Sentenza 9 novembre 2005
Massime • 3
In tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore dell'imputato, munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen., è legittimato a proporre in via autonoma il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca del beneficio adottato su richiesta dell'ufficio finanziario competente.
In tema di patrocinio dei non abbienti, sulla richiesta di revoca del provvedimento di ammissione avanzata dal competente ufficio finanziario il magistrato decide senza formalità nell'ambito del procedimento penale con le forme del decreto, che è il tipico provvedimento che, in prime cure, definisce la procedura di accertamento della mancanza delle condizioni originarie per la concessione del beneficio. (La Corte ha precisato che nel caso di specie la legge assicura il contraddittorio nella successiva eventuale fase del ricorso per cassazione).
In tema di patrocinio dei non abbienti, ai fini della revoca del decreto di ammissione al beneficio rilevano anche i redditi da attività illecite, che possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 cod. civ. (La Corte ha così affermato la legittimità del provvedimento di revoca motivato con il richiamo ad una serie di reati di spaccio di sostanze stupefacenti ed alla loro cospicua valenza economica, da cui può desumersi la disponibilità da parte dell'interessato di redditi superiori ai limiti stabiliti per la fruizione del beneficio).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2005, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 09/11/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 1875
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 031514/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR GI, N. IL 29/12/1968;
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
ALTAMURA SALVATORE, in proprio;
avverso DECRETO del 28/02/2003 CORTE APPELLO di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO Anna Maria, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dal AR a mezzo di Procuratore speciale e l'annullamento senza rinvio del ricorso proposto, in proprio, dall'Avv. ALTAMURA Salvatore. OSSERVA
Avverso il decreto con il quale in data 14/04/2003 la Corte di Appello di Bari ha disposto, su richiesta della competente Agenzia Regionale delle Entrate, la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato già concessa al AR con decreto del 29/09/1997 propongono separatamente ricorso per Cassazione, in nome e nell'interesse di AR EP, il difensore munito di procura speciale, avv. Altamura Salvatore, nonché quest'ultimo, ma in proprio e nel suo interesse. Il AR, per il tramite del procuratore speciale, in primo luogo, eccepisce l'irritualità della procedura adottata, nella specie, senza l'instaurazione del contraddittorio tra le parti e al di fuori del contesto dello speciale procedimento camerale previsto dalla L. n. 794 del 1942, art. 29; il carattere pregiudiziale e assorbente del rilievo,
dovrebbe giustificare l'annullamento del decreto emesso de plano, indipendentemente dalle ulteriori deduzioni proposte con il ricorso. Il AR, come sopra rappresentato, si duole, in secondo luogo, che illegittimamente si sia proceduto alla revoca del beneficio sulla scorta di calcoli presuntivi sui pretesi profitti di natura illecita che sarebbero derivati al Passimodo dalla commissione dei reati attinenti al traffico delle sostanze stupefacenti, dei quali è stato ritenuto colpevole con sentenza divenuta irrevocabile;
in terzo luogo, che sia stato obbligato il suo difensore a restituire all'Erario l'importo delle competenze eventualmente già liquidate in suo favore.
L'avv. Altamura Salvatore, a sua volta, nel ricorso proposto in nome proprio, si lamenta unicamente della statuizione, con la quale è stato disposto, in violazione della disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 111, attualmente in vigore, il recupero nei confronti del difensore di fiducia delle somme eventualmente già liquidategli a titolo di compensi nel procedimento di che trattasi. Il ricorso del AR, proposto per mezzo del suo procuratore speciale, non è meritevole di accoglimento.
È d'uopo, dapprima, considerare non meritevole di accoglimento l'eccezione opposta in via pregiudiziale dal P.G. nella sua requisitoria scritta del 03/12/2003, posto che le Sezioni Unite penali di questa Corte, con sentenza n. 30181 del 2004, si sono pronunciate nel senso di riconoscere al difensore dell'imputato la legittimazione a proporre in via autonoma il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza reietti va del reclamo contro il decreto che abbia rigettato l'istanza per l'ammissione al beneficio del patrocinio dei non abbienti e, tale principio giuridico, sulla scorta di altre pronunce di questa Corte, secondo le quali esiste analogia delle due situazioni processuali (vedansi: sent. dell'anno 2003 n. 30296; 2003 n. 46912; 2004 n. 13253; 2004 n. 22853), deve ritenersi estensibile anche al caso in cui il gravame venga proposto avverso il provvedimento di revoca del beneficio.
