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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/09/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29104/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29104/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Nicotra Fabio che lo rappresenta e difende in virtù Controparte_1 di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Pecoraro Marilina che lo Controparte_2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Controparte_1 Controparte_2 matrimonio con rito concordatario in CUMIANA il 14/02/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CUMIANA (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: e entrambi maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti e l'1/07/2005, maggiorenne ed economicamente non Persona_3 autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24.02.2016. pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 12/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e i cui estremi di iscrizione nei registri CP_1 Controparte_2 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUMIANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che i mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale, ora trasferiti nella nuova residenza di Cumiana (TO), Via XXV Aprile, n. 11, rimangano nella disponibilità esclusiva della sig.ra CP_2
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente quando l'avrà Persona_4 con sé.
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra quale Controparte_1 Controparte_2 concorso al mantenimento della figlia la somma mensile di € 250,00, importo Persona_4 da versare entro il 25 di ciascun mese attraverso bonifico bancario e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
le parti danno atto che il sig. corrisponde già detto importo sin dal mese Controparte_1 di marzo 2024;
DÀ ATTO che le parti concordano di ripartire fra di loro, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie medico-sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche ed extrascolastiche per i figli, spese da individuare, concordare e documentare secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino del 15/03/2016;
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti dichiarano che i figli e , maggiorenni, sono Persona_5 Persona_6 oramai economicamente autosufficienti, avendo trasferito altrove la rispettiva residenza anagrafica e per l'effetto DISPONE la revoca dell'assegno di mantenimento di € 250,00 ciascuno in loro favore illo tempore statuito dal Tribunale di Torino in sede di omologa delle condizioni consensuali di separazione dei coniugi;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere, alla sottoscrizione del presente accordo, entrambi economicamente indipendenti e, pertanto, nulla hanno a richiedere e/o pretendere l'un l'altro a titolo di alimenti e/o mantenimento e dichiarano, altresì, di aver già definito ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale in sede di separazione consensuale, ivi compresi i mantenimenti pregressi, e, salvo quanto ivi indicato previsto e concordato, di non aver nulla a pretendere l'un dall'altro per qualsiasi ragione o titolo e per l'effetto DISPONE la revoca dell'assegno di mantenimento di € 150,00 in favore della sig.ra illo tempore statuito dal Tribunale di Torino in sede di Controparte_2 omologa delle condizioni consensuali di separazione dei coniugi;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29104/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Nicotra Fabio che lo rappresenta e difende in virtù Controparte_1 di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Pecoraro Marilina che lo Controparte_2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Controparte_1 Controparte_2 matrimonio con rito concordatario in CUMIANA il 14/02/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CUMIANA (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: e entrambi maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti e l'1/07/2005, maggiorenne ed economicamente non Persona_3 autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24.02.2016. pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 12/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e i cui estremi di iscrizione nei registri CP_1 Controparte_2 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUMIANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che i mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale, ora trasferiti nella nuova residenza di Cumiana (TO), Via XXV Aprile, n. 11, rimangano nella disponibilità esclusiva della sig.ra CP_2
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente quando l'avrà Persona_4 con sé.
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra quale Controparte_1 Controparte_2 concorso al mantenimento della figlia la somma mensile di € 250,00, importo Persona_4 da versare entro il 25 di ciascun mese attraverso bonifico bancario e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
le parti danno atto che il sig. corrisponde già detto importo sin dal mese Controparte_1 di marzo 2024;
DÀ ATTO che le parti concordano di ripartire fra di loro, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie medico-sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche ed extrascolastiche per i figli, spese da individuare, concordare e documentare secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino del 15/03/2016;
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti dichiarano che i figli e , maggiorenni, sono Persona_5 Persona_6 oramai economicamente autosufficienti, avendo trasferito altrove la rispettiva residenza anagrafica e per l'effetto DISPONE la revoca dell'assegno di mantenimento di € 250,00 ciascuno in loro favore illo tempore statuito dal Tribunale di Torino in sede di omologa delle condizioni consensuali di separazione dei coniugi;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere, alla sottoscrizione del presente accordo, entrambi economicamente indipendenti e, pertanto, nulla hanno a richiedere e/o pretendere l'un l'altro a titolo di alimenti e/o mantenimento e dichiarano, altresì, di aver già definito ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale in sede di separazione consensuale, ivi compresi i mantenimenti pregressi, e, salvo quanto ivi indicato previsto e concordato, di non aver nulla a pretendere l'un dall'altro per qualsiasi ragione o titolo e per l'effetto DISPONE la revoca dell'assegno di mantenimento di € 150,00 in favore della sig.ra illo tempore statuito dal Tribunale di Torino in sede di Controparte_2 omologa delle condizioni consensuali di separazione dei coniugi;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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