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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore FAZIO ANTONINO, Giudice VALERO MASSIMO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 747/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Torino
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Torino Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Carmagnola - Piazza A. Manzoni 10 10022 Carmagnola TO
Email_5 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 783/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2 e pubblicata il 29/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249014017083000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249014017083000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249014017083000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249014017083000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Il contribuente appellante così conclude:
“In via preliminare Voglia la Corte di Giustizia Tributaria Illustrissima sospendere l'esecutività della sentenza n. 783/2025 del 29.05.2025, anche inaudita altera parte Nel merito In accoglimento del presente appello, Voglia integralmente riformare la sentenza n.783/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Torino sez. II proc. RG n. 1282/2024 per tutte le suesposte ragioni in fatto e in diritto;
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA secondo le regole ordinarie sulla soccombenza.”
L'appellata Agenzia delle Entrate - Riscossione così conclude:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettare l'atto di appello del Ricorrente_1Sig. , in quanto infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 783/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”.
L'appellata Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, così conclude:
“CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) IN VIA CAUTELARE il rigetto dell'istanza di sospensione della pronuncia. 2) NEL MERITO il rigetto dell'appello. In ogni caso, la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
L'appellata Camera di Commercio Industria e Artigianato di Torino così conclude:
“Voglia l'Ill.ma Corte Tributaria adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
- accertare e dichiarare la legittimità e la tempestività dell'attività svolta dalla Camera di commercio di Torino, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata nei confronti della Camera di commercio di Torino in quanto infondata;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Camera di commercio di Torino relativamente alle doglianze del contribuente;
- e, quindi, confermare la sentenza n. 783/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Torino;
- con vittoria delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio. Con riserva di ulteriormente eccepire, integrare e produrre.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con apposito ricorso, Ricorrente_1 impugnava, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, un'intimazione di pagamento (per complessivi € 628.649,20) ed alcuni atti presupposti alla stessa (precisamente un avviso di accertamento e n. 17 cartelle esattoriali, per un credito totale di € 466.647,91). A sostegno dell'impugnazione, il contribuente evidenziava anzitutto l'erroneità della somma richiesta, poiché non corrispondente alle risultanze degli estratti di ruolo. Inoltre, eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione de qua e, conseguentemente, l'intervenuta decadenza dal potere impositivo e la prescrizione dei crediti oggetto di causa (soggetti – a suo dire – ad un termine quinquennale). Sosteneva, altresì, l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo al fine di far valere l'intervenuta prescrizione delle cartelle.
2. Si costituiva in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE S.p.a., evidenziando in via preliminare la correttezza degli importi fatti oggetto dell'intimazione, poiché la controparte non aveva considerato, sul punto, le somme dovute a titolo di interessi, spese esecutive ed oneri di riscossione. Nel merito, evidenziava la rituale notifica di tutte le cartelle di pagamento impugnate, con conseguente inammissibilità delle eccezioni sollevate dalla controparte con riguardo ai crediti portati da quegli atti prodromici, mai tempestivamente impugnati e, quindi, ormai cristallizzati. Evidenziava, in ogni caso, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, poiché al contribuente erano state notificate anche due ulteriori intimazioni di pagamento, una in data 22.4.2016 ed un'altra in data 15.3.2019, anch'esse mai impugnate, con conseguente irretrattabilità dei crediti dalle stesse portati. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'impugnazione avversaria.
3. Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, la quale precisava che la discrepanza tra gli importi iscritti a ruolo e quelli fatti oggetto di intimazione era dovuta alla maturazione di interessi di mora ed oneri di riscossione. Ricordava poi che tutti gli atti prodromici (ivi compreso anche l'avviso di accertamento) erano stati ritualmente notificati e mai tempestivamente impugnati dal contribuente, con conseguente cristallizzazione dei crediti azionati ed inammissibilità delle eccezioni di decadenza e prescrizione avanzate dall'Ricorrente_1. In ogni caso, evidenziava anche l'infondatezza nel merito delle pretese del contribuente. Aggiungeva poi che il ruolo costituiva un atto non impugnabile.
4. Si costituiva infine in giudizio pure la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino la quale, con riferimento ai crediti dalla stessa vantati, contestava l'asserita prescrizione degli stessi ed affermava la tempestività dell'azionamento della pretesa impositiva. Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo all'asserito difetto di notifica degli atti impugnati.
5. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino respingeva il ricorso, rilevando che gli argomenti avanzati dal ricorrente a sostegno dell'infondatezza della pretesa impositiva risultavano confutati dalle osservazioni formulate dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e dall'Agenzia delle Entrate DP1, che venivano pienamente condivise. In particolare, affermava la regolare notifica degli atti pregressi e di due intimazioni di pagamento, in merito alle quali la difesa del ricorrente non era stata in grado di formulare obiezioni circostanziate, con conseguente inammissibilità delle eccezioni di prescrizione e decadenza avanzate dal contribuente. Infine, condannava l'Ricorrente_1, quale parte interamente soccombente, alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 10.000,00, in favore di ciascuna parte costituita Agenzia Riscossioni e Agenzia delle Entrate, nonché di € 1.000,00 in favore della Camera di Commercio, oltre accessori se dovuti.
6. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello il contribuente, censurando la decisione di primo grado anzitutto laddove aveva omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate nel ricorso introduttivo del giudizio. Ribadiva, infatti, di non avere mai ricevuto rituale notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata. In particolare, l'appellante affermava l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento asseritamente eseguita il 15.3.2019, la quale, comunque, non comprendeva le somme portate da tre delle cartelle prodromiche impugnate. Più precisamente, sul punto, sosteneva l'illegittimità della notifica eseguita all'Ricorrente_1 a mezzo PEC, poiché l'indirizzo del mittente non era compreso in pubblici registri ed, inoltre, il contribuente non era soggetto ad alcun obbligo di elezione di un domicilio digitale. Ribadiva, poi, la già intervenuta prescrizione dei crediti azionati antecedentemente alla notifica dell'intimazione di pagamento del 24.6.2016, che - a suo dire - non poteva avere l'effetto di irretrattabilità dei crediti dalla stessa portati, trattandosi, nella specie, di opposizione all'esecuzione. Confermava, inoltre, la nullità della notifica di ciascuna delle cartelle prodromiche e sosteneva l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione, quantomeno per gli interessi e le sanzioni. In ogni caso, impugnava la decisione di primo grado in punto spese di lite, evidenziando il fatto di avere avuto conoscenza della pretesa esattoriale soltanto a seguito di apposita richiesta formulata dal contribuente in via stragiudiziale. Infine, formulava istanza di “inibitoria della sentenza” e di sospensione di tutti gli atti impugnati, alla luce della fondatezza dell'appello proposto e del pericolo di un danno grave ed irreparabile, stante l'entità delle somme dovute rispetto alle condizioni economiche della parte, dato che l'Ricorrente_1 era titolare di un reddito da lavoro dell'importo di € 1.600,00 circa al mese e risultava privo della proprietà di beni immobili.
7. In data 8.9.2025, si costituiva in giudizio la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, facendo presente la tempestività delle proprie pretese creditorie, riferite al mancato pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro delle Imprese della ditta individuale facente capo all'Ricorrente_1 e, con riferimento, alle ulteriori eccezioni sollevate dall'appellante eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. Chiedeva quindi la conferma della sentenza appellata.
8. In data 11.9.2025, si costituiva in grado di appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, ribadendo anzitutto che la mancata tempestiva impugnazione delle intimazioni di pagamento precedenti all'atto qui impugnato aveva avuto l'effetto di cristallizzare il debito tributario, anche con riguardo alle sanzioni ed agli interessi. Contestava, poi, la maturazione di qualsivoglia prescrizione dei crediti oggetto del giudizio, dovendosi tenere conto anche della sospensione dei termini previsti dalla normativa emergenziale COVID. Infine, si opponeva alla richiesta cautelare della controparte, eccependo l'inammissibilità di detta richiesta riferita agli atti impositivi e non rilevando, a suo dire, avanti al giudice di appello il requisito del periculum in mora. In ogni caso, eccepiva l'inesistenza di gravi e fondati motivi a sostegno dell'istanza, poiché la controparte non aveva documentato alcunché in ordine alla propria attuale situazione patrimoniale, né aveva fornito alcuna prova sul pregiudizio potenzialmente derivante dalla riscossione della somma dovuta.
