Sentenza 30 ottobre 2002
Massime • 2
In tema di controversie relative a contratti agrari, anche relativamente al tentativo di conciliazione ex art. 46 legge n. 203 del 1982 innanzi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura trova applicazione la regola generale posta dall'art. 156 cod. proc. civ., secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato. (In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha ritenuto che la dedotta nullità del tentativo di conciliazione per omessa comunicazione della domanda relativa a controversia in materia di contratti agrari fosse risultata sanata dall'averne la parte interessata avuto comunque notizia e dall'avervi partecipato).
In materia di contratti agrari, la contestazione degli inadempimenti al conduttore di fondo rustico ai sensi dell'art. 5 legge n. 203 del 1982, ben può essere formulata, in nome e per conto del concedente, da un rappresentante (nel caso, un legale) che sia stato dal concedente medesimo (anche) verbalmente incaricato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/10/2002, n. 15295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15295 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EN AN, elettivamente domiciliato in Roma, piazza A. Marzio n. 13 (Ostia), presso il Dott. Fabio Maria Galiani, difeso dall'avv. Alberto Siciliano, nonché dall'avv. Romano Giovanni, giusta deleghe in atti;
- ricorrente -
contro
UG RE, elettivamente domiciliata in Roma, viale Eritrea n. 91, presso l'avv. Arturo Iaione, che la difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
UG BI;
UG AN,
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, sezione specializzata agraria, n. 847/2000 del 15 marzo - 6 aprile 2000 (R.G. 2370/99).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 giugno 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Giovanni Romano per il ricorrente e l'avv. Arturo Iaione per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMEMO DEL PROCESSO
Con atto 10 aprile 1995 UG BI e RE, premesso di essere proprietari di un fondo in Atripalda, località Palmoleta, condotto in affitto da EN AN convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Avellino, sezione specializzata agraria, quest'ultimo, chiedendo fosse dichiarata la risoluzione del contratto inter partes per grave inadempimento del convenuto, con condanna dello stesso al rilascio del fondo nonché al risarcimento dei danni. Esponevano gli attori, in particolare, che il convenuto da circa 10 anni aveva abbandonato la coltivazione del fondo, con omissione della cura del vigneto e della manutenzione dei pozzi artesiani e degli alberi da frutto, che lo stesso aveva altresì tagliato 10 alberi di alto fusto e ricostruito la casa colonica fuori sito, in zona di impervio raggiungimento, e con una volumetria inferiore di quella preesistente.
Costituitosi in giudizio il convenuto resisteva alla avversa pretesa deducendo la improponibilità della domanda, atteso che la contestazione degli inadempimenti, ai sensi dell'art. 5, l. 3 maggio 1982, n. 203, proveniva non personalmente dalla parte ma da certo avvocato Iaione, privo di specifico mandato ed mancava, altresì, di "motivate richieste".
La domanda attrice, evidenziava ancora il convenuto, era comunque improcedibile ex art. 46, legge n. 203 del 1982, perché la comunicazione prevista da tale disposizione non era stata a lui fatto.
Quanto al merito, infine, il convenuto contestava gli addebiti, atteso che il fondo non solo era stato conservato ma anche migliorato, con l'impianto di varie piante.
Svoltasi la istruttoria del caso la adita sezione con sentenza 28 settembre - 7 ottobre 1999 pronunziava la risoluzione del contratto di affitto inter partes e condannava il resistente al rilascio del fondo nonché al risarcimento dei danni liquidati in lire 17.500.000 oltre interessi.
Gravata tale pronunzia del soccombente EN la corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria, con sentenza 15 marzo - 6 aprile 2000 rigettava il gravame, ponendo a carico dell'appellante le spese del grado.
Per la cassazione di tale pronunzia, non notificata, il SA ha proposto ricorso, con atto 26 gennaio 2001 affidato a due motivi e illustrato da memoria.
Resiste con controricorso esclusivamente UG RE. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede UG AN e UG BI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Rileva, in limine, la Corte che UG AN - erede, con i consorti di lite UG RE e UG BI, di SE MA, che, con contratto 15 agosto 1971 aveva concesso in affitto il fondo per cui è controversia con relativa casa colonica, a EN AN - pur non avendo partecipato al giudizio di primo grado, è intervenuta per la prima volta in appello, facendo proprie le difese dei propri fratelli e insistendo per la conferma della pronunzia dei primi giudici, con rigetto della impugnazione proposta dal EN.
