 t.u.e.l. , per il soddisfacimento di un credito derivante dall'effettiva esecuzione di lavori pubblici, risultati utili per il comune. Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 06/02/2020 , n. 12075 RITENUTO IN …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2007, n. 37531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37531 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 14/06/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 939
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 14852/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Di ZO FR, nato a [...] il [...];
2) ER IA TI, nata a [...] il [...];
3) D'EL NO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 5 dicembre 2006 dalla Corte d'appello di Salerno;
letti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentiti gli avvocati Tarantola Rosario, per ON, e Maldonato Franco, per Di ZO e per D'NO, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Salerno ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Vallo della Lucania aveva condannato FR Di ZO e IA TI ON, ciascuno, alla pena di un anno di reclusione per il reato di abuso di ufficio, nonché NO D'EL alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di falso di cui all'art. 481 c.p. Con la stessa sentenza il giudice di primo grado aveva disposto la confisca degli immobili e la distruzione dei grafici allegati al progetto in quanto falsi, nonché dichiarato non doversi procedere nei confronti della ON in ordine alle contravvenzioni urbanistiche per intervenuta prescrizione.
Il reato di abuso d'ufficio è stato attribuito al Di EN, nella sua qualità di responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di EN, per avere rilasciato in favore della ON, a cui sarebbe stato legato da rapporti di natura politica, un'autorizzazione edilizia per la realizzazione di lavori di manutenzione dei servizi igienici e dei bungalows nel villaggio turistico Arco Naturale, in carenza di una vera e propria attività istruttoria, sulla base di una documentazione assolutamente insufficiente, attestante tra l'altro l'esistenza di immobili in realtà inesistenti, procurando così un ingiusto vantaggio patrimoniale alla stessa ON, partecipe del reato proprio del pubblico funzionario. La responsabilità del D'EL per il reato di falso ideologico di cui all'art. 481 c.p., così qualificata l'originaria imputazione di cui al capo f), è stata affermata per avere l'imputato, in qualità di tecnico redattore dei grafici allegati alla domanda di autorizzazione, attestato falsamente l'esistenza dei manufatti da ristrutturare, mentre l'istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato, anche sulla base di documentazione fotografica, che tali manufatti non esistevano al momento della presentazione dell'istanza al Comune.
2. Contro la sentenza d'appello hanno presentato ricorso per Cassazione i tre imputati, tramite i loro rispettivi difensori.
2.1. Nell'interesse di Di ZO l'avv. Maldonato ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato, presentando una serie articolata di motivi.
Innanzitutto è stata eccepita l'inutilizzabilità della nota del 25 aprile 2000 n. 500/7, contenente il risultato delle indagini svolte dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di EN in relazione ai rapporti interpersonali tra Di ZO e ER, in quanto acquisita al fascicolo del dibattimento senza il consenso esplicito dell'imputato, che si è limitato a "non opporsi" alla stessa acquisizione. Ritiene la difesa che una volta dichiarata inutilizzabile tale fonte di prova cadrebbe il castello accusatorio a carico degli imputati, in assenza di altre prove a sostegno dell'esistenza di rapporti politici o comunque interpersonali tra i due.
Con un altro motivo è stata dedotta la violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza, in quanto l'imputato era stato accusato di aver fatto ottenere alla ON l'indebita manutenzione dei servizi igienici e dei bungalows del villaggio turistico, mentre la sentenza lo ha condannato per aver locupletato la coimputata consentendole la realizzazione dei bungalows. Infine, il terzo motivo contiene una serie di critiche alla sentenza, sia sotto il profilo della violazione di legge, che del difetto di motivazione.
