Sentenza 12 gennaio 2006
Massime • 1
Per la concessione dell'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato (art. 114 cod. pen.), non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso: ciò che si verifica allorquando la condotta del correo risulti tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2006, n. 11380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11380 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 12/01/2006
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 9
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 045276/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AG IN, N. IL 04/01/1969;
2) AN CO, N. IL 25/08/1969;
3) TI MA, N. IL 04/11/1949;
4) IN CL, N. IL 22/10/1971;
5) PA CO, N. IL 29/07/1953;
avverso SENTENZA del 18/05/2004 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PALOMBARINI Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi. Udito il difensore di TI RI, Avv. SCHIERANO Valentino, che si è riportato ai motivi depositati.
FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 18/05/2004, ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Torino del 25/07/2003, con la quale, a seguito di rito abbreviato, AN CO, IN AU, AG IN, TI RI e PA CO erano stati dichiarati colpevoli di alcune violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e condannati alle pene ritenute di giustizia, mentre i primi tre erano stati assolti già in primo grado dal delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74). La pena inflitta in primo grado è stata confermata solo per TI RI, mentre è stata ridotta per tutti gli altri.
Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione. AN CO, dichiarato responsabile di alcuni reati in continuazione, in concorso con altri, e di altri tre commessi individualmente, ha concordato in appello, a norma LLart. 599 c.p.p., comma 4, la pena di anni quattro di reclusione e di Euro
24.000,00 di multa, ed ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Il ricorrente ha assunto di avere rinunciato, concordando la pena, con la quale usufruiva di maggiore riduzione per le attenuanti generiche e di un minore aumento per la continuazione, al motivo di appello inerente alla concessione della attenuante speciale, che veniva invece concessa ad un coimputato, non indicato, ma identificabile in AG NO. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto più correttamente respingere l'accordo ed applicare la fattispecie attenuata, con nuova qualificazione del reato.
Il ricorso è palesemente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile. Questo Collegio aderisce alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, poiché l'art. 606 c.p.p., comma 3, preclude la deducibilità di questioni che non siano state proposte in grado di appello, è inammissibile il ricorso con il quale vengano sollevate questioni oggetto dei motivi rinunciati in sede di definizione concordata del processo di appello a meno che non si verta in questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo o si ravvisino vizi (nullità assolute o invalidità) afferenti lo stesso procedimento camerale di definizione concordata del processo (Cass. 27/01/2005 n. 10043; Cass. 14/01/2004 n. 7224;
Cass. 09/07/2003 n. 37043). Nella specie, il ricorrente ha rinunciato al motivo di impugnazione inerente al riconoscimento LLattenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ne' - lo si riferisce per mera completezza di motivazione - è prevista alcuna possibilità di estensione analogica perché ne ha usufruito altro coimputato. Infine, sempre ad abundantiam, va precisato che il AN è stato condannato per un numero ben maggiore di reati in continuazione rispetto all'altro coimputato, per cui le due posizioni non sono in alcun modo sovrapponigli.
AG NO è stato ritenuto colpevole del reato di cui al capo D) (artt. 110 e 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) per avere, in concorso con altri, ceduto quantitativi di cocaina compresi tra un grammo e quindici grammi a persone in parte identificate e in parte non identificate, concorrendo nei reati in particolare con l'occultamento della sostanza stupefacente sotto una mattonella LLalloggio, sito in Torino, alla via Ornavasso.
Nella sentenza di appello, la sua responsabilità risulta attenuata dalle circostanze di avere espletato la illecita attività solo per un periodo limitato di tempo, per essere stato subalterno ed esecutore di ordini rispetto al coimputato TT CO, giudicato separatamente, e per non avere gestito mai autonomamente il traffico di droga. Concessagli l'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 5, la pena è stata ridotta, rispetto a quella inflitta in primo grado, e definita in anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 4.200,00 di multa.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della concessione LLattenuante di cui all'art. 114 c.p., risultando dalle stesse argomentazioni della motivazione della sentenza impugnata le condizioni per concedere l'attenuante richiesta con i motivi di appello.