9. In data 17.9.2025, questa Corte respingeva l'istanza cautelare avanzata dal contribuente.
10. In data 20.11.2025, si costituiva in giudizio anche la Agenzia delle Entrate - Riscossione, ribadendo la rituale notifica di tutti gli atti (17 cartelle ed un avviso di accertamento) prodromici all'intimazione di pagamento impugnata in questa sede e, conseguentemente, rilevando l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza dal potere impositivo. In merito alla prescrizione, rilevava poi l'applicabilità del termine decennale anche alle sanzioni ed agli interessi e, comunque, evidenziava l'intervenuta notifica anche di due intimazioni di pagamento nel 2016 e nel 2019, mai opposte dal contribuente, dal che era derivata l'irretrattabilità dei crediti portati da tali atti. Sul punto, sosteneva la ritualità della notifica pure dell'intimazione più recente poiché operata ad un indirizzo di posta elettronica del contribuente, risultante dal registro INI-PEC.
11. All'esito dell'udienza odierna, fissata per la discussione del merito della controversia, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte pronunciava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, è anzitutto opportuno precisare che l'oggetto del presente processo è costituito dall'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 11020249014017083/000 (per complessivi € 628.649,20), pacificamente notificata al contribuente in data 17.5.2024 (come Ricorrente_1riconosciuto dall' a p. 2 del ricorso introduttivo ed attestato dal doc. 5 allegato alle controdeduzioni dell'ADER in primo grado), nonché di alcuni atti presupposti alla stessa (precisamente un avviso di accertamento e n. 17 cartelle esattoriali, per un credito totale di € 466.647,91). In particolare, sono state impugnate, insieme alla già citata intimazione di pagamento n. 11020249014017083/000, anche le seguenti 17 cartelle di pagamento:
1) n. 11020010380843076000 per € 17.226,26
2) n. 11020020073001739000 per € 61,43
3) n. 11020020148741040000 per € 66.747,64
4) n. 11020050047080964000 per € 238.340,57
5) n. 11020060007812509000 per € 137.493,91
6) n. 11020080057184349000 per € 1.885,80
7) n. 11020120036175472000 per € 131,02
8) n. 11020140038381053000 per € 171,66
9) n. 11020140042384808000 per € 162,31
10) n. 11020150005607331000 per € 129,23
11) n. 11020150051959743000 per € 154,55 12) n. 11020170001808950000 per € 95,35
13) n. 11020180009480423000 per € 88,22
14) n. 11020190017974437000 per € 87,49
15) n. 11020190043612719000 per € 86,65
16) n. 11020210013292859000 per € 84,63
17) n. 11020220022397643000 per € 344,93 nonché l'avviso di accertamento n. TS5TS5M000684 per € 3.417,66. 2. Orbene, alla luce di questo presupposto, occorre nondimeno evidenziare che la gran parte dei crediti portati dagli atti prodromici di cui si è detto erano già stati fatti oggetto di ulteriori intimazioni di pagamento, precedenti a quella impugnata in via principale in questa sede. Infatti, sul punto, è doveroso anzitutto evidenziare la rituale notificazione dell'intimazione di pagamento n. 11020199003657178/000, emessa in data 15.2.2019. Dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Ufficio (cfr. doc. 4 allegato alle controdeduzioni ADER di primo grado), infatti, essa risulta essere stata inviata all'indirizzo PEC
“Email_6” in data 26.2.2019, alle ore 11:06:27, non pervenendo a destinazione poiché si trattava di un “indirizzo non valido”. Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha ritualmente provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del DPR n. 602/1973, “a depositare telematicamente l'atto nell'area riservata del sito internet dedicato della società Società_1 https://attidepositati.infocamere.it, nonché a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul medesimo sito dedicato della società”, come risulta indicato nell'apposita attestazione prodotta agli atti. Orbene, diversamente da quanto sostenuto del contribuente, è doveroso precisare che la doglianza, prospettata dall'Ricorrente_1 con riguardo all'utilizzo da parte del mittente di un indirizzo e-mail di provenienza non compreso negli elenchi contenuti nello specifico Registro gestito dal Ministero della Giustizia (ReGIndE e/o INIPEC e/o IPA), non determinando affatto l'inesistenza dell'atto, è sicuramente superata, nel caso di specie, dalla pacifica riconducibilità dell'atto all'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Invero, il contribuente non ha mai negato la provenienza dell'atto dall'Ufficio attuale appellato – chiaramente indicato nell'intestazione dell'atto - e, pertanto, la notizia del medesimo, da lui ricevuta attraverso una e-mail, ad un indirizzo pacificamente intestato al sig. Ricorrente_1, era sicuramente idonea a determinare la decorrenza del termine per la sua impugnazione ed a rendere pienamente edotto il destinatario della pretesa qui azionata. Occorre infatti ricordare che, recentemente, la Suprema Corte ha fornito precise indicazioni a conferma dell'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'attuale appellante, laddove ha affermato che:
“In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.” (Cass. 18.5.2022 n. 15979). Ricorrente_1Inoltre, nessuna nullità può farsi derivare dal fatto che il sig. non fosse un soggetto tenuto a munirsi di un indirizzo PEC. Infatti, ciò che unicamente rileva in questa sede è la circostanza che l'indirizzo e-mail a cui è stata inviata la notifica fosse effettivamente riconducibile al contribuente e non la natura obbligatoria, o meno, dell'esistenza di quella casella di posta. Orbene, nel caso di specie, la difesa dell'appellante non ha mai negato la titolarità della casella di posta sopra ricordata e, pertanto, del tutto legittima si appalesa la notifica dell'intimazione spedita in data 15.2.2019. Peraltro, sul punto, non si può neppure fare a meno di notare che il sig. Ricorrente_1 era pacificamente titolare di una ditta individuale cancellata soltanto in data 30.4.2019 (come affermato dall'Agenzia delle Entrate, DP1, senza alcuna contestazione del contribuente) e, dunque, ancora esistente all'epoca della notifica di cui si tratta. Dunque, l'Ricorrente_1 in quel momento era ancora obbligato ad essere titolare di una casella PEC.
3. Dunque, come correttamente ritenuto dalla decisione appellata, le doglianze dell'Ricorrente_1 si appalesano inammissibili in questa sede, poiché esse dovevano essere fatte valere nei confronti del pregresso atto impositivo, risalente al 2019, che, pur essendogli stato ritualmente notificato, non è mai stato da lui tempestivamente impugnato.
4. Questa conclusione vale ancorché tale pregresso atto impositivo fosse rappresentato da un'altra intimazione di pagamento. Infatti, la recentissima pronuncia Cass. 21.7.2025 n. 20476 ha ribadito quanto già sostenuto dall'orientamento di legittimità prevalente, secondo cui “l'intimazione di pagamento costituisce un atto senz'altro riconducibile all'avviso di mora annoverato espressamente dall'art. 19 d.lgs. cit. (Cass. n. 8279/2008, 1658/13), e pertanto ove non impugnato si determina la cristallizzazione del credito fiscale”, dando espressamente continuità a quanto affermato anche da Cass. 6436/2025 secondo cui: “Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale – quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata - questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024), dunque rientrante nell'elenco tassativo suddetto, come emerge anche da Cass n. 3005/2020”. Alla luce dell'inquadramento dell'intimazione ad adempiere tra gli atti necessariamente impugnabili, in modo del tutto condivisibile, la già citata sentenza della Suprema Corte (Cass. 20476/2025) ha quindi concluso nel senso che: “Da tanto discende che qualsiasi eccezione relativa alla pretesa portata da tale atto impositivo è preclusa, ivi compresa quella di prescrizione del credito fiscale che sia compiuta precedentemente alla notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (da ultimo Cass. 05/08/2004, n. 22108, e precedenti ivi citati).”. E' stato, pertanto, definitivamente fissato il principio di diritto secondo cui: “L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19, d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.”. Identiche conclusioni sono state, ancora più recentemente, ribadite da Cass. 31.12.2025 n. 35019. 5. L'inammissibilità delle doglianze riferite a crediti già portati di pregressi atti impositivi mai tempestivamente impugnati, consegue al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo - come accaduto nella specie con riferimento al primo dei due atti di intimazione, id est l'atto di intimazione del 2008 - è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante v . Cass. n. 16641 del 2011; Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 3005 del 2020; Cass. n. 37259 del 2021; Cass. n. 13260 del 2022; Cass. n. 34902 del 2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, co. 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l' impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l' intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l' illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (v. recentemente Cass. n. 10736 del 2024). In altri termini, questa Corte ha, infatti, chiarito che "sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato" (v. Cass. n. 12263 del 2007; Cass. n. 8335 del 2003), precisando, tuttavia, che "Questo, peraltro, non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito" (v. Cass., Sez. Un., n. 23397 del 2016; Cass. n. 5574 del 2024; Cass. n. 11800 del 2018; Cass. n. 11760 del 2019; Cass. n. 33797 del 2019).” (così, assai recentemente, si è espressa Cass. 13.2.2025 n. 3733).