In particolare, in ordine alla violazione di legge o di regolamento si rileva:
- che erroneamente i giudici di merito hanno affermato la sussistenza del reato ritenendo violato il regolamento edilizio comunale, le cui disposizioni aventi ad oggetto i documenti e gli elaborati da allegare alle istanze non hanno come destinatario il pubblico ufficiale che deve rilasciare l'atto abilitativo, ma semmai il richiedente, la commissione edilizia e il responsabile del procedimento;
- che la sentenza non avrebbe minimamente preso in considerazioni le dichiarazioni rese da GE LE - funzionario comunale che si era anch'egli interessato della pratica amministrativa relativa alla ristrutturazione -, secondo cui la domanda di autorizzazione era completa della documentazione richiesta;
- che la sentenza risulta sprovvista di motivazione sotto il profilo del necessario nesso di condizionamento causale tra la violazione di legge e il vantaggio ingiusto che ne sarebbe derivato;
- che i giudici di merito hanno erroneamente individuato nella legge urbanistica il complesso delle norme violate, senza considerare che gli interventi edilizi riguardanti i villaggi turistici sono regolamentati unicamente dalla L.R. Campania n. 13 del 1993. Con riferimento alla ingiustizia del vantaggio si è osservato che la sentenza non ha dato prova dell'esistenza della doppia ingiustizia, non potendo ritenersi contra ius il vantaggio derivante da provvedimenti autorizzatoli quando la possibilità di edificare viene attribuita in dispregio della normativa edilizia, ne' può condividersi che il vantaggio derivante da un titolo abilitativo illegittimo sia ex se ingiusto.
In ordine alla responsabilità dell'imputato, si è dedotto il vizio di motivazione, in quanto la sentenza non avrebbe tenuto conto delle prove emerse in dibattimento, che hanno dimostrato come ad istruire la pratica sia stato il geom. GE Natali.
Quest'ultima circostanza avrebbe dovuto incidere anche sulla valutazione dell'elemento soggettivo, escludendo la sussistenza del dolo intenzionale dal momento che il Di ZO si era occupato solo dell'atto conclusivo del procedimento autorizzatorio, non anche dell'istruttoria. In ogni caso, l'intenzionalità del dolo non può essere desunta - come ha fatto la sentenza impugnata - dalla mera illegittimità dell'atto, ma è necessario che sia provata in base ad ulteriori elementi idonei a dimostrare che l'evento realizzato costituiva il fine precipuo preso di mira dal soggetto agente. Nella specie, occorreva provare che la presentazione della domanda era stata preceduta, accompagnata o seguita dalla conclusione di un'intesa tra il privato e il pubblico ufficiale. Sul punto la sentenza ha fatto riferimento ai rapporti di parentela tra la ON e tale Emma GI BO, assessore al Comune di EN, nonché alla parentela tra Di ZO e D'EL, ma nessuna prova è stata portata circa forme di relazioni, parentali o politiche, tra ON e Di ZO, anzi la sentenza impugnata non ha offerto alcuna motivazione al riguardo.
Infine, si contesta il rilievo indiziario che la sentenza ha dato alle fotografie aeree, peraltro non autenticate e, quindi, inutilizzabili.
2.2. L'avv.to Tarantola, nell'interesse della ON, dopo aver premesso che il Comune di EN ha rilasciato la concessione in sanatoria ex L. n. 47 del 1985, art. 13 per l'abuso edilizio contestato, ha chiesto "l'assoluzione per tutti i reati contravvenzionali", già dichiarati estinti per prescrizione. Con un altro motivo ha richiesto la revoca del provvedimento di confisca e dell'ordine di demolizione, come conseguenza della avvenuta concessione in sanatoria.
Con il terzo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione della sentenza che ha ritenuto la sussistenza dei reati contestati all'imputata. In particolare, con riferimento al reato di abuso d'ufficio, sì è rilevato che i giudici di merito non hanno indicato alcun elemento di prova circa il concorso della ON nel reato di cui all'art. 323 c.p., trascurando che le testimonianze portate dalla difesa hanno dimostrato l'esistenza dei manufatti all'epoca della domanda di autorizzazione.
Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza per genericità della motivazione in ordine alla prova della collusione tra la ON e il Di ZO.
Con l'ultimo motivo viene chiesta la revoca delle sanzioni accessorie relative alla confisca e alla distruzione degli immobili abusivi per effetto dell'intervenuta concessione in sanatoria.