Si osserva che la giurisprudenza di questa Corte è ormai pressocché costantemente orientata nel ritenere che "in tema di concorso di persone nel reato, ai fini LLintegrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 cod. pen.), non è sufficiente una minore efficacia causale LLattività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale LLiter criminoso. Ne deriva che, ai fini LLapplicabilità LLattenuante in questione, non è sufficiente procedere a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare - attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali - il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti, rispetto alla produzione LLevento, configurandosi la minima partecipazione, di cui all'art. 114 cod. pen., solo quando la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale LLimpresa criminosa in maniera del tutto marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva LLevento" (Cass. 13/04/2004 n. 21082; conformi Cass. 17/12/1998 n. 1507; Cass. 02/07/1997 n. 7881). La sentenza difforme n. 201 del 24/11/1998 sulla valorizzazione della comparazione intersoggettiva pare isolata (certamente minoritaria) e non aderente allo schema di cui all'art. 114 c.p.. Nella specie, la Corte territoriale, con valutazione congrua e logica, attinente a circostanze di fatto non sindacabili in sede di legittimità, ha ritenuto di negare l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., considerato il ruolo di fiducia LLimputato, la disponibilità della casa, la conoscenza del luogo di custodia dello stupefacente, e soprattutto per essere stato scelto dal CA come collaboratore per esserne il cugino, il che da la misura della non fungibilità del ruolo rivestito dal ricorrente.
Stante, infine, la diversa natura LLattenuante di cui all'art. 114 c.p. rispetto a quella di cui all'art. 73, comma 5, la prima di carattere soggettivo ed applicabile solo nel caso di concorso di persone nel reato, la seconda prevalentemente di carattere oggettivo, e riguardante la minima offensività del fatto, non vi è alcun rapporto di interdipendenza, neppure parziale, tra le due circostanze.
Anche il ricorso LLAG è, pertanto, palesemente infondato, contiene censure di merito, e va dichiarato inammissibile. IN AU, condannato alla pena ritenuta di giustizia (il trattamento sanzionatorio non è impugnato) per acquisto, detenzione illecita e cessione di cocaina, con il vincolo della continuazione, è stato ritenuto responsabile in base all'interpretazione del linguaggio criptico di numerose conversazioni, sottoposte ad intercettazioni, e tenute tra lui e il TT, e riportate analiticamente nella sentenza impugnata alle pagg. 29 e 30. Tali elementi sono confortati, secondo il giudice di appello, dall'esito di un servizio di appostamento e controllo della polizia giudiziaria del 24/10/2000, a seguito del quale il IN, dopo essersi recato nella casa di via Ornavasso, dove il TT e l'AG custodivano la cocaina, ne è disceso, avvicinandosi poi ad un conducente di una Fiat Bravo, intrattenendosi per poco con lui, e poi, dopo che la Fiat Bravo era ripartita, prese la propria auto, e fermato per una infrazione stradale, fu trovato in possesso di grammi 1,5 di cocaina. La Corte di merito ha ritenuto che, pur presentando l'indagine la lacuna di non avere la polizia giudiziaria seguito il conducente della Fiat Bravo per accertarne l'identità e per verificare se avesse con sè sostanza stupefacente, è pacifico - come si evince dai risultati delle intercettazioni effettuate immediatamente prima - che il IN si recò in via Ornavasso per acquisire stupefacente, e l'incontro con il conducente della Fiat Bravo, rimasto lì ad attenderlo, non poteva significare altro che quest'ultimo avesse poi ricevuto parte della cocaina dal IN. Tale valutazione, sempre secondo la motivazione della sentenza impugnata, rendeva non credibile la tesi difensiva secondo la quale il IN abbia acquistato cocaina solo per uso personale. Il IN ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea applicazione LLart. 192 c.p.p. in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Il ricorrente ha assunto che nulla si evince dalle intercettazioni telefoniche, in cui non si parla di sostanze stupefacenti, e che l'episodio del 24.10.2000 al più può costituire un mero indizio, neanche univoco e certo, confortando anche, per il quantitativo di cocaina ritrovato, la tesi difensiva LLacquisto per uso personale, costituente la sola violazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75. La cessione di droga era poi una mera supposizione, e l'unico episodio noto, e cioè il ritrovamento di grammi 1,5 di cocaina, non era idoneo per risalire al fatto ignoto, e cioè la destinazione al fine di spaccio, secondo i canoni ermeneutica di cui all'art. 192 c.p.p., non essendo mai stati identificati i presunti cessionari della sostanza stupefacente.
Come è noto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, pressocché costantemente, che "l'illogicità della motivazione, censurabile a norma LLart. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (Cass. 24/09/2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000;
n. 24/1999; n. 6402/1997).
Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30/04/1997 n. 6402). Il riferimento LLart. 606 c.p.p., lett. e) alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.
Nella specie, la Corte di merito ha dedotto, in modo logico e corretto, la responsabilità del ricorrente da numerose intercettazioni, analiticamente riportate in sentenza, e dagli esiti inequivocabili di una operazione di polizia giudiziaria, con appostamento, pedinamento, ed infine perquisizione e sequestro di stupefacente, per cui il riferimento del ricorrente a meri indizi, anziché a prove certe della responsabilità del IN, è assolutamente arbitrario.
