Sentenza 7 luglio 2015
Massime • 2
Per la sussistenza del delitto di millantato credito non è necessario che il pubblico funzionario, avvicinabile dal millantatore, debba essere descritto come corrotto o corruttibile, vasta essendo la gamma dei possibili contegni, prospettabili dall'agente, che il funzionario può tenere per assecondare l'interesse del privato vittima della millanteria. (Fattispecie relativa ad un'ipotesi in cui la millanteria concerneva la possibilità che il funzionario pubblico, pur non intervenendo personalmente a favore del privato, potesse rivolgersi ad altri funzionari per agevolare l'esito favorevole di atti amministrativi ai quali il privato era interessato).
In tema di prescrizione, il computo del termine va commisurato tenendo conto dell'aumento massimo di pena previsto per la recidiva qualificata, ma con il limite previsto dall'art.99 sesto comma cod.pen., in base al quale l'aumento per la recidiva non può superare il cumulo delle pene inflitte con le precedenti condanne.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 30 novembre 2012 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato Massimiliano C. in relazione ai reati di cui all'art. 648 c.p., per avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurarsi profitto, in data successiva e prossima al 16 novembre 2005, un assegno tratto su conto corrente bancario provento di furto commesso in danno di Renato F., legale rappresentante della Romainvest s.r.l. di Roma, con il riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale (capo d'imputazione 2); e, in data antecedente e prossima al 31 gennaio 2006, un carnet di assegni …
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Rassegna di giurisprudenza Come è noto, la CGUE (Grande Sezione), con sentenza resa in data 8 settembre 2015 (in causa C-105/14), ha affermato che il combinato disposto dell'articolo 160, ultimo comma, come modificato dalla L. 251/2005, e dell'articolo 161 e, nella parte in cui prevedono che un atto interruttivo della prescrizione verificatosi nell'ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di IVA, comporti il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale, è idoneo a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, nell'ipotesi in cui tali disposizioni nazionali impediscano di …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 30 novembre 2012 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato Massimiliano C. in relazione ai reati di cui all'art. 648 c.p., per avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurarsi profitto, in data successiva e prossima al 16 novembre 2005, un assegno tratto su conto corrente bancario provento di furto commesso in danno di Renato F., legale rappresentante della Romainvest s.r.l. di Roma, con il riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale (capo d'imputazione 2); e, in data antecedente e prossima al 31 gennaio 2006, un carnet di assegni …
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Nota a sentenza La massima: Il limite all'aumento di cui alla previsione dell'art. 99 co. 6 c.p. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva come prevista dal co. 2 e co. 4 del predetto articolo, quale circostanza ad effetto speciale e non influisce sui termini di prescrizione determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p., come modificati dalla l. 251 dl 2005. (Corte di Cassazione penale sez. un., 23/06/2022, (ud. 23/06/2022, dep. 29/07/2022), n.30046) Indice: 1. La vicenda. 2. La questione di diritto. 3. Gli orientamenti sul punto. 4. Considerazioni preliminari. 5. Il primo quesito. 5.1 La recidiva. 5.2 La soluzione. 6. Il secondo quesito. 6.1 La soluzione. 1. La vicenda …
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Cass., sez. II, 14 dicembre 2021 (dep. 8 febbraio 2022), n. 4439, Rago, Presidente, Recchione, Relatore, Cocomello, P.m. (concl. diff.) 1. La seconda sezione ha devoluto alle Sezioni unite una questione relativa al rapporto tra recidiva e prescrizione e, più precisamente, sulle conseguenze che il limite fissato dall'art. 99, comma 6, c.p. (in forza del quale l'aumento di pena non può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo) può riverberare sulla qualificazione di circostanza ad effetto speciale e sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere. Tale ultima connotazione dell'istituto, infatti, incide sul …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2015, n. 51049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51049 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2015 |
Testo completo
5 1 0 49 /1 5 Mess.
