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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/09/2025, n. 6661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6661 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. 22125/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
SPECIALIZZATA IMPRESA “B”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mambriani Presidente dott. Maria Antonietta Ricci Giudice relatore dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 22125/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ROBERTO MARINONI (C.F. ) e dell'avv. NICCOLÒ TOMASO C.F._1
NISIVOCCIA ( ), elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI C.F._2
MODRONE, 8/10 20100 MILANO presso il difensore avv. ROBERTO MARINONI
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELE CP C.F._3
GIOVAZZINO ( ), elettivamente domiciliata in VIA CHIOSSETTO, C.F._4
18 20122 MILANO presso il difensore avv. DANIELE GIOVAZZINO
(C.F. ) - contumace P_ C.F._5
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione, così giudicare:
pagina 1 di 12 nel merito:
a) affermata in forza di tutti i titoli dedotti in atti la responsabilità solidale delle qui convenute sig.re nella sua qualità di erede beneficiata del de cuius e CP Parte_1
ai sensi dell'art. 146 l. fall., per i fatti indicati in narrativa, condannare le P_ stesse, in solido tra loro, a corrispondere a favore del RO
, in persona del Curatore pro tempore, in ragione dell'intero danno prodotto alla
[...] società ed ai creditori sociali per i fatti di mala gestio descritti in atti e così nella misura di € 715.000 ovvero per il diverso maggior importo risultante in corso di giudizio;
b) in forza dei titoli dedotti in atti e per i fatti distrattivi indicati in narrativa, condannare la sig.ra a corrispondere in favore del P_ RO
, la somma di € 290.783,97 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero il
[...] diverso maggior importo risultante in corso di giudizio anche secondo equità;
- in via istruttoria:
a) ammettere interrogatorio formale della convenuta e contumace ai sensi e P_ per gli effetti dell'art. 228 e dell'art. 230 c.p.c. sulle seguenti circostanze:
“Vero che gli importi individuati nel prospetto indicato come “soldi prelevati dalla dott.ssa dai conti correnti della come da doc. 23 prodotto dal Fallimento P_ RO attore che mi si rammostra, e per i titoli ivi indicati, ed ulteriormente documentati dagli estratti libro giornale - cassa e di c/c prodotti in plico dal Fallimento sub doc. 23 bis che pure mi si rammostrano, corrispondono effettivamente a prelievi da me operati ovvero a disposizioni da me operate e di cui ho beneficiato direttamente, o ha beneficiato mia madre sig.ra o mia figlia;
Parte_2 Persona_1
b) ammettere consulenza tecnica sul seguente quesito:
“Dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa ed in particolare la relazione ex art. 172 l.fall. resa dal Commissario giudiziale del Concordato comprensiva delle CP_3 tabelle di analisi e rettifica dei dati di bilancio della fallita (doc. 15 fall.to attore), esaminati i bilanci 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 della fallita:
1) se, in applicazione dei corretti principi contabili e di stima, le rettifiche apportate ai bilanci della fallita 2010-2014 trovino riscontro, ovvero quali siano le rettifiche ritenute congrue;
2) quale fosse l'effettiva situazione patrimoniale della fallita a far data dal 31 dicembre 2011 e fino alla dichiarazione di fallimento;
3) tenuto conto delle rettifiche e delle riclassificazioni operate dal Commissario giudiziale, ovvero di quelle ritenute corrette nella ricostruzione della situazione patrimoniale e del conto economico della fallita, a quale data risulti la perdita del capitale sociale ex art. 2447 cod. civ., ovvero il patrimonio netto negativo, con le conseguenze di legge in ordine alla continuazione della gestione e agli obblighi degli organi sociali;
pagina 2 di 12 4) ove emerga la perdita del capitale sociale, di quanto si sia aggravata la situazione economico-patrimoniale dalla data di perdita del capitale alla data del fallimento e, in particolare, di quanto sia aumentato il disavanzo in totale e per ogni esercizio;
5) ove emerga la perdita del capitale sociale, offra ogni elemento utile per la determinazione dei danni conseguenti alla società ed ai creditori sociali, anche con riferimento al criterio della differenza tra netti patrimoniali alla data del fallimento, depurando tale differenza dell'abbattimento che il patrimonio netto avrebbe comunque subito se la società fosse stata tempestivamente messa in liquidazione e sottoposta a procedura concorsuale;
6) ripartisca l'ammontare dei danni imputabili con riferimento ai diversi soggetti convenuti in causa, tenuto conto della carica rivestita, del periodo di tempo in cui i medesimi ebbero ad assumerla e dal momento in cui i medesimi avrebbero dovuto accorgersi, secondo le regole della diligenza professionale, dell'intervenuta perdita del capitale sociale”;
- sulle spese: con vittoria di spese di giustizia, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Per parte convenuta CP
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione e previa ogni declaratoria del caso, così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare, anche ai sensi degli artt. 2393 e 2949 c.c., l'intervenuta prescrizione del diritto e dell'azione di risarcimento danni ai sensi dell'art. 146 L.F. proposta dal nei confronti della sig.ra per CP_3 RO CP tutte le ragioni in fatto e in diritto di cui in atti.
Nel merito:
- respingere la domanda di risarcimento danni proposta dal RO
nei confronti della sig.ra per tutte le ragioni in fatto e in diritto di
[...] CP cui in atti.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, previo accertamento della quota di responsabilità riferibile a ciascun convenuto, limitare la condanna del sig. (e per esso dell'erede sig.ra ai danni – ove rigorosamente provati CP_3 CP nell'an e nel quantum – direttamente riconducibili ed in nesso di causa con la condotta di quest'ultimo, con esclusione del vincolo di solidarietà, per i motivi in atti.
pagina 3 di 12 In ogni caso:
Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge e spese generali del 15%.
In via istruttoria:
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare testi di svolgere e/o integrare le deduzioni istruttorie e di produrre nuovi documenti anche all'esito dell'attività difensiva avversaria entro i termini delle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c...
Per parte convenuta - contumace P_
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10 maggio 2021 il RO
[...]