Nè certamente si può ritenere la mancanza di valore probatorio delle intercettazioni, parte delle quali hanno peraltro preceduto di pochi giorni l'operazione di polizia giudiziaria, perché non si è parlato specificamente di "droga", essendo invece inequivocabili i riferimenti a non trascurabili somme di danaro, ed alle espressioni "siamo in quindici", "siamo in cinque", "siamo in tre", ovviamente riferibili a richieste di cocaina, individuandosi tale sostanza con l'avvenuto sequestro.
Va, poi, ricordato che l'interpretazione del linguaggio criptico usato nella intercettazioni è compito del giudice di merito, il quale deve motivare in modo logico e adeguato le ragioni del suo convincimento, e in presenza di una tale motivazione, il provvedimento non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 14/07/1997 n. 3643; Cass. 15/11/1993 n. 861).
In conclusione, la sentenza è più che logicamente motivata nell'escludere l'acquisto di sostanze stupefacenti per mero uso personale, evincendosi dal contenuto delle intercettazioni i rapporti del IN con terzi consumatori, e dall'episodio del 24/10/2000, l'acquisto e la cessione di cocaina al conducente della Fiat Bravo. PA CO è stato dichiarato colpevole di più episodi, legati dal vincolo della continuazione, di acquisto, detenzione illecita, cessione, anche sotto la figura del tentativo, di quantitativi non definiti con precisione di cocaina che riceveva da tale CO, e condannato, previa concessione delle attenuanti generiche e della diminuente del rito, alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 21.000,00 di multa.
Il giudice di appello ha ritenuto determinante una intercettazione ambientale effettuata il 16/11/2000 all'interno di una autovettura Volkswagen Polo, nella disponibilità LLimputato, in cui si parla con un milanese di "roba" pura al 95%, che lo PA ne avrebbe preso qualche chilo, e che il prezzo non poteva essere meno di 70. L'inequivocità del linguaggio - secondo i giudici di merito - non consente di dubitare che si stesse trattando la cessione di sostanze stupefacenti.
La Corte territoriale ha anche disatteso l'argomento difensivo secondo il quale non era provato che l'interlocutore fosse lo PA, ben avendo potuto l'imputato cedere la disponibilità a terze persone, rilevandosi che non è stata indicata la persona che avrebbe usufruito LLautovettura, e che nel corso delle medesima giornata, all'interno LLautovettura vi furono due telefonate, una in entrata ed una in uscita sul cellulare LLimputato, oltre al contenuto di alcune altre intercettazioni nella stessa giornata, che dimostravano che lo PA stava utilizzando l'automezzo (ad es. quella alla figlia di avvisare la madre di lasciare fuori la sua autovettura perché l'imputato stava rientrando con questa macchina). La coincidenza tra autovettura e cellulare era quindi la prova della sicura presenza dello PA nell'autovettura, e che lui quindi era l'interlocutore della trattativa per la vendita di sostanze stupefacenti.
Nella sentenza impugnata è poi precisato che i rapporti illeciti con il milanese non si esaurirono in quell'incontro, avendo l'imputato mandato il 10 dicembre il TT a Milano, dopo sollecitazione di altro trafficante di droga, al fine di perfezionare altri rifornimenti, essendo presumibilmente terminate le scorte. Lo PA ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento della citata sentenza di appello per mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente ha ritenuto, in primo luogo, che l'unico episodio motivato nella sentenza è quello della trattativa del 16/11/2000 all'interno della Volkswagen Polo, che, comunque non era probante, non rilevandosi il quantitativo di sostanza stupefacente, del tutto indeterminato, e ignorandosi l'esito delle trattative, arbitrariamente ritenute come concluse.
La motivazione è stata poi censurata per essere del tutto mancante in ordine agli altri episodi contestati, se non con un generico accenno al viaggio del TT a Milano nel mese di dicembre, mentre peraltro le condotte addebitate nel capo di imputazione risultano cessate il 16/11/2000.
Sostanzialmente il ricorso dello PA si articola su due motivi. Con il primo il ricorrente assume che, in ordine all'episodio del 16/11/2000, non vi è prova ne' del quantitativo di cocaina trattato, nè LLesito delle trattative.