2.3. Anche nel ricorso presentato personalmente da D'EL NO viene dedotta l'inutilizzabilità delle informative dei Carabinieri (n. 500/3 dell'11.2.2000; n. 500/ 6 del 24.2.200; n. 500/ 7 del 25.4.2000), in quanto acquisite al fascicolo dibattimentale senza l'esplicito consenso dei difensori o degli imputati e, quindi, in violazione degli artt. 493, 526 e 431 c.p.p.. Con altro motivo il ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza, in quanto l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle informative sopra citate sarebbe avvenuta senza il consenso dell'imputato.
Infine ha censurato l'operato dei giudici d'appello per non aver disposto la rinnovazione del dibattimento in presenza di prove inutilizzabili e anche per non aver ordinato la rinnovazione degli atti nulli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con riferimento al ricorso presentato nell'interesse di De EN, deve preliminarmente dichiararsi l'infondatezza dei motivi dedotti in relazione alla illegittima acquisizione al fascicolo dibattimentale delle informative di polizia giudiziaria. Sul punto si condividono le conclusioni dei giudici di appello che hanno messo in evidenza come dall'esame della trascrizione stenotipica dell'udienza del 31 gennaio 2002 risulti l'avvenuto accordo delle parti sull'acquisizione delle note informative n. 500/3, 500/6 e 500/7:
infatti, da tale trascrizione emerge inequivocabilmente il consenso delle difese all'inserimento della documentazione indicata nel fascicolo per il dibattimento, consenso dato preventivamente al pubblico ministero che, quale "portavoce" delle parti, ha poi rappresentato al presidente del collegio l'esistenza dell'accordo su tale acquisizione. D'altra parte, a conferma dell'accordo vi è la circostanza che i difensori nulla hanno obiettato sull'affermazione del pubblico ministero che riportava la loro posizione. Pertanto, sebbene il processo verbale non abbia ben rappresentato il formarsi dell'accordo, limitandosi a registrare un ambiguo "nulla osserva" da parte delle difese degli imputati, tuttavia sulla base dell'esame completo della documentazione riguardante l'udienza deve escludersi che vi sia stata una manifestazione equivoca della volontà delle parti private di addivenire all'accordo sull'inserimento della documentazione indicata dal Pubblico Ministero.
In conclusione, la nota n. 500/7, da cui risulta l'esistenza di rapporti interpersonali tra Di ZO e ON, è stata legittimamente acquisita e correttamente utilizzata ai fini della decisione.
3.1. Inammissibile è il motivo con cui si deduce la violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza, trattandosi di motivo non dedotto in appello (art. 606 c.p.p., comma 3).
3.2. Gli altri motivi contenuti nel medesimo ricorso proposto nell'interesse di De ZO sono infondati avendo la sentenza impugnata correttamente ritenuto sussistente il reato di abuso d'ufficio.
Per quanto riguarda l'individuazione delle norme di legge o di regolamento violate dall'imputato nello svolgimento delle sue funzioni di responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di EN può convenirsi con le conclusioni dei giudici di merito che hanno ritenuto illegittima l'autorizzazione in questione perché rilasciata in presenza di una domanda gravemente lacunosa e comunque non conforme alle norme del regolamento edilizio: in sostanza, l'illegittimità del provvedimento autorizzatorio deriverebbe da una palese carenza nell'attività istruttoria, che avrebbe omesso addirittura di acquisire i necessari pareri degli organi comunali (commissione edilizia integrata e commissione edilizia comunale) trattandosi di interventi su zona vincolata.