- società costituita il 22 marzo 1988, già operante nel settore della lavorazione del ferro e dell'alluminio,
- ammessa alla procedura di concordato preventivo nel 2015 e
- dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza n. 990/2019 ha svolto, su autorizzazione del Giudice delegato in data 3 dicembre 2020 (cfr. doc. A), azione di responsabilità ex art. 146 L.F. e artt. 2392, 2482 ter, 2485 e 2486 c.c. nei confronti di 1. quale unica erede beneficiata di CP CP_3
i) già socio unico e amministratore unico di dal 15 aprile RO
2002 al 19 luglio 2006, quindi Presidente del c.d.a. dal 19 luglio 2006 al 14 novembre 2007, amministratore delegato e Presidente del c.d.a. dal 14 novembre 2007 al 31 dicembre 2013, nuovamente amministratore unico dal 31 dicembre 2013 al 22 dicembre 2014 e, quindi, liquidatore dal 22 dicembre 2014 al 7 luglio 2015 e, di nuovo, dal 26 aprile 2016 sino al suo decesso in data 4 aprile 2018;
2. , quale componente del c.d.a. dal 14 novembre 2007 al 31 dicembre P_
2013; addebitando,
o ad entrambi gli ex amministratori, la prosecuzione dell'attività d'impresa dopo la perdita del capitale sociale fino alla messa in liquidazione nel dicembre 2014 e fino alla presentazione domanda di concordato in bianco (10 settembre 2015), con un danno lamentato pari a complessivi ad euro 715.000 in applicazione del criterio della c.d. differenza dei netti patrimoniali;
pagina 4 di 12 o alla sola , atti distrattivi del capitale sociale, con un danno lamentato P_ pari a complessivi euro 290.783.
Si è tempestivamente costituita in giudizio solo la convenuta CP
- eccependo la prescrizione del diritto e dell'azione ex adverso proposta;
- chiedendo, in ogni caso, il rigetto delle pretese attoree.
In occasione della prima udienza di comparizione delle parti la difesa del ha CP_3 contrastato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della convenuta il CP
Giudice istruttore, preso atto della regolare costituzione del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia di e, su richiesta delle parti, concesso i termini per il deposito P_ delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c..
Nelle memorie intermedie parte attrice ha
- insistito per l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata;
- lamentato l'inconsistenza delle deduzioni avversarie in punto di erronea quantificazione del danno c.d. da aggravamento del dissesto;
- in via istruttoria ha chiesto l'ammissione di interrogatorio formale di P_
e di CTU tecnica contabile atta a verificare quando la Società ha perso il
[...] capitale sociale e a quantificare il danno conseguente all'indebita prosecuzione dell'attività d'impresa; parte convenuta ha
- insistito nell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata;
- precisato le proprie conclusioni chiedendo, in via subordinata rispetto al rigetto delle avverse domande, l'accertamento delle quote di responsabilità riferibili a ciascuno degli ex amministratori di e la conseguente eventuale RO condanna nei limiti dei danni riconducibili al proprio dante causa.
Allo scadere del termine per il deposito della seconda memoria istruttoria, il ha CP_3 depositato ricorso cautelare in corso di causa onde ottenere il sequestro conservativo di tutti i beni di sino alla concorrenza di euro 1.005.783,97 ovvero, quantomeno, di P_ euro 290.783,97. Con ordinanza del 31 agosto 2022 il Tribunale, ritenuti sussistenti i requisiti del fumus boni iuris – limitatamente all'addebito concernente gli atti distrattivi del capitale sociale - e del periculum in mora, ha autorizzato il sequestro conservativo di tutti i beni della convenuta rimasta contumace sino alla concorrenza di euro 370.000.
Alla successiva udienza della causa di merito dell'11 ottobre 2022 fissata per la discussione dei mezzi di prova, il Giudice istruttore, su richiesta concorde delle parti, ha rinviato la causa all'udienza del 13 dicembre 2022, onde permettere alle parti di coltivare le interlocuzioni pagina 5 di 12 avviate in vista della possibile presentazione di una proposta di concordato fallimentare coinvolgente anche la presente azione.
All'udienza del 13 dicembre 2022 il Giudice istruttore, rilevata l'infruttuosità delle interlocuzioni delle parti e ritenute superflue ai fini del decidere le istanze istruttorie avanzate dall'attore, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 novembre 2023 e, successivamente, del 27 febbraio 2024, quando la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
All'esito del contraddittorio reputa il Tribunale che la domanda attorea possa trovare accoglimento nei limiti di cui di seguito.
1. Sull'eccezione di prescrizione - Accoglimento.
La convenuta costituita ha eccepito preliminarmente l'intervenuta CP prescrizione del diritto vantato e dell'azione proposta in questa sede dal per CP_3 decorso del termine quinquennale ex art. 2949 c.c.
È al riguardo opportuno premettere che, secondo giurisprudenza consolidata “l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 L.F. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali” (Cass. Civ. n. 23452/2019).
L'azione ex art. 146 L.F. implica una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle due azioni, che rimangono diversi ed indipendenti (cfr. per tutte Cass. Civ., sez. I, n. 23452 del 20/09/2019); tant'è che il curatore può, anche separatamente, formulare le domande risarcitorie in commento, una di natura contrattuale (l'azione sociale di responsabilità), l'altra di natura extracontrattuale (l'azione di responsabilità verso i creditori). Tali azioni non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione (Cass. Civ. n. 24715/2015).
Con riferimento a tale ultimo profilo si rende opportuno rammentare che:
- l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 o art. 2476, comma 1 c.c. si prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2935 c.c., dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all'esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società; termine il cui decorso rimane, peraltro, sospeso, a norma dell'art. 2941, n. 7 c.c. fino alla cessazione dell'amministratore dalla carica (sospensione che, però, non vale per i sindaci) (ex pagina 6 di 12 multis Cass. n. 12666 del 2003, n. 10493 del 2006, n. 19022 del 2007, n. 5504 del 2012);
- mentre l'azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. o art. 2476, comma 6 c.c. si prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti oggettivamente conoscibile all'esterno della società, dai creditori sociali (Cass. Civ. 21662/2018 e Cass. Civ. 25178/2015); l'azione può in concreto essere proposta dai creditori quando il patrimonio risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti, situazione che ricorre allorché la società presenta un attivo che, raffrontato ai debiti, non consente il loro integrale soddisfacimento, ovvero quando l'attivo si sia palesato in modo oggettivamente percepibile dai creditori come inidoneo a soddisfare i creditori sociali (Cass. Civ. 24715/2015, Cass. Civ. 21662/2018). In ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (ex multis Cass. Civ. n. 3552/2023).
Ebbene, nel caso in esame, rispetto all'unico addebito contestato anche a CP
(nella sua qualità di erede beneficiata di , il ha fatto valere la CP_3 CP_3 responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali per la violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, addebitando la prosecuzione dell'attività sociale nonostante la perdita del capitale sociale, sicché si dovrà fare riferimento ai principi di diritto da ultimo enunciati.
Ciò posto, dovendosi valutare nel caso di specie l'obiettiva possibilità per i terzi di percepire dall'esterno l'insufficienza patrimoniale della rileva in primo luogo RO quanto si evince dai bilanci redatti dagli amministratori e pubblicati a Registro imprese ed in particolare la situazione patrimoniale della società al 31 dicembre 2013 Dal bilancio in questione emerge, infatti, che i. i debiti ammontavano complessivamente ad euro 1.300.306 a fronte di un attivo patrimoniale pari ad euro 1.290.200,00 (di cui la maggior parte era costituita da crediti pari ad euro 1.217.625,00),
ii. la perdita di esercizio era pari ad euro 144.851 a fronte di un capitale sociale di 100.000 euro,
iii. il patrimonio netto era negativo per euro 103.927.
