Sentenza 16 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/2002, n. 7182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7182 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DI07 182 / 02 LA CORTE SUPR IMA DI Oggetto SOCIETA' SEZIONE PRIMA CIVILE DI FATTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22989/99 Dott. OS DE MUSIS - Presidente- Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere - 20123 Cron. Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere лире Rep. Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud. 05/02/2002 Dott. Walter CELENTANO Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta co LLINORE SENTENZA dal Sig. per dirtti € 3,10 sul ricorso proposto da: 2DCMAG 2002 EL US, EL RI, domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati GAETANO VALENTI, GRAZIA GUGLIOTTA, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrenti
contro
IS TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GALILEI 45, presso l'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN rappresentata e difesa dall'avvocato US LIO, MUSCARELLA, giusta mandato a margine del controricorso;
2002 254 controricorrente - 1 avversO la sentenza n. 376/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata lo 01/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto 28.6.1975 RR GA, vedova di Lic- ciardello LF, convenne dinanzi al Tribunale di Cata- nia la suocera TT TA e i cognati IA PE e OS e chiese che fosse dichiarata aperta la successione legittima del marito IA LF, deceduto il 7.5.1974, la cui eredità, da lei accettata con beneficio di inventario, comprendeva due fabbricati con terreni annessi, i mobili della casa coniugale, due autovetture e i diritti relativi alla partecipazione ad una società edile di fatto con due fratelli;
chiese inoltre che fosse disposta la divisione e che i conve- 3 nuti fossero condannati al rendiconto e alle debite re- stituzioni, ai fini della liquidazione della quota del socio defunto. I convenuti eccepirono la inesistenza della dedotta società di fatto, rilevarono che i beni relitti erano 2 costituiti solo da un terzo indiviso dei due fabbricati e terreni, di una delle due autovetture e dell'intero dei mobili di arredamento della casa coniugale e non si opposero alla domanda di divisione;
chiesero in via ri- convenzionale che l'attrice, che era rimasta nel- l'esclusivo possesso della abitazione, fosse condannata al rendiconto e al pagamento di quanto dovuto. Il tribunale con sentenza non definitiva del 30.4.1983 negò la società di fatto;
dichiarò aperta la successione e che l'eredità di IA LF CO- - stituita da un terzo degli immobili e di una delle due 5. autovetture e dai mobili di arredamento della casa CO- niugale si era per legge devoluta per metà alla mo- glie e per l'altra metà alla madre e ai fratelli;
di- spose con separata ordinanza per il prosieguo della causa e con successiva sentenza definitiva del 12.12.1987 attribuì i beni secondo il progetto divisio- nale predisposto dal consulente tecnico di ufficio;
compensò per la metà le spese del giudizio sino alla prima sentenza, e pose a carico della attrice la diffe- renza e a carico della massa quelle di divisione. La RR impugnò entrambe le decisioni, lamentan- do che fosse stata negata la società di fatto, fossero state respinte le domande ad essa relative, fosse stata l'altra autovettura, fosse esclusa dai beni relitti 3 stata negata la fruttificazione dei beni relitti, per il fatto di avere abitato la casa coniugale e fosse stata condannata alle spese processuali. Gli appellati resistettero alle impugnazioni, che la Corte di Appello di Catania, con sentenza non defi- nitiva del 15.11.1990, in parte accolse, con riguardo alla prima delle due decisioni impugnate e in riferi- mento alla partecipazione societaria del defunto alla società di fatto con i fratelli PE e OS, a far tempo dal 1966. Con sentenza definitiva del 31.5.1999 condannò questi ultimi, anche quali unici eredi della madre TT TA, intanto deceduta, al pagamento in favore dell'attrice di L. 133 milioni, quale porzione di sua spettanza sulla quota societaria, oltre agli interessi legali dal 7.5.1974 al soddisfo;
li condannò alle spese processuali di primo grado sino alla sentenza non definitiva e compensò le spese di II° grado, escluse quelle di consulenza tecnica, che pose a carico delle parti in ragione della metà ciascuna;
