Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2005, n. 127
CASS
Sentenza 9 novembre 2005

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In tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore dell'imputato, munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen., è legittimato a proporre in via autonoma il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca del beneficio adottato su richiesta dell'ufficio finanziario competente.

In tema di patrocinio dei non abbienti, sulla richiesta di revoca del provvedimento di ammissione avanzata dal competente ufficio finanziario il magistrato decide senza formalità nell'ambito del procedimento penale con le forme del decreto, che è il tipico provvedimento che, in prime cure, definisce la procedura di accertamento della mancanza delle condizioni originarie per la concessione del beneficio. (La Corte ha precisato che nel caso di specie la legge assicura il contraddittorio nella successiva eventuale fase del ricorso per cassazione).

In tema di patrocinio dei non abbienti, ai fini della revoca del decreto di ammissione al beneficio rilevano anche i redditi da attività illecite, che possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 cod. civ. (La Corte ha così affermato la legittimità del provvedimento di revoca motivato con il richiamo ad una serie di reati di spaccio di sostanze stupefacenti ed alla loro cospicua valenza economica, da cui può desumersi la disponibilità da parte dell'interessato di redditi superiori ai limiti stabiliti per la fruizione del beneficio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2005, n. 127
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 127
    Data del deposito : 9 novembre 2005

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