Peraltro, ancora più chiaramente, pagina 7 di 12 - la nota integrativa a tale bilancio, rispetto alla destinazione della perdita di esercizio, precisa che la stessa veniva rinviata a nuovo, e che “in mancanza di idonea copertura da parte dei soci, la Società” sarebbe stata “posta in liquidazione” (cfr. doc. n. 19 attore, pag. 16) e
- il verbale dell'assemblea ordinaria dei soci di approvazione del bilancio in commento, svoltasi in data in data 11 luglio 2014, pubblicato anch'esso nel Registro delle Imprese (cfr. doc. 19 attore), riporta quanto segue: “il Presidente (n.d.r. sig.
[...]
passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dando lettura CP_3 del Bilancio al 31/12/2013 che chiude con della Nota integrativa in forma abbreviata, facendo altresì rilevare all'Assemblea che la perdita dell'esercizio riduce il patrimonio netto della Società ad un valore negativo di Euro 103.927 e che si rende per tanto necessario adottare gli adempimento previsti dagli artt. 2482-bis e 2482-ter del Codice Civile” con successiva delibera “di dare mandato all'Amministratore Unico (n.d.r. sig. per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge Parte_1 di cui agli artt. 2482-bis e 2482 ter del Codice Civile” (cfr. doc. n. 19 attore, pagg. 17 e 18).
A ciò si aggiunga che la Società aveva chiuso in perdita quasi tutti gli esercizi sin da quello al 31 dicembre 2009 e, nella specie,
- in perdita per euro 106.688 nell'esercizio 2009 (cfr. doc. 16 attore),
- in perdita per euro 363.692 nell'esercizio 2010 (cfr. doc. 16 attore),
- in perdita per euro 89.046 nell'esercizio 2012 (cfr. doc. 18 attore), con la conseguenza che, all'esito del deposito del bilancio al 31 dicembre 2013 riportante i chiari indici sopra richiamati, non potevano sorgere dubbi in capo ai terzi creditori circa l'insufficienza del patrimonio di l soddisfacimento dei loro crediti. RO
Pertanto, il dies a quo di decorrenza della prescrizione dell'azione esercitata dal CP_3 nei confronti di è da individuarsi nell'11 luglio 2014, o al più nell'8 agosto CP
2014, data di pubblicazione del bilancio (cfr. Visura storica – doc. 2), senza che possa trovare applicazione la norma sulla sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 7 c.c.,
- la quale, prevedendo che la prescrizione rimanga sospesa tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro gli stessi, si riferisce, come risulta espressamente dal suo tenore letterale, alla sola azione di responsabilità sociale, mentre il attore, come detto, a fronte dell'addebito di indebita prosecuzione CP_3 dell'attività tipica, ha inteso esercitare l'azione di responsabilità dei creditori.
Nella situazione descritta, risultante dal bilancio regolarmente pubblicato nel Registro delle Imprese, i creditori ed i terzi in rapporti commerciali con la società non potevano ignorare pagina 8 di 12 l'insufficienza della componente attiva del patrimonio a garantire il pagamento dei debiti e l'intento, neanche celato, dagli amministratori di accollare ai terzi fornitori o finanziatori il rischio della prosecuzione dell'attività in presenza di perdite che, evidentemente, i soci non avevano inteso ripianare.
La responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali avrebbe potuto, quindi, essere fatta valere sin dall'8 agosto 2014 e l'azione proposta dal curatore del Fallimento a tutela della massa dei creditori nei confronti della convenuta con l'atto di citazione CP notificato il 13 maggio 2021 è chiaramente prescritta, essendo priva di qualsivoglia efficacia interruttiva la lettera di messa in mora a firma del curatore ricevuta dalla convenuta in data 25 giugno 2020 (cfr. doc. 21 attore), quando il termine quinquennale era ormai decorso da quasi un anno.
La domanda nei confronti dell'unica convenuta costituita deve, pertanto, essere respinta per intervenuta prescrizione.
2. Sul merito
Nel merito resta, quindi, da esaminare solo la posizione della convenuta contumace P_
, componente del c.d.a. dal 14 novembre 2007 al 31 dicembre 2013.
[...]
2.1 Sull'indebita prosecuzione dell'attività tipica dopo la perdita del capitale sociale -
. CP_4
Con riferimento all'addebito di asserita prosecuzione dell'attività tipica dopo la perdita del capitale sociale fino alla messa in liquidazione nel dicembre 2014 e fino alla presentazione domanda di concordato in bianco (10 settembre 2015), il Tribunale osserva quanto segue.
Sul punto, parte attrice ha dedotto in atto di citazione che la Società, fin dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, ha registrato perdite sempre maggiori, arrivando a registrare nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 perdite per euro 145.000 e, in quello successivo, perdite per euro 580.274, a fronte di un capitale sociale, mai ricapitalizzato, di euro 100.000. Secondo il i risultati di esercizio avrebbero “dovuto indurre gli amministratori alla messa in CP_3 liquidazione della società (come non è avvenuto) sin dall'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, attesa la evidente mancanza di continuità di impresa e la situazione (di fatto liquidatoria) in essere” (cfr. atto di citazione, pagg. 8 e 9). “Emblematiche al riguardo” sarebbero “le elaborazioni contabili tradotte nella relazione ex art. 172 l. fall. del Commissario giudiziale” nominato nel corso della procedura concordataria prefallimentare, secondo il quale “già nel 2011 la società non” era “in grado di generare un margine capace di coprire gli oneri della gestione finanziaria, straordinaria e fiscale” e, dunque, “di operare secondo il presupposto del going concern, perché ormai sommersa dai costi operativi” (cfr. atto di citazione, pag. 11). “Un semplice sguardo ai dati significativi di bilancio” indicherebbe, “senza tema di smentita, che (verosimilmente da prima) ma certamente a partire dall'esercizio 2011 la società fallita aveva perso il requisito della continuità aziendale, avvitandosi piuttosto in una liquidazione di fatto di cui amministratori e pagina 9 di 12 soci sono certamente e per definizione consapevoli” (cfr. atto di citazione, pag. 13). “A dispetto del venir meno della continuità aziendale, delle gravi perdite, dell'insolvenza, di un patrimonio netto negativo e della completa erosione del capitale sociale”, gli amministratori avrebbero “continuato l'attività di impresa, determinando e accentuando un deficit incrementale a danno della società e dei creditori sociali” (cfr. atto di citazione, pag. 14).
Nulla di più specifico è stato dedotto, nemmeno negli atti difensivi successivi.
