CASS
Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/06/2023, n. 26011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26011 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: FL BE GI nato a [...] il [...] GRUPPIONI ID nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
ut- r-TÒ tu-difàjil Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo tt.,(2w bv• k.L L te: Penale Sent. Sez. 4 Num. 26011 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di colpevolezza pronunciata dal Tribunale di Sondrio nei confronti degli appellanti DI TO LU e GR GR - imputati del reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, n. 2, prima parte, 61 nn. 5,7 e 11, cod. pen. (capo A) - e rideterminato in euro 11.500,00 il risarcimento del danno disposto dalla sentenza di primo grado in favore della parte civile RE NF, condannando gli imputati in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla stessa. 2. Con atti distinti ma di analogo contenuto, e a mezzo del medesimo difensore, gli imputati ricorrono per la cassaziona sentenza di appello per i seguenti motivi, che si illustrano congiuntamente: 2.1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all'art. 134 cod. proc. pen., relativa alla nullità del verbale dell'udienza del 05/03/2018, innanzi al Tribunale di Sondrio, perché lo stesso, diversamente dai verbali delle precedenti udienze in cui veniva ~a utilizzata la stenotipia, non conteneva in maniera riassuntiva le dichiarazioni rese dal testimone BE OV, l'esame resedell'imputata GR GR e le spontanee dichiarazioni dell'imputato DI TO, raccolte attraverso fonoregistrazione. Diversamente da quanto assume la Corte territoriale, dalla lettura dell'art. 134 e ss. cod. proc. pen. appare evidente come la riproduzione fonografica non possa escludere la verbalizzazione riassuntiva. La redazione, in forma almeno riassuntiva, del verbale è altro rispetto alla registrazione fonografica e, a mente dell'alt 134, comma 2, elemento minimo essenziale per la sussistenza del verbale stesso, non essendo consentita la riproduzione fonografica come unico mezzo di documentazione delle prove orali. Il verbale menzionato dalla Corte territoriale concerne la documentazione dell'attività svolta nel corso di tutta l'udienza, mancando tuttavia qualsiasi forma di verbalizzazione delle prove assunte. 2.2. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all'art. 271 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale omesso di provvedere in relazione al motivo di doglianza relativo alla inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali perché effettuate in carenza di autorizzazione da parte del Giudice per le indagini preliminari. Invero, il verbale di inizio delle operazioni di intercettazione, eseguite dai Carabinieri di Sondrio, reca la data del 19/11/2012, ore 11:00, orario in cui il pubblico ministero non risulta ancora aver redatto la richiesta di autorizzazione al Gip, avvenuta alle 11:30. La difesa aveva altresì eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni per essersi svolte le relative operazioni a mezzo di impianti installati presso il N.O.R.M. di Sondrio e non presso la Procura della Repubblica, senza che il pubblico ministero ne abbia precisato le ragioni. La difesa aveva altresì eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte in violazione dell'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., perché eseguite presso l'abitazione degli imputati, ovvero in un luogo di privata dimora. Si 2 chiede, pertanto, l'annullamento delle ordinanze di rigetto delle eccezioni difensive in tema di intercettazioni. 2.3. Manifesta illogicità della motivazione che non ha tenuto conto degli elementi a sostegno della mancanza di responsabilità degli imputati che i ricorrenti ripropongono nei loro ricorsi. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che ricorsi siano dichiarati inammissibili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo di doglianza - con cui si lamenta l'incompletezza della documentazione relativa alle dichiarazioni rese dagli imputati e dal testimone BE OV, sul rilievo che di esse non si sia dato atto in un verbale redatto in forma riassuntiva - è inammissibile. La difesa, peraltro, non evidenzia quale sia la valenza della pretesa incompletezza del quadro istruttorio, perché non richiama puntualmente le dichiarazioni di cui assume l'omessa trascrizione né i passaggi delle stesse che, in ipotesi, potrebbero assumere rilevanza\ tal fine. Occorre ribadire che l'ordinamento, non prevede nullità di ordine generale per la incompletezza della documentazione scritta di testimonianze e dichiarazioni, poiché integra una nullità generale, per violazione del diritto di difesa (art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., soltanto la totale assenza di documentazione degli atti dibattimentali di raccolta delle prove, ovvero la mancanza delle trascrizioni per malfunzionamento dell'apparecchio di fonoregistrazione, con mancata redazione del verbale riassuntivo in violazione dell'art. 139, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 4972 del 28/10/2021, dep. 2022, M., Rv. 282803 - 01; Sez. 3, n. 37463 del 26/06/2008, Rossi, Rv. 241095- 01). Si è, in particolare, precisato che la mancata trascrizione delle dichiarazioni fonoregistrate, rese dai testimoni in sede dibattimentale, integra, laddove il verbale redatto in forma riassuntiva rimandi integralmente ad esse, una nullità di ordine generale della sentenza per violazione del diritto di difesa, nel solo caso in cui la sentenza di condanna si sia fondata sul contenuto di dette dichiarazioni (Sez. 4, n. 17404 del 20/03/2018, Bozzi, Rv. 272650 - 01; Sez. 3, n. 42505 del 11/11/2010, Biava, Rv. 249153 -01), con conseguente onere difensivo di specifiche prospettazione in tal senso. Nel caso di specie, la sentenza impugnata - premesso che la cadenza dell'ordine predisposto dall'art. 134 cod. proc. pen. pone, quale primario strumento di documentazione, la trascrizione stenota o fonografica e che la redazione in forma riassuntiva dell'attività di udienza va disposta in forma additiva e residuale - ha affermato che il verbale di udienza esiste, che esso fa rinvio alla trascrizione fonografica e che un dischetto fornisce prova di tale attività. 