con- fermò nel resto le sentenze del tribunale. Tali conclusioni la corte territoriale ha tratto della documentazione prodotta, dall'interrogatorio dei fratelli IA, dalla prova testimoniale e della consulenza tecnica di ufficio. Hanno proposto ricorso per cassazione con tre moti- 4 vi, avverso le due decisioni, IA PE e OS, cui ha resistito con controricorso RR GA. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti denunziano viola- zioni di legge non specificate, la incongruità ed illo- gicità della motivazione e la mancata o erronea valuta- zione di risultanze processuali. Deducono che dall'esa- me delle prove testimoniali era emerso che, sia nei rapporti con i terzi che in quelli interni, titolare unico dell'impresa era stato IA PE e che la corte siciliana aveva estratto ed isolato dal complesso delle risultanze circostanze isolate, così incorrendo nel vizio motivazionale denunziato;
mentre la documentazione esaminata non aveva affatto rivelato la esistenza di un fondo comune. Al contrario gli atti -notarili prodotti in giudizio e non valutati aveva- no dimostrato che, negli anni in cui si era ritenuto avesse operato la società di fatto, i ricorrenti aveva- no acquistato e rivenduto altri immobili, senza che a quegli affari avesse partecipato il fratello LF. Con il secondo motivo è denunziata la violazione dell'art. 2247 C.C. nonché la omessa ed insufficiente motivazione. Lamentano i ricorrenti che la società sia stata accertata, senza alcuna prova del fondo comune, 5 dell'esercizio in comune di attività economica, di ri- partizione di guadagni e perdite e della affectio So- cietatis. Con il terzo motivo la denunzia di violazione di legge è riferita all'art. 2289 c.c., in quanto la quota societaria era stata liquidata senza che fosse stata redatto un inventario, ai sensi dell'art. 2277 c.c.; si capitalizzandoli dei profitti me- era tenuto conto di annuali percepiti presuntivamente nel quinquennio anteriore alla morte del socio e che non avendo la so- cietà natura 'commerciale о imprenditoriale autonoma, non può essere compreso e individuato come patrimonio il presunto avviamento, in quanto questo non sussiste nella fattispecie". I primi due motivi meritano la trattazione congiun- ta, in quanto riflettono una medesima censura, rivolta alla statuizione della corte di merito, laddove, omet- tendo od erroneamente valutando le risultanze proces- suali, ha ritenuto la esistenza della società di fatto tra i tre germani IA. La censura è inammissibile,. E' ius receptum che la valutazione delle risultanze probatorie, testimoniali e documentali, è riservata al giudice di merito e che il controllo devoluto al giu- - dice di legittimità è limitato alla congruità della - 6 motivazione sotto il profilo della correttezza giuridi- ca e della coerenza logico formale delle argomenta- zioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, dunque, in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la conclu- denza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimo- strare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno о all'altro dei mezzi di prova acquisti sul piano logico giuridico. ( ex plurimis SS.UU. 13045/1997; 4347/1999; 2008/1996). La corte territoriale ha accertato la esistenza -della società di fatto per il periodo 1966 1974, at- traverso un analitico esame della prova ammessa, docu- mentale, testimoniale e per interpello, fornendo di ciascun elemento ampia ragione della valutazione com- piuta. Ha in particolare desunto dalle scritture conta- bili identificate in uno specifico documento prodotto ил dalla RR - l'esercizio in comune tra tre fratelli della impresa di costruzioni edili, essendo da esse ri- sultato che lavoravano anche manualmente insieme in हु tutti i cantieri, come avevano dimostrato le annotazio- ni di tutte le giornate impiegate da ciascuno dei ger- mani su fogli cui erano state allegate le fatture e i " 7 buoni di consegna dei materiali forniti all'impresa. Da una nota del 18.2.1975 del Banco di Sicilia, che aveva evidenziato la esistenza di un conto corrente intratte- nuto dai tre fratelli, ha ricavato la prova del fondo comune;
dall'interrogatorio formale di IA PE e OS, che avevano ammesso la esistenza della società di fatto, quanto meno per l'acquisto dei terreni e la costruzione dei fabbricati in Trecastagni, via Principe di Giovanni e via De Gasperi, ha ricavato tutti gli elementi identificativi della società, sino all ripartizione degli utili, che erano stati reinve- stiti per l'acquisto in comune di un altro terreno atto Riggio del 18.11.1969) e la costruzione di un fab- bricato, anch'essa realizzata con apporti anche di la- voro manuale dei tre fratelli. -Quanto alle deposizioni testimoniali specifica- mente indicate con riferimento ai testi Sorbello, Tor- risi RE, CA, RR AT, RI, Di Fa- zio, AR ha rilevato che i IA lavo- ravano tutti negli stessi cantieri, talora alternando- si;
