Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2004, n. 69
CASS
Sentenza 4 novembre 2004

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In tema di abuso di ufficio, è idonea a integrare la violazione di legge, rilevante ai fini della sussistenza del reato, l'inosservanza da parte dell'amministratore pubblico del dovere di compiere una adeguata istruttoria diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni richieste per il rilascio di una autorizzazione; infatti, l'istruttoria amministrativa è comunque imposta da una norma generale sul procedimento, cioè dall'art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241, ed incide direttamente nella fase decisoria in cui i diversi interessi, pubblici e privati, devono essere ponderati. (Nell'affermare tale principio, in una fattispecie in cui il vice sindaco aveva omesso l'istruttoria per il rilascio di una autorizzazione sanitaria in favore di una società di cui faceva parte anche il sindaco, la Corte ha precisato che l'inosservanza del dovere di istruttoria non può essere considerata violazione di semplici norme interne relative al procedimento e, in quanto tali, prive del carattere formale e del regime giuridico della legge o del regolamento cui si riferisce l'art. 323 cod. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2004, n. 69
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 69
    Data del deposito : 4 novembre 2004

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