3 2.1. Parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso. In primo luogo, perché, in base al principio di autosufficienza del ricorso, in tema di intercettazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzione dell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia (Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, P.G. in proc. Conti, Rv. 273261 - 01): onere, nel caso di specie, non adempiuto dai ricorrenti. In secondo luogo, perché la stessa sentenza impugnata chiarisce che non sono risultate «determinanti», ai fini dell'affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati, le frasi di cui alle contestate intercettazioni, trattandosi di «elementi acquisiti ex post, presumibilmente (...) valutati dagli inquirenti più per rafforzare l'arduo autoconvincimento che un appartenente orArma si fosse reso reo di sì spregevole azione (...), che non per dimostrare quanto già appariva evidente per la univoca, congrua rappresentazione degli eventi», concludendo pertanto la Corte di appello nel senso dell'irrilevanza della ritualità o meno dell'acquisita intercettazione ai fini del decidere. 2.2. Analoga sorte spetta al terzo motivo, sviluppato sull'inammissibile piano del fatto e volto ad invocare una diversa ricostruzione dello stesso. Occorre ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si sia avvalso per sostanziare il suo convincimento. Esula infatti dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944 - 01). Nel caso di specie, l'apparato esplicativo della sentenza impugnata appare puntuale e non manifestamente illogico, avendo la Corte territoriale basato la sua decisione, in particolare, sulle incisive indagini dei Carabinieri locali ed avendo motivatamente escluso le inverosimili prospettazioni alternative del fatto fornite dagli stessi imputati e reputato non credibili le spiegazioni dagli stessi fornite, altresì considerato il repentino mutamento dello stile di vita della coppia. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2023 Il P sbente
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
ut- r-TÒ tu-difàjil Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo tt.,(2w bv• k.L L te: Penale Sent. Sez. 4 Num. 26011 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di colpevolezza pronunciata dal Tribunale di Sondrio nei confronti degli appellanti DI TO LU e GR GR - imputati del reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, n. 2, prima parte, 61 nn. 5,7 e 11, cod. pen. (capo A) - e rideterminato in euro 11.500,00 il risarcimento del danno disposto dalla sentenza di primo grado in favore della parte civile RE NF, condannando gli imputati in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla stessa. 2. Con atti distinti ma di analogo contenuto, e a mezzo del medesimo difensore, gli imputati ricorrono per la cassaziona sentenza di appello per i seguenti motivi, che si illustrano congiuntamente: 2.1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all'art. 134 cod. proc. pen., relativa alla nullità del verbale dell'udienza del 05/03/2018, innanzi al Tribunale di Sondrio, perché lo stesso, diversamente dai verbali delle precedenti udienze in cui veniva ~a utilizzata la stenotipia, non conteneva in maniera riassuntiva le dichiarazioni rese dal testimone BE OV, l'esame resedell'imputata GR GR e le spontanee dichiarazioni dell'imputato DI TO, raccolte attraverso fonoregistrazione. Diversamente da quanto assume la Corte territoriale, dalla lettura dell'art. 134 e ss. cod. proc. pen. appare evidente come la riproduzione fonografica non possa escludere la verbalizzazione riassuntiva. La redazione, in forma almeno riassuntiva, del verbale è altro rispetto alla registrazione fonografica e, a mente dell'alt 134, comma 2, elemento minimo essenziale per la sussistenza del verbale stesso, non essendo consentita la riproduzione fonografica come unico mezzo di documentazione delle prove orali. Il verbale menzionato dalla Corte territoriale concerne la documentazione dell'attività svolta nel corso di tutta l'udienza, mancando tuttavia qualsiasi forma di verbalizzazione delle prove assunte. 2.2. