Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2015, n. 51049
CASS
Sentenza 7 luglio 2015

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Per la sussistenza del delitto di millantato credito non è necessario che il pubblico funzionario, avvicinabile dal millantatore, debba essere descritto come corrotto o corruttibile, vasta essendo la gamma dei possibili contegni, prospettabili dall'agente, che il funzionario può tenere per assecondare l'interesse del privato vittima della millanteria. (Fattispecie relativa ad un'ipotesi in cui la millanteria concerneva la possibilità che il funzionario pubblico, pur non intervenendo personalmente a favore del privato, potesse rivolgersi ad altri funzionari per agevolare l'esito favorevole di atti amministrativi ai quali il privato era interessato).

In tema di prescrizione, il computo del termine va commisurato tenendo conto dell'aumento massimo di pena previsto per la recidiva qualificata, ma con il limite previsto dall'art.99 sesto comma cod.pen., in base al quale l'aumento per la recidiva non può superare il cumulo delle pene inflitte con le precedenti condanne.

Commentari5

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 30 novembre 2012 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato Massimiliano C. in relazione ai reati di cui all'art. 648 c.p., per avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurarsi profitto, in data successiva e prossima al 16 novembre 2005, un assegno tratto su conto corrente bancario provento di furto commesso in danno di Renato F., legale rappresentante della Romainvest s.r.l. di Roma, con il riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale (capo d'imputazione 2); e, in data antecedente e prossima al 31 gennaio 2006, un carnet di assegni …

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  • 2Art. 161 - Effetti della sospensione e della interruzione
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Come è noto, la CGUE (Grande Sezione), con sentenza resa in data 8 settembre 2015 (in causa C-105/14), ha affermato che il combinato disposto dell'articolo 160, ultimo comma, come modificato dalla L. 251/2005, e dell'articolo 161 e, nella parte in cui prevedono che un atto interruttivo della prescrizione verificatosi nell'ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di IVA, comporti il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale, è idoneo a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, nell'ipotesi in cui tali disposizioni nazionali impediscano di …

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  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 14 ottobre 2022

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 30 novembre 2012 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato Massimiliano C. in relazione ai reati di cui all'art. 648 c.p., per avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurarsi profitto, in data successiva e prossima al 16 novembre 2005, un assegno tratto su conto corrente bancario provento di furto commesso in danno di Renato F., legale rappresentante della Romainvest s.r.l. di Roma, con il riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale (capo d'imputazione 2); e, in data antecedente e prossima al 31 gennaio 2006, un carnet di assegni …

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  • 4Le Sezioni Unite Cirelli su recidiva temperata e prescrizione
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2022

    Nota a sentenza La massima: Il limite all'aumento di cui alla previsione dell'art. 99 co. 6 c.p. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva come prevista dal co. 2 e co. 4 del predetto articolo, quale circostanza ad effetto speciale e non influisce sui termini di prescrizione determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p., come modificati dalla l. 251 dl 2005. (Corte di Cassazione penale sez. un., 23/06/2022, (ud. 23/06/2022, dep. 29/07/2022), n.30046) Indice: 1. La vicenda. 2. La questione di diritto. 3. Gli orientamenti sul punto. 4. Considerazioni preliminari. 5. Il primo quesito. 5.1 La recidiva. 5.2 La soluzione. 6. Il secondo quesito. 6.1 La soluzione. 1. La vicenda …

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  • 5Alle Sezioni unite una questione sul rapporto tra recidiva e prescrizione
    Guido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 23 marzo 2022

    Cass., sez. II, 14 dicembre 2021 (dep. 8 febbraio 2022), n. 4439, Rago, Presidente, Recchione, Relatore, Cocomello, P.m. (concl. diff.) 1. La seconda sezione ha devoluto alle Sezioni unite una questione relativa al rapporto tra recidiva e prescrizione e, più precisamente, sulle conseguenze che il limite fissato dall'art. 99, comma 6, c.p. (in forza del quale l'aumento di pena non può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo) può riverberare sulla qualificazione di circostanza ad effetto speciale e sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere. Tale ultima connotazione dell'istituto, infatti, incide sul …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2015, n. 51049
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51049
Data del deposito : 7 luglio 2015

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