Questa Corte ha avuto modo di affermare che l'inosservanza del dovere di compiere un'adeguata istruttoria diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni richieste per il rilascio di un'autorizzazione è idonea ad integrare la violazione di legge, rilevante ai fini della sussistenza del reato di abuso di ufficio, chiarendo che l'istruttoria amministrativa è comunque imposta da una norma generale sul procedimento amministrativo, prevista dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, costituendo una fase procedimentale essenziale e incidente direttamente sul momento finale della decisione, in cui i diversi interessi, pubblici, collettivi e privati, devono essere ponderati (Sez. 6^, 4 novembre 2004, n. 69, Palascino;
Sez. 6^, 7 aprile 2005, n. 18149, Fabbri). In sostanza, l'inosservanza del dovere di istruttoria non può essere considerata violazione di semplici norme interne al procedimento, prive del carattere formale e del regime giuridico della legge o del regolamento, come sostiene il ricorrente, in quanto ogni procedimento amministrativo e, in particolar modo, quelli attinenti alla materia urbanistica, sono regolati da norme primarie generali o di settore che prevedono necessariamente un'attività di natura istruttoria preliminare alla decisione finale da parte dell'amministrazione, che deve essere assunta sulla base di una piena conoscenza dei dati di fatto e delle situazioni giuridiche. Peraltro, deve anche considerarsi che secondo un orientamento giurisprudenziale, ormai prevalente, la violazione di strumenti urbanistici, pur non potendosi questi configurare come norme di legge o di regolamento, può integrare il reato di abuso d'ufficio, in quanto rappresenta solo il presupposto di fatto della violazione della normativa legale in materia urbanistica, alla quale deve farsi comunque riferimento quale dato strutturale della fattispecie delittuosa di cui all'art. 323 c.p. (Sez. 6, 25 gennaio 2007, n. 11620, Pellegrino).
Nella specie, risulta che sia stata omessa una seria e completa attività istruttoria, tanto che il provvedimento finale ha autorizzato la ristrutturazione di immobili che figuravano descritti nella richiesta, ma che in realtà erano inesistenti: la sentenza d'appello ha messo in rilievo la carenza della documentazione allegata, in cui le stesse particelle oggetto della richiesta erano indicate senza alcuna specificazione circa la localizzazione dei manufatti da ristrutturare, mancando inoltre la sezione dei fabbricati, indicazioni che invece erano espressamente richieste dal regolamento edilizio - sia da quello del 1956, che da quello del 16 novembre 2000.
3.3 Il ricorrente ha tentato di contestare tale ricostruzione dei fatti, sostenendo che la documentazione allegata consentiva la esatta identificazione delle particelle, che comunque vi era stata una istruttoria e che, in ogni caso, tale carenza di documentazione non poteva essere addebitata all'imputato: ma si tratta di deduzioni che, da un lato, sono dirette a fornire un'inammissibile lettura alternativa dei fatti ritenuti in sentenza sulla base di una motivazione priva di incoerenze logiche e fondata su un attento esame delle prove acquisite (testimonianze, consulenze tecniche d'ufficio), dall'altro, appaiono prive di fondamento perché dirette a negare la responsabilità dell'imputato sull'errato presupposto che l'omessa istruttoria sia dipesa solo da una carenza nella richiesta della parte privata interessata, mentre in realtà l'imputato, proprio nella sua qualità di responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, avrebbe avuto il dovere di procedere ad una compiuta istruttoria amministrativa e comunque di controllare che tale attività fosse stata posta in essere.
3.4. Priva di ogni fondamento è la deduzione con cui si lamenta il mancato esame, da parte della sentenza impugnata, della doglianza relativa alla omessa considerazione delle dichiarazioni del teste GE LE circa la completezza della documentazione allegata: si tratta, anche in questo caso, di un motivo diretto a contestare una ricostruzione dei fatti che invece poggia su una lettura e una attenta valutazione della documentazione, la cui carenza è emersa in maniera oggettiva, come risulta dalla motivazione della sentenza, priva di incoerenze o deficienze logiche e che, in quanto tale, non è sindacabile in questa sede.
Nè il ricorrente può lamentarsi del fatto che i giudici d'appello non abbiano preso in considerazione le dichiarazioni del LE, in quanto in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 2, 19 maggio 2004, n. 29434, Candiano), così come è avvenuto nel caso in esame. Infatti, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Per cui ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, in maniera tale da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è spazio per la prospettabilità del denunciato vizio.
