Sentenza 24 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2001, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 003 57 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME LA CORTE D A SAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DELL'ANNO - Presidente- R.G.N. 1897/98 Dott. Paolino BATTIMIELLO Consigliere Cron..1924 Dott. Bruno MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Florindo Dott. Stefano RI EVANGELISTA Consigliere Ud. 13/11/00 - Rel. Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig L SOLE 24 ORE……. PS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in per diritti 24 GEN 2001 persona del legale rappresentante pro tempore, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, LIRE 3000 CANCELLERIA presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MULAS GIOVANNI, FONZO FABIO, PONTURO DOMENICO, giusta delega in atti;
CG575310 - ricorrente CG575285
contro
RI MA;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE intimata Rilasciata copia legale al Sig. PSPSY 2000 avverso la sentenza n. 738/97 del Tribunale di per diritti L.
1-8 MAR. 2001 4673 AVELLINO, depositata il 04/07/97 R.G.N. 17/94; IL CANCELLIERE -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo. -2- r.g.n. 1897/98 ud. 13 novembre 2000 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso del 15 gennaio 1992 IZ RI, premesso di essere titolare di azienda agricola sita in territorio montano ubicato ad altitudine inferiore ai 700 metri e di avere diritto alla esenzione dei contributi per effetto della sentenza n.370/85 costituzionale, adiva il pretore di Avellino in della Corte funzione di giudice del lavoro perché condannasse lo S.C.A.U. al rimborso in suo favore delle somme versate e non dovute a partire dal 1980, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di causa. Il convenuto si costituiva in giudizio e, nel chiedere il rigetto dell'avversa domanda, eccepiva la improcedibilità del ricorso e, la sua infondatezza, poiché il ricorrentecomunque, non era titolare di un'azienda da definirsi "montana" ai sensi della richiamata normativa. In ogni caso, opponeva la decadenza dell'azione tesa al recupero dei contributi versati per il decorso dei termini fissati dalla legge n.83/70. L'adito pretore, con sentenza 19 ottobre 1 12 novembre 1993, accoglieva la domanda e condannava la parte convenuta al rimborso a favore della ricorrente della somma di L.
3.149.843 oltre interessi al tasso legale dal deposito del ricorso e sino al soddisfo. Compensava altresì la metà delle spese, ponendo l'altra 3 metà a carico del soccombente. Avverso la detta pronuncia proponeva tempestivo appello lo SCAU, rilevando che il primo giudice aveva riconosciuto il diritto di ricorrente non solo per i contributi versati per i parte dipendenti impiegati nella gestione della sua azienda, ma anche per quelli versati in proprio quale coltivatore diretto, non essendo prevista alcuna esenzione contributiva per tale seconda ipotesi. L'appellata, costituitasi, chiedeva il rigetto del gravame, con integrale conferma della sentenza di primo grado. Nel corso del giudizio di appello si costituiva 1'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale subentrato ex lege allo SCAU, del quale faceva propria ogni domanda e deduzione. Con sentenza del 24 giugno 4 luglio 1997 il tribunale rigettava l'appello condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'PS con due motivi di ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso l'PS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge 25.7.1952 n. 991, 4 dell'art. 27 della legge 11.3.53 n. 87 e dell'art. 9 della legge 9.1.63 n. 9, in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3 e 5. In particolare la difesa dell'Istituto sostiene che è erroneo il ragionamento del tribunale, secondo cui l'esenzione prevista dall'art. 8 della legge 991/52 debba essere estesa anche ai contributi dovuti dai coltivatori diretti. Invece nell'art. 9 della legge 9.1.63 n. 9 (legge disciplinante le assicurazioni sociali dei coltivatori diretti) è espressamente disposto che nell'accertamento e nella riscossione dei contributi dovuti dai coltivatori diretti non si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 25.7.52 n. 991, nonché le disposizioni dell'art. 11 della legge 21.7.60 n. 739. D'altra parte la sentenza n.370 del 1985 della Corte costituzionale riguarda i soli contributi agricoli unificati, quelli cioè dovuti esclusivamente dai datori di lavoro.
2. Con il secondo motivo di ricorso l'PS denuncia violazione dell'art. 1 della legge 26.10.57 n. 1047, dell'art. 1 della legge 9.1.63 n. 9, dell'art. 5 della legge 9/63 e dell'art. 62 della legge 30.4.69 n. 153 in relazione all'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5. In particolare la difesa dell'Istituto osserva che non applicandosi ai lavoratori autonomi il principio dell'automaticità delle prestazioni, i coltivatori diretti, ancorché abbiano i requisiti per l'attribuzione della qualifica professionale, perdono il diritto all'iscrizione negli elenchi e così alle prestazioni di previdenza e di assistenza per i periodi 5 in cui i contributi accertati non siano stati pagati dagli interessati.