Precisato che con il proprio comportamento processuale, di totale adesione alle conclusioni già rassegnate nel precedente grado dai propri consorti di lite, e insistendo per il rigetto della impugnazione avversaria la intervenuta UG AN ha inequivocamente dimostrato di accettare senza riserve il contenuto della sentenza di prime cure (cfr. Cass. 25 giugno 1997, n. 5674;
Cass. 16 settembre 1995, n. 9781), osserva la Corte che in tema di risoluzione, per inadempimento, di contratto di affitto di fondo rustico proposta da uno (o più) dei comproprietari pro indiviso del fondo stesso, gli altri comproprietari - pur non contraddittori necessari - possono esplicare intervento in grado di appello anche se esclusivamente per aderire alla pretesa dell'attore (In termini, ad esempio, Cass. 14 dicembre 1985, n. 6333, resa con riguardo a domanda di cessazione della proroga legale del contratto di affitto di fondo rustico, proposta da uno solo dei concedenti attesa la sua qualità di coltivatore diretto del fondo stesso).
2. Con il primo motivo, denunziando "violazione e falsa applicazione nonché insufficiente o contraddittoria motivazione degli artt. 5 e 46 l. n. 203 del 1982 in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c." il ricorrente censura la pronunzia gravata sotto diversi, concorrenti, profili.
In primo luogo, precisato che al fine della osservanza del precetto di cui all'art. 5, l. 3 maggio 1982, n. 203 (secondo cui "prima di ricorrere all'autorità giudiziaria il locatore è tenuto a contestare all'altra parte, mediante lettera raccomandata - l'inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste") non è sufficiente una mera enunciazione dei fatti dell'inadempimento, ma occorre anche una specifica e precisa indicazione dei modi attraverso i quali il concedente intende che si proceda alla loro sanatoria, che può avvenire sia in forma specifica che per equivalente, da parte dell'affittuario nei tre mesi successivi alla contestazione stessa, la quale deve contenere anche l'espressa menzione della diffida ad adempiere, il ricorrente testualmente osserva: "di tali condizioni ed oneri, da assolvere in modo così preciso è circostanziato, non vi è la benché minima traccia nella contestazione fatta... con la raccomandata... del 13 settembre 1994 prodotta insieme col ricorso. Da qui l'improponibilità della domanda, rilevabile come è noto anche di ufficio".
3. La deduzione è inammissibile.
"Le sentenze pronunziate in grado di appello" precisa l'art. 360, comma 1, c.p.c. "possono essere impugnata con ricorso per cassazione".
Il successivo art. 366, stesso codice precisa ancora, per quanto rilevante al fine del decidere, che "il ricorso (per cassazione) deve contenere, a pena di inammissibilità", tra l'altro, "i motivi per i quali si chiede la cassazione".
È palese, pertanto, che per essere ammissibile il ricorso per cassazione, non può prescindere dai "motivi", cioè da una "critica" - più o meno articolata, in relazione alla ampiezza e complessità delle considerazioni svolge dai giudici del merito a fondamento della conclusione fatta propria - alle affermazioni contenute nella sentenza impugnata.
Pacifico quanto precede si osserva che nella specie i giudici a quibus alle pagine 5 e 6 della loro pronunzia hanno puntualmente e esaurientemente indicato le molteplici ragioni in forza delle quali la raccomandata 13 settembre 1994 appariva "completa e articolata, in relazione alla contestazione degli addebiti mossi". È evidente, quindi, che era onere della parte ricorrente, al fine di prospettare un "ammissibile" motivo di ricorso per cassazione (ex art. 366 n. 4 c.p.c.) dimostrare (o tentare di dimostrare) quali fossero gli errori, di diritto o di logica, compiuti dai giudici a quibus allorché hanno rigettato l'eccezione - già formulata in sede di merito dal EN - di improponibilità della domanda avversaria, cioè di precisare i "motivi" del proprio dissenso, rispetto alle considerazioni svolte dal giudice del merito. In difetto, la censura ("non vi è la benché minima traccia nella contestazione" "di tali condizioni ed oneri da assolversi in modo così preciso e circostanziato") si esaurisce in una apodittica, e, quindi, inammissibile affermazione.
