Sentenza 26 giugno 2008
Massime • 1
In tema di atti processuali, integra una nullità d'ordine generale per violazione del diritto di difesa (art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen.) la totale assenza di documentazione degli atti dibattimentali di raccolta della prova. (Fattispecie nella quale il giudice aveva posto a fondamento della decisione prove dichiarative sprovviste di documentazione, sia per l'assenza di trascrizioni dovuta a malfunzionamento dell'apparecchio di fonoregistrazione, sia per la mancata redazione del verbale riassuntivo in violazione dell'art. 139, comma terzo, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2008, n. 37463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37463 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 26/06/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1641
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - N. 04770/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO TA, nata a [...] il [...];
Avverso la sentenza emessa in data 2 Maggio 2007 dalla Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Frascati, in data 5 Luglio 2006 la ha condannata alla pena di un mese di arresto e 15.000,00 Euro di ammenda in ordine ai reati previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c) (capo 1), nonché art. 71 (capo 2), art. 72 (capo
3), art. 95 (capo 4) della cit. legge e, infine, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163 (capo 5), come accertati nei mesi di febbraio e marzo 2004.
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. Luigi Marini;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il Difensore, Avv. MARANELLA Stefano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
La Corte di Appello di Roma con la sentenza impugnata ha integralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Frascati, aveva condannato la Sig.ra RO alla pena di un mese di arresto e 15.000,00 Euro di ammenda, oltre pene accessorie, per i reati previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c) e D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163
e art. 349 c.p., comma 2 come accertati nei mesi di febbraio e marzo 2004.
Il Tribunale aveva proceduto ad unificare due distinti procedimenti concernenti violazioni di analoga natura accertate nei mesi di febbraio e marzo 2004 e quindi, dopo avere proceduto ad applicazione di pena su richiesta delle parti in ordine alle ipotesi di reato ex art. 349 c.p., ha provveduto ad emettere sentenza di condanna per i residui reati, applicando la continuazione tra gli stessi e pervenendo alla determinazione della pena nei termini sopra indicati (pena sospesa condizionalmente) ed alla emanazione di ordine di demolizione dei manufatti abusivi.
Avverso tale decisione la Sig.ra SS ha proposto appello, lamentando la nullità della sentenza per essere del tutto carenti i verbali dibattimentali in assenza di trascrizione della registrazione dell'udienza.
La Corte di Appello ha ritenuto infondato l'unico motivo di appello. Premesso che effettivamente la trascrizione della registrazione dell'udienza era risultata impossibile e che il verbale redatto dal cancelliere risultava estremamente sintetico e incompleto, la Corte ha ritenuto che il contenuto del fascicolo dibattimentale, comprensivo degli atti irripetibili, consentisse di comprendere quanto avvenuto in udienza e fornisse al giudice elementi sufficienti per la decisione.
Nei confronti di tale decisione la Sig.ra SS ha proposto ricorso per cassazione. Ricostruito l'andamento processuale, il ricorso segnala come il difensore non abbia potuto ricevere copia della trascrizione del contenuto dell'udienza del 5 luglio 2006 (comprensivo delle dichiarazioni testimoniali) perché, a causa di un malfunzionamento del sistema di registrazione, la trascrizione era risultata impossibile.
Ciò premesso, la ricorrente con primo motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in relazione agli artt. 526, 192 e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) per avere il primo giudice posto a fondamento della decisione affermazioni dei testimoni che non trovano riscontro nel verbale dell'udienza, posto che non è stato redatto neppure il verbale in forma riassuntiva previsto dall'art.139 c.p.p., comma 3. Con secondo motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) per avere la sentenza impugnata operato riferimento al contenuto del fascicolo del dibattimento, dimenticando che i documenti ivi contenuti non formano di per sè elemento di prova, ma possono diventarlo solo se il giudice ne accerti la legittima presenza e la utilizzabilità e, inoltre, dia contezza del loro contenuto, circostanze di cui non esiste traccia nel verbale di udienza.
