Sentenza 11 novembre 2010
Massime • 1
In tema di atti processuali, la mancata trascrizione delle dichiarazioni fonoregistrate rese dai testimoni in sede di esame dibattimentale integra, laddove il verbale redatto in forma riassuntiva rimandi integralmente ad esse, una nullità d'ordine generale della sentenza per violazione del diritto di difesa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2010, n. 42505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42505 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 11/11/2010
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1780
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 9172/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VA IN nato il *5.2.1966*;
avverso la sentenza del 16.2.2009 del Tribunale di Bergamo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. Alfredo Montagna, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata;
sentito il difensore, avv. MARI DOMENICO, in sost. Avv. Manlio Filippo Zampetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
1) Con sentenza del 16.2.2009 il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, condannava VA IN, alla pena di Euro 1.300,00 di ammenda per il reato di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, comma 1, lett. h), perché catturava una cinciallegra, n. 2 passere scopaiole ed un fringuello, uccelli di specie protetta, di cui la caccia non era consentita (capo a) e per il reato di cui all'art. 30, comma 1, lett. e), perché esercitava l'uccellagione mediante una rete tipo tramaglio lunga m. 6 e alta m. 2.
Premetteva il Tribunale che, sulla base delle testimonianze di OS AN ed NZ RI, in servizio presso il dipartimento di vigilanza ambientale del WWF, era stato accertato che, a circa cinquanta metri dall'abitazione dell'imputato, era stata sistemata una rete a tramaglio in cui erano rimasti impigliati gli uccelli indicati nell'imputazione, e che l'imputato medesimo era stato visto avvicinarsi, con in mano dei socchi di iuta ed un rastrello, e cercare di togliere un fringuello impigliato nella parte bassa della rete.
Tanto premesso, disattendeva il Tribunale la tesi del prevenuto, secondo il quale i sacchi di iuta erano adibiti alla raccolta di foglie di quercia ed egli aveva solo cercato di liberare il fringuello dalla rete (su richiesta del figlio).
Risultavano integrate entrambe le fattispecie contestate, avendo esse diversa obbiettività giuridica, mirando una a tutelare la conservazione della specie e l'altra ad evitare, con l'uso di modalità non consentite, l'inflizione agli animali di inutili sofferenze.
2) Proponeva appello il difensore di VA IN, chiedendo, in via preliminare l'annullamento della sentenza per mancato deposito delle trascrizioni relative alla verbalizzazione dei testi escussi in dibattimento;
in via principale, l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste ed, in via subordinata, la riduzione della pena inflitta con i benefici di legge ove concedibili.
Dal verbale di udienza risultava che le dichiarazioni dei testi erano state fonoregistrate, ma agli atti mancavano le trascrizioni. Il che aveva impedito di predisporre un'adeguata difesa. La detta mancanza, inoltre, si risolveva nell'assenza di prova della responsabilità dell'imputato.
La motivazione della sentenza era, comunque, lacunosa in ordine al reato di uccellagione. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte non è necessaria la predisposizione di un complesso sistema di reti (essendo sufficienti anche congegni rudimentali e di limitata grandezza); è necessario però che vi sia la possibilità ampia ed indiscriminata di cattura con depauperamento della fauna selvatica. Agli atti non vi era prova di un impiego non momentaneo degli strumenti di caccia di cui all'imputazione, ne' vi era alcuna motivazione in proposito.
Anche con riferimento al reato di cui al capo a) la motivazione era lacunosa. In ogni caso non era possibile confutare la sentenza per la mancanza delle trascrizioni.
In estremo subordine la pena andava contenuta nel minimo edittale, con i benefici. Essendo la sentenza non appellabile, qualificata l'impugnazione come ricorso, gli atti venivano trasmessi a questa Corte.
3) Il primo motivo di ricorso è fondato.
3.1) Venendo denunciata la violazione di norme processuali, il giudice di legittimità è giudice anche del fatto, per cui è consentito l'accesso agli atti. Risulta dai verbali di udienza che i testi DA RO ed NZ RI, sulle dichiarazioni dei quali è fondata la sentenza di condanna, vennero "interamente verbalizzati mediante fonoregistrazione". Della loro deposizione non risulta, quindi, alcunché dal verbale redatto in forma riassuntiva dal cancelliere di udienza, rinviandosi integralmente alle trascrizioni. Tali trascrizioni, però, non risultano agli atti, non essendo state mai depositate. Nell'attestato del cancelliere del Tribunale di Bergamo, rilasciato, a richiesta della difesa, in data 5.10.2009 (alla data cioè di presentazione della impugnazione), si dò atto testualmente: "Attesta il mancato deposito delle trascrizioni relative alla verbalizzazione dell'esame dei testimoni escussi all'udienza dibattimentale del 16.2.09 per le note problematiche sorte con la società incaricata del servizio".
3.1.1) Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio ritiene di ribadire "In tema di atti processuali, integra una nullità d'ordine generale per la violazione del diritto di difesa (art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c)) la totale assenza di documentazione degli atti dibattimentali di raccolta della prova (Fattispecie nella quale il giudice aveva posto a fondamento della decisione prove dichiarative sprovviste di documentazione, sia per l'assenza di trascrizioni dovuta a mal funzionamento dell'apparecchio di fonoregistrazione, sia per la mancata redazione del verbale riassuntivo in violazione dell'art. 139 c.p.p., comma 3)" - cfr. Cass. pen. sez. 3^ n. 37463 del 28.6.2008. Si evidenzia in motivazione: "Ritiene la Corte che la fattispecie processuale in esame, e cioè la totale assenza di documentazione degli atti dibattimentali di raccolta della prova, si ponga in contrasto con i diritti alla difesa e ad un processo equo fissati nell'art. 6, comma 3, lett. b) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848) e nell'art. 24 Cost., che sono definiti dalla giurisprudenza delle Corti Europee e delle Corti nazionali come diritti che debbono conoscere effettivo esercizio e concreta tutela. A presidio di tale effettività si pone l'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c). In questa prospettiva la Corte ritiene che la totale mancanza del verbale costituisca un vizio radicale dal momento che dell'atto processuale non è stato "fatto prova" (art. 139 c.p.p., comma 3), con la conseguenza che viene totalmente vanificato il diritto della difesa sia a documentare lo svolgimento ed i contenuti degli atti di formazione della prova sia ad utilizzare quei contenuti in sede, quanto meno, di impugnazione". È indubbia, invero, la violazione del diritto di difesa, non avendo questa avuto a disposizione il contenuto delle dichiarazioni testimoniali (su cui è fondata la pronuncia di condanna) per poter controllare e confutare, in sede di impugnazione, le argomentazioni della sentenza.
3.2) Stante l'accoglimento del primo motivo, rimane assorbita ogni altra doglianza. La. sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2010