Anche a prescindere da quanto precede non può tacersi che con la censura in esame il ricorrente oltre a denunziare una presunta violazione di norme di diritto censura la interpretazione data dai giudici di merito alla raccomandata 13 settembre 1994 che, a suo avviso non è rispondente al "modello" prefissato dall'art. 5, legge n. 203 del 1982. Anche sotto tale profilo la censura è palesemente inammissibile. Come assolutamente pacifico, atteso il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione dev'essere posta in grado di compiere la propria valutazione, circa la fondatezza, o meno delle censure mosse per sindacare la sentenza impugnata solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass., sez. un., 24 febbraio 1998, n. 1988). Non controverso, in diritto, quanto precede si osserva che nella specie il ricorrente pur dolendosi della "interpretazione" data dalla corte di appello di Napoli della raccomandata 13 settembre 1994 e in particolare per avere ritenuto, la stessa conforme al modello di cui all'art. 5, l. 3 maggio 1982, n. 203, ha omesso di trascrivere, in ricorso, la stessa così non permettendo a questa Corte di valutare la fondatezza, o meno della censura (e la stessa pertinenza all'effettivo contenuto della comunicazione).
4. La domanda avversaria, evidenzia sempre con il primo motivo il ricorrente, "è.. improponibile.. perché la contestazione degli addebiti di cui alla raccomandata citata non proviene, perché non sottoscritta, ne' dai ricorrenti, ne' da alcun altro eredi di SE MA, ma è stata fatta dall'avv. IAIONE che non risulta però essere stato munito di un mandato specifico ad hoc e che non avendo neppure enunciato, in alcun modo, da chi e come abbia ricevuto l'incarico di fare la contestazione e per conto e nell'interesse di chi egli l'abbia compiuta, è da considerarsi senza alcun dubbio terso estraneo ai rapporti di cui è causa".
5. Il motivo non coglie nel segno.
La giurisprudenza di questa Corte regolatrice, stante il principio generale della libertà di forma che presiede il vigente ordinamento, è costante, nella interpretazione dell'art. 1392 c.c. (secondo cui "la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere") nel leggere lo stesso nel senso che una procura verbale è priva di effetti solo nell'ipotesi il "procuratore" debba porre in essere un atto, o contratto, per il quale la legge preveda, a pena di nullità la sua conclusione per iscritto (cfr. art. 1350 C.C.). La regola de qua, pertanto, non è applicabile, in linea di massima, ogni qualvolta sia previsto che una certa comunicazione debba essere fatta a mezzo "lettera raccomandata".
Non si dubita, quindi, che in una tale eventualità la
"comunicazione" è valida, ove effettuata in tale forma da un mandatario, al quale l'incarico della comunicazione sia stato conferito verbalmente.
La legge richiede - in particolare - la lettera raccomandata unicamente al fine di assicurare gli scopi dell'atto cioè la sua cognizione da parte del destinatario e la certezza della tempestiva comunicazione, lasciando immutato il regime della libertà di forma che presiede il vigente ordinamento (così, ad esempio, con riguardo alla disdetta della locazione ai fini del diniego della rinnovazione tacita alla prima scadenza di locazioni non abitative ai sensi degli art. 28 e 29 della legge n. 392 del 1978, che deve, appunto, essere comunicata mediante lettera raccomandata, Cass. 7 marzo 1992, n. 2763, nonché Cass. 28 ottobre 1989, n. 4512 e Cass. 19 dicembre 1986, n. 7742, resa in una fattispecie in cui la disdetta doveva essere comunicata in forma scritta per convenzione intercorsa tra le parti. Nello stesso senso, con riguardo alla disdetta intimata al conduttore ai sensi dell'art. 42, l. 3 maggio 1982, n. 203, ai fini dell'esercizio del diritto di ripresa, Cass. 19 agosto 1992, n. 9636. Per la validità, ancora, della trasmissione del preliminare di vendita all'avente diritto alla prelazione ad opera di un mandatario delle parti, ai sensi dell'art. 8, legge n. 590 del 1965, Cass. 28 aprile 1991, n. 4374, nonché Cass. 26 giugno 1980, n. 4017. Con riguardo alla richiesta di risarcimento ex art. 22 l. 24 dicembre 1969, n. 990, Cass. 9 febbraio 2000, n. 1444; Cass. 20 giugno 1997,
n. 5531, tra le tantissime). Come, pertanto, non si dubita che la parte che ha richiesto il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 46 della legge n. 203 del 1982 può parteciparvi anche per mezzo di un proprio rappresentante incaricato verbalmente (tra le tantissime, Cass., 24 novembre 2000, n. 15197; Cass., 24 marzo 1997, n. 2569) è palese che la contestazione degli inadempimenti al conduttore di fondo rustico, ai sensi dell'art. 5, legge n. 203 del 1982, bene può provenire da un legale, in nome e per conto della parte concedente che abbia, verbalmente, incaricato di ciò il professionista.