In particolare, il non ha ritenuto di indicare l'esercizio nel quale la Società avrebbe CP_3 perso il capitale sociale, né ha proposto alcuna rettifica delle appostazioni dei bilanci della società precedenti a quello del 2013, pur avendo teorizzato la perdita della “continuità aziendale” nel corso del 2011. Anzi il non ha ritenuto necessario rettificare alcuna CP_3 voce dei bilanci della , essendosi limitato a richiamare quanto affermato CP_3 dal Commissario giudiziale, senza supportare in alcun modo la conclusione che la Società
“aveva perso la continuità aziendale quantomeno dall'esercizio 2011”. Affermazione che è rimasta del tutto priva di prova e, prima ancora, di adeguate argomentazioni a suo sostegno.
Nulla, poi, è stato allegato con riferimento al periodo successivo alla messa in liquidazione della Società e fino alla presentazione domanda di concordato in bianco e a possibili condotte illegittime tenute in quel periodo dagli ex amministratori.
Le allegazioni attoree sono, dunque, oltremodo carenti, generiche e imprecise rispetto all'addebito in commento, impedendo in tal modo al Tribunale qualsivoglia valutazione sulla fondatezza o meno dell'addebito medesimo, senza contare che, a fronte di una perdita del capitale sociale registrata a bilancio nell'esercizio 2013 - perdita che, come visto, il non ha ritenuto di dover retrodatare - la è stata messa in CP_3 CP_3 liquidazione all'esito dell'assemblea del 22 dicembre 2014 (cfr. doc. 20 attore) e successivamente è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, in una sequenza concatenata di eventi che impediscono che possa essere lamentato alcun ritardo nei confronti dell'organo gestorio.
L'addebito in commento è rimasto dunque del tutto indimostrato e va pertanto respinto.
2.2 Sulle distrazioni del patrimonio sociale - Accoglimento.
Il ha contestato alla sola convenuta di aver, altresì, posto in essere una CP_3 P_ serie di atti distrattivi del patrimonio sociale tra il 2007 e il 2013 per complessivi euro 290.783,97. Più specificatamente, il ha contestato alla ex amministratrice di aver CP_3 fatto uso dei denari sociali per finalità estranee allo scopo sociale, dirigendo tali risorse verso di sé e i suoi famigliari (nella specie, verso la madre e la figlia Parte_2 Per_1
.
[...]
A supporto di tale contestazione l'attore ha fornito la seguente documentazione:
- copia degli estratti conto presso Intesa PA, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare Commercio e Industria e ED (cfr. docc. 23 e 23 bis attore); pagina 10 di 12 - copia di documentazione interna alla società (cfr. doc. 23 bis attore);
- richiesta di revoca del concordato preventivo da cui si evince in generale il comportamento predatorio tenuto negli anni da (cfr. doc. 14 P_ attore).
In particolare, come già rilevato dal Giudice istruttore nell'ordinanza con cui è stato disposto il sequestro conservativo dei beni di , dalle causali degli esborsi più P_ rilevanti si evince che a partire dal gennaio 2009 fino al 2014 la società ha effettuato rimborsi di finanziamenti infruttiferi a favore della predetta per oltre 250.000 euro. Tali “rimborsi” sono stati concessi nel corso di esercizi in cui la società ha registrato ingenti perdite, che via via sono cresciute - come attestato anche dal Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 172 L.F. (cfr. doc. 15 attore, pag. 10 e ss) e come risulta dall'analisi dei bilanci i cui dati sono già stati poco sopra riportati - a fronte di un capitale sociale di euro 100.000, sicché il rimborso del finanziamento ricevuto dalla socia e allora amministratrice risultava comunque indebito, in quanto destinato a dirottare risorse patrimoniali verso soggetti diversi rispetto ai creditori sociali. L'esame delle restanti causali mostra, poi, la chiara destinazione di somme per fini personali della socia - quali il pagamento della rata della scuola privata a cui era iscritta la figlia - o esborsi direttamente a favore della madre o, ancora, Parte_2 addebiti di assegni di cui non è stata fornita giustificazione (cfr. docc. 23 e 23 bis attore).
A fronte dell'allegazione da parte del dell'inadempimento dell'amministratore, CP_3 consistente nell'utilizzo indebito delle finanze sociali, era preciso onere dell'amministratrice convenuta fornire la prova del fatto estintivo dell'obbligazione, ovvero del proprio esatto adempimento, che nel caso di specie sarebbe dovuta consistere nell'esposizione e nella prova delle ragioni giustificative dei singoli esborsi e della strumentalità di ciascun importo rispetto al perseguimento dell'oggetto sociale. , tuttavia, non si è costituita in P_ giudizio e, conseguentemente, non ha assolto all'onere di dar prova del proprio adempimento e della destinazione delle somme per scopi coerenti con l'oggetto sociale (fra le tante si veda Cass. Sez. Un n. 9100 del 2015). Sicché i plurimi utilizzi senza una plausibile giustificazione del denaro sociale, fino all'ammontare complessivo euro 290.783,97, vanno qualificati quali atti distrattivi del patrimonio societario, con ogni conseguenza in punto di evidente ed inequivocabile responsabilità della predetta amministratrice per la violazione del dovere di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale anche nell'interesse dei creditori.
Per tutto quanto sopra, l'ex amministratrice deve essere condannata al P_ risarcimento di euro 290.783,97 quale danno subito dalla società in conseguenza delle condotte distrattive accertate. Su tale somma sono dovuti anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c. sulla somma rivalutata tempo per tempo, dalla data del fallimento (10 dicembre 2019) al saldo.
3. Sulle spese di lite
Le spese di causa seguono la soccombenza e, quindi, pagina 11 di 12 - il attore deve essere condannato alla refusione delle spese sostenute CP_3 dalla convenuta costituita CP
- la convenuta contumace deve essere condannata alla refusione delle spese P_ sostenute dal Fallimento attore.
Tali spese vengono liquidate come in dispositivo come da tabelle di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto sia del valore della domanda che del decisum, della natura della controversia (valori medi) e dell'effettiva attività processuale svolta (fase cautelare, senza atti istruttori).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 22125/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda proposta dal RO nei confronti della convenuta per intervenuta prescrizione del diritto;
CP
- accerta la responsabilità di per le ragioni di cui in motivazione e P_ quantifica il danno in euro 290.783,97 oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c. sulla somma anno per anno rivalutata dal 15 dicembre 2019 sino al saldo;
- condanna a pagare a favore del P_ RO
, a titolo di risarcimento danni, l'importo di euro 290.783,97 oltre a
[...] interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c. sulla somma anno per anno rivalutata dal 15 dicembre 2019 sino al saldo;
- condanna il a rifondere a parte RO convenuta le spese legali che si liquidano in euro 29.000,00 per CP compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna la convenuta a rifondere al attore le spese P_ CP_3 legali che si liquidano in euro 3.399,00 per esborsi, euro 22.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% sul secondo importo, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.
