Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00878/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01090/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1090 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Pitruzzella, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, alla via Nunzio Morello n. 40 e domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale, con domicilio per legge in Palermo, alla via MAno Stabile n. 182;
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- della Guardia di Finanza, Centro Informatico Amministrativo Nazionale, Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza, notificata il 4 giugno 2024, con la quale è stata respinta la richiesta di riconoscimento dell’equo indennizzo da causa di servizio presentata da -OMISSIS-;
- del parere n. -OMISSIS-del 27 novembre 2023 reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 20 dicembre 2023 della Guardia di Finanza, Centro Informatico Amministrativo Nazionale, Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e
per l’accertamento
del diritto all’equo indennizzo in favore dell’Appuntato Scelto Q.S. -OMISSIS- per le infermità “ artrosi cervicale con discopatie a lieve incidenza funzionale; artrosi lombosacrale con discopatie di L5 S1 a modica incidenza funzionale; scoliosi del rachide con segni clinici di radicolopatia periferica ”, in relazione alla quale non si è dato luogo alla concessione di alcun indennizzo sul presupposto che “ non dipendenti da fatti di servizio ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. RC MA EL e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO
Il ricorrente, appuntato scelto, si è arruolato nella Guardia di Finanza il 1° ottobre 1997 e ha prestato e presta il proprio servizio presso i reparti navali, ove è impiegato da più di tredici anni nell’erogazione di tutti i servizi di macchina, sia con i motori in funzione sia nelle manutenzioni.
Con istanza del 15 ottobre 2022 , presentava domanda per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della “ cervicodorsolomboartrosi con limitazione funzionale con diminuzione dell’articolarità del tratto cervicodorsale e dorso lombare ”, con “ verticalizzazione della fisiologica lordosi cervicale. Marcata diffusa spondiloartrosi con osteofitosi marginale. Rotoscoliosi a Sitalica. Riduzione dello spazio intersomatico C6-C7 posteriormente e L5-S1 ”: patologie impresse in certificati medici allegati alla domanda.
Il successivo 12 dicembre 2022 veniva sottoposto a visita medica dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina e le patologie lamentate dal ricorrente venivano ascritte alla Tabella B.
Il 27 novembre 2023 il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio rilasciava il parere n. -OMISSIS-giudicando le infermità dell’odierno ricorrente non dipendenti da causa di servizio.
La Guardia di Finanza, con determinazione -OMISSIS-del 3 giugno 2024 recepiva il suddetto parere e rigettava l’istanza del 15 ottobre 2022.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS- impugnava i detti atti negativi e il verbale della Commissione medica del 27 novembre 2023 e ne lamentava l’illegittimità perché assunti con eccesso di potere per travisamento del fatto, essenzialmente perché l’amministrazione non avrebbe valutato correttamente il riflesso delle mansioni svolte rispetto all’insorgenza della malattia invalidante, oltre che per disparità di trattamento.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Economia e Finanze, che concludeva, nel merito, per il rigetto del ricorso. In punto di rito, l’amministrazione eccepiva l’inammissibilità della domanda di accertamento spiegata dal ricorrente.
All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 la causa veniva assunta in decisione come specificato nel verbale.
DIRITTO
1. In via pregiudiziale, deve essere risolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, nella parte in cui è stato domandato l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’equo indennizzo per l’infermità sofferta.
L’eccezione è infondata.
Il Collegio rileva che la presente controversia, riguardante il riconoscimento dell’equo indennizzo in caso di infermità ai sensi del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. i) c.p.a., trattandosi di causa di lavoro su personale in regime di diritto pubblico (art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
Ciò è sufficiente per consentire un cumulo dell’oggetto del processo (per mezzo del ricorso), risultante dalla proposizione di una domanda di annullamento e di una di accertamento del diritto: il rapporto giuridico che lega il lavoratore in regime di diritto pubblico alla p.a. è composto da più situazioni giuridiche soggettive, siano esse di interesse legittimo o di diritto soggettivo, e se ne può demandare la tutela in un unico processo.
2. Le premesse generali appena tratteggiate consentono anche di inquadrare il merito della causa.
L’ordinamento riconosce l’obbligo di corresponsione dell’indennizzo nei casi in cui, per ragioni di solidarietà sociale, ritenga di dover compensare nei limiti dell’interesse negativo la perdita o il danno che subisca un consociato e che avvenga per fatto lecito posto in essere da altro soggetto di diritto.
Ciò è coerente con l’art. 1173 c.c. che riconosce l’insorgenza delle obbligazioni, oltre che da contratto o atto illecito, anche “ da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico ”.
L’autonomia concettuale dell’indennizzo rispetto al risarcimento esclude che per il sorgere del primo si possa fare meccanica trasposizione dei principi che fondano il giudizio della responsabilità civile, in quanto fondata sul fatto illecito.
In questo senso – e affrontando il punto nevralgico dell’intera controversia – non è possibile ritenere operante per il riconoscimento dell’indennizzo da causa di servizio il nesso di causalità materiale previsto dall’art. 2043 c.c. (e 40 ss. c.p.) per i casi di responsabilità da fatto illecito.
Difatti, in materia, seppure con specifico riferimento alle malattie insorte in danno di militari italiani impiegati nei Balcani, la giurisprudenza ha di recente affermato che “ nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia ” (Cons. Stato, ad plen., 7 ottobre 2025, n. 15).
Cionondimeno, nel caso in esame, il Collegio ritiene che la comune multifattorialità della patologia sofferta, cumulata alla prova contraria offerta dall’amministrazione in merito al carattere ordinario delle mansioni svolte (v. prospetto di sintesi – all. 5 produzione documentale del 7 novembre 2025), conducono a escludere che nel caso dello -OMISSIS- possano essere riscontrati effetti di usura superiore a quelli ordinariamente propri della funzione di motorista navale.
Ragionare come mostra di fare il ricorrente – in mancanza di caratterizzazione documentata nel tempo delle (asseritamente) disagevoli condizioni di lavoro – condurrebbe al riconoscimento di default dell’indennizzo a ogni motorista navale che si ammali in servizio a bordo di natanti, non potendosi condividere in proposito un argomento che, sul piano logico, “prova troppo”, come l’asserita, ma indimostrata, correlazione fra funzioni di macchinista ordinariamente esercitate e insorgenza di malattia da usura, che ben può derivare per comune esperienza da fattori estranei alla vita lavorativa.
Peraltro, non è agli atti un principio di prova spendibile sulla disparità di trattamento lamentata, dato che i pareri favorevoli dei commilitoni: a) sono illeggibili per via delle cancellature; b) nelle parti non omissate, sembrano riguardare patologie diverse e stati ben più gravi di quelli sofferti dallo -OMISSIS-.
In ultimo, la documentazione medica allegata all’istanza di concessione dell’equo indennizzo è assolutamente scarna (tre certificati medici con sola diagnosi scritta a penna – v. all. 1 al ricorso) e inidonea a fornire (anche in questo caso) un solo principio di prova spendibile per la correlazione della malattia con il servizio.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere all’amministrazione le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, cpa e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle sole generalità del ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OB NT, Presidente
LA SA SS, Primo Referendario
RC MA EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC MA EL | OB NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.