Anche a prescindere da quanto precede, nell'eventualità si ritenga che la raccomandata inviata dall'avv. Iaione proveniva da soggetto privo di un mandato ad hoc, e quindi da un rappresentante senza poteri ai sensi dell'art. 1398 c.c., non può tacersi che, successivamente, UG RE e BI hanno proposto, con il ricorso introduttivo in primo grado, domanda di risoluzione del contratto inter partes facendo, tra l'altro, espressamente richiamo alle contestazioni contenute nella più volta ricordata raccomandata, così ratificando l'operato del detto difensore.
La ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta ad substantiam, stipulato da falsus procurator, infatti, non richiede che il dominus manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, ma può essere anche implicita purché sia rispettata l'esigenza della forma scritta e risultare da un atto che, redatto per fini che sono consequenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del dominus incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere (Cass. 17 maggio 1999, n. 4794, che, appunto, ha ritenuto idonea ratifica (scritta) del contratto concluso dal falsus procurator il rilascio della procura alle liti per citare in giudizio l'altra parte onde ottenere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale).
6. Sempre con il primo motivo, ultima parte, parte ricorrente denunzia, ancora, che la domanda attrice deve - comunque - essere dichiarata improcedibile sotto altro, concorrente, profilo e in particolare, per violazione dell'art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203. Si osserva, infatti, che chi intende proporre domanda giudiziale (in tema di controversie agrarie) deve darne comunicazione preventivamente non solo all'IPA, ma anche all'altra parte e, pertanto, all'affittuario.
Nel caso di specie tale comunicazione, obbligatoria ex lege - prosegue il ricorrente - è stata omessa nei confronti di esso concludente il quale è comparso innanzi al funzionario dell'IPA in ossequio alla convocazione del medesimo Ispettorato per eccepire preliminarmente la nullità della procedura.
"È superfluo aggiungere - evidenzia ancora parte ricorrente - che anche tale vizio, ora pure formalmente eccepito, è rilevabile d'ufficio".
7. La deduzione è, sotto diversi profili, inammissibile.
7.1. Afferma sul punto specifico la sentenza in questa sede gravata:
"va infine rilevato, in ordine all'eccepito mancato invio all'appellante della richiesta di convocazione presso l'IPA che la circostanza non risponde al vero, avendo gli appellati prodotto la ricevuta della raccomandata per l'inizio della procedura conciliativa, inviata al EN e da questi ricevuta il 15 dicembre 1994 (cfr. produzione degli appellati)".
Premesso quanto precede, si osserva che giusta la testuale previsione di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. le sentenze pronunziate in grado di appello possono essere impugnate per revocazione qualora la sentenza stessa si "l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa".
"Vi è questo errore - in particolare - quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa".
Pacifico, in linea di diritto, quanto sopra ricordato e non controverso che la denuncia di un travisamento di fatto quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per cassazione ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (cfr. Cass., 27 marzo 1999, n. 2932), è palese la inammissibilità come anticipato - della censura in esame.
Nella specie, infatti, il ricorrente denunziando che i giudici del merito avrebbero posto a fondamento della propria decisione un fatto inesistente (in particolare l'avvenuto invio al EN della raccomandata per l'inizio della procedura conciliativa) imputano a costoro un travisamento dei fatti che - in quanto tale - non può costituire motivo di ricorso per cassazione.
