Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2009, n. 8159
CASS
Sentenza 26 novembre 2009

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Massime1

È sanata, se non immediatamente eccepita, la nullità del provvedimento di revoca dell'ammissione della prova testimoniale adottato nonostante le parti abbiano insistito per l'assunzione della prova.

Commentario1

  • 1Circostanze nella lista testi devono essere specifiche (Cass. 7421/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 ottobre 2024

    Chi impugna la revoca di una prova testimoniale già ammessa è tenuto, in ossequio al principio di specificità di all' art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), a spiegare il livello di decisività delle prove testimoniali che il giudice ha ritenuto superflue: L'onere di dedurre specificatamente al momento della presentazione della lista le circostanze specifiche (in ipotesi decisive) sulle quali il teste deve riferire non può ritenersi soddisfatto attraverso il semplice riferimento, contenuto nella lista testimoniale depositata, ai "fatti di causa". CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (data ud. 02/02/2023) 21/02/2023, n. 7421 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ZAZA …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2009, n. 8159
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8159
Data del deposito : 26 novembre 2009

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