Sentenza 26 novembre 2009
Massime • 1
È sanata, se non immediatamente eccepita, la nullità del provvedimento di revoca dell'ammissione della prova testimoniale adottato nonostante le parti abbiano insistito per l'assunzione della prova.
Commentario • 1
- 1. Circostanze nella lista testi devono essere specifiche (Cass. 7421/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 ottobre 2024
Chi impugna la revoca di una prova testimoniale già ammessa è tenuto, in ossequio al principio di specificità di all' art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), a spiegare il livello di decisività delle prove testimoniali che il giudice ha ritenuto superflue: L'onere di dedurre specificatamente al momento della presentazione della lista le circostanze specifiche (in ipotesi decisive) sulle quali il teste deve riferire non può ritenersi soddisfatto attraverso il semplice riferimento, contenuto nella lista testimoniale depositata, ai "fatti di causa". CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (data ud. 02/02/2023) 21/02/2023, n. 7421 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ZAZA …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2009, n. 8159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8159 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 26/11/2009
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SENSINI Maria Silvia - rel. Consigliere - N. 2100
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 30733/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI TO;
avverso la sentenza n. 581/2007 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 14/12/2007
contro
:
PA IT N. IL 17/07/1945;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI Maria Silvia;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, avv. Gramaccioni Pasquale sost. proc.;
Udito il difensore Avv. Pezzopane Pierluigi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di L'Aquila, rigettando l'appello proposto dalle parti civili PR LB e PR EL, confermava la sentenza del Tribunale di quella città in data 21/6/2006 con la quale AN IT era stato mandato assolto dal reato di minaccia, sia nella forma dell'istigazione che in quella diretta, con la formula "perché il fatto non sussiste". La Corte territoriale, dopo aver dato atto che, con i motivi di appello, si era richiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p., comma 1, al fine di assumere la deposizione del teste CA IE, la cui testimonianza era stata ammessa dal Tribunale e poi revocata, argomentava nel merito che, pur potendosi convenire con le parti civili sul fatto che il AN avesse pronunciato le frasi di cui all'imputazione, era, però, innegabile che le espressioni minacciose erano state usate dal prevenuto all'interno dell'abitazione, conversando con alcuni inquilini e nell'assenza di qualsivoglia consapevolezza di essere ascoltato dalle destinatane delle frasi pronunciate (nel frattempo, avvicinatesi inaspettatamente all'abitazione al cui interno si trovava il prevenuto) e senza che vi fosse neppure la possibilità che tali frasi potessero essere portate a conoscenza delle parti offese. Di qui, la conferma della insussistenza del reato di minaccia.
2- Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione, ai soli effetti della responsabilità civile, la parte civile EL PR, deducendo:
2.1) difetto di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere la deposizione del teste IE, richiesta non accolta ne' rigettata dalla Corte territoriale;
2.2) erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art.612 c.p., in quanto l'imputato era perfettamente consapevole della presenza delle persone offese ed aveva volutamente pronunciato le frasi in oggetto, in modo che sortissero l'effetto minaccioso voluto.
3- In data 14/11/2008, la difesa della parte civile ricorrente presentava ulteriore memoria difensiva, con la quale ribadiva quanto sopra espresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4- Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
4.1) In relazione al primo motivo di gravame, con il quale si denuncia la violazione di norma processuale, va osservato quanto segue.
Dall'esame dello stesso verbale di udienza prodotto dalla difesa ricorrente e, comunque, dall'esame degli atti processuali, sicuramente consentito in ragione della natura della censura sollevata, risulta che il giudice monocratico riteneva di non dover escutere il teste CA IE, e, malgrado pubblico ministero e patrono di parte civile ne ritenessero estremamente utile l'audizione, revocava immotivatamente l'ordinanza di ammissione del ridetto teste.
