Sentenza 2 marzo 1999
Massime • 1
Nel caso in cui il deposito della sentenza avvenga tempestivamente, le parti e i difensori sono posti in grado di conoscere l'esatto "dies a quo" dell'impugnazione e di esaminare la motivazione della decisione impugnata. Pertanto, l'eventuale avviso non dovuto all'imputato non contumace, notificato ex art. 585, secondo comma, lett. c), c.p.p. non può, di fatto, intervenire a modificare un termine la cui decorrenza è fissata per legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/1999, n. 5125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5125 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 12.3.1999
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Oliva " N. 435
3. " Francesco Trifone " REGISTRO GENERALE
4. " Eugenio Amari " N. 47405/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da PE CO, nato a [...] il 28 aprile Avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno in data 23 settembre 1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Siniscalchi che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv.to Franco Maldonado, che ha concluso per l'annullamento della impugnata sentenza.
Osserva in
Fatto e diritto
Con sentenza deliberata il 23 settembre 1998 e depositata il 28 settembre 1998 la Corte di appello di Salerno dichiarava inammissibile, siccome tardivo, l'appello proposto da NI ZO avverso la sentenza del tribunale di Sala Consilina in data 23 ottobre 1997, che lo aveva condannato a pena ritenuta di giustizia per il delitto continuato di abuso ex art. 323 c.p.. Rilevava in proposito la Corte territoriale che la impugnazione del ZO era stato proposta con atto depositato il 10 gennaio 1998 avverso sentenza di primo grado deliberata il 23 ottobre 1997 e depositata, entro la scadenza dell'indicato termine di trenta giorni, il 19 novembre 1997 e, perciò, oltre il termine ultimo consentito il giorno 7 gennaio 1998.
Avverso la sentenza, nell'interesse del ZO, ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore Avvocato Maldonado, il quale nei motivi, in relazione all'art. 606, 1^ comma, lett. b), c.p.p., denuncia:
1. la violazione dell'art. 548, 2^ comma, c.p.p., per non avere la Corte di merito considerato che l'appello avrebbe dovuto essere presentato entro il termine di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di notificazione dell'avviso di deposito della sentenza (11.12.1997), in quanto detto avviso aveva ingenerato nell'imputato l'affidamento che il termine indicato in dispositivo per il deposito della motivazione non fosse stato rispettato;
2. la violazione dell'art. 587, 1^ comma, c.p.p., per non avere la Corte territoriale rilevato che nei confronti dell'imputato ZO operava l'effetto estensivo dell'appello proposto avverso la medesima sentenza dai coimputati SE e AR, la cui impugnazione, per nullità della sentenza di primo grado, era stata accolta.
Alla udienza odierna il P.G. presso questa Corte Suprema ha concluso per il rigetto del ricorso ed alla richiesta deve seguire conforme statuizione, essendo infondati entrambi i motivi di impugnazione.
In ordine al primo, rileva questo giudice di legittimità che in relazione a sentenza di primo grado per la quale risulti rispettato il termine di deposito, superiore ai quindici giorni, indicato in dispositivo ai sensi dell'art. 544, 3^ comma, c.p.p., all'imputato non contumace non deve essere data nessuna notificazione dell'avviso di deposito ai sensi dell'art. 585, 2^ comma, lett. d) c.p.p., con la conseguenza che il termine per proporre appello di quarantacinque giorni decorrerà dalla scadenza di quello stabilito dal giudice per il deposito della sentenza medesima (art. 585, 2^ comma, lett. c) stesso codice). La osservanza del suddetto termine costituisce condizione essenziale per la validità del gravame e le indicazioni contenute nella norma di cui all'art. 585 c.p.p. sono tassative e rigorose, per cui è assolutamente priva di rilievo la regola, ipotizzata dal ricorrente con il motivo di ricorso, secondo cui l'avvenuta notificazione del non dovuto avviso dell'art. 585, 2^ comma, lett. c), c.p.p. dovrebbe costituire una deroga alla disciplina prevista per il fatto che detta notificazione potrebbe avere ingenerato l'affidamento circa una diversa decorrenza del termine.
Infatti, dato che nel caso in cui il deposito della sentenza avvenga tempestivamente le parti ed i difensori sono posti in grado sia di conoscere l'esatto "dies a quo" del decorso del termine per la presentazione della impugnazione, sia di esaminare la motivazione della decisione impugnata, sarebbe del tutto illogico ammettere che un avviso del tipo ex art. 585, 2^ comma, lett. c), c.p.p., non dovuto all'imputato non contumace, possa di fatto intervenire a modificare un termine la cui decorrenza, peraltro già in corso, è fissata ex lege.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la infondatezza della impugnazione sul punto deriva da fatto che, in tema di effetto estensivo dell'impugnazione medesima ex art. 587 c.p.p., le nullità processuali che riguardano l'imputato sono di norma inestensibili, a meno che la situazione processuale dei diversi imputati sia così connessa e vincolata da determinare, nella eventualità di una separazione dei procedimenti, un grave pregiudizio dell'attività difensiva.
Nel caso di specie - siccome peraltro la Corte salernitana espressamente ha indicato in dispositivo - la rilevata nullità, che ha comportato l'annullamento della sentenza di primo grado nei confronti dei coimputati SE e AR, è consistita nel mancato avviso ai suddetti coimputati della udienza di rinvio del dibattimento a seguito di legittimo impedimento a comparire dei loro difensori e si è trattato, perciò, di nullità processuale riguardante i soli SE e AR, derivante da motivi esclusivamente personali agli stessi e che, perciò, non potevano estensivamente giovare anche al ZO, nei cui confronti, quindi, la norma di cui all'art. 587 c.p.p., in questa sede, non può trovare applicazione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999