Con successiva memoria del 21 giugno scorso, ed allegata documentazione, la ricorrente ha integrato le richieste già contenute nell'originario ricorso ed introdotto due motivi nuovi. Infatti, con la memoria la ricorrente ha:
a) ribadito la richiesta di annullamento della decisione di condanna seguito della radicale irregolarità che concerne i verbali di dibattimento;
b) affermato che il decorso dei termini di ventiquattro e, comunque, di trentasei mesi dal deposito della domanda di sanatoria (10 dicembre 2004) e dal pagamento della somma dovuta ad oblazione impone di affermare l'estinzione dei reati ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, comma 36, convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326;
c) chiesto che, in ogni caso, i reati sono estinti per prescrizione, essendo il termine massimo maturato alla data del 20 febbraio 2007. OSSERVA IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato nei termini di seguito specificati, con conseguente annullamento della sentenza oggi impugnata, nonché della sentenza di primo grado che risulta radicalmente viziata. Risultano così assorbiti i successivi motivi di ricorso.
1. Il ricorrente sollecita l'annullamento della decisione impugnata per essere inutilizzabili le dichiarazioni rese in sede dibattimentale dai testimoni, in quanto risulta omessa la trascrizione del verbale dibattimentale. La Corte evidenzia a tale proposito che il ricorso non contiene l'indicazione di quale sia la norma processuale che fonderebbe l'affermazione di inutilizzabilità delle prove acquisite, ma richiama i principi generali contenuti nell'art. 526 c.p.p. e nell'art. 192 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), che fissano le regole in tema di utilizzazione delle prove e di motivazione. Rileva, altresì, che il ricorso non ha proposto una censura relativa alla nullità di atti processuali con riferimento al disposto dell'art. 139 c.p.p., comma 3 (riproduzione fonografica di atti).
2. Per quanto concerne il profilo di inutilizzabilità delle prove raccolte nell'ipotesi che sussistano difetti nella fonoregistrazione e nella relativa trascrizione, il Collegio ricorda che il tema è già stato affrontato dal giudice di legittimità con plurime decisioni che sembrano andare in senso decisamente contrario alla prospettazione del ricorrente. Affermano tali decisioni che la trascrizione delle registrazioni non costituisce mezzo di prova ne' costituisce documento dotato di rilevanza autonoma, così che i vizi della trascrizione non possono dare origine ad alcuna inutilizzabilità delle prove raccolte in dibattimento (Sezione Sesta penale, sentenza an. 11914 del 30 ottobre-12 dicembre 1992, Tramuta e altri, rv 193148; sentenza n. 3784 del 5 ottobre 1994-7 aprile 1995, Celone e altri, rv 201857).
3. Ciò premesso, non vi è dubbio che nella sua prospettazione essenziale il ricorso (pagine 4 e 5) contenga una censura che si collega alla violazione del diritto di difesa. Per quanto formulato in termini non particolarmente precisi, al limite della genericità, esso sembra prospettare al giudice di legittimità un vizio che può essere ricondotto all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), e che, essendo stato proposto avverso la decisione di primo grado nei motivi di appello (pag. 4), questa Corte può prendere in esame ai sensi dell'art. 180 c.p.p.. 4. Tale conclusione sembra porsi in contrasto con la giurisprudenza secondo la quale, alla luce del principio di tassatività delle nullità fissato dall'art. 177 c.p.p., va escluso che difetti di registrazione delle udienze dibattimentali comportino il verificarsi di una delle nullità tassativamente previste dal codice di rito (Sezione Prima Penale, sentenza n. 11984 del 4-25 novembre 2001, Roero, rv 189321; Sezione Terza penale, sentenza n. 6151 del 1 marzo- 26 maggio 1994, Bottero, rv 199194; Sezione Quarta Penale, sentenza n. 39656 del 3 ottobre-22 novembre 2002, PG in proc. Grimaldi e altri, rv 222731).