4.4.4 REPUBBLICA ITALIANA 4.4.2 In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta dai magistrati Sent. n. sez. 987 IO S. Agrò Presidente UP 07/07/2015 Paoloni Giacomo relatore Anna Petruzzellis R.G. n. 8530/2015 Emanuele Di Salvo Benedetto Paternò Raddusa ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LP IO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 02/10/2014 della Corte di Appello di Torino;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Alberto Cardino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione;
udito per la parte civile Regione Piemonte l'avv. Alessandro Mattioda, che ha chiesto la conferma delle statuizioni civili;
udito per il ricorrente l'avv. Simon Pietro Ciotti, in sostituzione dell'avv. Luca Gastini, che si è riportato ai motivi del ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 25.9.2007 il Tribunale di Acqui Terme ha riconosciuto IO LP responsabile di concorso (con AN OL, già funzionario della Regione Piemonte, separatamente giudicato) in quattro reati di millantato credito (capi B, C, D, ed F della rubrica), uno dei quali (capo C) commesso con il pretesto di dover remunerare ignoti funzionari e impiegati della Regione Piemonte: art. 346, comma 2, c.p.), per aver ottenuto da più persone somme di denaro come prezzo dell'asserita mediazione per la rapida definizione di istanze delle persone offese rivolte alla Regione Piemonte per finanziamenti di attività imprenditoriali o commerciali ovvero per ristrutturazione di immobili di interesse storico. Mandando assolto il LP da un altro episodio ex art. 346 c.p. (capo E) per non aver commesso il fatto, il Tribunale -ritenuti i predetti quattro reati unificati dalla continuazione e computato l'incremento di pena per la contestata recidiva reiterata infraquinquennale- ha condannato il LP alla pena di due anni e otto mesi di reclusione.
2. Giudicando sull'impugnazione del LP, la Corte di Appello di Torino con l'indicata sentenza del 2.10.2014 ha respinto il gravame e confermato la decisione di primo grado. In particolare i giudici di appello, quanto al merito dei fatti reato integranti la regiudicanda, hanno considerato privi di fondamento i rilievi critici dell'imputato (su profili, per altro, già diffusamente esaminati dal Tribunale), valutando univoche le prove acquisite a suo carico alla stregua delle concordi dichiarazioni testimoniali (reciprocamente riscontrantisi nella descrizione della ripetitività dei contegni millantatori del LP) delle persone offese e segnatamente delle credibili dichiarazioni confessorie e accusatorie (chiamata di correo) del coimputato AN OL. Quanto alla subordinata censura della già intervenuta prescrizione dei reati anche in ragione dell'addotta irritualità della natura infraquinquennale della recidiva reiterata suppletivamente contestata dal p.m., la sentenza di appello ha evidenziato che al LP, già tratto a giudizio in qualità di recidivo reiterato, è stata correttamente contestata la recidiva reiterata nel quinquennio ai sensi degli artt. 517 e 519 c.p.p., la cui sussistenza è -del resto- oggettivamente accreditata dal certificato penale del prevenuto, tutti i reati oggetto del presente procedimento (commessi negli anni 2000/2001) essendo stati posti in essere nel cinque anni successivi alla consumazione dell'ultimo reato oggetto di condanna definitiva subita dal LP. Con l'effetto che, dovendosi computare (art. 99, comma 4, c.p.) un incremento di due terzi della pena massima edittale prevista per i reati di cui all'art. 346 -comma 1 e comma 2- c.p., i reati ascritti all'imputato non possono reputarsi raggiunti dalla prescrizione a norma dell'art. 157 c.p. (nel testo novellato dalla legge 251/2005 applicabile al procedimento in esame).
3. La decisione di appello è stata impugnata per cassazione dal difensore di IO LP, che ha dedotto i vizi di legittimità per violazione di legge e difetto o illogicità di motivazione appresso riassunti.
