Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2003, n. 4554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4554 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
LA CORTE SU RE0 4 5 5 4 1 0 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN Oggetto ZIONE PROMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 11700/00 Cron. 10370 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere 1278 Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere Rep. Dott. Mario ADAMO - Consigliere Ud.09/12/02 Dott. Massimo BONOMO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CE UG, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso l'avvocato FRANCESCO BRASCHI, che lo rappresenta e difende unitamente GAZZOTTI, giusta delega a all'avvocato GIANCARLO margine del ricorso;
- ricorrente
contro
METALLI PREGIATI IN LIQUIDAZIONE SRL, in persona del socio assegnatario pro tempore IO AC elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. DA presso l'avvocato ANGELA DETTORI2002 PALESTRINA 19, 2294 MASALA, che lo rappresenta e difende unitamente -1- all'avvocato TULLIO BRESCIANI, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente - avverso la sentenza n. 139/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 23/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2002 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il resistente l'Avvocato Dettori Masala che l'inammissibilità o il rigetto del ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IO AC impugnava per nullità dinanzi alla Corte di Appello di Brescia il lodo arbitrale in data 29 novembre 1996 che pronunciando sulla domanda di responsabilità proposta dalla s.r.l. La. Metalli Pregiati nei confronti dello stesso AC, quale presidente del consiglio di amministrazione e consigliere delegato, per violazione degli obblighi imposti dallo statuto e dalla legge e sulla domanda riconvenzionale del medesimo di risarcimento del danno conseguente alla revoca asseritamente ingiustificata dall' incarico, lo aveva condannato a pagare la somma di L.244.358.756 a titolo di risarcimento del danno, con gli interessi legali, ed aveva rigettato la domanda riconvenzionale. Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 19 gennaio 23 febbraio 2000 la Corte di Appello rigettava l' impugnazione. Osservava in motivazione la Corte territoriale che, incontestata in giudizio la natura dell' arbitrato come rituale di equità, dovevano considerarsi ammissibili solo le censure di nullità per errores in procedendo, e non quelle relative a presunti errores in iudicando. In particolare, per quanto interessa in questa sede, rilevava l' infondatezza della doglianza di inesistenza o contraddittorietà della motivazione del lodo nella parte in cui aveva ritenuto illeciti e dannosi i contratti stipulati dal AC quale rappresentante della s.r.l. La جن Metalli Pregiati: ed invero gli arbitri avevano dato adeguata ragione della illiceità e dannosità per detta società del contratto stipulato dal AC, quale suo legale rappresentante, con la s.n.c. Ediconsult, costituita dallo stesso AC e dalla moglie IS ER, Ни ponendo in evidenza che esso era stato pattuito non già a tempo indeterminato, come era avvenuto in precedenza, ma con durata pari a quella della società, con conseguente privazione della facoltà di risoluzione con preavviso, ed era stato inoltre concluso in chiarissima situazione di conflitto di interessi, avendo il AC considerato il suo più rilevante interesse personale quale socio della s.n.c. Ediconsult piuttosto che quello della società di cui era presidente, e rilevando ancora che era stato effettuato l' anticipato pagamento, a mezzo di titoli bancari liberamente girabili a terzi, di ben due annualità di prestazioni ancora da rendere. Quanto all' altro contratto stipulato con la s.r.l. Scuola AZ, rilevava che le ragioni della sua illiceità e dannosità per la s.r.l. La Metalli Pregiati erano state altrettanto chiaramente illustrate dagli arbitri, che le avevano individuate nel palese conflitto di interessi e nella mancanza di qualsiasi apprezzabile necessità, per la società rappresentata dal AC, di dotarsi di un nuovo sistema informatico a costi esorbitanti e con un pagamento ancora una volta anticipato di prestazioni future ed attuato a mezzo di titoli suscettibili di libera circolazione. Osservava infine, che la revoca dalle funzioni di presidente del consiglio di amministrazione aveva trovato ragione nel lodo nel