Il denunciato travisamento, in particolare, risolvendosi nell'inesatta percezione da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. (tra le tantissime, Cass. 28 novembre 1998, n. 12089, nonché Cass. 23 giugno 1998, n. 6235).
7.2. La deduzione, occorre ancora per completezza - evidenziare, è inammissibile anche nell'eventualità si ritenga che mentre la sentenza gravata ha fatto riferimento alla raccomandata inviata, al EN dall'Ispettorato dell'agricoltura, il EN deduce, in realtà - almeno in questa sede - l'omesso invio, a lui, dalla diversa raccomandata, spedita dai concedenti all'Ispettorato dell'agricoltura e con la quale i concedenti stessi hanno sollecitato all'Ispettorato la convocazione delle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione.
Come assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice che nella specie deve ulteriormente confermarsi, i motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni che hanno formato oggetto del giudizio di secondo grado, non essendo consentito in sede di legittimità la proposizione di nuove questioni di diritto ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione (Cass. 15 maggio 1998, n. 4900. Non diversamente, con riferimento alla questione della nullità del contratto di agenzia per contrarietà alle norme imperative che prescrivono la iscrizione dell'agente nell'apposito ruolo, Cass. 16 ottobre 1998, n. 10265). Deriva da quanto sopra, da un lato, che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che sollevi una questione, per la quale siano necessari accertamenti di fatto, che non abbia formato oggetto del giudizio di appello, come fissato e delimitato dalle impugnazioni delle parti (Cass., sez. un., 20 gennaio 1998, n. 494), dall'altro, che ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che riproponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 5 ottobre 1998, n. 9861; Cass. 13 novembre 1996, n. 9941). Non controverso quanto precede, atteso che la questione specifica - la quale richiede, in fatto, l'accertamento, precluso a questa Corte, se i concedenti abbiano, o meno, dato notizia della richiesta del tentativo di conciliazione oltre che all'Ispettorato dell'agricoltura anche al EN - non risulta trattata dalla sentenza gravata e considerato, altresì, che il ricorrente non ha indicato in quale sede, nel corso del giudizio di merito, abbia prospettato la improcedibilità della domanda di risoluzione sotto il profilo di cui sopra, è palese la inammissibilità della deduzione, come sopra anticipato.
7.3. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, non può tacersi che la regola posta dall'art. 156, comma 3, c.p.c. (secondo cui, in particolare, "la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato") ha carattere generalissimo ed è, senza ombra di dubbio, applicabile anche al "tentativo di conciliazione" che deve svolgersi innanzi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ai sensi dell'art. 46 legge n. 203 del 1982.
È di palmare evidenza, pertanto, la intervenuta sanatoria della prospettata nullità qualora (come si assume si sia verificato nella specie) il conduttore ha avuto, comunque, notizia del richiesto "tentativo di conciliazione" sollecitato dall'altra parte ed ha partecipato, altresì, a questo.
8. Con il secondo motivo il ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione nonché insufficiente o contraddittoria motivazione dell'art. 5, secondo comma, l. n. 203 del 1982, in relazione agli artt. 1455 c.c. e 360 n. 3 e 5 c.p.c.". Si osserva, infatti:
- la corte di appello confermando un atteggiamento superficiale del tribunale di Avellino ha omesso di effettuare un'indagine approfondita sull'elemento materiale e psicologico dell'inadempimento imputato al EN;
- la corte del merito ha omesso ogni esame in ordine alle circostanze secondo cui il fondo è stato condotto dall'affittuario e dalla sua famiglia con criteri e tecniche di utilizzazione e valorizzazione, sia immediate che a lungo termine, delle risorse fondiarie;
- i giudici del merito hanno omesso di considerare che l'affittuario lungi dall'essersi reso inadempiente agli obblighi contrattuali ha eseguito in più riprese e sin dall'inizio del rapporto, miglioramenti di durevole utilità per il fondo;
- basta leggere il tono con il quale sono state condotte le operazioni peritali e le conclusioni raggiunge per capire l'atteggiamento quasi persecutorio avuto dal CTU nei confronti di chi ha con dedizione e amore dedicato la propria vita alla terra;
- tali considerazioni imponevano a questa difesa di chiedere la sostituzione del CTU o quantomeno la rinnovazione delle indagini peritali per potere arrivare a una giusta decisione, richiesta completamente disattesa dalla corte territoriale;
- appare necessario assumere quelle prove che pure, erano state articolate nella comparsa istruttoria... del 9 settembre 1999. 9. Il riassunto motivo è infondato.