Per completezza di argomentazioni, si avverte che al Collegio non sembra sussistente la asserita carenza di legittimazione nemmeno per effetto dell'asserita genericità dell'oggetto per cui era stata conferita la procura speciale all'avv. Altamura, posto che, al contrario, la procura speciale, allegata al ricorso de quo, riconosce al predetto difensore ampi poteri di agire come alter ego nell'interesse del AR e di proporre impugnazione e, in particolare, ricorso per Cassazione per qualsiasi caso in cui la legge riservi, come nel caso di specie, alla parte personalmente la facoltà D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 113, di presentare ricorso contro il provvedimento di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Aggiungasi che il tenore dei termini usati nella procura speciale e la sua collocazione come atto allegato al ricorso per farne parte integrante, escludono ogni paventata incertezza in ordine alla effettiva e concreta volontà del AR di conferire al difensore la piena legittimazione ad impugnare con ricorso per Cassazione il decreto emesso in suo danno dalla Corte di Appello di Bari, tant'è vero che nella procura speciale sono contenuti i dati identificativi del decreto impugnato ed il numero di registro del procedimento penale, così come nel ricorso è espressamente indicato che l'avv. Altamura agisce quale difensore e procuratore speciale del AR, come da atto allegato in originale al ricorso del quale costituiva parte integrante.
Occupandoci, dapprima, del ricorso del AR, come sopra rappresentato, va dichiarata l'infondatezza della censura pregiudiziale sul rito, rilevata dal ricorrente a proposito della irregolarità della adottata procedura de piano.
In proposito, ritiene il Collegio che la procedura de plano adottata sia stata corretta, posto che, nella fase di revoca disposta a seguito di pedissequa richiesta della competente Agenzia Regionale delle Entrate, il magistrato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, lett. d), decide, incidentalmente nell'ambito del procedimento penale, con decreto motivato, che costituisce il tipico provvedimento che, in prime cure, conclude la procedura senza formalità di accertamento dell'inesistenza originaria delle condizioni di reddito richieste ai fini dell'ammissione al beneficio. Orbene, non vi sono ragioni per affermare, come sostiene il ricorrente, la necessità della speciale procedura camerale, con le forme di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 29, o con quelle di cui all'art. 127 c.p.p., in caso di revoca del provvedimento di ammissione, quando questa consegua alla verifica successiva della mancanza delle condizioni originarie per la concessione del beneficio. Ciò, innanzitutto, perché la ritenuta natura giurisdizionale del provvedimento di revoca non implica necessariamente la sua adozione in contraddittorio con una delle indicate forme, non essendo queste forme applicabili a tutti i casi nei quali il giudice delibera in Camera di consiglio, operando, invece, solo per quelli in ordine ai quali sia espressamente prevista l'utilizzazione di una delle speciali procedure camerali e, in materia di revoca del provvedimento di ammissione, il legislatore non ha previsto simili procedure, neanche allorché, con la redazione del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, ha riconsiderato l'intera problematica del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale;
in secondo luogo, perché non necessariamente il mancato ricorso al contraddittorio camerale nelle forme previste dalle citate disposizioni di legge, costituisce violazione del diritto di difesa, dal momento che le modalità attraverso le quali il diritto di difesa trova attuazione nelle singole procedure possono essere stabilite di volta in volta dal legislatore, adattandole alla natura della materia e alle esigenze di celerità, salvo essendo, in ogni caso, il contraddittorio nella successiva sede di ricorso-reclamo o di ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di revoca, adottato, rispettivamente, ai sensi dell'art. 112 comma 1, lett. a), b), c) e comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002 citato, ovvero ai sensi della lett. d) del medesimo art. 112 D.P.R. ciatato, cioè a richiesta dell'ufficio finanziario competente. È d'uopo, solo per completezza di esposizione, ricordare che il sistema impugnatorio nei confronti dei provvedimenti di revoca di ufficio (fatta eccezione per quello, separatamente regolato, emesso su richiesta dell'ufficio finanziario) del beneficio del patrocinio a spese dello Stato prevede, nell'ambito del nuovo assetto normativo risultante del D.P.R. n. 115 del 2002, la devoluzione della cognizione del ricorso-reclamo ex art. 99 per il riesame dei decreti, emessi incidentalmente dal giudice nell'ambito di un procedimento penale, alla competenza non di un giudice superiore, ma del Presidente dello stesso Tribunale o della stessa Corte di Appello, cioè del medesimo ufficio giudiziario cui appartiene organicamente e funzionalmente il giudice penale che abbia adottato il provvedimento oggetto di impugnazione;
prevede, inoltre, che il giudice dell'impugnazione, in composizione monocratica, sia chiamato a decidere, questa volta, nel rispetto del contraddittorio con ordinanza, secondo la speciale procedura camerale di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 29, richiamata dal citato D.P.R. n. 115, art. 99, comma 3; prevede, infine, che il ricorso per Cassazione contro siffatta ordinanza (ovvero, avverso il decreto de plano, pronunciato in prime cure, di revoca del beneficio sulla richiesta dell'ufficio finanziario, nel caso previsto dall'art. 112, comma 1, lett. d), D.P.R. citato, debba essere trattato e deciso in base alle regole procedurali proprie del rito penale di cui agli art. 568 c.p.p. e segg..
