Sentenza 22 aprile 2010
Massime • 1
In tema di lottizzazione abusiva, il trasferimento dei terreni lottizzati in proprietà al Comune, conseguente al passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto la confisca, non viene meno per effetto del successivo adeguamento degli immobili acquisiti agli standard urbanistici già vigenti o della adozione di nuovi strumenti urbanistici.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 14 novembre 2018 ha riformato la decisione del Tribunale di quella città in data 12 novembre 2015, dichiarando non doversi procedere nei confronti degli imputati, tra cui Antonio I., per essere i reati loro rispettivamente ascritti estinti per prescrizione e confermando, nel resto, la sentenza impugnata. Tra i reati contestati figura, per quel che qui rileva, quello di lottizzazione abusiva, rispetto al quale la Corte di appello ha confermato la disposta confisca delle aree abusivamente lottizzate e degli immobili ricadenti sulle stesse. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 26 maggio 2020
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 14 novembre 2018 ha riformato la decisione del Tribunale di quella città in data 12 novembre 2015, dichiarando non doversi procedere nei confronti degli imputati, tra cui Antonio I., per essere i reati loro rispettivamente ascritti estinti per prescrizione e confermando, nel resto, la sentenza impugnata. Tra i reati contestati figura, per quel che qui rileva, quello di lottizzazione abusiva, rispetto al quale la Corte di appello ha confermato la disposta confisca delle aree abusivamente lottizzate e degli immobili ricadenti sulle stesse. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il …
Leggi di più… - 3. Dalla Corte Edu, chiarimenti sull'istituto della confiscaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 luglio 2018
La Corte europea dei diritti dell'uomo (da ora in poi: CEDU o Corte EDU), Grande Camera, interviene con il provvedimento G.i.e.m. s.r.l. e altri v. Italia sul tema della confisca affrontando detta tematica sotto molteplici aspetti. Vediamo, in estrema sintesi, quali. Prima di tutto, la CEDU evidenzia che la confisca disposta con condanna non rappresenta l'unica misura ablatoria possibile atteso che detto criterio, come rilevato in questa stessa pronuncia, è solo uno tra quelli “da prendere in considerazione (vedere Saliba c. Malta (dec.), 4251 / 02, 23 novembre 2004, Sud Fondi Srl e a. (…), M. v. Germany (…) e Berland c. Francia, 42875/10, § 42, 3 settembre 2015), senza che sia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2010, n. 34881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34881 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2010 |
Testo completo
Masimerio
81 348 8 1 / 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 22/04/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA Dott. GUIDO DE MAIO
- Consigliere - N.642 Dott. AGOSTINO CORDOVA
Dott. CIRO PETTI
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Rel. Consigliere - N. 30099/2009 Dott. ALDO FIALE
Dott. SILVIO AMORESANO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) RA TT N. IL 04/06/1951
1) COMUNE DI MONTERCORVINO PUGLIANO
avverso l'ordinanza n. 142/2008 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del 04/06/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
lette le conclusioni del PG D
Il quale he chiesto il uspetto del ricons dit i difensor Avvi
Il G.I.P. del Tribunale di Salerno, con sentenza dell'8.5.2004, passata in giudicato il 25.5.2006, aveva applicato a AN EO, ex art. 444 c.p.p., pena concordata per i reati di partecipazione ad associazione e delinquere di stampo camorrista, lottizzazione edilizia abusiva, falso, corruzione e lesioni aggravate. Con la sentenza medesima era stata ordinata la confisca dell'area abusivamente lottizzata, sita nel Comune di Montecorvino Pugliano, nonché “del fabbricato denominato L) già oggetto della lottizzazione c.d. cooperativa San Michele, ceduto in vendita con atto per notaio Fasano del 29.11.2000 a AN EO, e degli immobili di cui al fabbricato M)": confisca ritenuta necessaria perché “l'attività lottizzatoria realizzata costituisce il risultato di concessioni edilizie conseguite per il mezzo di attività di corruzione dei pubblici funzionari preposti al rilascio delle concessioni da parte di AN EO, FR GE e loro sodali".