comportamento inerte e negligente del AC nei confronti dei propri doveri, che era stato già contestato in sede di delibera della revoca ed aveva trovato elementi di conferma nella successiva stipula dei contratti suindicati. Ң 2 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AC deducendo un unico motivo. Resiste con controricorso illustrato con memoria GI RA, nella qualità di socio assegnatario della s.r.l. La Metalli Pregiati, già in liquidazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Va disattesa l'eccezione della società resistente, reiterata in sede di discussione, di inammissibilità del ricorso per mancata specificazione del motivo di ricorso, tale da impedire la comprensione della entità delle censure proposte alla pronuncia della Corte di Appello: ed invero la formulazione del motivo consente di individuare con sufficiente precisione, nonostante la genericità di alcuni passaggi, le argomentazioni della sentenza impugnata sottoposte a censura ed il significato e la portata delle critiche ad esse rivolte. Con l'unico complesso motivo, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che la Corte di Appello, ritenendo adeguata e sufficiente la motivazione del lodo nel punto in cui aveva ritenuto illeciti e dannosi per la s.r.l. La Metalli Pregiati i due contratti conclusi con la s.n.c. Ediconsult e con la s.r.l. Scuola AZ perchè stipulati in conflitto di interessi e privi di utilità per la società rappresentata, ha svolto valutazioni inconferenti in ordine al primo negozio, che consisteva nel mero accertamento di un accordo intervenuto sette anni prima e disciplinante rapporti puntualmente P eseguiti. Si deduce, altresì, che le affermazioni contenute nel lodo, in relazione al contratto intercorso con la s.r.l. Scuola AZ, circa la non necessità per la società di dotarsi di un costoso sistema informatico si risolvono н 3 in una motivazione apparente, non potendo ritenersi l' amministratore di società responsabile ai sensi dell' art. 2392 c.c. per aver compiuto scelte economicamente inopportune. Si deduce ancora l' illogicità della motivazione del lodo e l'assenza di riferimenti a norme di diritto o di equità nel punto in cui ha affermato che il danno, liquidato in L. 244.385.756, avrebbe potuto essere ridotto in relazione all' esito delle vertenze pendenti tra la s.r.l. La Metalli Pregiati, la s.r.l. Scuola AZ e la s.a.s. Ediconsult. Si rileva,infine, che in ordine alla sussistenza di ragioni giustificative della revoca dalle funzioni di presidente ed amministratore della s.r.l. La Metalli Pregiati la Corte di Appello ha adottato una motivazione meramente apodittica e priva di ogni sostegno probatorio. Preliminarmente all' esame del motivo di ricorso appare opportuno richiamare alcuni principi generali, rilevanti ai fini del decidere, in ordine alla natura del giudizio di impugnazione per nullità dei lodi arbitrali, ai limiti di ammissibilità delle censure deducibili con il ricorso per cassazione avverso le sentenze che hanno deciso su dette impugnazioni ed all' ambito del controllo devoluto al giudice di legittimità. Va in primo luogo ricordato che il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale non costituisce un appello avverso la pronuncia degli arbitri, in quanto ha ad oggetto unicamente l' accertamento delle cause di nullità previste dall' art. 829 c.p.c. e dedotte con l' atto di impugnazione, con la conseguenza che solo se il giudizio rescindente si conclude con l' accertamento della nullità del lodo è possibile in sede rescissoria il riesame del merito della на pronuncia arbitrale, secondo il disposto dell' art. 830 c.p.c. ( v. al riguardo, ex plurimis, Cass. 2000 n. 5857). E' ancora da tener conto che secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte il difetto di motivazione della pronuncia arbitrale, come vizio riconducibile all' art. 829 comma 1° n. 5 c.p.c. in relazione all' art. 823 c.p.c., è ravvisabile ove la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l' iter del ragionamento degli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata, mentre quando, attraverso i comuni canoni di interpretazione e le regole di logica giuridica, tale ratio decidendi sia comunque ravvisabile, l' esigenza di motivazione posta dal legislatore deve considerarsi soddisfatta (v. sul punto Cass. 1999 n. 7588; 1998 n. 8785; 1997 n. 7205; 1997 n. 2720; 1994 n. 8922; 1994 n. 8043; 1993 n. 2177; 1992 n. 10321; 1992 n. 9148; 1988 