Ciò premesso in fatto, va osservato in diritto che questa Corte ha già affermato il principio che " è affetta da nullità l'ordinanza con la quale il giudice dispone la revoca dell'ammissione di un teste nonostante il difensore abbia insistito per la sua escussione. ma tale nullità deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2" (cfr. Sez. 3, 6/12/2005 n. 816, Guatta;
Sez. 3, 12/2/2009 n. 20128, Bisiol). Invero, il diritto alla prova, previsto dall'art. 190 c.p.p., nel vigente sistema processuale caratterizzato dalla dialettica e dall'impulso delle parti, implica anche il principio di disponibilità della prova medesima: pertanto, in presenza di un comportamento concludente di rinuncia alla prova ammessa, non è neppure necessario un provvedimento formale di revoca. Nel caso di specie, per contro, la difesa ricorrente aveva manifestato la volontà di non rinunciare all'esame del teste IE ed il Tribunale avrebbe dovuto motivare specificamente sulla ultroneità della sua deposizione, già ammessa in quanto ritenuta rilevante poiché proveniente da soggetto estraneo alle parti in causa. Tuttavia, nel caso in oggetto, nessuna eccezione risulta in proposito formulata dalla difesa presente, dando atto il verbale di udienza (cfr. fol 166) che, dopo la revoca dell'ordinanza di ammissione del IE, si passava ad assumere le dichiarazioni spontanee del coimputato TO AG, mentre gli altri difensori, per ragioni di economia processuale, rinunciavano all'esame dei loro assistiti.
Venendo allo specifico motivo di gravame, si deve osservare che la sua infondatezza risiede nel fatto che la Corte territoriale ha tenuto presente che, in mancanza di impugnazione, l'ordinanza di revoca del teste non era più sindacabile, in quanto sanata. Va ribadito, a tale riguardo, l'orientamento già espresso da questa Corte, secondo il quale, nel caso in cui sia stata eccepita, nel giudizio di merito, una pretesa violazione di norme processuali, il giudice non deve far luogo ad alcuna motivazione se la violazione denunciata non sussista o risulti comunque sanata. Ne consegue che non può invocarsi in sede di legittimità il difetto di motivazione se, stante la non fondatezza dell'eccezione, il giudice a quo non sia soffermato sulla stessa nel discorso argomentativo a supporto della decisione adottata (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, sentenza n. 10504/1999; Sez. 5, n. 10646/1991). 4.2) Va rigettato anche il secondo motivo di gravame, con il quale si censura l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 612 c.p.. È costante l'orientamento di questa Corte secondo cui, ai fini della configurazione del delitto di minaccia, non occorre che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza delle persona offesa, essendo solo necessario che questa ne sia venuta a conoscenza, anche tramite altre persone, a condizione, però, che ciò avvenga in un contesto per il quale si ritenga che l'agente abbia comunque avuto la volontà di produrre l'effetto intimidatorio (cfr. Cass. Sez. 6, 26/5/2003 n. 36353, Chiazza). Tanto premesso, le doglianze svolte in proposito nel ricorso non tengono conto che l'indagine di legittimità è circoscritta, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato all'accertamento dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri di questa Corte quello di una "rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali " (cfr. Cass. Sez. Un. n. 6402/1997). Con argomentazioni sostenute da congruità e logicità e, comunque, non rivisitabili in questa sede, la Corte territoriale ha argomentato: 1) che le frasi, secondo il parametro del comune accadimento degli eventi, non potevano essere percepite dalle parti offese;
2) che il AN aveva agito sapendo di non essere ascoltato dalle PR;
3) che nessuno dei presenti avrebbe potuto riferire quanto da lui detto alle parti offese, stante la mancanza di qualsivoglia comunicazione o rapporto tra gli uni e le altre. Non può, pertanto, ritenersi che la Corte di merito non si sia fatta carico delle obiezioni difensive, in questa sede riproposte.
5- Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.
Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, in favore dell'imputato, ex art. 541 c.p.p., comma 2, delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate d'ufficio,
in mancanza di nota spese depositata dal difensore, in Euro 2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a pagare all'imputato le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2010