L'Estensore
Maria Antonietta Ricci
Il Presidente
Angelo Mambriani
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
SPECIALIZZATA IMPRESA “B”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mambriani Presidente dott. Maria Antonietta Ricci Giudice relatore dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 22125/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ROBERTO MARINONI (C.F. ) e dell'avv. NICCOLÒ TOMASO C.F._1
NISIVOCCIA ( ), elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI C.F._2
MODRONE, 8/10 20100 MILANO presso il difensore avv. ROBERTO MARINONI
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELE CP C.F._3
GIOVAZZINO ( ), elettivamente domiciliata in VIA CHIOSSETTO, C.F._4
18 20122 MILANO presso il difensore avv. DANIELE GIOVAZZINO
(C.F. ) - contumace P_ C.F._5
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione, così giudicare:
pagina 1 di 12 nel merito:
a) affermata in forza di tutti i titoli dedotti in atti la responsabilità solidale delle qui convenute sig.re nella sua qualità di erede beneficiata del de cuius e CP Parte_1
ai sensi dell'art. 146 l. fall., per i fatti indicati in narrativa, condannare le P_ stesse, in solido tra loro, a corrispondere a favore del RO
, in persona del Curatore pro tempore, in ragione dell'intero danno prodotto alla
[...] società ed ai creditori sociali per i fatti di mala gestio descritti in atti e così nella misura di € 715.000 ovvero per il diverso maggior importo risultante in corso di giudizio;
b) in forza dei titoli dedotti in atti e per i fatti distrattivi indicati in narrativa, condannare la sig.ra a corrispondere in favore del P_ RO
, la somma di € 290.783,97 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero il
[...] diverso maggior importo risultante in corso di giudizio anche secondo equità;
- in via istruttoria:
a) ammettere interrogatorio formale della convenuta e contumace ai sensi e P_ per gli effetti dell'art. 228 e dell'art. 230 c.p.c. sulle seguenti circostanze:
“Vero che gli importi individuati nel prospetto indicato come “soldi prelevati dalla dott.ssa dai conti correnti della come da doc. 23 prodotto dal Fallimento P_ RO attore che mi si rammostra, e per i titoli ivi indicati, ed ulteriormente documentati dagli estratti libro giornale - cassa e di c/c prodotti in plico dal Fallimento sub doc. 23 bis che pure mi si rammostrano, corrispondono effettivamente a prelievi da me operati ovvero a disposizioni da me operate e di cui ho beneficiato direttamente, o ha beneficiato mia madre sig.ra o mia figlia;
Parte_2 Persona_1
b) ammettere consulenza tecnica sul seguente quesito:
“Dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa ed in particolare la relazione ex art. 172 l.fall. resa dal Commissario giudiziale del Concordato comprensiva delle CP_3 tabelle di analisi e rettifica dei dati di bilancio della fallita (doc. 15 fall.to attore), esaminati i bilanci 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 della fallita:
1) se, in applicazione dei corretti principi contabili e di stima, le rettifiche apportate ai bilanci della fallita 2010-2014 trovino riscontro, ovvero quali siano le rettifiche ritenute congrue;
2) quale fosse l'effettiva situazione patrimoniale della fallita a far data dal 31 dicembre 2011 e fino alla dichiarazione di fallimento;
3) tenuto conto delle rettifiche e delle riclassificazioni operate dal Commissario giudiziale, ovvero di quelle ritenute corrette nella ricostruzione della situazione patrimoniale e del conto economico della fallita, a quale data risulti la perdita del capitale sociale ex art. 2447 cod. civ., ovvero il patrimonio netto negativo, con le conseguenze di legge in ordine alla continuazione della gestione e agli obblighi degli organi sociali;
pagina 2 di 12 4) ove emerga la perdita del capitale sociale, di quanto si sia aggravata la situazione economico-patrimoniale dalla data di perdita del capitale alla data del fallimento e, in particolare, di quanto sia aumentato il disavanzo in totale e per ogni esercizio;
5) ove emerga la perdita del capitale sociale, offra ogni elemento utile per la determinazione dei danni conseguenti alla società ed ai creditori sociali, anche con riferimento al criterio della differenza tra netti patrimoniali alla data del fallimento, depurando tale differenza dell'abbattimento che il patrimonio netto avrebbe comunque subito se la società fosse stata tempestivamente messa in liquidazione e sottoposta a procedura concorsuale;
6) ripartisca l'ammontare dei danni imputabili con riferimento ai diversi soggetti convenuti in causa, tenuto conto della carica rivestita, del periodo di tempo in cui i medesimi ebbero ad assumerla e dal momento in cui i medesimi avrebbero dovuto accorgersi, secondo le regole della diligenza professionale, dell'intervenuta perdita del capitale sociale”;
- sulle spese: con vittoria di spese di giustizia, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Per parte convenuta CP
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione e previa ogni declaratoria del caso, così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare, anche ai sensi degli artt. 2393 e 2949 c.c., l'intervenuta prescrizione del diritto e dell'azione di risarcimento danni ai sensi dell'art. 146 L.F. proposta dal nei confronti della sig.ra per CP_3 RO CP tutte le ragioni in fatto e in diritto di cui in atti.
Nel merito:
- respingere la domanda di risarcimento danni proposta dal RO
nei confronti della sig.ra per tutte le ragioni in fatto e in diritto di
[...] CP cui in atti.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, previo accertamento della quota di responsabilità riferibile a ciascun convenuto, limitare la condanna del sig. (e per esso dell'erede sig.ra ai danni – ove rigorosamente provati CP_3 CP nell'an e nel quantum – direttamente riconducibili ed in nesso di causa con la condotta di quest'ultimo, con esclusione del vincolo di solidarietà, per i motivi in atti.
pagina 3 di 12 In ogni caso:
Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge e spese generali del 15%.
In via istruttoria:
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare testi di svolgere e/o integrare le deduzioni istruttorie e di produrre nuovi documenti anche all'esito dell'attività difensiva avversaria entro i termini delle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c...
Per parte convenuta - contumace P_
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10 maggio 2021 il RO
[...]
