Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/01/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 18544/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18544 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata per la decisione in data 08.10.2024, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica;
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: AR
, rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Carbone, C.F._1
C.F. con studio in Napoli alla via San Pasquale n. 48, C.F._2
presso il quale è elettivamente domiciliata giusta procura;
- ATTRICE -
E
C.F.: rappresentata e difesa CP_1 C.F._3 dall'avv.to Valentina Di Bonito, C.F.: , con studio in C.F._4
Pozzuoli (Na) alla via Cigliano n. 10, presso la quale è elettivamente domiciliata, giusta procura;
- CONVENUTA –
NONCHE'
, società con sede Controparte_2
in Milano alla Via Benigno Crespi 23, c.a.p. 20159, PIVA in P.IVA_1
persona del procuratore speciale Dott. , rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Vito Franco Pignatelli C.F.: , con C.F._5
studio in Pozzuoli (NA), Via Antiniana 2/G, presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura;
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA -
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza dell'8.10.2024 e da comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, adiva, innanzi al Tribunale, AR CP_1
al fine di vedere accertata e dichiarata la sua responsabilità nel sinistro
[...]
verificatosi in data 4.1.2018 alle ore 17.45 circa all'interno dell'appartamento sito in Quarto al Corso Italia n. 228, condotto in locazione dalla convenuta.
La deduceva: che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, mentre Pt_1
accedeva alla cucina, rovinava al suolo a causa di una pozza composta da acqua e materiale scivoloso presente sul pavimento;
che, a seguito della caduta, subiva lesioni personali per le quali veniva portata presso il P.S. dell'Ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, ove le veniva diagnosticata “frattura della tuberosità posteriore del calcagno a sinistra”; che la colpa dell'accaduto era da addebitare alla convenuta ai sensi dell'art. 2051c.c.; che vane risultavano le richieste rivolte alla di ottenere il CP_1
risarcimento dei danni.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma da determinarsi in corso di causa e fino ad € 25.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento sino al soddisfo;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la quale, preliminarmente, impugnava e contestava CP_1
tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, e deduceva che per gli
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eventi narrati in citazione era coperta da polizza assicurativa n. 498A2547 con la compagnia di assicurazioni RI Insurance Plc, di cui allegava estratto del contratto di polizza con tacito rinnovo e dal quale si poteva evincere che per i danni a terzi la copertura assicurativa operava per la responsabilità civile per i fatti della vita privata compresa la responsabilità civile per danni a terzi
– vita privata per la proprietà o conduzione dell'immobile assicurato.
Pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c. della RI Insurance PLC, e nel merito il rigetto della domanda con obbligo di manleva da parte della compagnia di assicurazioni in caso di accoglimento della stessa.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva la
[...]
la quale, contestava la documentazione prodotta in Controparte_2
copia dalle controparti e deduceva: la nullità dell'atto di citazione e dell'atto di chiamata in causa ex art. 164 c.p.c.; che non aveva fornito CP_1
prova di essere legittimata a chiedere di essere manlevata dalla compagnia;
l'infondatezza del fatto storico posto a fondamento della domanda attorea e l'insussistenza tanto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c. tanto dell'art. 2043 c.c.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di dichiarare la nullità dell'atto di citazione e dell'atto di chiamata in causa;
di rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto destituita di fondamento logico e giuridico;
con vittoria di spese e compensi professionali come per legge.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, cpc, con il primo termine, CP_1
introduceva nuova domanda: “In via subordinata, accertare e dichiarare
[...]
il diritto di regresso della convenuta nei confronti della RI CP_1
Insurance Plc per tutto quanto la stesse fosse tenuta a risarcire in favore dell'attrice; in ogni caso, Voglia condannare la RI Insurance Plc alle spese di giudizio sostenute dalla anche in virtù del CP_1
comportamento tenuto dalla compagnia assicurativa in via stragiudiziale e in corso di giudizio.”
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La parte chiamata in causa, con le memorie ex art. 183, VI comma, II° termine, in merito a tale richiesta specificava che non sussisteva alcun obbligo per la Compagnia di sostenere anche le spese legali dirette alla Parte_2
difesa del proprio assicurato, essendo espressamente escluse dalla clausola gestione delle vertenze di danno – spese legali.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa, ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza dell'8.10.2024 veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art 190
c.p.c.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di genericità dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione proposta dalla compagnia, essendo stata la domanda compiutamente, seppur sinteticamente, descritta nella causa petendi
e nel petitum, soddisfacendo, in tal modo, la ratio di cui all'art. 164, co. 4, cpc, consistente nell'esigenza di porre immediatamente i convenuti in condizione di apprestare adeguate e puntuali difese.
