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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
GAROFALO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1567/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - AN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Cropani - Corso P.giovanni Fiore N.2 88051 Cropani CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Agenzia Delle Entrate CO - 13756881002 Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002402756000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002402756000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte Ricorrente: vedi verbale in atti.
Parti Resistenti: vedi verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in segreteria in data 29 aprile 2024, il sig. Ricorrente_1 - c.f. CF_Ricorrente_1 - residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Indirizzo_2 di AN, presso lo studio dell'avv. Difensore_1 - C.F. CF_Difensore_1 - agendo nei riguardi di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, REGIONE CALABRIA e COMUNE DI CROPANI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 030-2024-90024027-56-000, emessa e notificata da ADER in data 05/03/2024, con la quale era stato ingiunto a detto ricorrente il pagamento della complessiva somma di € 2.321,99, atteso il - presunto
- mancato pagamento delle Tasse Auto per gli anni 2011-2012, nonché della Tarsu del 2009 in relazione alle seguenti cartelle:
030-2015-00026974-00-000 anno 2009 € 288,19.
030-2016-00079663-34-000 anno 2011 € 1.466,00.
Ciò posto, il ricorrente evidenziava di non aver mai ricevuto le dette prodromiche cartelle esattoriali o avvisi di accertamento qualsivoglia e chiedeva - pertanto - la declaratoria di nullità del successivo atto procedurale, per "decadenza tasse auto", ex art. 3 della L. n. 2/86, secondo cui “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 01/01/1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”, con termine nella specie senza dubbio spirato, atteso che le tasse si riferivano alle annate 2011-2012 e non vi era nessuna prova che gli avvisi di accertamento - propedeutici alle cartelle impugnate - fossero stati notificati entro il 31/12/2014 e 31/12/2015, eccependo anche la relativa prescrizione, avente durata similare.
Eccepiva - parimenti - anche la Prescrizione Tarsu, in virtù dell'applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 161 della Legge n. 296/06, nella parte in cui prevedeva che: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche' all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”. Nel caso di specie il diritto dell'AdER a riscuotere l'imposta Tares del 2009 risultava - allora - anch'esso ampiamente prescritto, perchè l'imposta del 2009, a norma di legge, doveva essere richiesta entro il
31/12/2014 e ciò non era affatto avvenuto.
In mancanza della prova di notifica dell'avviso di accertamento e della cartella, tutti i tributi evidenziati risultavano allora - sosteneva - palesemente prescritti e concludeva, dunque, nei ternini di cui in premessa, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Tutti gli Enti resistenti si costituivano regolarmente in giudizio e chiedevano la declaratoria di inammissibilità del ricorco o il suo rigetto nel merito, ciascuna anche con vittoria delle spese di lite.
La causa - sulle conclusioni delle parti di cui in premessa - veniva così decisa, con lettura del dispositivo, all'udienza del 14 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
ADER, costituendosi in giudizio, evidenziava e dimostrava di avere effettivamente provveduto alla corretta notifica di entrambe le cartelle impugnate, solo acune di quelle contenuto all'interno della successiva intimazione di pagamnto, oltre che di avere interrotto la decorrenza del ditito alla riscossione norificando a controparte - senza contstazione - la stessa intimazione oggi impugnata, il che è avvenuto - come si ribadisce, pacificamente - in data 5 marzo 2024, con conseguente irretrattabilità del credito, divenuto pertanto esecutivo.
Il Comune di Cropani, con riferimento al proprio credito TARSU, ne contestava la pretesa prescrizione, evidenziando che - con riguardo alla cartella di pagamento n. 030 2015 00026974 00 000 per l'importo di
€ 288,19 con notifica del 27.10.2015 - la parte ricorrente, a fronte dell'importo complessivo, oggetto del carico affidato all'agente della riscossione, ne aveva già pagato un importo rilevante, pari ad € 92,30, con un ulteriore decurtazione per stralcio e/o definizione agevolata pari ad € 14,40 con un residuo credito ammontante ad € 251,38 oltre oneri, per il complessivo importo di € 289,74 (alla data 21.6.2024), essendo dunque - da un lato - impossibile che egli fosse realmente ignaro della pretesa tributaria, infondatamente deducendo la macata notifica nei suoi riguardi della stessa cartella che avva poi parzialmente pagato e - dall'altro - che aveva in tal modo, con comportamento concludente, ammesso la fondatezza della stessa pretesa tribuara, che in questa sede non aveva peraltro contestato nella sua parte residua, bensì in toto, con riconscimento che comunque determinava l'interruzione della decorrenza del relativo termine ai sensi di legge.
La Regione Calabria, anch'essa costituendosi in giudizio, produceva i propri prodrcomici avvisi di accertamento, rispettivamete notificati in data 27/11/2012 e 09/06/2011 (entro il termine del terzo anno successivo l'evasione). il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e a detta pronuncia consegue la conferma dell'intimazione impugnata
Spese compensate, state il carattere parziale dell'impugnazione, limitata solamente ad alcune cartelle tra quelle contenute all'interno dell'inimazione impugnata.
P.Q.M.