- società costituita il 22 marzo 1988, già operante nel settore della lavorazione del ferro e dell'alluminio,
- ammessa alla procedura di concordato preventivo nel 2015 e
- dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza n. 990/2019 ha svolto, su autorizzazione del Giudice delegato in data 3 dicembre 2020 (cfr. doc. A), azione di responsabilità ex art. 146 L.F. e artt. 2392, 2482 ter, 2485 e 2486 c.c. nei confronti di 1. quale unica erede beneficiata di CP CP_3
i) già socio unico e amministratore unico di dal 15 aprile RO
2002 al 19 luglio 2006, quindi Presidente del c.d.a. dal 19 luglio 2006 al 14 novembre 2007, amministratore delegato e Presidente del c.d.a. dal 14 novembre 2007 al 31 dicembre 2013, nuovamente amministratore unico dal 31 dicembre 2013 al 22 dicembre 2014 e, quindi, liquidatore dal 22 dicembre 2014 al 7 luglio 2015 e, di nuovo, dal 26 aprile 2016 sino al suo decesso in data 4 aprile 2018;
2. , quale componente del c.d.a. dal 14 novembre 2007 al 31 dicembre P_
2013; addebitando,
o ad entrambi gli ex amministratori, la prosecuzione dell'attività d'impresa dopo la perdita del capitale sociale fino alla messa in liquidazione nel dicembre 2014 e fino alla presentazione domanda di concordato in bianco (10 settembre 2015), con un danno lamentato pari a complessivi ad euro 715.000 in applicazione del criterio della c.d. differenza dei netti patrimoniali;
pagina 4 di 12 o alla sola , atti distrattivi del capitale sociale, con un danno lamentato P_ pari a complessivi euro 290.783.
Si è tempestivamente costituita in giudizio solo la convenuta CP
- eccependo la prescrizione del diritto e dell'azione ex adverso proposta;
- chiedendo, in ogni caso, il rigetto delle pretese attoree.
In occasione della prima udienza di comparizione delle parti la difesa del ha CP_3 contrastato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della convenuta il CP
Giudice istruttore, preso atto della regolare costituzione del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia di e, su richiesta delle parti, concesso i termini per il deposito P_ delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c..
Nelle memorie intermedie parte attrice ha
- insistito per l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata;
- lamentato l'inconsistenza delle deduzioni avversarie in punto di erronea quantificazione del danno c.d. da aggravamento del dissesto;
- in via istruttoria ha chiesto l'ammissione di interrogatorio formale di P_
e di CTU tecnica contabile atta a verificare quando la Società ha perso il
[...] capitale sociale e a quantificare il danno conseguente all'indebita prosecuzione dell'attività d'impresa; parte convenuta ha
- insistito nell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata;
- precisato le proprie conclusioni chiedendo, in via subordinata rispetto al rigetto delle avverse domande, l'accertamento delle quote di responsabilità riferibili a ciascuno degli ex amministratori di e la conseguente eventuale RO condanna nei limiti dei danni riconducibili al proprio dante causa.
Allo scadere del termine per il deposito della seconda memoria istruttoria, il ha CP_3 depositato ricorso cautelare in corso di causa onde ottenere il sequestro conservativo di tutti i beni di sino alla concorrenza di euro 1.005.783,97 ovvero, quantomeno, di P_ euro 290.783,97. Con ordinanza del 31 agosto 2022 il Tribunale, ritenuti sussistenti i requisiti del fumus boni iuris – limitatamente all'addebito concernente gli atti distrattivi del capitale sociale - e del periculum in mora, ha autorizzato il sequestro conservativo di tutti i beni della convenuta rimasta contumace sino alla concorrenza di euro 370.000.
Alla successiva udienza della causa di merito dell'11 ottobre 2022 fissata per la discussione dei mezzi di prova, il Giudice istruttore, su richiesta concorde delle parti, ha rinviato la causa all'udienza del 13 dicembre 2022, onde permettere alle parti di coltivare le interlocuzioni pagina 5 di 12 avviate in vista della possibile presentazione di una proposta di concordato fallimentare coinvolgente anche la presente azione.
All'udienza del 13 dicembre 2022 il Giudice istruttore, rilevata l'infruttuosità delle interlocuzioni delle parti e ritenute superflue ai fini del decidere le istanze istruttorie avanzate dall'attore, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 novembre 2023 e, successivamente, del 27 febbraio 2024, quando la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
All'esito del contraddittorio reputa il Tribunale che la domanda attorea possa trovare accoglimento nei limiti di cui di seguito.
1. Sull'eccezione di prescrizione - Accoglimento.
La convenuta costituita ha eccepito preliminarmente l'intervenuta CP prescrizione del diritto vantato e dell'azione proposta in questa sede dal per CP_3 decorso del termine quinquennale ex art. 2949 c.c.
È al riguardo opportuno premettere che, secondo giurisprudenza consolidata “l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 L.F. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali” (Cass. Civ. n. 23452/2019).
L'azione ex art. 146 L.F. implica una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle due azioni, che rimangono diversi ed indipendenti (cfr. per tutte Cass. Civ., sez. I, n. 23452 del 20/09/2019); tant'è che il curatore può, anche separatamente, formulare le domande risarcitorie in commento, una di natura contrattuale (l'azione sociale di responsabilità), l'altra di natura extracontrattuale (l'azione di responsabilità verso i creditori). Tali azioni non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione (Cass. Civ. n. 24715/2015).
Con riferimento a tale ultimo profilo si rende opportuno rammentare che:
- l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 o art. 2476, comma 1 c.c. si prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2935 c.c., dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all'esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società; termine il cui decorso rimane, peraltro, sospeso, a norma dell'art. 2941, n. 7 c.c. fino alla cessazione dell'amministratore dalla carica (sospensione che, però, non vale per i sindaci) (ex pagina 6 di 12 multis Cass. n. 12666 del 2003, n. 10493 del 2006, n. 19022 del 2007, n. 5504 del 2012);
- mentre l'azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. o art. 2476, comma 6 c.c. si prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti oggettivamente conoscibile all'esterno della società, dai creditori sociali (Cass. Civ. 21662/2018 e Cass. Civ. 25178/2015); l'azione può in concreto essere proposta dai creditori quando il patrimonio risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti, situazione che ricorre allorché la società presenta un attivo che, raffrontato ai debiti, non consente il loro integrale soddisfacimento, ovvero quando l'attivo si sia palesato in modo oggettivamente percepibile dai creditori come inidoneo a soddisfare i creditori sociali (Cass. Civ. 24715/2015, Cass. Civ. 21662/2018). In ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (ex multis Cass. Civ. n. 3552/2023).
Ebbene, nel caso in esame, rispetto all'unico addebito contestato anche a CP
(nella sua qualità di erede beneficiata di , il ha fatto valere la CP_3 CP_3 responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali per la violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, addebitando la prosecuzione dell'attività sociale nonostante la perdita del capitale sociale, sicché si dovrà fare riferimento ai principi di diritto da ultimo enunciati.
Ciò posto, dovendosi valutare nel caso di specie l'obiettiva possibilità per i terzi di percepire dall'esterno l'insufficienza patrimoniale della rileva in primo luogo RO quanto si evince dai bilanci redatti dagli amministratori e pubblicati a Registro imprese ed in particolare la situazione patrimoniale della società al 31 dicembre 2013 Dal bilancio in questione emerge, infatti, che i. i debiti ammontavano complessivamente ad euro 1.300.306 a fronte di un attivo patrimoniale pari ad euro 1.290.200,00 (di cui la maggior parte era costituita da crediti pari ad euro 1.217.625,00),
ii. la perdita di esercizio era pari ad euro 144.851 a fronte di un capitale sociale di 100.000 euro,
iii. il patrimonio netto era negativo per euro 103.927.