Va altresì disattesa la contestazione mossa dalla RI in ordine al deposito in copia della documentazione prodotta dalle controparti. Invero, per pacifica giurisprudenza il “disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. civ n.15856/2004; n. 1609/2006; 3574/2008); in altri termini la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche ma va operata in modo chiaro e circostanziato attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia per gli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. 4912/2017). Nel caso di specie, la contestazione appare generica e non circostanziata.
Tanto premesso, si osserva che la causa può essere decisa in virtù del principio della ragione più liquida.
È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta o accolta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente
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subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 76 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, dicembre 2017 n. 1327,
Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n.713; Tribunale di
Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9ottobre 2008, n.
24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass.civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n.
2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di
Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7 ottobre
2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001). Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta. Ne deriva che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostanziale.
Tanto premesso, nel merito, la domanda è infondata e non merita accoglimento.
La fattispecie va ricondotta nell'ambito dell'art. 2051.
In via generale si osserva che la presunzione di responsabilità di cui all'art
2051 c.c., secondo una consolidata giurisprudenza, può operare solo quando la vittima provi le seguenti circostanze:
a) il danno sia stato cagionato dalla cosa stessa in quanto suscettibile per sua intrinseca natura di produrre danno;
b) ovvero, il danno sia stato cagionato da un agente dannoso insorto nella cosa per il fatto dell'uomo (c.d. interazione di fattori esogeni tra cui risulta annoverabile anche il 'deficit' manutentivo, ascrivibile al detentore della res).
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Solo ove sussista una di tali condizioni il custode è tenuto a fornire la prova liberatoria del caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale escludendo la sua responsabilità (Cass. Civ. Sez.II, n.
25243/2006, Sez.IIIn. 15389/2011) e che talora può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente o comunque negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera
"occasione" dell'infortunio (Cfr. Cass. n. 12895/2016; Cass. n. 18317/2015,
Cass. Ord. n. 4661/2015; Cass. n. 23584/2013 e Cass. n. 993/2009).
La prova del nesso causale è poi particolarmente rilevante nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, derivato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma, come nel caso di specie, richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica.
Da ultimo la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 11-05-2017, n.
11526), ha ribadito i sopra richiamati principi ed ha affermato che l'applicazione delle regole di cui all'art 2051 c.c., presume sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (sentenza 5 febbraio 2013, n. 2660).
Grava, quindi, sull'attrice l'onere di fornire adeguata prova del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
Si ritiene che la parte attrice non abbia assolto al proprio onus probandi.
Invero non risulta accertato il nesso causale tra l'evento dannoso e il bene in custodia della CP_1
Va evidenziato, infatti, che dal complesso delle dichiarazioni rese dai due testi escussi, non si desumono, fra l'altro, elementi per ritenere la idoneità dell'olio
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caduto sul pavimento e/o insidia in questione, causa efficiente del danno lamentato dall'attrice.
All'udienza del 31.01.2023, il teste , marito di Testimone_1 [...]
dichiarava che: “Era l'inizio di gennaio del 2018 verso le ore AR
17.30, le 18.00 del pomeriggio ed eravamo andati a casa della sig.ra CP_1
con degli amici. La casa si trova a Quarto al Corso Italia. Era la prima
[...]
volta che andavamo a casa sua. Eravamo andati da lei accompagnati da amici. La SI.ra era in cucina e stava friggendo. E' caduto dell'olio a CP_1
terra. Io volevo aiutarla a pulire ma lei mi disse che se ne sarebbe occupata personalmente. Mia moglie, nel frattempo, stava visitando la casa, poi è entrata in cucina ed è scivolata sulla macchia d'olio. In quel momento io ero fuori al balcone a fumare. Non ero presente in cucina quando è caduta ho sentito però il rumore. Poi sono andato da mia moglie per soccorrerla e le faceva male la gamba al lato sinistro. Ho chiamato mio cognato,
[...]
che ci ha accompagnati all'Ospedale Santa Maria delle Grazie. Lì Per_1
i medici hanno verificato che si era fratturata il calcagno sinistro.