6. Conseguentemente, sulla scorta del già evidenziato orientamento della Suprema Corte, la mancata tempestiva impugnazione degli atti impositivi prodromici rende inammissibile qualsivoglia eccezione riferita ai crediti portati dai medesimi, ivi compresa quella inerente alla già maturata decadenza della pretesa impositiva o alla prescrizione dei crediti. Infatti, sul punto, non si può fare a meno di notare che le eccezioni di decadenza o di prescrizione avrebbero dovuto essere proposte, ex art. 21 del D.Lgs 546/92, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica di quell'intimazione di pagamento. Si noti, invero, che anche l'intervenuta prescrizione rappresentava una situazione che lo stesso contribuente assume essersi già maturata in quel momento e, quindi, la doglianza ad essa relativa consisteva in un'eccezione in senso stretto o proprio (cfr. Cass. 19.1.2007 n. 1194), che avrebbe dovuto essere sollevata avverso quegli atti impositivi, risultando invece ormai preclusa in questa sede.
7. E' bensì vero che l'intimazione di pagamento notificata nel 2019 - pur avendo ad oggetto, per la gran parte, i medesimi crediti oggetto del presente processo - non faceva riferimento a 5 delle cartelle poi inserite nell'atto impositivo fatto oggetto di impugnazione in questa sede e, precisamente, a:
1) Cartella n. 11020010380843076000 per € 17.226,26
2) Cartella n. 11020190017974437000 per € 87,49
3) Cartella n. 11020190043612719000 per € 86,65
4) Cartella n. 11020210013292859000 per € 84,63
5) Cartella n. 11020220022397643000 per € 344,93 8. Tuttavia, altrettanto comprovata è la rituale notificazione al contribuente, nel 2016, dell'ulteriore intimazione di pagamento n. 11020169007811408/000. Dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Ufficio (cfr. doc. 3 allegato alle controdeduzioni DER di primo grado), infatti, essa risulta essere stata notificata a mezzo posta al contribuente, presso l'indirizzo dell'Ricorrente_1 (sito in Carmagnola, Indirizzo_1) risultante dal suo certificato di residenza in quel momento, ove il destinatario, in data 8.4.2016, era “sconosciuto”, con conseguente avvenuto deposito presso la casa Comunale. Orbene, in tale intimazione era ricompresa anche la cartella n. 11020010380843076000 (all'epoca riferita a soli € 15.651,95, alla luce della minore quantità di interessi maturati). Dunque, per i crediti fiscali portati da quella cartella il contribuente avrebbe dovuto far valere i vizi da lui eccepiti in questa sede entro i 60 giorni dalla notifica (del 2016) relativa a quell'intimazione di pagamento. In altre parole, facendo applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportati, anche tale credito deve ritenersi ormai definitivamente cristallizzato.
9. Infine, vi è prova documentale (cfr. doc. 2 allegato alle controdeduzioni ADER di primo grado) anche della notifica delle più recenti cartelle esattoriali indirizzate al contribuente. Si deve infatti precisare sul punto quanto segue. La cartella n. 11020190017974437000 risulta essere stata inviata all'indirizzo PEC
“Email_6” in data 27.2.2019, alle ore 22:33:33, non pervenendo a destinazione poiché si trattava di un “indirizzo non valido”. Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha ritualmente provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del DPR n. 602/1973, “a depositare telematicamente Società_1l'atto nell'area riservata del sito internet dedicato della società https://attidepositati.infocamere.it, nonché a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul medesimo sito dedicato della società”, come risulta indicato nell'apposita attestazione prodotta agli atti. Circa la validità di tale notificazione, valgono ovviamente le precisazioni già esposte poc'anzi circa la legittimità della procedura seguita dall'Ufficio attraverso l'utilizzo di una casella di posta pacificamente intestata all'attuale appellante. La cartella n. 11020190043612719000 risulta essere stata ritualmente depositata presso la Casa comunale il 8.10.2019, dopo che, all'indirizzo di San Germano Chisone, Indirizzo_2, il destinatario era stato accertato come “assente”. La cartella n. 11020210013292859000 risulta essere stata ritualmente notificata in data 6.8.2022, essendo stata ricevuta a mani proprie da Ricorrente_1. Infine, pure la cartella n. 11020220022397643000 risulta essere stata ritualmente notificata in data 25.6.2022, essendo stata ricevuta a mani proprie da Ricorrente_1. Ricorrente_1Con riferimento a queste ultime due cartelle è da notare che l' non ha mai prospettato in alcun modo che i plichi da lui personalmente ricevuti rispettivamente in data 6.8.2022 ed in data 25.6.2022 avessero un contenuto diverso da quello sopra indicato e, pertanto, deve ritenersi acclarato che essi contenessero effettivamente gli atti impositivi indicati dall'Ufficio (ed il cui numero è pure testualmente riportato in ciascun avviso di ricevimento). Dunque, anche con riferimento ai crediti fiscali portati dalle 4 cartelle da ultimo considerate, l'impugnazione del contribuente si appalesa ampiamente tardiva poiché operata ben oltre i 60 giorni dalla notifica di ciascuna di esse.
10. Resta da verificare la fondatezza dell'eccezione sollevata dal contribuente con riguardo alla prescrizione dei diritti azionati che, a suo dire, sarebbe maturata successivamente alla notifica degli atti impositivi sopra ricordati, che, come già detto, hanno provveduto a cristallizzare i crediti, ma ovviamente non hanno alcun effetto in merito all'eventuale loro prescrizione maturata nel periodo successivo.
11. Orbene, in relazione all'individuazione del termine di prescrizione applicabile al caso di specie, occorre richiamare l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, invocata anche dalla parte appellante, secondo cui: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.” (Cass. SS.UU. 17.11.2016 n. 23397; conf. Cass. 15.5.2018 n. 11800 e Cass. 19.12.2019 n. 33797). Alla luce di questi chiari principi, non si può fare a meno di osservare che, nel caso di specie - come già correttamente osservato dalla decisione qui appellata - è doveroso applicare il termine ordinario di prescrizione decennale, laddove è stato operato il recupero dei tributi erariali. E' stato infatti ripetutamente chiarito dalla Cassazione che: “Il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta.” (Cass. 11.12.2019 n. 32308 e Cass. 26.6.2020 n. 12740). Diverse conclusioni devono invece essere assunte con limitato riferimento alle sanzioni ed agli interessi, poiché, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità: “Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale.” (Cass. 24.1.2023 n. 2095) e, quindi: “In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.” (Cass.
8.3.2020 n. 7486).