Al contrario, la motivazione della sentenza impugnata è non solo logica e congrua, ma anche molto precisa, perché, dopo avere accertato che l'interlocutore era il ricorrente (sul punto non vi è neppure motivo di ricorso), e che sicuramente si trattava di un "affare di droga", così conclude in ordine al singolo episodio: "Il tenore della conversazione poi lascia pochissimi spazi alla difesa. Il milanese fece notare allo IP che la roba "non è quella.... quella stessa", aggiunse di avere confezionato lui le dosi e diede ragguagli sul taglio e sulla purezza della sostanza di cui disponeva (al 95%). Al che lo IP di rimando disse che se veramente era così buona, ne avrebbe presa "qualche chilo". Quindi il discorso passò al prezzo ed in proposito l'interlocutore milanese disse che meno di 70 non avrebbe potuto fare, visto che il prezzo praticato andava da 77 ad 80" (pag. 25 sentenza impugnata).
La logicità e l'adeguatezza della motivazione non consentono di aderire alla tesi del ricorrente di lacunosità della motivazione, non prospettandosi, peraltro, neppure altra interpretazione alternativa, se non quella di una sostanza stupefacente di minore valore, e non pura, come ritenuto dal Collegio di merito. Mentre il primo motivo di ricorso è inammissibile, va invece accolto il secondo motivo di impugnazione, attinente al difetto di motivazione in ordine alla continuazione ex art. 81 cpv. c.p., che richiede ovviamente la commissione di più reati.
Infatti, se la Corte di merito ha più che congruamente motivato in ordine alla responsabilità dello PA in ordine all'episodio del 16/11/2000, nulla si evince dalla motivazione della sentenza impugnata in ordine ad altre violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. L'unico accenno (pagg. 25 e 26) è ad un episodio successivo alla data di consumazione dei reati, quale risulta dalla contestazione (fino al 16/11/2000), e cioè il 10/12/2000. Ma ciò che è più rilevante è che dall'esposizione dei fatti non si evince alcun elemento di colpevolezza, precisandosi solamente che l'imputato ha mandato il 10 dicembre il TT a Milano, dopo sollecitazione di altro trafficante di droga, al fine di perfezionare altri rifornimenti, essendo presumibilmente terminate le scorte. L'estrema genericità della motivazione fin qui riferita, e la successiva precisazione che l'operazione di polizia per sorprendere in flagranza di reato lo PA non ebbe esito alcuno, rendono manifestamente illogica la declaratoria di responsabilità su altri fatti illeciti, diversi da quello accertato il 16/11/2000, ed, allo stato, non giustificata l'applicazione della continuazione di cui all'art. 81 cpv. c.p.. Ne consegue, su tale punto, l'annullamento della sentenza impugnata, e il giudice di rinvio, individuato ex art. 623 c.p.p., lett. c), dovrà verificare se si tratti di un mero difetto di motivazione sulle risultanze istruttorie, integrando, in tale ipotesi, la motivazione stessa, ovvero se non sussistono elementi per dichiarare lo PA colpevole di altre violazioni LLart. 73, escludendo, in questo caso, la continuazione, e riducendo la relativa pena. A TI RI è stata confermata la condanna, previa concessione delle attenuanti generiche e applicazione della diminuente del rito abbreviato, ad anni quattro e mesi quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere, in concorso con altre persone, giudicate separatamente, procurato, venduto, detenuto e ceduto quantità di cocaina nell'ordine di almeno un etto a ME RA, che, poi, insieme a NO NC, la hanno più volte ceduta a terze persone.
La sentenza impugnata riporta numerose intercettazioni, giudicate di notevole spessore probatorio, sul ruolo LLimputato di fornitore di cocaina al ME ed al NO, confortate dalle confessioni rese da questi ultimi, come acquirenti dello stupefacente, nel periodo aprile- maggio 2000, come riportato nel capo di imputazione, per poi cedere la droga, in dosi minori a più persone.
La Corte non ha poi recepito il motivo attinente all'antieconomicità LLoperazione, ed ha ritenuto adeguato il trattamento sanzionatorio per la vicinanza LLimputato ai livelli apicali della piramide cha va dal produttore al consumatore della sostanza stupefacente, per avere il ricorrente molti e gravi precedenti penali, specificamente indicati, ed essendo stata la pena ridotta nel massimo per le attenuanti generiche.
