Sentenza 13 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/2001, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2001 |
Testo completo
1 Reg. gen. N° 20173/1998 Udienza dell'8 novembre 2000 620 2 0/0 1 Oggetto: violazione distanze R BBLI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE fren 4256 SEZIONE SECONDA CIVILE Pap.
6.34 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. GAETANO GAROFALO Presidente Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO Dott. GIANDONATO NAPOLETANO Consigliere п р Dott. ROSARIO DE JULIO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente: per diritti L. 500 SENTENZA # 13 FEB. 2001 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: AN ME e UC EL, elettivamente domiciliati LIRE 1500 in Roma. Piazza delle Primule n.
8. presso gli avv. Antonio Vocino e Luise CANCELLERIA Michelino, che li difendono in forza di mandato in atti: ricorrenti - contro 0975723 0975724 IN FRANCO intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 24 febbraio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 novembre 20173 1998 ZI e OS RI Udienza dell'8 novembre 2000. Presidente Garofalo: relatore Riggio. 1798/00 2 2000 dal Relatore Cons. Riggio: Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico lannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE CO RI propose appello nei confronti di ME ZI e BR OS avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2519/96, che aveva rigettato la sua domanda intesa a fare ordinare la demolizione delle opere, con conseguente risarcimento dei danni, realizzate dai convenuti sul confinante terreno di loro proprietà, in violazione delle distanze legali. Gli appellati resistevano e la Corte di appello di Roma, con sentenza w h del 24 febbraio 1998, accogliendo per quanto di ragione il gravame, ordinava al ZI ed alla OS di demolire, sino alla distanza legale dal confine, i manufatti insistenti sul lotto di loro proprietà, confermando per il resto la sentenza impugnata. La corte rilevava che il RI, pur avendo in primo grado iscritto la causa a ruolo, non era mai comparso, né personalmente né a ministero di procuratore, sia alla prima udienza di comparizione che a quella successiva. fissata per la precisazione delle conclusioni dietro specifica richiesta del convenuto ZI il quale. nell'occasione, aveva dichiarato di non avere istanze istruttorie da proporre. Tuttavia, dalla indagine effettuata dal c.t.u. nominato nel giudizio di secondo grado era risultato che sulla particella 163/170 degli appellati, vi era un fabbricato della superficie coperta di circa mq. 80, composto da piano seminterrato, piano terra e primo piano, con prospetto finestrato ad una distanza variabile da m. 2,66 a m. 2,70 dal confine 20173 1998 ZI e OS RI Udienza dell'8 novembre 2000. Presidente Garofalo;
relatore Riggio. 3 con la proprietà dell'appellante, e sulla particella 162/169 altro manufatto di un solo piano, adibito a cantina e forno, di mq. 33, posto in parte a m.
0.60 ed in parte a m.
0.28 dallo stesso confine. Era risultato poi che i terreni delle parti in causa ricadevano nel P.R.G. del Comune di Roma in zona H, sottozona H2, le cui norme di attuazione prevedevano l'edificabilità solo per costruzioni agricole, con obbligo di distacco dai confini interni, sia per le nuove edificazioni che per le ricostruzioni, non inferiore a m.