12. Conseguentemente, alla luce dei predetti principi, risulta evidentemente infondata la pretesa del contribuente volta a far accertare la prescrizione dei tributi erariali fatti oggetto di tutte le cartelle esattoriali di cui si è detto, poiché l'intimazione di pagamento impugnata in questa sede (che ha anche valore interruttivo della prescrizione) risulta pacificamente notificata in data 17.5.2024 e, quindi, entro il decennio successivo alla notifica delle precedenti intimazioni di pagamento (oppure della notifica delle cartelle ad esse successive).
13. Diversa conclusione deve invece essere raggiunta – contrariamente a quanto ritenuto dalla decisione di primo grado - con riguardo alla pretesa tributaria riferita alle sanzioni ed agli interessi portati dalla cartella n. 11020010380843076000 e, cioè, dall'unica cartella che risulta essere stata fatta oggetto soltanto di un'intimazione di pagamento notificata all'Ricorrente_1 (nel 2016) ben oltre un quinquennio prima dell'intimazione impugnata in questa sede. Invero, non essendo stata comprovata, dagli Uffici interessati, l'esistenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione intervenuti successivamente alla notifica della cartella n. 11020010380843076000 (e prima della notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata), deve concludersi per l'effettivo decorso del termine quinquennale idoneo a determinare la prescrizione degli interessi e delle sanzioni pretese dall'Amministrazione con riguardo a quella cartella. Conseguentemente, in parziale accoglimento dell'appello presentato dalla contribuente, si deve procedere alla parziale riforma della decisione di primo grado ed al contestuale annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle somme richieste a titolo di interessi e sanzioni già fatte oggetto della cartella n. 11020010380843076000. Giova precisare che analoga conclusione non può essere raggiunta per le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni portate dall'intimazione di pagamento notificata al contribuente in data 14.2.2019, poiché il decorso del quinquennio è stato prorogato per effetto della normativa emergenziale anti Covid-19. Come è noto, infatti, l'art. 67 del d.l. 17.3.2020 n. 18, conv. in L. 24.4.2020 n. 27, dispone al comma 1, che: “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” ed al comma 4 precisa che: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.” Orbene, il richiamato art. 12, comma 1, D.Lgs. 159/15 precisa che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.” Il complesso di tali disposizioni determina, quindi, la sospensione, per 85 giorni (corrispondenti al lasso temporale compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.5.2020), del termine previsto dall'art. 43 DPR 600/73. A giudizio di questa Corte, il dettato normativo poc'anzi ricordato, proprio perché si esprime in termini di “sospensione” della decorrenza di tutti i “termini” in corso, non può avere altro effetto se non quello di prolungare per 85 giorni l'intero termine, previsto a pena di decadenza per l'emissione degli avvisi di accertamento, laddove – come nel caso di specie – il decorso di esso fosse in corso durante il periodo dell'epidemia preso in considerazione dalla legge. Infatti, la diversa interpretazione - che ha trovato un riscontro in parte della giurisprudenza di merito - secondo cui la proroga prevista nell'art. 67 D.L. 18/2020 avrebbe avuto valenza esclusivamente per l'anno durante il quale si è verificata l'epidemia COVID, senza influire sul decorso del termine quinquennale successivo, non pare condivisibile, poiché contrasta con la ratio della disposizione, che è evidentemente quella di consentire agli uffici impositori un maggior lasso temporale per emettere gli avvisi di accertamento, sopperendo così al rallentamento delle attività impositive determinato dalle restrizioni imposte dalla legge durante l'epidemia. E' di tutta evidenza, infatti, che l'impossibilità di lavorare durante quel periodo temporale ha necessariamente influenzato la durata della trattazione di tutte le pratiche in corso;
appare incongruo, quindi, limitare la proroga del termine a quelle sole situazioni ormai giunte a scadenza. A sostegno della conclusione sostenuta dal contribuente, non risulta affatto decisivo il richiamo all'art. 157 d.l. n. 34 del 2020, poiché tale norma è intervenuta per disciplinare specificamente gli accertamenti aventi scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31.12.2020 (prevedendo che gli stessi potevano essere notificati fino al 31.12.2021) e, dunque, con carattere di specialità rispetto alla previsione dell'art. 67 sopra citato. Siffatta ulteriore disposizione, quindi, non ha assolutamente proceduto all'abrogazione tacita o implicita della norma qui in considerazione, come invece erroneamente sostenuto dalla difesa del contribuente. Del resto, anche la Suprema Corte recentissimamente ha avuto modo di pronunciarsi nel senso che qui si sostiene, affermando testualmente che: “occorre interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 159 del 2015” (cfr. Cass. 15.1.2025 n. 960). Dunque, nel caso di specie, la notifica dell'intimazione di pagamento fatta oggetto di impugnazione in questa sede è intervenuta (il 17.5.2024) in un momento in cui non era ancora decorso neppure il termine quinquennale di prescrizione (comprensivo della proroga di 85 giorni) decorrente dal 26.2.2019 e cioè dalla data di avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento n. 11020199003657178/000). Pertanto, tutte le ulteriori domande del sig. Ricorrente_1 (diverse da quelle riferite agli interessi e sanzioni portati dalla cartella n. 11020010380843076000), volte ad ottenere l'annullamento dei recuperi di imposta posti in essere dall'Amministrazione fiscale, devono invece essere rigettate.
14. Chiarito quanto sopra si appalesa totalmente infondato il motivo di appello riferito alla statuizione di primo grado riferita alle spese di lite. E' infatti indiscutibile la pressoché completa soccombenza dell'Ricorrente_1 rispetto alla domanda giudiziale inizialmente proposta (posto che il valore degli interessi e delle sanzioni, per cui è stato operato l'annullamento dell'atto, come sopra precisato, era apparsa del tutto trascurabile rispetto all'ingente entità del credito complessivo effettivamente spettante all'Amministrazione), il che rendeva doverosa la condanna del medesimo alla refusione integrale delle spese di lite. Inoltre, sul punto, è doveroso precisare che non sussiste alcuna circostanza fattuale idonea ad essere valutata quale “grave ed eccezionale ragione” che la legge richiede per addivenire ad una compensazione delle spese processuali. Ricorrente_1Anzi, il fatto che il sig. avesse tardivamente proposto una serie di eccezioni riferite pure a cartelle esattoriali che, addirittura, gli erano state notificate a mani fin dal 2022, rendeva evidente la doverosità della condanna del contribuente alle spese.
15. Il parziale accoglimento dell'appello avanzato dal contribuente rende, invece, doveroso compensare parzialmente le spese di lite del presente grado di giudizio, sia pure nella ridotta misura di un quinto (data la già evidenziata modestia dell'importo a cui si riferisce l'accoglimento dell'appello) con riguardo alle spese relative all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia delle Entrate Riscossione. Il rimborso delle spese deve essere invece integrale in favore della CCIIAA di Torino, poiché la pretesa creditoria avanzata da tale soggetto si è rivelata interamente fondata. La prevalente soccombenza dell'Ricorrente_1 impone, infine, la sua condanna a rifondere i quattro quinti delle spese sostenute da ciascuna parte appellata nel presente grado di giudizio, che si liquidano, con riferimento alla fase di merito (essendo già stata liquidata la pregressa fase cautelare), come in dispositivo. Le spese liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione devono essere altresì distratte in favore del difensore di quella parte appellata, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della decisione di primo grado, annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle somme richieste a titolo di interessi e sanzioni già fatte oggetto della cartella n. 11020010380843076000; conferma nel resto la decisione di primo grado;
condanna il contribuente a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio in favore della CCIIAA di Torino, che si liquidano, con riferimento alla fase di merito, in complessivi € 1.000,00; condanna altresì il contribuente a rifondere i quattro quinti delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, DP1, e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che si liquidano, per tale quota, con riferimento alla fase di merito, in complessivi € 4.500,00, oltre accessori di legge ove dovuti, per ciascuna di quelle parti appellate, con distrazione delle spese liquidate all'Agenzia delle Entrate – Riscossione in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario;
dichiara compensate per un quinto le spese di lite tra la parte appellante, da un lato, e l'Agenzia delle Entrate - DP1 nonché l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, dall'altro lato. Torino, 14.1.2026.
Il Presidente est.