Sotto tutti i profili in cui si articola.
9.1. Quanto, in primis, alle censure svolte ex art. 360 n. 3 c.p.c. ("violazione e falsa applicazione dell'art. 5, secondo comma, l. n. 203 del 1982, in relazione all'art. 1455 c.c."), deve escludersi che la pronunzia in questa sede gravata abbia disatteso, o si sia, comunque, posta in contrasto con l'insegnamento contenuto in Cass. 8 agosto 1997, n. 7356. Certo che la risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata - giusta la testuale previsione di cui all'art. 5, comma 2, l. 3 maggio 1982, n. 203 - nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti.. alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo", e non controverso che nella specie è rimasto accertato "lo stato di completo abbandono del fondo, degli alberi da frutta e del vigneto da diversi anni" (nonché) "del taglio di numerosi alberi" è palese che esattamente i giudici del merito hanno ritenuto il grave inadempimento contrattuale del EN. Specie considerato che pur dolendosi, il ricorrente, che sia stata omessa, nella specie, una valutazione specifica che tenesse conto di tutte le peculiarità del caso concreto, come suggerita da Cass. 8 agosto 1997, n. 7356, lo stesso ricorrente omette di indicare quali siano le peculiarità che nel caso concreto potevano - dovevano indurre i giudici del merito a ritenere insussistente il pure accertato inadempimento contrattuale quanto al dovere, primario, di una "normale e razionale coltivazione del fondo".
È palese, pertanto, che la deduzione è per un verso manifestamente infondata, avendo i giudici del merito fatto puntuale applicazione delle disposizioni che disciplinano la risoluzione per inadempimento dei contratti di affitto agrario (in particolare, art. 5, comma 2, l. 3 maggio 1982, n. 203), per altro verso inammissibile per la sua estrema genericità.
9.2. Quanto all'ulteriore profilo di censura (sub art. 360 n. 5 c.p.c.) si osserva - in termini opposti, rispetto a quanto presuppone la difesa del ricorrente - e giusta quanto assolutamente pacifico - presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
Detti vizi non possono, peraltro,, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (In tale senso, ad esempio, Cass. 21 marzo 2001 n. 4025 e Cass. 8 agosto 2000 n. 10417, specie in motivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998 n. 5802 e Cass. 22 dicembre 1997 n. 12960). L'art. 360, n.
5 - infatti - contrariamente a quanto suppongono gli attuali ricorrenti non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass. 8 agosto 2000 n. 10414, specie in motivazione). Nella specie, totalmente prescindendo dai principi sopra evidenziati, il ricorrente si limita, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, a sollecitare una diversa interpretazione delle risultanze di causa.
9.2.1. In particolare, accertato, in linea di fatto, da parte dei giudici del merito che nel gennaio 1995 il fondo per cui è controversia era in stato di "completo abbandono" e che "nei mesi successivi, sempre relativi all'anno 1995, il EN aveva iniziato un'opera di risanamento" ma che "evidentemente tale risanamento non era stato proseguito negli anni successivi, se il consulente d'ufficio, nominato nella presente causa rinviene nuovamente il fondo e gli alberi in cattivo stato" è, palesemente, inammissibile la deduzione secondo la quale la corte del merito avrebbe omesso ogni esame in ordine alle circostanze secondo cui il fondo è stato condotto dall'affittuario e dalla sua famiglia con criteri e tecniche di utilizzazione e valorizzazione, sia immediate che a lungo termine, delle risorse fondiarie.