3.4. Con riferimento all'ingiusto vantaggio patrimoniale richiesto dal reato previsto dall'art. 323 c.p., la giurisprudenza ha affermato che l'indagine sulla sua esistenza deve riguardare il complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale, per cui tale requisito sussiste non solo nel caso in cui l'abuso sia diretto a procurare beni materiali o altro, ma anche nell'ipotesi in cui sia volto a creare un accrescimento della situazione giuridica soggettiva a favore di colui nel cui interesse l'atto è stato posto in essere (Sez. 6, 22 ottobre 2003, n. 49554, Cianflone). Nella specie, tale requisito deve essere rintracciato non tanto nell'accresciuta potenzialità edificatoria del terreno, come ritenuto dai giudici di merito, quanto nella concreta possibilità che è stata offerta alla ON di costruire ex novo alcuni manufatti sfruttando l'equivocità dell'autorizzazione rilasciata sulla base di una falsa rappresentazione della realtà dei luoghi.
3.5. Il ricorrente ha, inoltre, contestato che la violazione della legge abbia assunto una efficacia causale rispetto all'evento, ma è evidente - e del resto i giudici d'appello lo hanno messo in giusto risalto - che la condotta abusiva posta in essere dall'imputato, consistita cioè nell'omettere ogni attività istruttoria, abbia rappresentato l'elemento causale per il conseguimento del vantaggio patrimoniale ingiusto per la ON: infatti, non è vero quanto sostenuto dalla difesa e cioè che la violazione di una norma procedimentale sia funzionalmente inidonea a produrre un risultato di questo tipo, in quanto anche la violazione di una disposizione procedimentale è in grado di realizzare l'ingiusto vantaggio, come dimostra il caso di specie, in cui proprio l'assenza dell'attività istruttoria ha potuto determinare l'illegittima autorizzazione alla ristrutturazione. Non appare rilevante la verifica della natura della norma violata - se si tratti cioè di disposizione sostanziale o processuale -, ma quello che assume importanza è soltanto l'accertamento sull'efficacia causale in relazione alla produzione del risultato voluto dalla norma incriminatrice.
3.6. Del tutto infondati sono anche i motivi con cui si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo.
La sentenza d'appello ha desunto la prova dell'intenzionalità del dolo richiesto dal reato di abuso d'ufficio sulla base di due elementi principali: l'evidente condotta abusiva dell'imputato che ha palesemente violato la legge e l'esistenza di rapporti interpersonali con la ER. I giudici di merito hanno considerato che la condotta del responsabile dell'ufficio tecnico, caratterizzata dalle gravi irregolarità nella gestione della pratica, si giustificasse unicamente in base all'accordo collusivo instaurato con la ON, provato indirettamente dalla stessa informativa dei Carabinieri di EN (nota n. 500/7), regolarmente acquisita al fascicolo per il dibattimento, da cui è risultata l'esistenza di rapporti interpersonali di natura politica tra i due. D'altra parte, la giurisprudenza ha ritenuto, in casi analoghi, che l'elemento soggettivo del reato di abuso d'ufficio, che consiste nella consapevolezza dell'ingiustizia del vantaggio patrimoniale e nella volontà di agire per procurarlo, può essere desunta anche dalla macroscopica illiceità dell'atto (Sez. 6^, 22 ottobre 2003, n. 49554, Cianflone). Tale motivazione appare del tutto logica e coerente, basata su un'attendibile ricostruzione degli elementi di prova e di conseguenza non merita le critiche contenute nel ricorso.
3.7. Infondata è anche la reiterata contestazione circa l'attendibilità delle riprese aerofotogrammetriche: i giudici d'appello avevano già spiegato che la fotografia aerea dei luoghi, sebbene non collaudata, costituisce un indizio che, valutato assieme ad altri elementi di prova, ha contribuito a raggiungere la certezza della inesistenza dei bungalows di cui si richiedeva la ristrutturazione. Peraltro, il ricorrente si è limitato a riproporre questa deduzione, già presente nei motivi d'appello, senza minimamente tenere conto della motivazione che sul punto la sentenza ha offerto.