Dr. Marcello Pisanu
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore FAZIO ANTONINO, Giudice VALERO MASSIMO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 747/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Torino
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Torino Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Carmagnola - Piazza A. Manzoni 10 10022 Carmagnola TO
Email_5 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 783/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2 e pubblicata il 29/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249014017083000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249014017083000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249014017083000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249014017083000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Il contribuente appellante così conclude:
“In via preliminare Voglia la Corte di Giustizia Tributaria Illustrissima sospendere l'esecutività della sentenza n. 783/2025 del 29.05.2025, anche inaudita altera parte Nel merito In accoglimento del presente appello, Voglia integralmente riformare la sentenza n.783/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Torino sez. II proc. RG n. 1282/2024 per tutte le suesposte ragioni in fatto e in diritto;
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA secondo le regole ordinarie sulla soccombenza.”
L'appellata Agenzia delle Entrate - Riscossione così conclude:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettare l'atto di appello del Ricorrente_1Sig. , in quanto infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 783/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”.
L'appellata Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, così conclude:
“CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) IN VIA CAUTELARE il rigetto dell'istanza di sospensione della pronuncia. 2) NEL MERITO il rigetto dell'appello. In ogni caso, la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
L'appellata Camera di Commercio Industria e Artigianato di Torino così conclude:
“Voglia l'Ill.ma Corte Tributaria adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
- accertare e dichiarare la legittimità e la tempestività dell'attività svolta dalla Camera di commercio di Torino, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata nei confronti della Camera di commercio di Torino in quanto infondata;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Camera di commercio di Torino relativamente alle doglianze del contribuente;
- e, quindi, confermare la sentenza n. 783/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Torino;
- con vittoria delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio. Con riserva di ulteriormente eccepire, integrare e produrre.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con apposito ricorso, Ricorrente_1 impugnava, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, un'intimazione di pagamento (per complessivi € 628.649,20) ed alcuni atti presupposti alla stessa (precisamente un avviso di accertamento e n. 17 cartelle esattoriali, per un credito totale di € 466.647,91). A sostegno dell'impugnazione, il contribuente evidenziava anzitutto l'erroneità della somma richiesta, poiché non corrispondente alle risultanze degli estratti di ruolo. Inoltre, eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione de qua e, conseguentemente, l'intervenuta decadenza dal potere impositivo e la prescrizione dei crediti oggetto di causa (soggetti – a suo dire – ad un termine quinquennale). Sosteneva, altresì, l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo al fine di far valere l'intervenuta prescrizione delle cartelle.
2. Si costituiva in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE S.p.a., evidenziando in via preliminare la correttezza degli importi fatti oggetto dell'intimazione, poiché la controparte non aveva considerato, sul punto, le somme dovute a titolo di interessi, spese esecutive ed oneri di riscossione. Nel merito, evidenziava la rituale notifica di tutte le cartelle di pagamento impugnate, con conseguente inammissibilità delle eccezioni sollevate dalla controparte con riguardo ai crediti portati da quegli atti prodromici, mai tempestivamente impugnati e, quindi, ormai cristallizzati. Evidenziava, in ogni caso, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, poiché al contribuente erano state notificate anche due ulteriori intimazioni di pagamento, una in data 22.4.2016 ed un'altra in data 15.3.2019, anch'esse mai impugnate, con conseguente irretrattabilità dei crediti dalle stesse portati. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'impugnazione avversaria.
3. Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, la quale precisava che la discrepanza tra gli importi iscritti a ruolo e quelli fatti oggetto di intimazione era dovuta alla maturazione di interessi di mora ed oneri di riscossione. Ricordava poi che tutti gli atti prodromici (ivi compreso anche l'avviso di accertamento) erano stati ritualmente notificati e mai tempestivamente impugnati dal contribuente, con conseguente cristallizzazione dei crediti azionati ed inammissibilità delle eccezioni di decadenza e prescrizione avanzate dall'Ricorrente_1. In ogni caso, evidenziava anche l'infondatezza nel merito delle pretese del contribuente. Aggiungeva poi che il ruolo costituiva un atto non impugnabile.
4. Si costituiva infine in giudizio pure la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino la quale, con riferimento ai crediti dalla stessa vantati, contestava l'asserita prescrizione degli stessi ed affermava la tempestività dell'azionamento della pretesa impositiva. Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo all'asserito difetto di notifica degli atti impugnati.
5. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino respingeva il ricorso, rilevando che gli argomenti avanzati dal ricorrente a sostegno dell'infondatezza della pretesa impositiva risultavano confutati dalle osservazioni formulate dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e dall'Agenzia delle Entrate DP1, che venivano pienamente condivise. In particolare, affermava la regolare notifica degli atti pregressi e di due intimazioni di pagamento, in merito alle quali la difesa del ricorrente non era stata in grado di formulare obiezioni circostanziate, con conseguente inammissibilità delle eccezioni di prescrizione e decadenza avanzate dal contribuente. Infine, condannava l'Ricorrente_1, quale parte interamente soccombente, alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 10.000,00, in favore di ciascuna parte costituita Agenzia Riscossioni e Agenzia delle Entrate, nonché di € 1.000,00 in favore della Camera di Commercio, oltre accessori se dovuti.
6. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello il contribuente, censurando la decisione di primo grado anzitutto laddove aveva omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate nel ricorso introduttivo del giudizio. Ribadiva, infatti, di non avere mai ricevuto rituale notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata. In particolare, l'appellante affermava l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento asseritamente eseguita il 15.3.2019, la quale, comunque, non comprendeva le somme portate da tre delle cartelle prodromiche impugnate. Più precisamente, sul punto, sosteneva l'illegittimità della notifica eseguita all'Ricorrente_1 a mezzo PEC, poiché l'indirizzo del mittente non era compreso in pubblici registri ed, inoltre, il contribuente non era soggetto ad alcun obbligo di elezione di un domicilio digitale. Ribadiva, poi, la già intervenuta prescrizione dei crediti azionati antecedentemente alla notifica dell'intimazione di pagamento del 24.6.2016, che - a suo dire - non poteva avere l'effetto di irretrattabilità dei crediti dalla stessa portati, trattandosi, nella specie, di opposizione all'esecuzione. Confermava, inoltre, la nullità della notifica di ciascuna delle cartelle prodromiche e sosteneva l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione, quantomeno per gli interessi e le sanzioni. In ogni caso, impugnava la decisione di primo grado in punto spese di lite, evidenziando il fatto di avere avuto conoscenza della pretesa esattoriale soltanto a seguito di apposita richiesta formulata dal contribuente in via stragiudiziale. Infine, formulava istanza di “inibitoria della sentenza” e di sospensione di tutti gli atti impugnati, alla luce della fondatezza dell'appello proposto e del pericolo di un danno grave ed irreparabile, stante l'entità delle somme dovute rispetto alle condizioni economiche della parte, dato che l'Ricorrente_1 era titolare di un reddito da lavoro dell'importo di € 1.600,00 circa al mese e risultava privo della proprietà di beni immobili.
7. In data 8.9.2025, si costituiva in giudizio la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, facendo presente la tempestività delle proprie pretese creditorie, riferite al mancato pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro delle Imprese della ditta individuale facente capo all'Ricorrente_1 e, con riferimento, alle ulteriori eccezioni sollevate dall'appellante eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. Chiedeva quindi la conferma della sentenza appellata.
8. In data 11.9.2025, si costituiva in grado di appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, ribadendo anzitutto che la mancata tempestiva impugnazione delle intimazioni di pagamento precedenti all'atto qui impugnato aveva avuto l'effetto di cristallizzare il debito tributario, anche con riguardo alle sanzioni ed agli interessi. Contestava, poi, la maturazione di qualsivoglia prescrizione dei crediti oggetto del giudizio, dovendosi tenere conto anche della sospensione dei termini previsti dalla normativa emergenziale COVID. Infine, si opponeva alla richiesta cautelare della controparte, eccependo l'inammissibilità di detta richiesta riferita agli atti impositivi e non rilevando, a suo dire, avanti al giudice di appello il requisito del periculum in mora. In ogni caso, eccepiva l'inesistenza di gravi e fondati motivi a sostegno dell'istanza, poiché la controparte non aveva documentato alcunché in ordine alla propria attuale situazione patrimoniale, né aveva fornito alcuna prova sul pregiudizio potenzialmente derivante dalla riscossione della somma dovuta.
