Sentenza 3 novembre 2011
Massime • 1
La mancata assunzione delle prove ammesse e non revocate comporta una nullità a regime intermedio della sentenza, da considerarsi sanata ove non eccepita subito dopo la chiusura del dibattimento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2011, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 03/11/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 2281
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 7025/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SA IG N. IL 27/04/1950;
avverso la sentenza n. 4624/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del 11/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Lombardo Domenico di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Roma, con sentenza 11 ottobre 2010, ha ritenuto SA UI responsabile dei reati previsti dall'art. 349 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1 lett. c, D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 e l'ha condannata alla pena di giustizia.
Per giungere a questa conclusione, i Giudici hanno escluso la dedotta nullità, per violazione del diritto alla prova, sollevata sotto il profilo che il Tribunale aveva invitato le parti a concludere prima della escussione di tutti i testimoni;
ciò in quanto la revoca delle prove può essere tacita e nessuna eccezione ha sollevato la difesa in relazione alla nullità a regime intermedio.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che il Giudice non ha revocato il provvedimento di ammissione delle testimonianze e la loro mancata assunzione ha prodotto un vulnus ad suo diritto alla prova e controprova;
- che non vi è stata alcuna elusione del vincolo o modificazione dello immobile sequestrato che, al momento della apposizione dei sigilli, era completo nella sua struttura definitiva. Le censure sono manifestamente infondate.
Il preventivo vaglio di ammissibilità di una prova non fa venire meno la possibilità che il Giudice, nel corso del dibattimento, la reputi superflua ed, in tale caso, può revocarla sentiti il Pubblico Ministero ed il Difensore;
nello stesso modo ciascuna delle parti può rinunciare, con il consenso dell'altra, alla prova ammessa. Dagli atti di causa (che la Corte è facoltizzata ad esaminare essendo stato dedotto un vizio processuale) risulta che il Giudice ha dichiarato chiuso il dibattimento prima dello esaurimento delle prove ammesse e, di conseguenza, è rilevabile una violazione dell'art. 495 c.p.p., commi 4 e 4 bis che configura una nullità a regime intermedio per mancato rispetto del diritto alla prova e controprova dell'imputato. Tuttavia, non è stato rispetto il temine endoprocessuale entro il quale la nullità avrebbe dovuto essere rilevata a sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2. Poiché il Difensore era presente, la nullità avrebbe dovuto essere eccepita subito dopo il suo verificarsi, cioè, immediatamente dopo che il Giudice aveva dichiarato chiuso il dibattimento;
pertanto, la deduzione, effettuata solo con i motivi di appello, è tardiva.
In merito alla residua censura, si osserva che la violazione dei sigilli si integra con qualsiasi condotta che, pur senza comportare la compromissione del segno esteriore, ne eluda la funzione di garantire la intangibilità del bene. Tale illecito comportamento ha tenuto l'imputata che, entrando nel manufatto sequestrato (a nulla rilevando che fosse ultimato e non in costruzione) ha frustrato lo scopo del vincolo che era quello di evitare a chiunque non autorizzato l'ingresso nello immobile (per non alterarlo e non disperdere le tracce dei reati). Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma - che la Corte reputa equo fissare in Euro mille - alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2012