La Corte, sez. III, nella persona dello scrivente Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile il ricorso e, per l'effetto, CONFERMA l'atto impugnato;
2) SPESE compensate. AN, 14 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
(dott. Giovanni GAROFALO
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
GAROFALO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1567/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - AN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Cropani - Corso P.giovanni Fiore N.2 88051 Cropani CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Agenzia Delle Entrate CO - 13756881002 Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002402756000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002402756000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte Ricorrente: vedi verbale in atti.
Parti Resistenti: vedi verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in segreteria in data 29 aprile 2024, il sig. Ricorrente_1 - c.f. CF_Ricorrente_1 - residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Indirizzo_2 di AN, presso lo studio dell'avv. Difensore_1 - C.F. CF_Difensore_1 - agendo nei riguardi di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, REGIONE CALABRIA e COMUNE DI CROPANI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 030-2024-90024027-56-000, emessa e notificata da ADER in data 05/03/2024, con la quale era stato ingiunto a detto ricorrente il pagamento della complessiva somma di € 2.321,99, atteso il - presunto
- mancato pagamento delle Tasse Auto per gli anni 2011-2012, nonché della Tarsu del 2009 in relazione alle seguenti cartelle:
030-2015-00026974-00-000 anno 2009 € 288,19.
030-2016-00079663-34-000 anno 2011 € 1.466,00.
Ciò posto, il ricorrente evidenziava di non aver mai ricevuto le dette prodromiche cartelle esattoriali o avvisi di accertamento qualsivoglia e chiedeva - pertanto - la declaratoria di nullità del successivo atto procedurale, per "decadenza tasse auto", ex art. 3 della L. n. 2/86, secondo cui “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 01/01/1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”, con termine nella specie senza dubbio spirato, atteso che le tasse si riferivano alle annate 2011-2012 e non vi era nessuna prova che gli avvisi di accertamento - propedeutici alle cartelle impugnate - fossero stati notificati entro il 31/12/2014 e 31/12/2015, eccependo anche la relativa prescrizione, avente durata similare.
Eccepiva - parimenti - anche la Prescrizione Tarsu, in virtù dell'applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 161 della Legge n. 296/06, nella parte in cui prevedeva che: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche' all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”. Nel caso di specie il diritto dell'AdER a riscuotere l'imposta Tares del 2009 risultava - allora - anch'esso ampiamente prescritto, perchè l'imposta del 2009, a norma di legge, doveva essere richiesta entro il
31/12/2014 e ciò non era affatto avvenuto.
In mancanza della prova di notifica dell'avviso di accertamento e della cartella, tutti i tributi evidenziati risultavano allora - sosteneva - palesemente prescritti e concludeva, dunque, nei ternini di cui in premessa, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Tutti gli Enti resistenti si costituivano regolarmente in giudizio e chiedevano la declaratoria di inammissibilità del ricorco o il suo rigetto nel merito, ciascuna anche con vittoria delle spese di lite.
La causa - sulle conclusioni delle parti di cui in premessa - veniva così decisa, con lettura del dispositivo, all'udienza del 14 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
ADER, costituendosi in giudizio, evidenziava e dimostrava di avere effettivamente provveduto alla corretta notifica di entrambe le cartelle impugnate, solo acune di quelle contenuto all'interno della successiva intimazione di pagamnto, oltre che di avere interrotto la decorrenza del ditito alla riscossione norificando a controparte - senza contstazione - la stessa intimazione oggi impugnata, il che è avvenuto - come si ribadisce, pacificamente - in data 5 marzo 2024, con conseguente irretrattabilità del credito, divenuto pertanto esecutivo.
Il Comune di Cropani, con riferimento al proprio credito TARSU, ne contestava la pretesa prescrizione, evidenziando che - con riguardo alla cartella di pagamento n. 030 2015 00026974 00 000 per l'importo di
€ 288,19 con notifica del 27.10.2015 - la parte ricorrente, a fronte dell'importo complessivo, oggetto del carico affidato all'agente della riscossione, ne aveva già pagato un importo rilevante, pari ad € 92,30, con un ulteriore decurtazione per stralcio e/o definizione agevolata pari ad € 14,40 con un residuo credito ammontante ad € 251,38 oltre oneri, per il complessivo importo di € 289,74 (alla data 21.6.2024), essendo dunque - da un lato - impossibile che egli fosse realmente ignaro della pretesa tributaria, infondatamente deducendo la macata notifica nei suoi riguardi della stessa cartella che avva poi parzialmente pagato e - dall'altro - che aveva in tal modo, con comportamento concludente, ammesso la fondatezza della stessa pretesa tribuara, che in questa sede non aveva peraltro contestato nella sua parte residua, bensì in toto, con riconscimento che comunque determinava l'interruzione della decorrenza del relativo termine ai sensi di legge.
La Regione Calabria, anch'essa costituendosi in giudizio, produceva i propri prodrcomici avvisi di accertamento, rispettivamete notificati in data 27/11/2012 e 09/06/2011 (entro il termine del terzo anno successivo l'evasione). il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e a detta pronuncia consegue la conferma dell'intimazione impugnata
Spese compensate, state il carattere parziale dell'impugnazione, limitata solamente ad alcune cartelle tra quelle contenute all'interno dell'inimazione impugnata.
P.Q.M.
La Corte, sez. III, nella persona dello scrivente Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile il ricorso e, per l'effetto, CONFERMA l'atto impugnato;
2) SPESE compensate. AN, 14 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
(dott. Giovanni GAROFALO