9. In data 17.9.2025, questa Corte respingeva l'istanza cautelare avanzata dal contribuente.
10. In data 20.11.2025, si costituiva in giudizio anche la Agenzia delle Entrate - Riscossione, ribadendo la rituale notifica di tutti gli atti (17 cartelle ed un avviso di accertamento) prodromici all'intimazione di pagamento impugnata in questa sede e, conseguentemente, rilevando l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza dal potere impositivo. In merito alla prescrizione, rilevava poi l'applicabilità del termine decennale anche alle sanzioni ed agli interessi e, comunque, evidenziava l'intervenuta notifica anche di due intimazioni di pagamento nel 2016 e nel 2019, mai opposte dal contribuente, dal che era derivata l'irretrattabilità dei crediti portati da tali atti. Sul punto, sosteneva la ritualità della notifica pure dell'intimazione più recente poiché operata ad un indirizzo di posta elettronica del contribuente, risultante dal registro INI-PEC.
11. All'esito dell'udienza odierna, fissata per la discussione del merito della controversia, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte pronunciava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, è anzitutto opportuno precisare che l'oggetto del presente processo è costituito dall'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 11020249014017083/000 (per complessivi € 628.649,20), pacificamente notificata al contribuente in data 17.5.2024 (come Ricorrente_1riconosciuto dall' a p. 2 del ricorso introduttivo ed attestato dal doc. 5 allegato alle controdeduzioni dell'ADER in primo grado), nonché di alcuni atti presupposti alla stessa (precisamente un avviso di accertamento e n. 17 cartelle esattoriali, per un credito totale di € 466.647,91). In particolare, sono state impugnate, insieme alla già citata intimazione di pagamento n. 11020249014017083/000, anche le seguenti 17 cartelle di pagamento:
1) n. 11020010380843076000 per € 17.226,26
2) n. 11020020073001739000 per € 61,43
3) n. 11020020148741040000 per € 66.747,64
4) n. 11020050047080964000 per € 238.340,57
5) n. 11020060007812509000 per € 137.493,91
6) n. 11020080057184349000 per € 1.885,80
7) n. 11020120036175472000 per € 131,02
8) n. 11020140038381053000 per € 171,66
9) n. 11020140042384808000 per € 162,31
10) n. 11020150005607331000 per € 129,23
11) n. 11020150051959743000 per € 154,55 12) n. 11020170001808950000 per € 95,35
13) n. 11020180009480423000 per € 88,22
14) n. 11020190017974437000 per € 87,49
15) n. 11020190043612719000 per € 86,65
16) n. 11020210013292859000 per € 84,63
17) n. 11020220022397643000 per € 344,93 nonché l'avviso di accertamento n. TS5TS5M000684 per € 3.417,66. 2. Orbene, alla luce di questo presupposto, occorre nondimeno evidenziare che la gran parte dei crediti portati dagli atti prodromici di cui si è detto erano già stati fatti oggetto di ulteriori intimazioni di pagamento, precedenti a quella impugnata in via principale in questa sede. Infatti, sul punto, è doveroso anzitutto evidenziare la rituale notificazione dell'intimazione di pagamento n. 11020199003657178/000, emessa in data 15.2.2019. Dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Ufficio (cfr. doc. 4 allegato alle controdeduzioni ADER di primo grado), infatti, essa risulta essere stata inviata all'indirizzo PEC
“Email_6” in data 26.2.2019, alle ore 11:06:27, non pervenendo a destinazione poiché si trattava di un “indirizzo non valido”. Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha ritualmente provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del DPR n. 602/1973, “a depositare telematicamente l'atto nell'area riservata del sito internet dedicato della società Società_1 https://attidepositati.infocamere.it, nonché a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul medesimo sito dedicato della società”, come risulta indicato nell'apposita attestazione prodotta agli atti. Orbene, diversamente da quanto sostenuto del contribuente, è doveroso precisare che la doglianza, prospettata dall'Ricorrente_1 con riguardo all'utilizzo da parte del mittente di un indirizzo e-mail di provenienza non compreso negli elenchi contenuti nello specifico Registro gestito dal Ministero della Giustizia (ReGIndE e/o INIPEC e/o IPA), non determinando affatto l'inesistenza dell'atto, è sicuramente superata, nel caso di specie, dalla pacifica riconducibilità dell'atto all'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Invero, il contribuente non ha mai negato la provenienza dell'atto dall'Ufficio attuale appellato – chiaramente indicato nell'intestazione dell'atto - e, pertanto, la notizia del medesimo, da lui ricevuta attraverso una e-mail, ad un indirizzo pacificamente intestato al sig. Ricorrente_1, era sicuramente idonea a determinare la decorrenza del termine per la sua impugnazione ed a rendere pienamente edotto il destinatario della pretesa qui azionata. Occorre infatti ricordare che, recentemente, la Suprema Corte ha fornito precise indicazioni a conferma dell'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'attuale appellante, laddove ha affermato che:
“In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.” (Cass. 18.5.2022 n. 15979). Ricorrente_1Inoltre, nessuna nullità può farsi derivare dal fatto che il sig. non fosse un soggetto tenuto a munirsi di un indirizzo PEC. Infatti, ciò che unicamente rileva in questa sede è la circostanza che l'indirizzo e-mail a cui è stata inviata la notifica fosse effettivamente riconducibile al contribuente e non la natura obbligatoria, o meno, dell'esistenza di quella casella di posta. Orbene, nel caso di specie, la difesa dell'appellante non ha mai negato la titolarità della casella di posta sopra ricordata e, pertanto, del tutto legittima si appalesa la notifica dell'intimazione spedita in data 15.2.2019. Peraltro, sul punto, non si può neppure fare a meno di notare che il sig. Ricorrente_1 era pacificamente titolare di una ditta individuale cancellata soltanto in data 30.4.2019 (come affermato dall'Agenzia delle Entrate, DP1, senza alcuna contestazione del contribuente) e, dunque, ancora esistente all'epoca della notifica di cui si tratta. Dunque, l'Ricorrente_1 in quel momento era ancora obbligato ad essere titolare di una casella PEC.
3. Dunque, come correttamente ritenuto dalla decisione appellata, le doglianze dell'Ricorrente_1 si appalesano inammissibili in questa sede, poiché esse dovevano essere fatte valere nei confronti del pregresso atto impositivo, risalente al 2019, che, pur essendogli stato ritualmente notificato, non è mai stato da lui tempestivamente impugnato.
4. Questa conclusione vale ancorché tale pregresso atto impositivo fosse rappresentato da un'altra intimazione di pagamento. Infatti, la recentissima pronuncia Cass. 21.7.2025 n. 20476 ha ribadito quanto già sostenuto dall'orientamento di legittimità prevalente, secondo cui “l'intimazione di pagamento costituisce un atto senz'altro riconducibile all'avviso di mora annoverato espressamente dall'art. 19 d.lgs. cit. (Cass. n. 8279/2008, 1658/13), e pertanto ove non impugnato si determina la cristallizzazione del credito fiscale”, dando espressamente continuità a quanto affermato anche da Cass. 6436/2025 secondo cui: “Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale – quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata - questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024), dunque rientrante nell'elenco tassativo suddetto, come emerge anche da Cass n. 3005/2020”. Alla luce dell'inquadramento dell'intimazione ad adempiere tra gli atti necessariamente impugnabili, in modo del tutto condivisibile, la già citata sentenza della Suprema Corte (Cass. 20476/2025) ha quindi concluso nel senso che: “Da tanto discende che qualsiasi eccezione relativa alla pretesa portata da tale atto impositivo è preclusa, ivi compresa quella di prescrizione del credito fiscale che sia compiuta precedentemente alla notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (da ultimo Cass. 05/08/2004, n. 22108, e precedenti ivi citati).”. E' stato, pertanto, definitivamente fissato il principio di diritto secondo cui: “L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19, d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.”. Identiche conclusioni sono state, ancora più recentemente, ribadite da Cass. 31.12.2025 n. 35019. 5. L'inammissibilità delle doglianze riferite a crediti già portati di pregressi atti impositivi mai tempestivamente impugnati, consegue al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo - come accaduto nella specie con riferimento al primo dei due atti di intimazione, id est l'atto di intimazione del 2008 - è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante v . Cass. n. 16641 del 2011; Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 3005 del 2020; Cass. n. 37259 del 2021; Cass. n. 13260 del 2022; Cass. n. 34902 del 2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, co. 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l' impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l' intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l' illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (v. recentemente Cass. n. 10736 del 2024). In altri termini, questa Corte ha, infatti, chiarito che "sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato" (v. Cass. n. 12263 del 2007; Cass. n. 8335 del 2003), precisando, tuttavia, che "Questo, peraltro, non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito" (v. Cass., Sez. Un., n. 23397 del 2016; Cass. n. 5574 del 2024; Cass. n. 11800 del 2018; Cass. n. 11760 del 2019; Cass. n. 33797 del 2019).” (così, assai recentemente, si è espressa Cass. 13.2.2025 n. 3733).