3. Il primo motivo del ricorso è fondato.
3.1. La disposizione - la cui erronea interpretazione viene censurata dalla difesa dell'PS (ossia l'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei prevedeva, nella sua originaria territori montani) - formulazione, l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura, limitatamente ai terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare. Il fatto che l'art. 8 1. 991 del 1952 non distinguesse tra la figura dell'imprenditore titolare dell'azienda agricola con propri dipendenti e quella del coltivatore diretto, mezzadro, colono non è significativo considerato che ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per 1'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale mancava, all'epoca, nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - sarebbe stata desumibile solo dalla successiva disciplina e segnatamente dal combinato disposto dell'art. 2 1. 26 ottobre 1957 n. 1047 (di estensione dell'assicurazione invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e degli artt. 2 e 3 1. 9 gennaio 1963 n.
9. In particolare per il riconoscimento della qualità di coltivatore diretto non era richiesto il carattere 6 imprenditoriale dell'attività, con la destinazione dei prodotti del fondo, anche solo in parte al mercato, ma era sufficiente che il reddito prodotto, con il connotato della prevalenza, fosse destinato direttamente al sostentamento proprio del coltivatore e della sua famiglia (così da ultimo Cass., sez. un., 1 settembre 1999, n.616). Le due figure quindi dell'imprenditore agricolo e del coltivatore diretto risultavano nettamente differenziate. Ai fini che interessano in questo giudizio (i.e. ambito dell'estensione dell'esenzione contributiva in esame) deve in particolarsi rimarcarsi che l'art. 9 della citata legge 9 gennaio 1963, n. 9, nel contesto dell'elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri, ha previsto da una parte che l'accertamento delle persone soggette all'assicurazione di invalidita e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti, nonchè l'accertamento e la riscossione dei relativi contributi, sono effettuati, con le modalita di cui previste dalla legge medesima, a cura delalle disposizioni Servizio per i contributi agricoli unificati. La possibilità che da tale assimilazione derivasse anche l'estensione dell'esenzione contributiva in esame, prevista in generale per i contributi unificati in agricoltura, era però esclusa dallo stesso art. 9 cit. che, d'altra parte, ha espressamente previsto che non si applicano ai contributi predetti ossia quelli dovuti dai - coltivatori diretti, mezzadri e coloni - le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, ossia l'esenzione 7 prevista per le imprese agricole nei territori montani. Successivamente la legge 3 dicembre 1971 n.1102, nel dettare nuove norme per lo sviluppo della montagna, prevedeva, all'art. 12, u. CO., che le agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 della cit. legge n.991 del 1952 fossero estese all'intero territorio montano. Ancorche' il riferimento fosse testualmente fatto alle sole agevolazioni fiscali, era sorto il dubbio che l'estensione potesse riguardare anche l'esenzione contributiva in esame. Per escludere questa possibilità, talora ritenuta dalla giurisprudenza, è intervenuto il legislatore con una disposizione che sostanzialmente aveva natura di interpretazione autentica. L'art. 7 d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito nella 1. 27 febbraio 1978, n. 41, ha infatti previsto che dall'estensione delle agevolazioni fiscali all'intero territorio montano disposta dall'art. 12, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, doveva intendersi esclusa l'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati di cui al r.d.l. 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modifiche ed integrazioni. Ciò taleche però interessa rimarcare è che da una parte disposizione espressamente confermava anche che solo le imprese con terreni ubicati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare continuavano ad essere esonerate dal pagamento dei contributi agricoli anzidetti. D'altra parte il successivo art. 8 poi aggiungeva che a decorrere dal 1° gennaio 1978 nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, situati al di 8 sotto dei 700 metri di altitudine, i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti erano ridotti del 40 per cento (peraltro tale riduzione non si applicava ai contributi base dovuti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti). Era quindi il livello altimetrico del terreno a scriminare tra esenzione totale ed esenzione parziale dei contributi;
ma il riferimento testuale ai lavoratori agricoli dipendenti, contenuto nel cit. art. 8, era inequivocabilmente indicativo della limitazione del beneficio alle imprese agricole ed ai contributi che le stesse avrebbero dovuto altrimenti versare allo SCAU per i loro dipendenti;
ciò in sintonia con il cit. art. 9 della legge n.9 del 1963 che • come già rilevato - aveva escluso l'estensione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'esenzione prevista per le imprese agricole nei territori montani.