5. La Corte ritiene che tale contrasto non sussista avendo riguardo alle peculiarità del caso in esame.
In effetti, sia le decisioni che sono state sopra richiamate in tema di inutilizzabilità, le quali individuano nelle trascrizioni una documentazione di secondo grado i cui difetti non possono avere influenza sulla validità delle prove dichiarative raccolte, sia le decisioni in tema di nullità muovono dal presupposto che il difetto travolga la fonoregistrazione o la sua trascrizione e che la documentazione degli atti processuali trovi comunque una sua operatività attraverso il verbale riassuntivo redatto dal pubblico ufficiale. A maggior ragione, le decisioni che affrontano il tema dei vizi della trascrizione si fondano sulla esistenza di una registrazione fonografica cui è possibile fare riferimento per superare o correggere gli eventuali errori di trascrizione. Del tutto diversa la situazione prospettata dal ricorrente, il quale fonda le proprie doglianze sulla circostanza che all'assenza di fonoregistrazione (dovuta a difetto di ordine tecnico e non a decisione del giudice) si sommi l'assenza del verbale riassuntivo delle prove dichiarative assunte, con la conseguenza che del contenuto degli atti processuali non esisterebbe documentazione alcuna. A tal proposito la Corte rileva che dall'esame degli atti del processo (reso necessario dalla censura mossa alla regolarità dello svolgimento procedimentale) emerge che il verbale riassuntivo del dibattimento di primo grado non è "piuttosto carente", come eufemisticamente affermato nella motivazione della sentenza impugnata, ma assolutamente carente nella parte relativa all'assunzione delle dichiarazioni probatorie.
6. Si è in presenza di situazione di fatto che esula dalle previsioni del codice di rito, ed in particolare dagli artt. 134, 135, 139 e 140 c.p.p. La lettura di tali disposizioni rende evidente che la redazione di verbale in forma riassuntiva è possibile solo ove si provveda a registrazione fonografica dell'atto (art. 134 c.p.p., comma 3; art. 140 c.p.p.), con la conseguenza che nei casi di difetto di quest'ultima "fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva" (art. 139 c.p.p., comma 3; sul punto si rinvia alla sentenza della Terza Sezione Penale, n. 6106 del 20 dicembre 2007-7 febbraio 2008, Pasqualini, rv 239244). Il codice sembra non avere previsto l'ipotesi che difettino in radice entrambe le forme di documentazione non essendo stato redatto il verbale in forma riassuntiva e non avendo avuto alcun esito la fonoregistrazione disposta dal giudice. È, però, evidente che l'art. 139 c.p.p., comma 3 richiede come necessaria una forma di documentazione degli atti che sia adeguata alla comprensione del contenuto essenziale degli stessi;
e tale indicazione è contenuta in modo ancor più esplicito nell'art. 140 c.p.p., comma 2, ultima parte, ove si legge che in caso di redazione del solo verbale riassuntivo il giudice "vigila affinché sia riprodotta nell'originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilità".
7. Ritiene la Corte che la fattispecie processuale in esame, e cioè la totale assenza di documentazione degli atti dibattimentali di raccolta della prova, si ponga in contrasto con i diritti alla difesa e ad un processo equo fissati nell'art. 6, comma 3, lett. b) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848) e nell'art. 24 Cost., che sono definiti dalla giurisprudenza delle Corti europee e delle Corti nazionali come diritti che debbono conoscere effettivo esercizio e concreta tutela. A presidio di tale effettività si pone l'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c).
In questa prospettiva la Corte ritiene che la totale mancanza del verbale costituisca un vizio radicale dal momento che dell'atto processuale non è stato "fatto prova" (art. 139 c.p.p., comma 3), con la conseguenza che viene totalmente vanificato il diritto della difesa sia a documentare lo svolgimento ed i contenuti degli atti di formazione della prova sia ad utilizzare quei contenuti in sede, quanto meno, di impugnazione.
8. La radicale nullità che travolge il verbale dibattimentale con riferimento agli atti di formazione della prova porta con sè la nullità della sentenza di primo grado e, in presenza di tempestiva impugnazione sul punto, della sentenza di secondo grado.
9. Escluso che i termini di prescrizione siano al momento maturati per i reati sub 1, 2, 3 e 5 (la sospensione di sei mesi e diciotto giorno conseguente al rinvio adottato su richiesta del difensore all'udienza del 18 gennaio 2006 porta il termine prescrizionale al 3 marzo 2009) e che fossero maturati per il reato sub 4 (7 settembre 2007) anteriormente alla sentenza impugnata (2 maggio 2007), all'annullamento delle decisioni merito consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella del 5 luglio 2006 del Tribunale di Velletri, al quale dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2008