6. Conseguentemente, sulla scorta del già evidenziato orientamento della Suprema Corte, la mancata tempestiva impugnazione degli atti impositivi prodromici rende inammissibile qualsivoglia eccezione riferita ai crediti portati dai medesimi, ivi compresa quella inerente alla già maturata decadenza della pretesa impositiva o alla prescrizione dei crediti. Infatti, sul punto, non si può fare a meno di notare che le eccezioni di decadenza o di prescrizione avrebbero dovuto essere proposte, ex art. 21 del D.Lgs 546/92, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica di quell'intimazione di pagamento. Si noti, invero, che anche l'intervenuta prescrizione rappresentava una situazione che lo stesso contribuente assume essersi già maturata in quel momento e, quindi, la doglianza ad essa relativa consisteva in un'eccezione in senso stretto o proprio (cfr. Cass. 19.1.2007 n. 1194), che avrebbe dovuto essere sollevata avverso quegli atti impositivi, risultando invece ormai preclusa in questa sede.
7. E' bensì vero che l'intimazione di pagamento notificata nel 2019 - pur avendo ad oggetto, per la gran parte, i medesimi crediti oggetto del presente processo - non faceva riferimento a 5 delle cartelle poi inserite nell'atto impositivo fatto oggetto di impugnazione in questa sede e, precisamente, a:
1) Cartella n. 11020010380843076000 per € 17.226,26
2) Cartella n. 11020190017974437000 per € 87,49
3) Cartella n. 11020190043612719000 per € 86,65
4) Cartella n. 11020210013292859000 per € 84,63
5) Cartella n. 11020220022397643000 per € 344,93 8. Tuttavia, altrettanto comprovata è la rituale notificazione al contribuente, nel 2016, dell'ulteriore intimazione di pagamento n. 11020169007811408/000. Dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Ufficio (cfr. doc. 3 allegato alle controdeduzioni DER di primo grado), infatti, essa risulta essere stata notificata a mezzo posta al contribuente, presso l'indirizzo dell'Ricorrente_1 (sito in Carmagnola, Indirizzo_1) risultante dal suo certificato di residenza in quel momento, ove il destinatario, in data 8.4.2016, era “sconosciuto”, con conseguente avvenuto deposito presso la casa Comunale. Orbene, in tale intimazione era ricompresa anche la cartella n. 11020010380843076000 (all'epoca riferita a soli € 15.651,95, alla luce della minore quantità di interessi maturati). Dunque, per i crediti fiscali portati da quella cartella il contribuente avrebbe dovuto far valere i vizi da lui eccepiti in questa sede entro i 60 giorni dalla notifica (del 2016) relativa a quell'intimazione di pagamento. In altre parole, facendo applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportati, anche tale credito deve ritenersi ormai definitivamente cristallizzato.
9. Infine, vi è prova documentale (cfr. doc. 2 allegato alle controdeduzioni ADER di primo grado) anche della notifica delle più recenti cartelle esattoriali indirizzate al contribuente. Si deve infatti precisare sul punto quanto segue. La cartella n. 11020190017974437000 risulta essere stata inviata all'indirizzo PEC
“Email_6” in data 27.2.2019, alle ore 22:33:33, non pervenendo a destinazione poiché si trattava di un “indirizzo non valido”. Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha ritualmente provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del DPR n. 602/1973, “a depositare telematicamente Società_1l'atto nell'area riservata del sito internet dedicato della società https://attidepositati.infocamere.it, nonché a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul medesimo sito dedicato della società”, come risulta indicato nell'apposita attestazione prodotta agli atti. Circa la validità di tale notificazione, valgono ovviamente le precisazioni già esposte poc'anzi circa la legittimità della procedura seguita dall'Ufficio attraverso l'utilizzo di una casella di posta pacificamente intestata all'attuale appellante. La cartella n. 11020190043612719000 risulta essere stata ritualmente depositata presso la Casa comunale il 8.10.2019, dopo che, all'indirizzo di San Germano Chisone, Indirizzo_2, il destinatario era stato accertato come “assente”. La cartella n. 11020210013292859000 risulta essere stata ritualmente notificata in data 6.8.2022, essendo stata ricevuta a mani proprie da Ricorrente_1. Infine, pure la cartella n. 11020220022397643000 risulta essere stata ritualmente notificata in data 25.6.2022, essendo stata ricevuta a mani proprie da Ricorrente_1. Ricorrente_1Con riferimento a queste ultime due cartelle è da notare che l' non ha mai prospettato in alcun modo che i plichi da lui personalmente ricevuti rispettivamente in data 6.8.2022 ed in data 25.6.2022 avessero un contenuto diverso da quello sopra indicato e, pertanto, deve ritenersi acclarato che essi contenessero effettivamente gli atti impositivi indicati dall'Ufficio (ed il cui numero è pure testualmente riportato in ciascun avviso di ricevimento). Dunque, anche con riferimento ai crediti fiscali portati dalle 4 cartelle da ultimo considerate, l'impugnazione del contribuente si appalesa ampiamente tardiva poiché operata ben oltre i 60 giorni dalla notifica di ciascuna di esse.
10. Resta da verificare la fondatezza dell'eccezione sollevata dal contribuente con riguardo alla prescrizione dei diritti azionati che, a suo dire, sarebbe maturata successivamente alla notifica degli atti impositivi sopra ricordati, che, come già detto, hanno provveduto a cristallizzare i crediti, ma ovviamente non hanno alcun effetto in merito all'eventuale loro prescrizione maturata nel periodo successivo.
11. Orbene, in relazione all'individuazione del termine di prescrizione applicabile al caso di specie, occorre richiamare l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, invocata anche dalla parte appellante, secondo cui: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.” (Cass. SS.UU. 17.11.2016 n. 23397; conf. Cass. 15.5.2018 n. 11800 e Cass. 19.12.2019 n. 33797). Alla luce di questi chiari principi, non si può fare a meno di osservare che, nel caso di specie - come già correttamente osservato dalla decisione qui appellata - è doveroso applicare il termine ordinario di prescrizione decennale, laddove è stato operato il recupero dei tributi erariali. E' stato infatti ripetutamente chiarito dalla Cassazione che: “Il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta.” (Cass. 11.12.2019 n. 32308 e Cass. 26.6.2020 n. 12740). Diverse conclusioni devono invece essere assunte con limitato riferimento alle sanzioni ed agli interessi, poiché, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità: “Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale.” (Cass. 24.1.2023 n. 2095) e, quindi: “In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.” (Cass.
8.3.2020 n. 7486).