Per tale via, infatti, a prescindere dalla assoluta genericità della deduzione, parte ricorrente lungi dal prospettare errori logici o giuridici in cui sarebbero incorsi i giudici del merito nel rendere la loro pronunzia - rilevanti ex art. 360 n. 5 c.p.c., nei sensi precisati sopra - si limita a contrapporre. inammissibilmente, ai fatti come accertati dal consulente tecnico d'ufficio, altri, diversi fatti, come, ad esempio, la circostanza che l'affittuario avrebbe eseguito in più riprese e sin dall'inizio del rapporto, miglioramenti di durevole utilità per il fondo (circostanza palesemente contraddetta dallo stato di totale abbandono in cui versava il fondo sia nel 1995, sia nel corso degli accertamenti compiuti nel corso di questo giudizio).
9.2.2. Chiesta, dall'appellante, la rinnovazione della consulenza tecnica, o l'audizione a chiarimento del perito, i giudici del merito hanno ampiamente esposto nella sentenza gravata (cfr. pagine 7 - 8) sia le ragioni della non pertinenza, al fine del decidere, dei rilievi svolti dal consulente di parte appellante in critica della relazione della consulenza tecnica d'ufficio, sia i motivi per cui non appariva opportuno dare ingresso ne' alla richiesta rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ne' all'audizione - a chiarimenti - del consulente d'ufficio.
È palese, pertanto, che la sentenza, sul punto, non merita alcuna censura.
Specie tenuto presente e che rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito sia disporre la rinnovazione della consulenza tecnica già espletata sia sentire il consulente a chiarimento, e che - comunque - il ricorrente pur insistendo (inammissibilmente) in questa sede per la rinnovazione della consulenza ha omesso di sottoporre a qualsiasi critica le considerazioni svolte sul punto dai giudici del merito, limitandosi a opporre che - contrariamente a quanto accertato dal consulente d'ufficio e dai giudici (di primo e di secondo grado) - il EN "ha con dedizione e amore dedicato la propria vita alla terra";
9.2.3. Quanto, da ultimo, alla mancata ammissione di alcune prove "che pure erano state articolate nella comparsa istruttoria... del 9 settembre 1999" a prescindere dal considerare che i giudici del merito hanno più che adeguatamente indicato i motivi in forza dei quali le stesse non potevano trovare ingresso in causa, si osserva che la deduzione è palesemente inammissibile.
Deve ribadirsi, infatti, al riguardo, in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che quando, col ricorso per cassazione, si lamenti l'omessa ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice del merito il ricorrente ha l'onere di indicare nel ricorso i capitoli non ammessi, dovendosi in difetto ritenere il ricorso inammissibile (Cass. 12 maggio 2000, n. 6115). Il ricorso per cassazione, nel caso in cui si censuri con esso l'omessa ammissione di prove testimoniali da parte del giudice di merito, infatti, deve contenere a pena di inammissibilità - in ossequio al principio di autosufficienza - l'indicazione del capitolato di prova (Cass. 9 maggio 2000, n. 5876). Il ricorrente che in sede di ricorso per cassazione lamenti la mancata ammissione di una prova testimoniale - in particolare - ha l'onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, controllo che per il principio dell'autosufficienza del ricorso va compiuto sulla sola base del ricorso stesso senza possibilità di integrazione con altri atti (Cass. 12 maggio 1999, n. 4684). Atteso, infatti, il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione dev'essere posta in grado di compiere la propria valutazione, circa la rilevanza e decisività delle prove non ammesse dal giudice del merito, solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass., sez. un., 24 febbraio 1998, n. 1988). Pacifico, in diritto, quanto precede si osserva che nella specie il ricorrente, pur dolendosi della ritenuta (da parte dei giudici di merito) irrilevanza, al fine del decidere, delle prove a suo tempo dedotte, hanno omesso di trascrivere, in ricorso, il contenuto delle dette prove.
Per tale via il ricorrente è, palesemente, incorso nella rilevata violazione dell'art. 366, n. 3 c.p.c., non ponendo l'adita Corte nelle condizioni di valutare se in effetti sussisteva (o meno) la lamentata (ir)rilevanza delle prove non ammesse.
10. Risultato infondato in ogni sua parte, il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi.
Sussistono giusti motivi, comunque, onde disporre, tra le parti costituite, la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso;
compensa, tra le parti costituite, le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 26 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2002