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all'art. 271 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale omesso di provvedere in relazione al motivo di doglianza relativo alla inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali perché effettuate in carenza di autorizzazione da parte del Giudice per le indagini preliminari. Invero, il verbale di inizio delle operazioni di intercettazione, eseguite dai Carabinieri di Sondrio, reca la data del 19/11/2012, ore 11:00, orario in cui il pubblico ministero non risulta ancora aver redatto la richiesta di autorizzazione al Gip, avvenuta alle 11:30. La difesa aveva altresì eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni per essersi svolte le relative operazioni a mezzo di impianti installati presso il N.O.R.M. di Sondrio e non presso la Procura della Repubblica, senza che il pubblico ministero ne abbia precisato le ragioni. La difesa aveva altresì eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte in violazione dell'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., perché eseguite presso l'abitazione degli imputati, ovvero in un luogo di privata dimora. Si 2 chiede, pertanto, l'annullamento delle ordinanze di rigetto delle eccezioni difensive in tema di intercettazioni. 2.3. Manifesta illogicità della motivazione che non ha tenuto conto degli elementi a sostegno della mancanza di responsabilità degli imputati che i ricorrenti ripropongono nei loro ricorsi. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che ricorsi siano dichiarati inammissibili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo di doglianza - con cui si lamenta l'incompletezza della documentazione relativa alle dichiarazioni rese dagli imputati e dal testimone BE OV, sul rilievo che di esse non si sia dato atto in un verbale redatto in forma riassuntiva - è inammissibile. La difesa, peraltro, non evidenzia quale sia la valenza della pretesa incompletezza del quadro istruttorio, perché non richiama puntualmente le dichiarazioni di cui assume l'omessa trascrizione né i passaggi delle stesse che, in ipotesi, potrebbero assumere rilevanza\ tal fine. Occorre ribadire che l'ordinamento, non prevede nullità di ordine generale per la incompletezza della documentazione scritta di testimonianze e dichiarazioni, poiché integra una nullità generale, per violazione del diritto di difesa (art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., soltanto la totale assenza di documentazione degli atti dibattimentali di raccolta delle prove, ovvero la mancanza delle trascrizioni per malfunzionamento dell'apparecchio di fonoregistrazione, con mancata redazione del verbale riassuntivo in violazione dell'art. 139, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 4972 del 28/10/2021, dep. 2022, M., Rv. 282803 - 01; Sez. 3, n. 37463 del 26/06/2008, Rossi, Rv. 241095- 01). Si è, in particolare, precisato che la mancata trascrizione delle dichiarazioni fonoregistrate, rese dai testimoni in sede dibattimentale, integra, laddove il verbale redatto in forma riassuntiva rimandi integralmente ad esse, una nullità di ordine generale della sentenza per violazione del diritto di difesa, nel solo caso in cui la sentenza di condanna si sia fondata sul contenuto di dette dichiarazioni (Sez. 4, n. 17404 del 20/03/2018, Bozzi, Rv. 272650 - 01; Sez. 3, n. 42505 del 11/11/2010, Biava, Rv. 249153 -01), con conseguente onere difensivo di specifiche prospettazione in tal senso. Nel caso di specie, la sentenza impugnata - premesso che la cadenza dell'ordine predisposto dall'art. 134 cod. proc. pen. pone, quale primario strumento di documentazione, la trascrizione stenota o fonografica e che la redazione in forma riassuntiva dell'attività di udienza va disposta in forma additiva e residuale - ha affermato che il verbale di udienza esiste, che esso fa rinvio alla trascrizione fonografica e che un dischetto fornisce prova di tale attività. 3 2.1. Parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso. In primo luogo, perché, in base al principio di autosufficienza del ricorso, in tema di intercettazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzione dell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia (Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, P.G. in proc. Conti, Rv. 273261 - 01): onere, nel caso di specie, non adempiuto dai ricorrenti. In secondo luogo, perché la stessa sentenza impugnata chiarisce che non sono risultate «determinanti», ai fini dell'affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati, le frasi di cui alle contestate intercettazioni, trattandosi di «elementi acquisiti ex post, presumibilmente (...) valutati dagli inquirenti più per rafforzare l'arduo autoconvincimento che un appartenente orArma si fosse reso reo di sì spregevole azione (...), che non per dimostrare quanto già appariva evidente per la univoca, congrua rappresentazione degli eventi», concludendo pertanto la Corte di appello nel senso dell'irrilevanza della ritualità o meno dell'acquisita intercettazione ai fini del decidere. 2.2. Analoga sorte spetta al terzo motivo, sviluppato sull'inammissibile piano del fatto e volto ad invocare una diversa ricostruzione dello stesso. Occorre ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si sia avvalso per sostanziare il suo convincimento. Esula infatti dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944 - 01). Nel caso di specie, l'apparato esplicativo della sentenza impugnata appare puntuale e non manifestamente illogico, avendo la Corte territoriale basato la sua decisione, in particolare, sulle incisive indagini dei Carabinieri locali ed avendo motivatamente escluso le inverosimili prospettazioni alternative del fatto fornite dagli stessi imputati e reputato non credibili le spiegazioni dagli stessi fornite, altresì considerato il repentino mutamento dello stile di vita della coppia. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2023 Il P sbente