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza anzidetta, il Comune di Montecorvino Pugliano aveva deliberato (il 15.9.2006) un programma di alienazione dei beni costruiti sulle aree abusivamente lottizzate e l'immediata vendita di dieci appartamenti costituenti il c.d. "parco AN", impegnandosi anche ad alienare i restanti 24 appartamenti completi al rustico, previa verifica della compatibilità territoriale. La stessa amministrazione comunale, quindi, con delibera del 25.1.2008, aveva dotato la zona degli standard urbanistici correlati dalla pianificazione vigente agli interventi realizzati.
AN EO aveva avanzato istanza di revoca, in sede esecutiva, del provvedimento di confisca, prospettando che l'autorità comunale, con la delibera da ultimo citata, aveva “inequivocabilmente sancito la compatibilità ambientale delle aree confiscate", sicché anche gli edifici oggetto di confisca dovevano ormai considerarsi conformi alla pianificazione urbanistica
Il G.I.P. del Tribunale di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 19.2.2009, aveva rigettato la richiesta.
L'interessato proponeva, quindi, opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., che il G.I.P. del Tribunale di Salerno respingeva – con ordinanza del 4.6.2009 - rilevando
-
che il passaggio in giudicato della sentenza contenente l'ordine di confisca aveva comportato il definitivo trasferimento della proprietà dei beni confiscati al patrimonio disponibile del Comune: i precedenti proprietari avevano perciò perduto ogni legame giuridico con detti beni e non potevano vantare alcun diritto sugli stessi anche in caso di modifiche successivamente apportate dall'amministrazione all'assetto territoriale.
Avverso tale ordinanza hanno proposto due ricorsi i difensori del AN, i quali hanno eccepito che: il Comune, con le delibere dianzi citate, aveva sostanzialmente "sanato" il complesso immobiliare confiscato a suo danno e ciò dovrebbe comportare la revoca della confisca;
non costituirebbe ostacolo la circostanza che essa sia stata disposta dal giudice penale, poiché questi interverrebbe "nella veste di sostituto della P.A., esercitando un potere dell'amministrazione";
--·la stessa amministrazione conserva inalterato "il potere di regolare l'assetto del territorio” e, in qualsiasi tempo intervenga la conformità degli immobili confiscati alle previsioni urbanistiche (anche se a notevole distanza dalla disposta ablazione), dovrebbero ritenersi
A frale “venute meno le ragioni che giustificano il sacrificio del diritto costituzionalmente garantito alla proprietà privata";
---- l'attività corruttiva per la quale è intervenuta applicazione di pena concordata, più che al delitto di cui all'art. 319 cod. pen., appare afferibile a quello previsto dal precedente art. 318, in quanto avrebbe comportato il compimento di atti legittimi di ufficio in conseguenza e per effetto dell'attività corruttiva: i provvedimenti successivamente adottati dall'amministrazione comunale di Montercovino Rogliano andrebbero intesi, infatti, non come "costitutivi di una susseguente legittimazione urbanistica delle opere confiscate", bensì come “meramente ricognitivi” di una preesistente situazione di conformità di quelle opere alla pianificazione.
Hanno depositato memorie sia i difensori del ricorrente (in data 6.4.2010) sia l'Avv.to Dario Incutti nell'interesse del Comune di Montecorvino Pugliano (in data 14.4.2010).
"
*********
I ricorsi devono essere rigettati, perché infondati.
1. La confisca prevista dall'art. 44, 2° comma, del T.U. n. 380/2001 (e precedentemente dall'art. 19 della legge n. 47/1985) ha natura di sanzione amministrativa devoluta alla giurisdizione del giudice penale nell'esercizio di un potere autonomo e non attribuito in via di supplenza seppure coordinabile con quello amministrativo.
Essa si connette ad un potere non residuale o sostitutivo ma svincolato rispetto a quelli dell'autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale.