La macchia di olio era poco distante dai fornelli era sul pavimento a circa 20,
30 cm. dai fornelli.”…” io ero presente proprio nel momento in cui è caduto
l'olio a terra. L'olio è trasparente, non si vedeva. C'era la luce accesa.”… ”
Non ricordo i nomi delle persone con cui sono andato alla cena e non ricordo chi mi ha presentato la sig.ra .” CP_1
All'udienza del 26.06.2023, veniva poi sentita la teste Testimone_2 suocera di che dichiarava: “era l'inizio di gennaio del 2018, il AR
4 o il 5 gennaio. Ero con mia RA, , con mio figlio AR
, marito di , e mi ricordo che c'era qualche Testimone_1 AR altra persona.”... “ci trovavamo lì perché avevano organizzato una cena e mio figlio mi ha portato con sé. Era verso le ore 17.30-18.00.”… “mi trovavo in cucina seduta a tavola e la sig.ra stava cucinando, ho visto CP_1
che mia RA è entrata in cucina ed è scivolata su del liquido. Poi quando mi sono alzata per aiutare mia RA ad alzarsi ho visto che c'era dell'olio a
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terra. Mentre la cucinava è schizzato dell'olio. Stava friggendo. CP_1
Quando mi sono alzata ho visto una strisciata a terra di olio. Ho visto proprio il momento in cui mia RA è caduta. Non ho fatto caso a che tipo di olio fosse.”…” In cucina c'era la luce accesa. Quando mi sono alzata ho visto
l'olio a terra.”… “mio figlio aveva visto che era caduto dell'olio ed infatti voleva aiutare la a pulire, solo che quest'ultima disse che avrebbe CP_1
provveduto lei. Ho sentito mio figlio dire questo alla Sono stati pochi CP_1
secondi. Mia RA prima di entrare in cucina stava in giro per la casa, non so dire in che ambiente si trovasse. Quando mia RA è entrata in cucina
l'olio già era caduto.” …” io non ho visto cadere l'olio. Tra il momento in Pt_ cui è caduto l'olio e quello in cui è entrata la sono passati pochi secondi
e la SI.ra non ha fatto in tempo ad avvisare che era caduto CP_1 dell'olio.”…” Non so se mia RA è tornata a casa della So che CP_1 sono amiche”.
Le dichiarazioni rese dai testi sono contraddittorie in modo tale che non consentono di ricostruire i fatti lamentati.
Infatti, ha affermato di essere andato a casa della con Testimone_1 Pt_1
degli amici di cui non ricordava il nome, omettendo di riferire che con loro aveva portato anche sua madre. Tale dettaglio non è di poco conto. Inoltre, il teste ha dichiarato di non aver visto la moglie cadere ma di aver visto invece il momento in cui l'olio sarebbe caduto a terra. Con ciò contraddicendo quanto riferito dal teste che invece riferiva che tra la caduta Testimone_2 dell'olio e la caduta della sarebbero passati pochi secondi. Pt_1
Inoltre, la teste dichiarava che era seduta al tavolo Testimone_2
della cucina allorquando la RA, entrata nella stanza, cadeva a terra e che, solo quando si avvicinava alla per soccorrerla, notava una striscia di olio Pt_1
sul pavimento e ciò nonostante poco prima avesse sentito il figlio dire alla di volerla aiutare a pulire l'olio caduto a terra. Il tutto sarebbe CP_1
accaduto in pochi secondi tanto da non consentire alla convenuta di avvisare la della presenza dell'olio. Pt_1
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La poi nonostante si trovasse in cucina non ha saputo dire che tipo Tes_2
di olio fosse caduto a terra.
Va anche rilevato che mentre il marito di e figlio di Tes_1 Pt_1
non ricordava chi gli avesse presentato la madre, Tes_2 CP_1
riferiva che la RA e la convenuta erano amiche. Testimone_2
Inoltre, poiché da quanto riferito, alla detta cena avrebbero partecipato anche degli amici, sarebbe stato opportuno indicarli quali testi invece, addirittura il non ricordava i loro nomi né, evidentemente, li ricordava parte Tes_1
attrice.
Appare poi “curiosa” la circostanza che il che ha lasciato intendere Tes_1
di non conoscere bene la abbia deciso di portare presso l'abitazione di CP_1 quest'ultima anche sua madre.
Questo giudice ritiene che i testimoni si siano rivelati inattendibili e, pertanto, le loro dichiarazioni, imprecise e contraddittorie, sono inidonee ad essere assunte a mezzo di prova dei fatti per cui è causa.
A tanto si aggiunga che nel verbale di dimissione di pronto soccorso si legge:
“Riferito infortunio accidentale, nega colpa di terzi”.
Nel caso di specie si ritiene che non sia stata raggiunta la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono la domanda va rigettata.
Quanto alla domanda di manleva e di rimborso delle spese di lite proposte dalla convenuta nei confronti della RI, essa può ritenersi assorbita CP_1
dal rigetto della domanda attorea.
Va comunque dato atto che al momento del sinistro sussisteva la copertura assicurativa invocata dalla convenuta, come da documentazione allegata alla comparsa di costituzione della CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche (scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 €) in applicazione dei parametri medi ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate. Pertanto, l'attrice va
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condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta e della compagnia, avendo la sua domanda, rivelatasi infondata, determinato la chiamata in causa anche della RI.
Si ritiene di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per le determinazioni eventualmente di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli IV Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
AR
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre CP_1
rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Valentina Di Bonito dichiaratasi antistatario;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore AR
della RI Insurance PLC che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
- rigetta ogni altra domanda.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 331
c.p.p. per le determinazioni eventualmente di competenza.
Così deciso in Napoli il 19.1.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Benedetta Ferone
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