Peraltro, ancora più chiaramente, pagina 7 di 12 - la nota integrativa a tale bilancio, rispetto alla destinazione della perdita di esercizio, precisa che la stessa veniva rinviata a nuovo, e che “in mancanza di idonea copertura da parte dei soci, la Società” sarebbe stata “posta in liquidazione” (cfr. doc. n. 19 attore, pag. 16) e
- il verbale dell'assemblea ordinaria dei soci di approvazione del bilancio in commento, svoltasi in data in data 11 luglio 2014, pubblicato anch'esso nel Registro delle Imprese (cfr. doc. 19 attore), riporta quanto segue: “il Presidente (n.d.r. sig.
[...]
passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dando lettura CP_3 del Bilancio al 31/12/2013 che chiude con della Nota integrativa in forma abbreviata, facendo altresì rilevare all'Assemblea che la perdita dell'esercizio riduce il patrimonio netto della Società ad un valore negativo di Euro 103.927 e che si rende per tanto necessario adottare gli adempimento previsti dagli artt. 2482-bis e 2482-ter del Codice Civile” con successiva delibera “di dare mandato all'Amministratore Unico (n.d.r. sig. per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge Parte_1 di cui agli artt. 2482-bis e 2482 ter del Codice Civile” (cfr. doc. n. 19 attore, pagg. 17 e 18).
A ciò si aggiunga che la Società aveva chiuso in perdita quasi tutti gli esercizi sin da quello al 31 dicembre 2009 e, nella specie,
- in perdita per euro 106.688 nell'esercizio 2009 (cfr. doc. 16 attore),
- in perdita per euro 363.692 nell'esercizio 2010 (cfr. doc. 16 attore),
- in perdita per euro 89.046 nell'esercizio 2012 (cfr. doc. 18 attore), con la conseguenza che, all'esito del deposito del bilancio al 31 dicembre 2013 riportante i chiari indici sopra richiamati, non potevano sorgere dubbi in capo ai terzi creditori circa l'insufficienza del patrimonio di l soddisfacimento dei loro crediti. RO
Pertanto, il dies a quo di decorrenza della prescrizione dell'azione esercitata dal CP_3 nei confronti di è da individuarsi nell'11 luglio 2014, o al più nell'8 agosto CP
2014, data di pubblicazione del bilancio (cfr. Visura storica – doc. 2), senza che possa trovare applicazione la norma sulla sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 7 c.c.,
- la quale, prevedendo che la prescrizione rimanga sospesa tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro gli stessi, si riferisce, come risulta espressamente dal suo tenore letterale, alla sola azione di responsabilità sociale, mentre il attore, come detto, a fronte dell'addebito di indebita prosecuzione CP_3 dell'attività tipica, ha inteso esercitare l'azione di responsabilità dei creditori.
Nella situazione descritta, risultante dal bilancio regolarmente pubblicato nel Registro delle Imprese, i creditori ed i terzi in rapporti commerciali con la società non potevano ignorare pagina 8 di 12 l'insufficienza della componente attiva del patrimonio a garantire il pagamento dei debiti e l'intento, neanche celato, dagli amministratori di accollare ai terzi fornitori o finanziatori il rischio della prosecuzione dell'attività in presenza di perdite che, evidentemente, i soci non avevano inteso ripianare.
La responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali avrebbe potuto, quindi, essere fatta valere sin dall'8 agosto 2014 e l'azione proposta dal curatore del Fallimento a tutela della massa dei creditori nei confronti della convenuta con l'atto di citazione CP notificato il 13 maggio 2021 è chiaramente prescritta, essendo priva di qualsivoglia efficacia interruttiva la lettera di messa in mora a firma del curatore ricevuta dalla convenuta in data 25 giugno 2020 (cfr. doc. 21 attore), quando il termine quinquennale era ormai decorso da quasi un anno.
La domanda nei confronti dell'unica convenuta costituita deve, pertanto, essere respinta per intervenuta prescrizione.
2. Sul merito
Nel merito resta, quindi, da esaminare solo la posizione della convenuta contumace P_
, componente del c.d.a. dal 14 novembre 2007 al 31 dicembre 2013.
[...]
2.1 Sull'indebita prosecuzione dell'attività tipica dopo la perdita del capitale sociale -
. CP_4
Con riferimento all'addebito di asserita prosecuzione dell'attività tipica dopo la perdita del capitale sociale fino alla messa in liquidazione nel dicembre 2014 e fino alla presentazione domanda di concordato in bianco (10 settembre 2015), il Tribunale osserva quanto segue.
Sul punto, parte attrice ha dedotto in atto di citazione che la Società, fin dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, ha registrato perdite sempre maggiori, arrivando a registrare nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 perdite per euro 145.000 e, in quello successivo, perdite per euro 580.274, a fronte di un capitale sociale, mai ricapitalizzato, di euro 100.000. Secondo il i risultati di esercizio avrebbero “dovuto indurre gli amministratori alla messa in CP_3 liquidazione della società (come non è avvenuto) sin dall'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, attesa la evidente mancanza di continuità di impresa e la situazione (di fatto liquidatoria) in essere” (cfr. atto di citazione, pagg. 8 e 9). “Emblematiche al riguardo” sarebbero “le elaborazioni contabili tradotte nella relazione ex art. 172 l. fall. del Commissario giudiziale” nominato nel corso della procedura concordataria prefallimentare, secondo il quale “già nel 2011 la società non” era “in grado di generare un margine capace di coprire gli oneri della gestione finanziaria, straordinaria e fiscale” e, dunque, “di operare secondo il presupposto del going concern, perché ormai sommersa dai costi operativi” (cfr. atto di citazione, pag. 11). “Un semplice sguardo ai dati significativi di bilancio” indicherebbe, “senza tema di smentita, che (verosimilmente da prima) ma certamente a partire dall'esercizio 2011 la società fallita aveva perso il requisito della continuità aziendale, avvitandosi piuttosto in una liquidazione di fatto di cui amministratori e pagina 9 di 12 soci sono certamente e per definizione consapevoli” (cfr. atto di citazione, pag. 13). “A dispetto del venir meno della continuità aziendale, delle gravi perdite, dell'insolvenza, di un patrimonio netto negativo e della completa erosione del capitale sociale”, gli amministratori avrebbero “continuato l'attività di impresa, determinando e accentuando un deficit incrementale a danno della società e dei creditori sociali” (cfr. atto di citazione, pag. 14).
Nulla di più specifico è stato dedotto, nemmeno negli atti difensivi successivi.