Il TI ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza di appello per quattro motivi. Con il primo motivo, il ricorrente ha eccepito la violazione LLart. 192 c.p.p., comma 2 e 3, per non essere fondata al sentenza su indizi gravi, precisi e concordanti, tali da far risalire dal fatto noto a quello ignoto. Inoltre, il TI risulta cessionario di un unico quantitativo di 100 grammi di cocaina, e le ammissioni dei coimputati si limitano a brevi affermazioni, rese per addivenire al patteggiamento.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto l'illogicità della motivazione sull'antieconomicità LLoperazione, quantificata nel capo di imputazione in L. 7.500.000, tenuto conto che il ME sarebbe rimasto per parecchio tempo in Calabria, il che avrebbe reso svantaggiosa l'operazione. Con il terzo motivo di gravame, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per avere negato l'attenuante del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Con il quarto ed ultimo motivo di impugnazione viene censurato il trattamento sanzionatorio, per essere stata infima una pena base (poi ovviamente ridotta per generiche e diminuente del rito) di oltre anni nove di reclusione, superiore al minimo edittale, senza alcuna motivazione.
Il primo e il secondo motivo di ricorso vanno trattati congiuntamente, riguardando entrambi censure di merito non sindacabili in sede di legittimità, in presenza di motivazione congrua e logica (Cass. 24/09/2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997). La sentenza impugnata è addirittura analitica ed esauriente, motivando dalle pagine 16 a 22 le ragioni della ritenuta responsabilità, ed il ricorrente si è limitato a riproporre, pur con ricerca del particolare, i motivi di appello, correttamente disattesi dal giudice di merito.
Anche a carico del TI, così come per il IN, non ci sono meri indizi ex art. 192 c.p.p., ma prove certe, quali i risultati delle intercettazioni e le chiamate in correità dei coimputati ME RA e NO NC, la cui credibilità è stata valutata correttamente dal giudice di merito con riguardo al riscontro dei contenuti delle intercettazioni, ed alla concomitanza LLepoca dei commessi reati, tra l'aprile e il maggio 2000, in Calabria. La sinteticità delle dichiarazioni e l'ammissione al patteggiamento ex art. 444 c.p.p. non possono inficiare la credibilità delle chiamate in correità, essendo le prime comunque non smentite, ma anzi confortate da riscontri, ed essendo la convenienza all'accesso della pena ex art. 444 c.p.p. bilanciata dalla indiscussa valenza probatoria delle confessioni, che, pur se nella entità ridotta prevista dal rito alternativo, hanno pur sempre determinato l'applicazione di non lievi pene detentive.
Palesemente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, con il quale il TI ha censurato la sentenza impugnata per la negata concessione LLattenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. La giurisprudenza di legittimità è pressocché costantemente orientata nel ritenere che "la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti), può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze LLazione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri (fattispecie nella quale è stato ritenuto sufficiente ad escludere l'attenuante in questione il dato quantitativo della sostanza stupefacente detenuta)" (Cass. sezioni unite 21/06/2000 n. 17). Nella specie, la Corte territoriale ha specificato che il dato ponderale non consente di ritenere il fatto di lieve entità, dimostrando così di condividere l'orientamento espresso dalle SS.UU. e seguito pressocché costantemente dalla giurisprudenza di legittimità.
Il ricorrente, peraltro, non censura che tali quantità fossero impeditive per la concessione LLattenuante speciale, ma si limita a contestare le accertate circostanze di fatto sulle plurime cessioni di cocaina, e su un sequestro di 15 grammi della stessa sostanza, valutazioni sul fatto, la cui sussistenza è stata ritenuta certa dal giudice di merito con motivazione adeguata e logica, per cui è evidente l'infondatezza del ricorso.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per il quarto ed ultimo motivo di ricorso, riguardante il trattamento sanzionatorio. Nessuna violazione LLart. 133 c.p., ne' difetto di motivazione si ravvisa, avendo il giudice di merito precisato che la pena base di anni nove e mesi nove di reclusione, peraltro molto più prossima al minimo di anni otto che al massimo di anni venti, è legittimata dalla posizione apicale del TI e dai suoi precedenti penali per estorsione, furto, violazione delle leggi sulle armi e delle misure di prevenzione.
Questo Collegio condivide, peraltro, il costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale "la determinazione della misura della pena è compito esclusivamente affidato alla prudente valutazione del giudice di merito e non è necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale" (tra le più recenti: Cass. 09/06/2003 n. 31762). In conclusione, la sentenza impugnata viene annullata limitatamente alla ritenuta continuazione per i reati addebitati allo PA, come motivato alle pagg. 9 e 10 di questa sentenza.
Tutti gli altri ricorsi, ivi compreso l'altro motivo proposto dallo PA, vanno dichiarati inammissibili o perché palesemente infondati o perché trattasi di censure di merito.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma LLart. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti (tranne lo PA) in solido al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 per ciascuno di loro, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alle determinazioni delle cause di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di PA CO limitatamente alla ritenuta continuazione con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di AN CO, IN AU, AG NO e TI RI, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno inoltre al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2006