Deve ritenersi definitivamente superata, infatti, in materia urbanistica, "la visione di un giudice supplente dell'Amministrazione pubblica”. Lo stesso territorio costituisce l'oggetto della tutela posta dalla normativa penale urbanistica ed a tale tutela sostanziale si riconnette l'attribuzione al giudice del potere di disporre provvedimenti ripristinatori specifici qualora perduri la situazione offensiva dell'interesse protetto dalla norma penale.
2. Quanto ai rapporti con gli autonomi poteri che la legge attribuisce, al riguardo, alla P.A., devono ribadirsi i principi già enunciati da questa III Sezione [vedi, in particolare, le sentenze 7.2.2008, n. 6080, Casile ed altri;
29.5.2007, n. 21125 e 18.3.2002, n. 11141, ric. Montalto ed altri, anche nelle parti riferite alle fattispecie valutate nelle precedenti sentenze
20.12.1995, n. 12471, ric. P.G. in proc. Besana ed altri;
21.1.2001, n. 1966, Venuti ed altri;
13.10.2004, n. 39916, Lamedica ed altri], secondo i quali:
a) Anteriormente alla formazione del giudicato, gli interventi del giudice penale devono essere coordinati con l'esercizio dei poteri spettanti in materia edilizia all'autorità amministrativa, al fine di non sottrarre a questa l'esercizio di poteri propri. Per conseguenza, la confisca dei terreni lottizzati non può essere disposta dal giudice quando (o nei limiti in cui) essa risulti incompatibile con un provvedimento già adottato dall'autorità amministrativa competente (per esempio, quando l'autorità urbanistica abbia autorizzato ex post una lottizzazione abusiva), ovvero nei casi in cui la mutata politica del territorio perseguita dal Comune entri in conflitto con l'ordine giudiziale.
b) Il passaggio in giudicato della sentenza che contiene l'ordine di confisca comporta, invece, il trasferimento della proprietà dei beni confiscati al Comune (quale patrimonio disponibile), così che i precedenti proprietari perdono con quei beni ogni legame giuridico e non possono vantare su di essi alcun diritto in caso di modifiche successivamente apportate dall'Amministrazione all'assetto territoriale.
Afrele 2 Il Comune conserva ovviamente la piena ed incondizionata potestà di programmazione e di gestione del territorio, ma deve escludersi che il successivo adeguamento degli immobili acquisiti agli standard urbanistici già vigenti ovvero l'adozione di nuovi strumenti urbanistici integri una fonte di retro-trasferimento della proprietà in favore dei privati già destinatari dell'ordine di confisca. L'ente locale - qualora ragioni di opportunità e di convenienza consiglino di destinare l'area lottizzata alla edificazione - potrà decidere di non esercitare in proprio le iniziative edificatorie e di non conservare la proprietà sui terreni e sui manufatti che eventualmente vi insistono, ma in tal caso potrà fare ricorso ad atti contrattuali volontari ed a titolo oneroso che trasferiscano la proprietà a tutti o parte dei precedenti proprietari.
Nel caso concreto risulta più che evidente che la nuova dotazione di standard attribuita alle aree confiscate: non integra autorizzazione postuma dell'intervento lottizzatorio;
non sana le costruzioni abusive preesistenti;
non si pone, in conclusione, quale estrinsecazione di una volontà della pubblica Amministrazione di riconoscere ex post la conformità degli interventi già realizzati con lo strumento urbanistico in vigore e di rinunciare all'acquisizione delle aree e dei manufatti al proprio patrimonio disponibile.
3. Resta preclusa, nella fase esecutiva, ogni valutazione di merito riferita ai reati coperti dal giudicato e, nella specie, al AN la pena concordata è stata applicata in relazione sia al reato di cui all'art. 319 cod. pen. (corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio) sia allo specifico reato di lottizzazione abusiva.
4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 611 e 616 c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 22.4.2010.
Il Presidente Il Consigliere rel.
Aldo frale Apellbach
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
DI il 27 SET. 2010 A
IL CANCELLIERE C1 CA M
S E
S (Paolo Mensurat), R A Z UA I S ON
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