12. Conseguentemente, alla luce dei predetti principi, risulta evidentemente infondata la pretesa del contribuente volta a far accertare la prescrizione dei tributi erariali fatti oggetto di tutte le cartelle esattoriali di cui si è detto, poiché l'intimazione di pagamento impugnata in questa sede (che ha anche valore interruttivo della prescrizione) risulta pacificamente notificata in data 17.5.2024 e, quindi, entro il decennio successivo alla notifica delle precedenti intimazioni di pagamento (oppure della notifica delle cartelle ad esse successive).
13. Diversa conclusione deve invece essere raggiunta – contrariamente a quanto ritenuto dalla decisione di primo grado - con riguardo alla pretesa tributaria riferita alle sanzioni ed agli interessi portati dalla cartella n. 11020010380843076000 e, cioè, dall'unica cartella che risulta essere stata fatta oggetto soltanto di un'intimazione di pagamento notificata all'Ricorrente_1 (nel 2016) ben oltre un quinquennio prima dell'intimazione impugnata in questa sede. Invero, non essendo stata comprovata, dagli Uffici interessati, l'esistenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione intervenuti successivamente alla notifica della cartella n. 11020010380843076000 (e prima della notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata), deve concludersi per l'effettivo decorso del termine quinquennale idoneo a determinare la prescrizione degli interessi e delle sanzioni pretese dall'Amministrazione con riguardo a quella cartella. Conseguentemente, in parziale accoglimento dell'appello presentato dalla contribuente, si deve procedere alla parziale riforma della decisione di primo grado ed al contestuale annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle somme richieste a titolo di interessi e sanzioni già fatte oggetto della cartella n. 11020010380843076000. Giova precisare che analoga conclusione non può essere raggiunta per le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni portate dall'intimazione di pagamento notificata al contribuente in data 14.2.2019, poiché il decorso del quinquennio è stato prorogato per effetto della normativa emergenziale anti Covid-19. Come è noto, infatti, l'art. 67 del d.l. 17.3.2020 n. 18, conv. in L. 24.4.2020 n. 27, dispone al comma 1, che: “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” ed al comma 4 precisa che: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.” Orbene, il richiamato art. 12, comma 1, D.Lgs. 159/15 precisa che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.” Il complesso di tali disposizioni determina, quindi, la sospensione, per 85 giorni (corrispondenti al lasso temporale compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.5.2020), del termine previsto dall'art. 43 DPR 600/73. A giudizio di questa Corte, il dettato normativo poc'anzi ricordato, proprio perché si esprime in termini di “sospensione” della decorrenza di tutti i “termini” in corso, non può avere altro effetto se non quello di prolungare per 85 giorni l'intero termine, previsto a pena di decadenza per l'emissione degli avvisi di accertamento, laddove – come nel caso di specie – il decorso di esso fosse in corso durante il periodo dell'epidemia preso in considerazione dalla legge. Infatti, la diversa interpretazione - che ha trovato un riscontro in parte della giurisprudenza di merito - secondo cui la proroga prevista nell'art. 67 D.L. 18/2020 avrebbe avuto valenza esclusivamente per l'anno durante il quale si è verificata l'epidemia COVID, senza influire sul decorso del termine quinquennale successivo, non pare condivisibile, poiché contrasta con la ratio della disposizione, che è evidentemente quella di consentire agli uffici impositori un maggior lasso temporale per emettere gli avvisi di accertamento, sopperendo così al rallentamento delle attività impositive determinato dalle restrizioni imposte dalla legge durante l'epidemia. E' di tutta evidenza, infatti, che l'impossibilità di lavorare durante quel periodo temporale ha necessariamente influenzato la durata della trattazione di tutte le pratiche in corso;
appare incongruo, quindi, limitare la proroga del termine a quelle sole situazioni ormai giunte a scadenza. A sostegno della conclusione sostenuta dal contribuente, non risulta affatto decisivo il richiamo all'art. 157 d.l. n. 34 del 2020, poiché tale norma è intervenuta per disciplinare specificamente gli accertamenti aventi scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31.12.2020 (prevedendo che gli stessi potevano essere notificati fino al 31.12.2021) e, dunque, con carattere di specialità rispetto alla previsione dell'art. 67 sopra citato. Siffatta ulteriore disposizione, quindi, non ha assolutamente proceduto all'abrogazione tacita o implicita della norma qui in considerazione, come invece erroneamente sostenuto dalla difesa del contribuente. Del resto, anche la Suprema Corte recentissimamente ha avuto modo di pronunciarsi nel senso che qui si sostiene, affermando testualmente che: “occorre interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 159 del 2015” (cfr. Cass. 15.1.2025 n. 960). Dunque, nel caso di specie, la notifica dell'intimazione di pagamento fatta oggetto di impugnazione in questa sede è intervenuta (il 17.5.2024) in un momento in cui non era ancora decorso neppure il termine quinquennale di prescrizione (comprensivo della proroga di 85 giorni) decorrente dal 26.2.2019 e cioè dalla data di avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento n. 11020199003657178/000). Pertanto, tutte le ulteriori domande del sig. Ricorrente_1 (diverse da quelle riferite agli interessi e sanzioni portati dalla cartella n. 11020010380843076000), volte ad ottenere l'annullamento dei recuperi di imposta posti in essere dall'Amministrazione fiscale, devono invece essere rigettate.
14. Chiarito quanto sopra si appalesa totalmente infondato il motivo di appello riferito alla statuizione di primo grado riferita alle spese di lite. E' infatti indiscutibile la pressoché completa soccombenza dell'Ricorrente_1 rispetto alla domanda giudiziale inizialmente proposta (posto che il valore degli interessi e delle sanzioni, per cui è stato operato l'annullamento dell'atto, come sopra precisato, era apparsa del tutto trascurabile rispetto all'ingente entità del credito complessivo effettivamente spettante all'Amministrazione), il che rendeva doverosa la condanna del medesimo alla refusione integrale delle spese di lite. Inoltre, sul punto, è doveroso precisare che non sussiste alcuna circostanza fattuale idonea ad essere valutata quale “grave ed eccezionale ragione” che la legge richiede per addivenire ad una compensazione delle spese processuali. Ricorrente_1Anzi, il fatto che il sig. avesse tardivamente proposto una serie di eccezioni riferite pure a cartelle esattoriali che, addirittura, gli erano state notificate a mani fin dal 2022, rendeva evidente la doverosità della condanna del contribuente alle spese.
15. Il parziale accoglimento dell'appello avanzato dal contribuente rende, invece, doveroso compensare parzialmente le spese di lite del presente grado di giudizio, sia pure nella ridotta misura di un quinto (data la già evidenziata modestia dell'importo a cui si riferisce l'accoglimento dell'appello) con riguardo alle spese relative all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia delle Entrate Riscossione. Il rimborso delle spese deve essere invece integrale in favore della CCIIAA di Torino, poiché la pretesa creditoria avanzata da tale soggetto si è rivelata interamente fondata. La prevalente soccombenza dell'Ricorrente_1 impone, infine, la sua condanna a rifondere i quattro quinti delle spese sostenute da ciascuna parte appellata nel presente grado di giudizio, che si liquidano, con riferimento alla fase di merito (essendo già stata liquidata la pregressa fase cautelare), come in dispositivo. Le spese liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione devono essere altresì distratte in favore del difensore di quella parte appellata, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della decisione di primo grado, annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle somme richieste a titolo di interessi e sanzioni già fatte oggetto della cartella n. 11020010380843076000; conferma nel resto la decisione di primo grado;
condanna il contribuente a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio in favore della CCIIAA di Torino, che si liquidano, con riferimento alla fase di merito, in complessivi € 1.000,00; condanna altresì il contribuente a rifondere i quattro quinti delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, DP1, e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che si liquidano, per tale quota, con riferimento alla fase di merito, in complessivi € 4.500,00, oltre accessori di legge ove dovuti, per ciascuna di quelle parti appellate, con distrazione delle spese liquidate all'Agenzia delle Entrate – Riscossione in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario;
dichiara compensate per un quinto le spese di lite tra la parte appellante, da un lato, e l'Agenzia delle Entrate - DP1 nonché l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, dall'altro lato. Torino, 14.1.2026.
Il Presidente est.
Dr. Marcello Pisanu