3.1. Erronea applicazione degli artt. 157, 161 e 99 u.c. c.p. I reati attribuiti al LP avrebbero dovuto considerarsi estinti per prescrizione già alla data della sentenza di appello, che ha invece- commesso un duplice errore nel 2 calcolo aritmetico del termine prescrizionale. Da un lato la Corte distrettuale ha ignorato il disposto dell'art. 99, comma 6, c.p. secondo cui "in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto". Cumulo che nel caso del LP non supera la misura di due anni e sei mesi di reclusione. La sentenza di appello ha, invece, calcolato l'incremento ex art. 99, comma 4, c.p. nella misura massima prevista per l'unico reato ex art. 346, comma 2, c.p. (capo C della rubrica: pena edittale massima pari a sei anni di reclusione aumentata di due terzi a dieci anni di reclusione, ulteriormente aumentata di due terzi ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p.). Da un altro lato la Corte ha applicato lo stesso criterio di calcolo anche agli altri tre reati ex art. 346, comma 1, c.p. (capi B, D ed F della rubrica), per i quali la pena edittale massima è pari a cinque anni di reclusione. Ove fosse stato correttamente calcolato ex artt. 157 e 161 c.p. il termine di prescrizione per i reati ascritti al LP, gli stessi sarebbero risultati attinti da prescrizione prima della pronuncia di appello del 2.10.2014. Ciò vale sia per il reato di cui al capo C (art. 346, comma 2 c.p.), commesso I'1.2.2000, sia -a maggior ragione- per i reati di cui ai capi B, D ed F (art. 346, comma 1, c.p.), commessi rispettivamente il 30.6.2000, il 25.1.2001 e "nel corso del 2000" (id est dicembre 2000).
3.2. Inosservanza dell'art. 346 c.p. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Come noto, soggetto attivo ("venditore di fumo") del reato di millantato credito, incluso tra i reati dei privati contro la pubblica amministrazione, può essere "chiunque" e, quindi, anche un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio purché, in tal caso, agisca in veste di privato, cioè come soggetto estraneo alla sfera di attività pubblica sulla quale ostenta di poter esercitare indebita influenza. Ora negli episodi per cui è processo il coimputato OL si è presentato o fatto presentare (da LP) nella sua reale veste di pubblico ufficiale (funzionario della Regione Piemonte), in grado di incidere direttamente sulle pratiche di interesse delle presunte persone offese. Ne consegue che negli episodi ascritti all'imputato LP (e al correo OL) oggetto di illecito commercio (millanterie) sono state le attribuzioni funzionali proprie del OL e non quelle altrui (di altri pubblici ufficiali sui quali influire). Sicché i fatti non possono integrare la fattispecie di cui all'art. 346 c.p., ma eventualmente altro diverso reato (quale, ad esempio, quello di truffa).
3.3. Difetto di motivazione sulla mancata esclusione della contestata recidiva. I giudici del gravame non hanno motivato le ragioni per le quali, come avrebbero potuto decidere alla luce della nota sentenza n. 192/2007 della Corte Costituzionale, non hanno ritenuto di escludere l'incidenza sanzionatoria della contestata recidiva ex 3 art. 99, comma 4, c.p. (ipotesi di recidiva da ritenersi pur sempre "facoltativa" ai fini dell'applicazione degli incrementi di pena).
3.4. Erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. e palese illogicità della motivazione. La sentenza impugnata non ha rettamente applicato i criteri di valutazione fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di apprezzamento della chiamata in correità operata dal OL nei confronti del ricorrente LP. In special modo i giudici di appello, disattendendo un puntuale motivo di gravame, non hanno indagato la "genesi della scelta confessoria" del OL, trascurando di vagliare l'ostilità palese manifestata dal coimputato nei riguardi del ricorrente, arrivando ad escludere la presenza di ragioni di malanimo e assumendo quali elementi di conferma della chiamata in correità del OL le dichiarazioni (non sempre convergenti) delle persone raggirate. Costoro hanno tutte riferito di aver agito in perfetta buona fede, convinte della veridicità e soprattutto dei contorni di liceità delle assicurazioni ricevute dai coimputati sui loro interventi per accelerare l'iter delle pratiche di loro interesse. I giudici di merito non si sono posti il problema di una necessaria adeguata verifica della credibilità di tali supposte persone offese.