4. Passando all'esame del ricorso della ON, si rileva che con il primo motivo l'imputata, dopo aver premesso che per i reati edilizi, in ordine ai quali è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione, è intervenuta la concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 13, ha richiesto l'estinzione del procedimento penale con ammissione all'oblazione.
Si tratta di un motivo inammissibile perché non dedotto con i motivi di appello, sebbene la presunta concessione in sanatoria sarebbe stata rilasciata nel 2003, quindi in epoca precedente alla stessa sentenza di primo grado;
peraltro, non risulta allegata agli atti ne' la concessione in questione, ne' la prova del pagamento dell'oblazione.
4.1. Devono invece essere accolti, seppure in parte, i motivi con cui si contesta la disposta confisca degli immobili, con specifico riferimento all'ordine di demolizione degli stessi. Infatti, dalla lettura congiunta delle due sentenze di merito risulta che la confisca dei manufatti è stata disposta in relazione all'abuso d'ufficio contestato, in quanto profitto del reato, ma tale affermazione è in palese contraddizione con quanto disposto espressamente nella sentenza di primo grado - confermato implicitamente nella sentenza d'appello - che ha ordinato anche la distruzione degli immobili, evocando la confisca prevista dalla normativa edilizia per gli immobili abusivi. Secondo l'art. 335 bis c.p., introdotto dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 6, in caso di condanna per il reato di cui all'art. 323 c.p. è ordinata la confisca anche nelle ipotesi contemplate dall'art. 240 c.p., comma 1, e se si tratta di immobili è previsto che siano acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del Comune nel cui territorio si trovano (L. n. 97 del 2001, art. 6, comma 4), senza alcun riferimento ad ipotesi di demolizione o distruzione. Sul punto la sentenza impugnata è contraddittoria, in quanto non è dato comprendere in base a quale normativa è stata disposta la confisca. Inoltre, difetta una motivazione in ordine al rapporto tra il reato di abuso d'ufficio e gli immobili oggetto della confisca. La sentenza, pertanto, deve essere annullata limitatamente al punto relativo alla confisca e demolizione dei manufatti, con rinvio ad altra Corte d'appello perché motivi compiutamente sia sul tipo di confisca, che sulla sussistenza dei presupposti della confisca stessa.
4.2. Gli altri motivi (n. 3 e 4), con cui si contesta l'affermata responsabilità della ON per il reato di abuso d'ufficio commesso in concorso con De ZO, sono infondati. Rinviando a quanto è stato detto sopra in relazione alla sussistenza dei vari elementi del reato, la sentenza impugnata ha correttamente inquadrato la posizione della ON nella fattispecie del concorso dell'extraneus nel reato proprio del pubblico ufficiale. Come è noto, la giurisprudenza ritiene che ai fini della configurabilità del concorso del privato destinatario dell'ingiusto vantaggio patrimoniale è necessaria la dimostrazione che questi abbia posto in essere una condotta causalmente rilevante nella realizzazione della fattispecie criminosa, partecipando con comportamenti diretti a determinare o ad istigare il pubblico ufficiale ovvero accordandosi con quest'ultimo (Sez. 6^, 25 maggio 1995, n. 2140, Tontoli). Di conseguenza deve escludersi ogni forma di concorso nel caso in cui il privato si limiti alla presentazione della semplice istanza relativa a un atto che, nel concreto, risulti illegittimo (tra le tante v., Sez. 6, 12 luglio 2000, Margini). A questi criteri si è attenuta la sentenza in questione, che ha affermato la responsabilità della ON sulla base di un accordo collusivo con DE EN, cioè con il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di EN, accordo desunto dall'esistenza di rapporti di natura politica tra i due, provati sulla base della informativa n. 500/7 dei Carabinieri, nonché dallo stesso comportamento del coimputato, che omettendo qualsiasi seria istruttoria ha dato corso ad una richiesta presentata con modalità assolutamente anomale, addirittura falsificando la situazione dei luoghi, con l'ausilio del D'EL, autore dei grafici allegati all'istanza di autorizzazione. In sostanza, le sentenze di merito hanno ritenuto che l'accordo tra la ER e il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale trasparisse in maniera inequivoca dall'artifizio posto in essere dagli stessi coimputati, con la complicità del D'EL, consistito nel presentare una domanda di autorizzazione per la manutenzione di alcuni bungalows formulata in maniera palesemente incompleta e lacunosa, tanto da non consentire neppure l'individuazione dei manufatti e rappresentando uno stato dei luoghi falso in quanto la planimetria allegata individuava alcuni immobili preesistenti sulla particella 66, in realtà inesistenti;
