Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2002, n. 6947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6947 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 06947 02 I NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto -Cossogione SEZIONE TERZA CIVILE Sentage giuslice i padde Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: *tt. Paolo VITTORIA R.G.N. 21779/99 Cron. 19635Presidente e Relatore Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere - Rep. - Consigliere Dott. Antonio SEGRETO - Ud.18/03/02 AMATUCCI - Consigliere- C.C. Dott. Alfonso MANZO - Consigliere Dott. Gianfranco - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RE RC, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato IGNAZIO DE MAURO con studio in 95128 CATANIA VIA F. RISO 42, che lo difende, giusta delega in atti;
-W ricorrente
contro
POGGIO VERDE COSTRUZIONI SRL, corrente in Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Giuseppe Biondi, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CORTE di CASSAZIONE, difesa dagli avvocati 2002 ELIO ANTONIO CORSARO con studio in 95126 CATANIA VIA 717 -1- GUARDIA DELLA CARVANA 37, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 615/99 del Giudice di pace di CATANIA, emessa il 25/06/99 e depositata il 29/06/99 (R.G. 142/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/03/02 dal Presidente e Relatore Dott. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. -2- La Corte Premesso in fatto. 1. - Il giudice di pace di Catania, con sentenza 29.6.1999, ha pronunciato sulla domanda di condanna al risarcimento del danno, che CO Di GR aveva proposto contro la società PO ER ZI s.r.l. con la citazione notificata il 4.12.1998. Il giudice di pace ha rigettato la domanda. una prova per testimoni dedotta Non ha ammesso dall'attore, perché ha ritenuto che fosse stata richiesta tardivamente e fosse comunque irrilevante ai fini della decisione. Ha escluso che l'ostacolo contro cui l'attore era andato ad urtare costituisse un'insidia: in un garage, che si trovava in uno scantinato del palazzo, facendo retromarcia, la parte era andata ad urtare contro dei tubi che la società convenuta aveva collocato per delimitare i propri posti auto. 2. - CO Di GR ha proposto ricorso per cassazione. 3. - La società PO ER ZI ha resistito con controricorso. 4. - Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia discusso in camera di consiglio e rigettato perché manifestamente infondato. Ritenuto in diritto. 1. - Il ricorso contiene tre motivi. 3 Ma il terzo, relativo alle spese, sconta che il ricorso sia accolto. Le questioni proposte con gli altri si incentrano su due punti. Il primo di questi riguarda la prova per testimoni non ammessa dal giudice di pace. Il secondo la motivazione della decisione di merito. Le critiche svolte sul primo punto rientrano tra quelle 2. - che avrebbero potuto essere esaminate, ma sono state svolte in modo che le rende nel loro complesso inammissibili. La parte non espone su quali circostanze di fatto ha chiesto la prova per testimoni. Questo esclude che possa valutarsi se la prova era stata chiesta su circostanze che sarebbero state decisive. lo erano,E, siccome il giudice ha anche detto che non diventa irrilevante stabilire se, come è stato scritto nella sentenza, la prova era stata chiesta tardivamente. Le critiche svolte sul secondo punto non rientrano tra quelle che possono essere esaminate. La sentenza del giudice di pace, dove sono enunciate le ragioni per cui l'urto è da attribuire a colpa del conducente, presenta una motivazione priva di intrinseca illogicità, sia quando indica la regola di equità che fa al caso sia quando indica le fonti di prova. 3. - Il ricorso è rigettato. 4 4. - Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso il giorno 18 marzo 2002 nella camera di della corte di della terza sezione civile consiglio cassazione, in Roma. Il presidente relatore ed estensore. IL CANCELLERE C1 Dott sea Maria Afollo Depositata in Cancelleria Oggi, 14.05.08 IL CANCELLERE C1 Dott.ssa Maria Aiello C A R T O " 5