4. Il ricorso proposto nell'interesse di IO LP merita accoglimento limitatamente al primo motivo di doglianza in tema di intervenuta prescrizione dei reati ascritti all'imputato.
4.1. Esaminando le censure del ricorrente secondo un criterio di pregiudizialità logica, va subito evidenziato che il secondo motivo di ricorso è destituito di pregio. Le condotte di millanteria poste in essere dal LP e dal coimputato OL, come diffusamente ricostruite dalle due conformi decisioni di merito, sono state scandite non dalla prospettazione di una diretta personale capacità di intervento funzionale del OL, nella sua veste di funzionario regionale, per "risolvere" le istanze (o pratiche) delle persone rimaste vittime delle millanterie dei due imputati, ma di una sua maggiore possibilità di esercitare una favorevole "interferenza" sulle "pratiche" promessa o garantita alle vittime, rivolgendosi ad altri funzionari regionali. Cioè per rafforzare l'efficacia del convincimento indotto nelle vittime. Se è vero che per tradizionale visione del reato di cui all'art. 346 c.p. si afferma che il soggetto pubblico di cui si millanta l'avvicinabilità ai sensi del secondo comma deve essere descritto come corrotto o corruttibile, non è meno vero che -avendo puntuale riguardo alla peculiare struttura della fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 346 c.p. non sempre è o deve essere così, poiché l'area della corruttibilità o della potenziale rilevanza penale delle condotte non esaurisce la gamma dei possibili contegni che, alla stregua della pretestuosa prospettazione del millantatore, anche un Have 4 funzionario pubblico può tenere per assecondare il personale privato interesse della vittima della millanteria. E ciò è, ancora facendo richiamo alla lineare ricomposizione degli episodi criminosi svolta dalle sentenza di primo e di secondo grado, quanto è avvenuto con riferimento ai contegni e ai corrispondenti coevi enunciati millantatori in concreto attuati dal LP e dal OL nei confronti delle vittime (cfr. Sez. 6, n. 17941 del 15/02/2013, Anfuso, Rv. 254729).
4.2. La censura concernente (quarto motivo di ricorso) l'erronea applicazione dei criteri di valutazione della chiamata di correo è priva di specificità (traducendosi in una acritica riproposizione di una doglianza pur già compiutamente apprezzata dalla impugnata sentenza di appello, che ne ha segnalato l'inconsistenza con corretti argomenti giuridici) e comunque palesemente infondata, siccome sorretta da un presunto malanimo del OL verso il LP, suppostamente raggiunto da accuse pretestuose. Malanimo o risentimento di cui non si coglie traccia nella sentenza di appello, che anzi rimarca l'assenza di eventuali ragioni di astio o rancore del OL. Tanto più quando si consideri che la chiamata in correità dell'attuale ricorrente presuppone la formulazione di una pesante autoaccusa (confessione del reato) da parte dello stesso coimputato OL. Quanto al valore di riscontro della chiamata in correità riconosciuto dalla Corte di Appello alle dichiarazioni delle persone offese, la sentenza impugnata ha linearmente puntualizzato come tali dichiarazioni siano univoche nel delineare le identiche e ricorrenti "illecite modalità comportamentali del OL e del LP", sgombrando il campo dal malaccorto tentativo del LP di dipingere le persone offese come portatrici di interessi illeciti al pari di ipotetici corruttori seriali ("laddove invece, accreditando e dando parvenza di opacità alle istituzioni regionali, alle lungaggini e tempi biblici della burocrazia, erano gli imputati a convincere le controparti della necessità di dazioni e di interessamenti di altri non nominati pubblici funzionari rispetto al perseguimento di meri diritti degli istanti": sentenza pag. 5).