Passando, ora, all'esame della seconda doglianza proposta dal ricorrente, a dimostrarne la infondatezza è il contrario orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che, ai fini del diniego dell'ammissione al gratuito patrocinio, rilevano anche i redditi da attività illecite, che possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 cod. civ.. Ne consegue che va ritenuta la legittimità del provvedimento con il quale la Corte di merito ha motivato la revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio, avendo richiamato la serie di reati di spaccio di sostanze stupefacenti e la loro cospicua valenza economica, dimostrativi della circostanza che l'interessato aveva disponibilità reddituali superiori ai limiti stabiliti dalla legge per la fruizione del beneficio.
Nè possono avere ingresso in questa sede le rivalutazioni che il ricorrente propone a suo beneficio a proposito degli elementi di calcolo presi in considerazione dai giudici di merito, posto che esse si risolverebbero in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto, sottratto, per costante giurisprudenza di questa Corte, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione. In riferimento alla terza ed ultima doglianza, va considerata, a prescindere della fondatezza o meno della questione di diritto in essa sottesa, l'evidente carenza di interesse del AR - il quale interviene in questa sede per mezzo del difensore, a sua volta investito da procura speciale a svolgere la difesa nel solo interesse del suo difeso - ad ottenere una modifica del decreto impugnato in suo danno e, per converso, a favore del predetto difensore, unico soggetto, quest'ultimo, legittimato a proporre, ma in nome proprio e in via autonoma, ricorso per cassazione per il capo in contestazione. In riferimento, infine, al ricorso proposto nel suo interesse e in nome proprio dall'avv. Altamura, il Collegio ritiene fondata la questione di diritto sottesa alla doglianza mossa avverso la statuizione contenuta nella parte motiva del provvedimento impugnato, con la quale si pone l'obbligo al difensore del AR di restituire all'erario l'importo delle competenze già liquidate in suo favore. Il chiaro dettato normativo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 111, non lascia spazio a dubbi di sorta circa l'illegittimità della avversata statuizione giurisdizionale, posto che è espressamente previsto che, in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta ai sensi dell'art. 112, comma 1, lettera d), il recupero delle spese anticipate dall'erario a titolo di onorario e spese di difesa sia effettuato solo nei confronti dell'imputato. Invero, l'anticipazione delle cennate spese da parte dello Stato è effettuata in vista di un eventuale successivo recupero, in quanto la finalità della legge è quella di rendere possibile l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito anche al non abbiente, ma non di accollarsi definifitivamente le spese dovute da colui che poi risulti, invece, non avere diritto al beneficio al quale era stato ammesso.
Deriva dall'anzidetto che il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio limitatamente alla statuizione de qua agitur, che va eliminata, mentre il rigetto del ricorso proposto dal AR comporta le conseguenze a carico del ricorrente previste dall'art. 616 c.p.p. in ordine al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione che dispone la restituzione da parte del difensore delle competenze eventualmente già liquidate in suo favore, statuizione che elimina. Rigetta il ricorso proposto, per mezzo del procuratore speciale, da AR EP e condanna quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2006