Sentenza 12 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2002, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
01-990 /02 AULA "B" 466 oggetto LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PE IANNIRUBERTO Presidente Dott. Alberto SPANO' Consigliere R.G.N.16967/99 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron.4820 Dott. Pasquale PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SE NT E NZA sul ricorso proposto UD.20.11.2001 da RA DE EP rapp.to e difeso dall'avv. Pietro Incandela, presso il quale 11,elett.te domicilia in Bagheria, via Luigi Maggiore n. giusta procura speciale a margine del ricorso, e, dom.to di ufficio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, ricorrente 4488
contro
FERROVIE DELL O S TATO s.p.a. Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona del 1 procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, in virtù di procura per notaio dott. Paolo Castellini di Roma del 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, rapp.to e difeso dall'avv. Luigi Fiorillo, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Plinio, n. 21, giusta procura speciale a margine del controricorso, controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Palermo n. 03/21.06.1999, R.G. n. 00006/1998, non 02413/1999 del notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Luigi Fiorillo, per la Ferrovie dello Stato s.p.a.. Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. che ha concluso per il rigetto IU AN, ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 01544/96 dell'11 luglio 1996 il Pretore di Palermo rigettava la domanda proposta da PE AD contro la Ferrovie dello Stato s.p.a. (in appresso Ferrovie) diretta al riconoscimento in suo favore della superiore categoria 7^ con il profilo professionale di segretario superiore, in subordine 5^/6^ con il profilo dich 2 segretario, in luogo di quella ufficialmente riconosciuta di capo squadra operai di 3^/4^ categoria, per effetto delle mansioni in concreto svolte presso il Deposito Locomotive di Palermo di responsabile coordinatore del personale fin dal 1980. Il Tribunale di Palermo rigettava l'appello proposto dal AD;
spese del grado interamente compensate tra le parti. Osservava il Tribunale: la mera trascrizione di dati (modelli TV 304, TV 434, P431) sugli elenchi predisposti per l'annotazione della presenza giornaliera dei dipendenti delle ditte appaltatrici, il controllo dell'orario del personale di rimessa, l'impartire disposizioni sul lavoro da svolgere il giorno successivo sulla base di turni prefissati, anche con la possibilità di intervenire nel caso di lavori non programmati O di richiesta di interventi straordinari, il rilascio di autorizzazione al prelievo di materiale di scorta, la concessione di brevi permessi giornalieri, concretizzava attività amministrativa di natura prettamente esecutiva riconducibile alla declaratoria della categoria "riconosciuta; tali mansioni erano espletate senza alcuna possibilità di determinazioni autonome e libertà di apprezzamento, con un margine di iniziativa limitato alle modalità di esecuzione delle operazioni d'ordine affidategli Д ed in ogni caso senza quell'assunzione di responsabilità 3 diretta - da intendersi quale responsabilità esterna (almeno rispetto al reparto in cui si è incardinati) - prevista dalla superiori contrattualedeclaratoria delle invocate categorie". avverso la predetta Ricorre per cassazione sentenza AD PE con ricorso, nel quale, dopo aver elencato le mansioni svolte e richiamate le norme del d.m. n. 1085 del 1985 sui profili professionali, come ridefiniti in sede di contrattazione collettiva, rileva la sussistenza del superiore inquadramento rivendicato. La Ferrovie dello Stato s.p.a. si è costituita con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. MOTIVI DE DECISIONE Va preliminarmente disattesa l'eccezione della Ferrovie dello Stato s.p.a. di inammissibilità del ricorso per invalidità della procura della quale denunzia la genericità. Premesso che dal ricorso in esame si rileva non solo la procura speciale a margine con la nomina e la costituzione dell'avv. Pietro Incandela e la relativa elezione di domicilio, ma anche lo scopo di essa, essendo l'atto, sul quale essa è apposta a margine, indicato in titolazione "ricorso per cassazione", la procura deve ritenersi valida, principio secondo cui "nelatteso l'ormai consolidato h giudizio di legittimità, la procura al difensore, apposta 4 a margine del ricorso con espressioni generiche che tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve ritenersi nel dubbio speciale e non generica, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico (art. 1367 cod. civ.), di cui è espressione per gli atti processuali l'art. 159 c.p.c." (tra le ultime, Cass. 17 giugno 2000, n. 08252). Il ricorso è tuttavia infondato. Ancora un volta va richiamato il principio consolidato procedimento logico di questa Corte, secondo cui "nel giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre dall'accertamento in fatto fasi successive, e cioè dell'attività lavorativa in concreto svolta, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini" (tra le ultime, Cass. 20 novembre 2000, n. 14973). La sentenza si muove certamente nel rispetto di detto principio, allorché provvede ad una analitica indicazione delle mansioni in concreto svolte dal AD e delle relative modalità di espletamento come risultanti dalla istruttoria agli atti (pagg. 8, 9 e 10), individua le declaratorie e i profili professionali in discussione (pagg. 5 4, 5, 6 e 7) e ne effettua le opportune comparazioni in relazione alle mansioni sopra indicate, pervenendo alla "conclusione che tali mansioni erano espletate senza alcuna possibilità di determinazioni autonome e libertà di apprezzamento, con un margine di iniziativa limitato alle modalità di esecuzione delle operazioni d'ordine affidategli ed in ogni caso senza quell'assunzione di responsabilità diretta - da intendersi quale responsabilità esterna (almeno rispetto al reparto in cui si è incardinati) - prevista dalla declaratoria contrattuale delle invocate superiori categorie". delVa rilevato, in proposito, che l'accertamento giudice di merito in ordine alla corrispondenza o meno delle mansioni svolte dai lavoratori a quelle proprie del livello e della qualifica ad essi riconosciuti si risolve in una valutazione di fatto, come tale incensurabile in questa sede se adeguatamente e correttamente motivata, sicché la decisione di merito può essere impugnata solo per vizi che attengono alla irrazionalità e/o illogicità delle argomentazioni svolte ovvero per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. Orbene, tutte le argomentazioni esposte in ricorso tendono, piuttosto che sollevare vizi di motivazione о dei detti canoni di interpretazione, in realtà violazione tendono ad una mera rivisitazione della vertenza, nel senso di 6 una diversa valutazione degli elementi di causa, inammissibile, come si è detto, in questa sede. Emblematiche, in tal senso, appaiono le affermazioni "quindi, da ciò si evince, che il AD nella propria attività lavorativa aveva piena autonomia decisionale, e solo dopo, il Capo TO ratificava quanto di imperativo e in piena autonomia seguito dal AD" ovvero "si evince chiaramente che il AD non eseguiva lavori di manovalanza, ma lavori di coordinamento fra il personale di pertinenza strettamente .", fin troppo evidentemente sottese ad una amministrative ... nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto neanche esaurientemente indicati. Tutto ciò, ed a parte la evidente violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non essendo indicate le norme contrattuali applicabili al caso di specie, in quanto non può essere " considerato vizio logico della motivazione la maggiore о minore rispondenza del fatto nei suoi vari aspetti ○ un migliore coordinamento dei dati ○ un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno della possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con la logica о con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice, senza renderlo viziato ai densi dell'art. 360, n. 5, c.p.c." (vedi, fra tutte, Cass. 08.07.1995, n. 07545). 7 Il ricorso, pertanto, va rigettato, e, per il principio della soccombenza, il AD va condannato al rimborso in favore della Ferrovie dello Stato s.p.a. delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
C o rt e rigetta il ricorso, e condanna la AD PE al rimborso in favore della Ferrovie delle Stato s.p.a delle spese del giudizio di cassazione in lire 18600 (euro 3.61% 1, oltre a lire 2.904.405 (duemilioninovecentoquattromilaquattrocentocinque, euro 1.500,00) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 20 novembre 2001. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giovanni Happarella PE Tanniruberto ма IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 12 FEB.2002 Quare velletanelle oggi,. I IL CANCEL D A 0 , S 1 3 S O 3 . A L 5 T T L , R O . A A B ' S N I L E D L P 3 E S 7 A I - D T 8 I N S - S G 1 O N O 1 P E A M S I E D I G A E A , D G O O E E R T L T T T I S N I P A E I G S L E D E L R E O D 8