4.3. Irragionevole, prima ancora che manifestamente infondato, è il terzo motivo di ricorso attinente alla mancata esclusione della incidenza sanzionatoria della recidiva qualificata contestata all'imputato. L'incongruenza della generica doglianza è palese, sol che si consideri l'ampia motivazione dedicata dalla sentenza di appello al capo della decisione afferente al trattamento punitivo applicato al LP per sottolineare l'influenza dei suoi precedenti penali (integranti la contestata recidiva reiterata nel quinquennio) nel determinare la maggiore gravità delle attuali condotte di millanteria realizzate dal prevenuto.
4.4. Se pacifica, per gli effetti di cui all'art. 129 comma 2 c.p.p., va ritenuta -in base alle emergenze processuali analizzate dalle due conformi decisioni di merito- la 1 05 responsabilità del LP per i quattro reati ex art. 346 c.p. attribuitigli, deve nondimeno rilevarsi che tali reati sono raggiunti da causa estintiva prescrizionale.
4.4.1. Effettivamente la Corte di Appello ha tralasciato di prendere in esame il disposto dell'art. 99, comma 6, c.p. quale limite quantitativo della determinazione della pena ai fini del computo del termine di prescrizione. Sebbene nel valutare la ritenuta circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva qualificata (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664) le due sentenze di merito non abbiano applicato l'aumento di pena previsto dall'art. 99 -comma 4, u.p.- c.p., l'incidenza della recidiva così definita ai fini della prescrizione del reato rimane immutata (v. Sez. 2, n. 35805 del 18/06/2013, Romano, Rv. 257298). Ciò posto, tra l'incremento della pena base individuata per il reato più grave nella misura di due terzi stabilita dal citato art. 99, comma 4, c.p. e il cumulo delle pene derivanti da "precedenti condanne" subite dall'imputato il giudice di merito non può che applicare (per il generale principio del favor rei) la disposizione più favorevole all'imputato, che nel caso del ON è sicuramente quella prevista dall'art. 99, comma 6, c.p. Tanto in correlazione ad un tetto di pena riveniente dalle condanne precedenti la decisione di appello oggi in esame non superiore a due anni e sei mesi di reclusione (per l'esattezza, due anni, cinque mesi e dieci giorni), andando esclusa da tale cumulo l'ulteriore condanna ad un anno e sei mesi di reclusione riportata dal ON per il reato di usura, che risulta consumato in epoca non "precedente la commissione dei nuovi" e attuali reati di millantato credito. L'aumento di pena per la recidiva non può superare il cumulo delle precedenti condanne riportate dall'imputato e questo limite, da valutare ai fini del computo della pena edittale rilevante per la prescrizione, opera in deroga al principio dell'aumento proporzionale della pena base previsto per le singole specie di recidiva dall'art. 99 c.p. Per effetto dello "sbarramento quantitativo" imposto dall'art. 99, comma 6, c.p. nell'individuazione del termine di prescrizione l'aumento di pena per la recidiva in nessun caso può superare il cumulo delle pene risultanti dalla somma delle condanne precedenti, comprese quelle a pena pecuniaria ragguagliata a pena detentiva ex art. 135 c.p. (cfr., ex multis: Sez. 2, n. 43768 del 08/10/2013, Bacio Terracino, Rv. 257665; Sez. 1, n. 1767 del 14/10/2014, dep. 2015, Zazo, Rv. 261997).