tale iniziativa, nella ricostruzione dei giudici di merito, è stata completata dalla condotta del De ZO che, per avvantaggiare la richiedente da cui era legato da rapporti di natura politica, ha omesso ogni controllo, evitando di porre in essere ogni attività istruttoria, consentendo così all'interessata di ottenere un titolo formale di autorizzazione alla ristrutturazione che le consentisse in realtà di edificare abusivamente alcuni manufatti. Si tratta di una ricostruzione che è basata su un attento esame delle prove acquisite, con una motivazione del tutto coerente e logica, che non merita le critiche, peraltro generiche, che sono contenute nel ricorso della ON. D'altra parte, il sindacato di legittimità si limita al riscontro dell'esistenza di una motivazione che rispetti i canoni logici, verificando cioè che sussista una coordinazione logica tra le varie proposizioni della motivazione, senza alcuna possibilità di effettuare una diversa valutazione delle emergenze processuali, essendo limitati i vizi denunciabili, quanto alla motivazione, alla mancanza, alla contraddittorietà o alla manifesta illogicità risultante dal testo ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi del gravame. Ne consegue che le censure che vengono mosse nel ricorso, nei confronti di non condivise ricostruzioni dei fatti operate dai giudici di merito, non possono trovare spazio in questa sede, trattandosi di valutazioni di merito, fondate sull'apprezzamento di circostanze di fatto, peraltro alternative rispetto a quelle contenute nella gravata sentenza che, come si è detto, non appaiono affette da alcuna illogicità o insufficienza.
5. Per quanto riguarda il ricorso D'EL, questi con i primi due motivi ha dedotto l'inutilizzabilità delle informative dei Carabinieri di EN (note n. 500/3, n. 500/6 e n. 500/7) acquisite al fascicolo per il dibattimento per mancanza dell'accordo ex art.493 c.p.p., comma 3, nonché la nullità della sentenza stessa per il mancato consenso dell'imputato a tale acquisizione. Entrambi i motivi, del tutto analoghi a quelli contenuti nel ricorso De ZO, sono infondati per le ragioni innanzi illustrate (sub. 3) cui si fa integrale riferimento.
5.1. Infondato è anche l'altro motivo, con cui si censura la sentenza per non avere disposto la rinnovazione del dibattimento ovvero la rinnovazione degli atti nulli. Si tratta di deduzioni strettamente collegate ai precedenti motivi, in quanto la rinnovazione del dibattimento ovvero degli atti nulli si giustifica, nell'ottica della difesa, solo in rapporto alla inutilizzabilità/nullità dell'acquisizione delle menzionate informative dei Carabinieri che, invece, devono ritenersi correttamente e legittimamente acquisite agli atti. Di conseguenza quest'ultime censure mosse alla sentenza impugnata si rivelano anch'esse del tutto infondate.
6. In conclusione, i ricorsi presentati da DE EN e D'AN devono essere rigettati perché infondati, con la condanna dei due imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali. Mentre, con riferimento alla posizione della ON, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto relativo alla confisca e demolizione dei manufatti, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Per il resto il ricorso della ON va respinto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ON IA TI, limitatamente al punto relativo alla confisca e demolizione dei manufatti e rinvia alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su tale punto.
Rigetta nel resto il ricorso della ON.
Rigetta i ricorsi di NO D'AN e FR Di EN che condanna in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2007