che si servivano promiscuamente delle strutture aziendali e di una autovettura di proprietà comune, con cui trasportavano gli operai nei vari cantieri;
che tutti e tre davano disposizioni agli operai e tutti stipulavano i contratti con i committenti, discutendo e 8 concordando le clausole contrattuali, anche se le rela- tive scritture venivano firmate solo da PE;
che riscuotevano i compensi, stipulavano contratti con fornitori e prelevavano materiali per conto della dit- ta;
che il prezzo degli appalti, talora riscosso da uno di loro, era suddiviso con gli altri. E tali elementi la sentenza impugnata ha ancor più valorizzato, allorchè ha considerato che gli appellati non avevano mai dedotto che con il fratello LF fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato, sicché la sua costante presenza nei cantieri e i suoi incontesta- ti apporti lavorativi anche per tale circostanza con- fermavano la esistenza del rapporto societario. A fronte di tale articolata motivazione, logicamen- te e giuridicamente adeguata, è senza fondamento la do- glianza del difetto di motivazione, giustificata con la indicazione di stralci delle deposizioni testimoniali Wy che dimostrerebbero il contrario di quanto la corte di merito ha ritenuto;
la censura, infatti, prospetta un inammissibile riesame del fatto, corrispondente alle attese di parte, non consentita in sede di legittimità e, peraltro, limitato alla prova documentale e testimo- niale, essendo del tutto mancato nel ricorso l'accenno all'interrogatorio formale di IA PE e OS, dal quale il giudice di appello ha desunto am- 9 missioni utili al convincimento raggiunto. Né giova la dedotta omissione di valutazione di al- cuni rogiti notarili, che dimostrerebbero acquisti e rivendite di terreni, compiuti con esclusione di Lic- ciardello LF, sia perché il riferimento del ricorso a quegli atti è generico, sia perché non è rilevante, dal momento che non esclude che per gli altri affari ci sia stata la società di fatto. Il terzo motivo è infondato. La Corte di Appello di Catania con la sentenza definitiva del 31.5.1999 ha fornito le ragioni della scelta operativa applicata per la ricostruzione degli utili dell'impresa, precisando che era mancata la esibizione delle scritture che aves- sero documentato la situazione patrimoniale societaria da parte di IA PE e OS;
sicché non restava che la ricostruzione, attraverso la consulenza tecnica disposta, della situazione del valore patrimo- иб niale dell'azienda al 7.5.1974, mercé verifica del vo- lume di affari medio annuale del quinquennio precedente e del profitto netto medio annuale dello stesso quin- quennio. Ed è singolare che la censura sia stata fonda- ta sulla mancanza di inventario, a fronte di omissioni -riferibili agli stessi ricorrenti non potendosi cer- tamente esse far carico al defunto LF e ancor meno alla sua avente causa - al di là del fatto che la norma 10 - invocata dell'art. 2277 c.c. non impedisce affatte," in difetto di tale elemento, e persino in sua presenza, la ricostruzione dei valori e delle situazioni patrimonia- li. Oscura è poi la parte finale della doglianza, in . "cui si afferma che la società non ha natura commer- p ciale o imprenditoriale autonoma, sicché non può essere compreso e individuato come patrimonio il presunto av- 2 viamento in quanto questo non sussiste nella fattispe- 11 LUG 002 cie"; deduzioni che omettono di considerare che la SO- E T A R cietà accertata aveva natura commerciale e che in punto di diritto- l'assunto che nella specie non sussistesse è apodittico e in questa sede improponibile l'avviamento è un bene aziendale. 109T 129,11 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in 456T 39,99 Euro 1564,84 di cui per onorari Euro 1.500. TOT. 169,10
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese processuali in Euro.156494 di cui per onorari Euro 1.500. Roma 5.2.2002 Il Consigliere estensore Il Presidente OS Musis Donato Pienteda Polly mis CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile CANCELLIEHE Depositato in Cancelleria Lujsa Passnew 16 MAG. 2002 IL CANCELLIERE