4.4.2. Facendo applicazione delle anzidette regole, emerge innanzitutto che il più grave reato previsto dal capo C) della rubrica (art. 346, comma 2, c.p. ipotesi autonoma di reato e non mera aggravante della fattispecie di cui all'art. 346, comma 1, c.p.) si prescrive nel caso del ON in quattordici anni e due mesi (pena edittale massima: 6 a.; aumento di 2 a. 6 m. ex art. 99 co. 6 c.p. 8 a. 6 m.; + 2/3 ex art. - 161 co. 2 c.p. = + 68 m. = 170 m. = 14 a. 2 m.). Il reato in esame è stato commesso nel febbraio 2000. Tenuto conto di un periodo di sospensione del termine di prescrizione di tre mesi verificatosi nel giudizio di primo grado, il reato in esame risulta 6 attinto da prescrizione alla data dell'1.7.2014, anteriore alla pronuncia della impugnata sentenza di appello. Analogamente prescritti prima della sentenza di appello debbono ritenersi i connessi reati (capi B, D ed F della rubrica) di cui all'art. 346, comma 1, c.p. Per questi reati, come si osserva nel ricorso, la pena edittale massima da assumere a base del calcolo della prescrizione è quella di cinque anni di reclusione e non già quella di sei anni secondo il generale disposto dell'art. 157, comma 1, c.p. In sintesi tali reati si sono prescritti nel complessivo termine di tredici anni e sette mesi (p.b.: 5 a.; aumento di 2 a. 6 m. ex art. 99 co. 6 c.p. = 7 a. 6 m.; + 2/3 ex art. 161 co. 2 c.p. = + 60 m. = 160 m. 13 a. 4 m. + 3 m. sospensione = 13 a. 7 m.). Invero, come già chiarito da questa Corte regolatrice, tempo necessario a prescrivere va determinato con riferimento alla pena massima edittale stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, su cui va operato l'aumento massimo di pena previsto per le circostanze aggravanti ad effetto speciale (Sez. 3, n. 3391 del 12/11/2014, dep. 2015, Pollicoro, Rv. 262015). Ai fini del calcolo della prescrizione l'incremento per la recidiva deve essere applicato non sul termine di prescrizione del reato (non inferiore a sei anni ex art. 157 c.p.), ma sulla pena edittale massima del reato base. La lettera dell'art. 157, comma 1, non consente dubbi allorché precisa che "la prescrizione estingue il reato decorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge". La regola fondamentale è, quindi, come precisa la citata sentenza Sez. 3, Pollicoro, che il reato si estingue con il tempo corrispondente al massimo della pena edittale, poiché per calcolare il termine di prescrizione occorre individuare quale sia il massimo della pena edittale e non quale sia il termine minimo di prescrizione. L'ulteriore, subordinata, regola dettata dalla seconda parte dell'art. 157, comma 1, c.p. per cui la prescrizione estingue il reato decorso "comunque un tempo non inferiore a sei anni” è applicabile, quindi, a tutti i delitti per i quali la pena massima, in assenza di recidiva qualificata (aggravante ad effetto speciale), sia inferiore a sei anni. Del resto "appare anche significativo il fatto che la norma di cui alla prima parte dell'art. 157, comma 1, c.p. usa l'articolo determinativo appunto ad indicare che il tempo corrispondente al massimo della pena edittale da prendere in considerazione per il reato base o aggravato è univoco;
mentre la norma della seconda parte del comma si applica ad un numero indeterminato di casi in cui la pena massima è inferiore a sei anni per i delitti ed a quattro anni per le contravvenzioni". Peraltro tale interpretazione (come in parte motiva precisa la ridetta sentenza Sez. 3, Pollicoro) è suffragata anche dal testo del comma 2 dell'art. 157 c.p., in base al quale per determinare il tempo necessario a prescrivere deve aversi riguardo alla pena edittale stabilita dalla legge, "senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti" (attenuanti e aggravanti c.d. comuni, ndr), laddove, in 7 presenza di una aggravante ad effetto speciale quale la recidiva qualificata, deve "tenersi conto dell'aumento massimo di pena previsto per [siffatta] aggravante".
4.5. Traendo allora le conclusioni, la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. Il prodursi della causa estintiva in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di merito di secondo grado impone, per il combinato disposto degli artt. 578 e 622 c.p.p., il rinvio per la definizione degli interessi civili di cui è portatrice la parte civile Regione Piemonte davanti al competente giudice civile in grado di appello (cfr.: Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087; Sez. 5, n. 15015 del 23/02/2012, Genovese, Rv. 252487; Sez. 4, n. 24160 del 16/04/2013, Pisani, Rv. 256743).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione e rinvia per la definizione degli interessi civili dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello. Roma, 7 luglio 2015 Il consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni IO Stefano Agrò Hetty DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 29 DIC 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 0 0