In particolare, il non ha ritenuto di indicare l'esercizio nel quale la Società avrebbe CP_3 perso il capitale sociale, né ha proposto alcuna rettifica delle appostazioni dei bilanci della società precedenti a quello del 2013, pur avendo teorizzato la perdita della “continuità aziendale” nel corso del 2011. Anzi il non ha ritenuto necessario rettificare alcuna CP_3 voce dei bilanci della , essendosi limitato a richiamare quanto affermato CP_3 dal Commissario giudiziale, senza supportare in alcun modo la conclusione che la Società
“aveva perso la continuità aziendale quantomeno dall'esercizio 2011”. Affermazione che è rimasta del tutto priva di prova e, prima ancora, di adeguate argomentazioni a suo sostegno.
Nulla, poi, è stato allegato con riferimento al periodo successivo alla messa in liquidazione della Società e fino alla presentazione domanda di concordato in bianco e a possibili condotte illegittime tenute in quel periodo dagli ex amministratori.
Le allegazioni attoree sono, dunque, oltremodo carenti, generiche e imprecise rispetto all'addebito in commento, impedendo in tal modo al Tribunale qualsivoglia valutazione sulla fondatezza o meno dell'addebito medesimo, senza contare che, a fronte di una perdita del capitale sociale registrata a bilancio nell'esercizio 2013 - perdita che, come visto, il non ha ritenuto di dover retrodatare - la è stata messa in CP_3 CP_3 liquidazione all'esito dell'assemblea del 22 dicembre 2014 (cfr. doc. 20 attore) e successivamente è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, in una sequenza concatenata di eventi che impediscono che possa essere lamentato alcun ritardo nei confronti dell'organo gestorio.
L'addebito in commento è rimasto dunque del tutto indimostrato e va pertanto respinto.
2.2 Sulle distrazioni del patrimonio sociale - Accoglimento.
Il ha contestato alla sola convenuta di aver, altresì, posto in essere una CP_3 P_ serie di atti distrattivi del patrimonio sociale tra il 2007 e il 2013 per complessivi euro 290.783,97. Più specificatamente, il ha contestato alla ex amministratrice di aver CP_3 fatto uso dei denari sociali per finalità estranee allo scopo sociale, dirigendo tali risorse verso di sé e i suoi famigliari (nella specie, verso la madre e la figlia Parte_2 Per_1
.
[...]
A supporto di tale contestazione l'attore ha fornito la seguente documentazione:
- copia degli estratti conto presso Intesa PA, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare Commercio e Industria e ED (cfr. docc. 23 e 23 bis attore); pagina 10 di 12 - copia di documentazione interna alla società (cfr. doc. 23 bis attore);
- richiesta di revoca del concordato preventivo da cui si evince in generale il comportamento predatorio tenuto negli anni da (cfr. doc. 14 P_ attore).
In particolare, come già rilevato dal Giudice istruttore nell'ordinanza con cui è stato disposto il sequestro conservativo dei beni di , dalle causali degli esborsi più P_ rilevanti si evince che a partire dal gennaio 2009 fino al 2014 la società ha effettuato rimborsi di finanziamenti infruttiferi a favore della predetta per oltre 250.000 euro. Tali “rimborsi” sono stati concessi nel corso di esercizi in cui la società ha registrato ingenti perdite, che via via sono cresciute - come attestato anche dal Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 172 L.F. (cfr. doc. 15 attore, pag. 10 e ss) e come risulta dall'analisi dei bilanci i cui dati sono già stati poco sopra riportati - a fronte di un capitale sociale di euro 100.000, sicché il rimborso del finanziamento ricevuto dalla socia e allora amministratrice risultava comunque indebito, in quanto destinato a dirottare risorse patrimoniali verso soggetti diversi rispetto ai creditori sociali. L'esame delle restanti causali mostra, poi, la chiara destinazione di somme per fini personali della socia - quali il pagamento della rata della scuola privata a cui era iscritta la figlia - o esborsi direttamente a favore della madre o, ancora, Parte_2 addebiti di assegni di cui non è stata fornita giustificazione (cfr. docc. 23 e 23 bis attore).
A fronte dell'allegazione da parte del dell'inadempimento dell'amministratore, CP_3 consistente nell'utilizzo indebito delle finanze sociali, era preciso onere dell'amministratrice convenuta fornire la prova del fatto estintivo dell'obbligazione, ovvero del proprio esatto adempimento, che nel caso di specie sarebbe dovuta consistere nell'esposizione e nella prova delle ragioni giustificative dei singoli esborsi e della strumentalità di ciascun importo rispetto al perseguimento dell'oggetto sociale. , tuttavia, non si è costituita in P_ giudizio e, conseguentemente, non ha assolto all'onere di dar prova del proprio adempimento e della destinazione delle somme per scopi coerenti con l'oggetto sociale (fra le tante si veda Cass. Sez. Un n. 9100 del 2015). Sicché i plurimi utilizzi senza una plausibile giustificazione del denaro sociale, fino all'ammontare complessivo euro 290.783,97, vanno qualificati quali atti distrattivi del patrimonio societario, con ogni conseguenza in punto di evidente ed inequivocabile responsabilità della predetta amministratrice per la violazione del dovere di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale anche nell'interesse dei creditori.
Per tutto quanto sopra, l'ex amministratrice deve essere condannata al P_ risarcimento di euro 290.783,97 quale danno subito dalla società in conseguenza delle condotte distrattive accertate. Su tale somma sono dovuti anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c. sulla somma rivalutata tempo per tempo, dalla data del fallimento (10 dicembre 2019) al saldo.
3. Sulle spese di lite
Le spese di causa seguono la soccombenza e, quindi, pagina 11 di 12 - il attore deve essere condannato alla refusione delle spese sostenute CP_3 dalla convenuta costituita CP
- la convenuta contumace deve essere condannata alla refusione delle spese P_ sostenute dal Fallimento attore.
Tali spese vengono liquidate come in dispositivo come da tabelle di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto sia del valore della domanda che del decisum, della natura della controversia (valori medi) e dell'effettiva attività processuale svolta (fase cautelare, senza atti istruttori).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 22125/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda proposta dal RO nei confronti della convenuta per intervenuta prescrizione del diritto;
CP
- accerta la responsabilità di per le ragioni di cui in motivazione e P_ quantifica il danno in euro 290.783,97 oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c. sulla somma anno per anno rivalutata dal 15 dicembre 2019 sino al saldo;
- condanna a pagare a favore del P_ RO
, a titolo di risarcimento danni, l'importo di euro 290.783,97 oltre a
[...] interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c. sulla somma anno per anno rivalutata dal 15 dicembre 2019 sino al saldo;
- condanna il a rifondere a parte RO convenuta le spese legali che si liquidano in euro 29.000,00 per CP compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna la convenuta a rifondere al attore le spese P_ CP_3 legali che si liquidano in euro 3.399,00 per esborsi, euro 22.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% sul secondo importo, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.
L'Estensore
Maria Antonietta Ricci
Il Presidente
Angelo Mambriani
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