Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 12/05/2026, n. 8741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8741 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08741/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03735/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3735 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Petrillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel Gandolfo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Drogheo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento e/o accertamento della nullità:
dell’ordinanza di demolizione di opere abusive ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui il Comune di Castel Gandolfo ha ordinato alla Sig.ra -OMISSIS- e al Sig. -OMISSIS- di provvedere a propria cura e spese alla demolizione e la rimessa in pristino delle opere abusive realizzate presso l’immobile sito in Castel Gandolfo (RM), Via -OMISSIS- entro il termine perentorio di 90 giorni non rinnovabili con effetto dalla data di notifica della suddetta ordinanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castel Gandolfo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. EL LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
La -OMISSIS- è titolare di centro sportivo in Castel Gandolfo alla Via -OMISSIS-.
Con l’ordinanza impugnata il Comune intimato ha ordinato al ricorrente, in qualità di amministratore unico della -OMISSIS-, di provvedere entro il termine di 90 giorni alla demolizione immediata di una serie di opere.
Con l’odierno ricorso (notificato in data 23.2.2023 e depositato in data 1.3.2023) il ricorrente ha chiesto l’annullamento di tale ordinanza.
Si è costituito il Comune ed ha chiesto la reiezione del ricorso.
Con memoria depositata in data 1.3.2026 il ricorrente ha richiesto a questo Tribunale di dichiarare l'estinzione del giudizio, evidenziando l’avvenuta rinuncia al ricorso in ragione dell’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi con la demolizione delle opere oggetto del provvedimento impugnato.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13.3.2026, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, il difensore del ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, questo Collegio deve prendere atto di quanto dichiarato da parte ricorrente.
In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. In effetti, nel processo amministrativo “ vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 3 maggio 2024, n. 4033).
Di conseguenza, a fronte della espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a..
Le spese di lite vanno compensate in ragione dell’avvenuta definizione in rito del giudizio e della condotta tenuta dal ricorrente di rimozione delle opere oggetto dell’ordinanza suddetta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA AR AL, Presidente FF
Eleonora Monica, Consigliere
EL LI, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| EL LI | MA AR AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.