n. 5603; S.U. 1987 n. 2815). Analogamente, il vizio di contraddittorietà può costituire motivo di impugnazione per nullità, ai sensi dell' art. 829 comma 1° n. 4 c.p.c., quando si risolva in una inconciliabilità tra parti del dispositivo, ovvero anche tra parti della motivazione di tale entità da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, e quindi da integrare una sostanziale mancanza della motivazione (così Cass. 2001 n. 5371; 2000 n. 1699; 1999 n. 7588, cit.; 1990 n. 7160; S.U. 1987 n. 3990; S.U. 1987 n. 2807). E', infine, da ricordare che in sede di ricorso per cassazione avente ad oggetto una sentenza che abbia deciso sull' impugnazione per nullità del lodo il giudice di legittimità non può esaminare direttamente la а 5 pronuncia arbitrale, ma solo la decisione emessa in sede di impugnazione, per verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull' impugnazione del lodo (v. per tutte Cass. 2001 n. 7600; 2000 n. 1699, cit.; 1999 n. 7588, cit.; 1998 n. 8528; 1997 n. 2720; 1996 n. 10264). Ne consegue che nel giudizio di legittimità avverso la sentenza della Corte di Appello non è consentito introdurre questioni che direttamente o indirettamente si risolvano in un sindacato sulla motivazione del lodo ( così, più di recente, Cass. 2002 n. 3121). Tanto precisato in diritto, va rilevata l' infondatezza del motivo di ricorso sopra sintetizzato, in tutte le sue articolazioni. Ed invero la Corte di Appello, nel verificare se nella motivazione della pronuncia arbitrale fosse ravvisabile un vizio riconducibile all' art. 829 n. 5 c.p.c. in relazione all' art. 823 comma 2 n. 3 c.p.c., ha ritenuto che le ragioni poste dagli arbitri a fondamento della propria decisione fossero state svolte in modo congruo e logico, ed ha osservato in particolare che in relazione al contratto concluso con la s.n.c. Ediconsult detti arbitri avevano ben evidenziato gli elementi - costituiti dal fatto che era stata prevista una durata contrattuale pari a quella della società, dall' essere stato il negozio concluso in palese conflitto di interessi, dall' essersi effettuato un pagamento anticipato, a mezzo di titoli cambiari liberamente girabili a terzi, di ben due annualità per prestazioni ancora da rendere - idonei a dimostrare l' 的 6 illiceità e la dannosità del contratto stesso per la società; ha affermato inoltre che altrettanto congruamente gli si arbitri avevano esposto le ragioni della illiceità e dannosità per la stessa s.r.l. La Metalli Pregiati dell' altro contratto stipulato con la s.r.l. Scuola AZ, individuate ancora nel palese conflitto di interessi, nella mancanza di qualsiasi apprezzabile necessità per la società rappresentata di dotarsi di un nuovo sistema informatico a costi esorbitanti, nel pagamento, anche qui, anticipato di prestazioni future a mezzo di titoli suscettibili di libera circolazione. Non possono chiaramente trovare ingresso in questa sede le deduzioni che, pur formalmente censurando la motivazione resa dalla sentenza impugnata, tendono nella sostanza ad investire direttamente, anche attraverso l' esame del contenuto dei contratti posti in essere, le valutazioni rese dagli arbitri circa la sussistenza del conflitto di interessi e circa la dannosità dei contratti stessi per la società, così come è inammissibile, in quanto si rivolge alla pronuncia degli arbitri e non alla motivazione resa dalla Corte di Appello sul punto, la doglianza relativa alla quantificazione del danno da risarcire. Quanto all' ultimo profilo di censura, relativo alla revoca dalle funzioni di presidente ed amministratore della s.r.l. La Metalli Pregiati, va rilevato che la doglianza si risolve da un lato in una generica accusa di apoditticità, dall' altro lato in una deduzione di carenza di riscontri probatori che non attiene alla statuizione del giudice dell' impugnazione, ma ancora una volta alla pronuncia degli arbitri. 7 Al rigetto del ricorso segue la condanna del AC al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 5.100.00, di cui € 100,00 per spese vive. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 9 dicembre 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE AB muccioli IL PRE SIDENTE, Melo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE 27 MAR. 2003 Luisa Passinetti il IL CANCELLIERE Ure o CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 16-X-2003 serie 4 al n. 34589 versate € 160.10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ric 8 1