3.2. Su questa disciplina così delineata è intervenuta poi la sentenza n. 370 del 1985 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., gli art. 8, 1. 25 luglio 1952, n. 991 e 7, d. 1. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito nella 1. 27 febbraio 1978, n. 41, nelle parti in prevedono l'esenzione dal pagamento dei contributicui non unificati in agricoltura anche per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai settecento metri sul livello del mare;
inoltre ha parimenti dichiarato illegittimo - ai sensi dell'art. 27, 1. 11 marzo 1953, n. 87 - 9 942, convertito nella 1. 27l'art. d.l. 23 dicembre 1977, n. febbraio 1978, n. 41, per contrasto con l'art. 3 cost., nella parte in cui si limita a ridurre del quaranta per cento l'entità dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti nei territori montani siti a quota inferiore a settecento metri sul livello del mare, anzichè prevedere l'esenzione totale dal pagamento. Ha osservato la Corte che la legge che, ai fini della concessione di agevolazioni alle imprese ubicate nei territori montani, da un lato tenga conto, in linea generale, per l'individuazione di tali imprese, di vari elementi, quali il basso reddito, il degrado fisico dei territori e il dissesto economico e dall'altro, ai limitati fini dei contributi di miglioria, neghi ogni valore a tali elementi e tenga conto esclusivamente del dato altimetrico dell'altezza non inferiore ai settecento metri è contraddittoria e pone in essere un irrazionale disparità di trattamento fra imprese agricole operanti in condizioni di disagio economico identico ed analogo. In sostanza la Corte ha espunto dalle norme in esame il rigido criterio altimetrico quale presupposto per l'insorgenza del beneficio dell'esenzione contributiva. Ma non ha benchè minimamente inciso sull'ambito soggettivo dello stesso. Anzi nell'esaminare gli scopi perseguiti dall'intera normativa a favore delle zone montane richiama significativamente una precedente pronuncia di questa Corte (Cass. n.4909 del 1977) che ebbe ad evidenziare che fra gli scopi primari di quella disciplina per lo sviluppo della montagna rientrava quello di 10 incentivare la realizzazione nei suoi territori delle iniziative economiche e di frenare l'esodo delle popolazioni, incoraggiandone invece la permanenza e l'occupazione lavorativa, nei territori stessi. In relazione a cio', pienamente - osservò ancora questa Corte coerenti si rivelavano quindi quelle provvidenze dirette ad incrementare l'assunzione di lavoratori nelle zone montane, diminuendone il relativo costo, e cio', fra l'altro, mediante l'esenzione dei datori di lavoro dagli oneri afferenti alle assicurazioni sociali. La ratio dell'esenzione contributiva in questione era quindi quella di l'occupazione di lavoratori alle dipendenze di incentivare imprese agricole nei territori montani. -perchè non era chiamata a Nè la Corte costituzionale si è posta dell'eventuale disparità di farlo - la diversa questione trattamento tra imprenditori agricoli e coltivatori diretti di ancorchè mai terreni siti in territori montani;
questione che prospettata nel corso di questo giudizio in ipotesi questa - Corte potrebbe sollevare d'ufficio; ma ciò non fa perchè, essendo la posizione del coltivatore diretto significativamente differenziata rispetto a quella dell'imprenditore agricolo, la questione difetterebbe comunque del requisito della non manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale, stante l'ampia discrezionalità del legislatore di definire i presupposti soggettivi ed oggettivi di un'agevolazione contributiva o fiscale per perseguire specifiche finalità di politica economica (cfr. ex - proprio in riferimento plurimis C. cost. n. 254 del 1989 che infondata la questione di all'art. 3 Cost. - ha dichiarato 11 legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, d.l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella 1. 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 9, punto 5, 1. 11 marzo 1988, n. 67, nella parte in cui viene disposto che per le zone 15, 1. 27 dicembre svantaggiate, determinate ai sensi dell'art. 1977, n. 984, l'onere contributivo dovuto al servizio contributi agricoli unificati sia ridotto al quaranta per cento anzichè prevista la totale esenzione così come stabilito per le zone montane al di sotto dei settecento metri).
4. In conclusione come già affermato da questa Corte in analoga fattispecie (Cass. 24 ottobre 2000 n.13981) - deve ritenersi che - emendato sìdal complessivo quadro normativo sopra descritto dalla citata sentenza della Corte costituzionae, ma non nella parte che interessa - risulta che il beneficio dell'esenzione contributiva in esame non riguardava i coltivatori diretti, bensì i contributi agricoli unificati che l'imprenditore agricolo era tenuto a versare per i suoi lavoratori dipendenti. Il ricorso va pertanto accolto assorbito l'esame del secondo motivo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio anche per le spese alla Corte d'appello di Napoli che si adeguerà al seguente principio di diritto: Il beneficio dell'esenzione contributiva contemplato dall'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991 (recante provvedimenti in favore dei territori montani) che prevedeva, nella sua originaria formulazione, dal pagamento dei contributil'esenzione 12 unificati in agricoltura, limitatamente ai terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare e che la sentenza n. 370 del 1985 della Corte nella parte in cui noncostituzionale ha dichiarato illegittimo l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in prevedeva agricoltura anche per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai settecento metri sul livello coltivatori diretti, bensi' - non riguardava i del mare agricoli unificati che l'imprenditore agricolo i contributi versare per i suoi lavoratori dipendenti, atteso era tenuto a in particolare che l'art. 9 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, dell'elevazione dei trattamenti minimi di nel contesto delle norme in materia dipensione e riordinamento previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri, ha previsto che non si applicano ai contributi dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni le disposizioni di cui prevista per le imprese all'art. 8 cit., ossia l'esenzione agricole nei territori montani.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2000 Il Consigliere estensore Il Presidente Amoroso)(@jovanni A (Paolino Dell'Anno) V mui Emm. fill e ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA FGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA 13 Depositata in Cancelleria O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 oge, 24 GEN 2001 ABORATORE NCELLERIA