5. Le fotografie aeree scattate a vari intervalli di tempo avevano inoltre dimostrato che nel gennaio 1991 sulla prima particella esisteva un manufatto di dimensioni inferiori a quelle attuali, mentre sulla seconda particella era del tutto assente il fabbricato pertinenziale, e che solo nell'agosto 1994 risultava la presenza dei due fabbricati nelle dimensioni attuali. Hanno chiesto la cassazione di tale sentenza il ZI e la OS in base a tre motivi di ricorso, mentre il RI non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciando genericamente la violazione e falsa applicazione di norme di diritto i ricorrenti sostengono che in secondo grado non avrebbero potuto essere ammessi la consulenza tecnica né i mezzi di prova, non avendo il RI dimostrato di non averli potuti proporre in primo grado per cause a lui non imputabili. Il motivo non è fondato. I ricorrenti, che peraltro hanno omesso di indicare le norme che ritengono essere state violate. sembrano volersi riferire all'art. 345 c.p.c., che 20173 1998 ZI e OS RI Udienza dell'8 novembre 2000). Presidente Garofalo;
relatore Riggio. nella sua più recente formulazione, che si applica ai processi non ancora pendenti alla data del 30 aprile 1995, pone il divieto di nuovi mezzi di prova in secondo grado, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione. ovvero che la parte non dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile. Tuttavia i ricorrenti non spiegano quali sarebbero i mezzi di prova irritualmente ammessi dalla corte di appello, e la sentenza impugnata non fa riferimento ad alcun mezzo di prova, ma solo alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio di secondo grado. La genericità della doglianza relativa alla pretesa ammissione di una prova in contrasto con il divieto di legge determina la sua M inammissibilità, poiché sul ricorrente che denuncia una violazione di legge y incombe sempre l'onere di indicare specificamente il fatto integrante la violazione e la sua rilevanza ai fini della decisione. Peraltro, la doglianza dei ricorrenti riferita alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di appello è ugualmente infondata poiché tale indagine, anche quando diventa strumento di accertamento di meri fatti, non costituisce un mezzo di prova vero e proprio. in quanto ogni accertamento implica, al di là della percezione della realtà, una valutazione fondata sulla applicazione di regole di esperienza tecnica, cioè un giudizio e non una semplice testimonianza: con la conseguenza che non sussiste, in ordine a tale mezzo istruttorio del resto sottratto alla disponibilità delle parti, alcun divieto di espletamento in grado di appello, neanche quando operi in tale grado il divieto di nuove prove. 20173-1998 ZI e OS · RI Udienza dell'8 novembre 2000, Presidente Garofalo: relatore Riggio. 5 Con il secondo motivo i ricorrenti sostengono la nullità del procedimento e della sentenza di appello, fondata su di un mezzo istruttorio inammissibile. Comunque essi avevano provato con la documentazione depositata, in particolare con quella relativa al condono edilizio, che la costruzione era avvenuto oltre dieci anni fa. Anche tale motivo è infondato sia perché, come già detto innanzi, la sentenza basa la decisione unicamente sulla consulenza tecnica, pienamente ammissibile in grado di appello, sia perché la documentazione che i ricorrenti sostengono di avere prodotto per dimostrare che i propri fabbricati risalivano ad oltre dieci anni prima è stata smentita dalle fotografie aeree acquisite. scattate durante voli effettuati nel gennaio 1991 e nell'agosto 1994, dalle quali, come evidenziato dalla sentenza, risultava che all'epoca della prima foto il fabbricato principale aveva dimensioni inferiori rispetto a quello attuale. mentre quello pertinenziale non esisteva ancora, mentre solo all'epoca della seconda foto il fabbricato principale aveva le dimensioni attuali e vi era anche l'altro fabbricato più piccolo. Infine gli stessi ricorrenti denunciano l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sostenendo che la costruzione era stata da loro realizzata su un terreno agricolo, quindi non edificabile, con l'assenso del padre del RI, già agli inizi degli anni ottanta, dal che derivava la prescrizione del diritto dell'attuale intimato a fare valere i propri diritti nei loro confronti. Neppure questo motivo può trovare accoglimento, sia per l'irrilevanza dell'assenso verbale del dante causa del RI alla costruzione dei 20173-1998 ZI e OS RI Udienza dell'8 novembre 2000. Presidente Garofalo: relatore Riggio. 6 fabbricati in questione. sia per quanto si è detto innanzi circa l'epoca della costruzione del fabbricato pertinenziale e l'ampliamento di quello principale. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso. Nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P. Q. M.
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile Hope brigos est. della Corte Suprema di Cassazione, l'8 novembre 2000. байки Стаи пивоСтантиви J лик IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 13 FEB. 2001) IL CARCELL Hanc f 40000 wi 290000 CORTE SUPREMA CASSATIONE 1087 129,11 presso Agenzia Si attest la registrazione 4567 20,65 11.3.2011 delle Entrate di Roma 2 # versate €161.77 serie 4 al r.14617 apposta in calce allo popia autentica 3067 12.00 (art. 278 T.U. n 115/dei 30/5/2002) 151,77 20173 1998 ZI e OS RI Udienza dell'8 novembre 2000. Presidente Garofalo: relatore Riggio.