Cass. civ., sez. III, sentenza 30/10/2002, n. 15295
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Sentenza 30 ottobre 2002

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In tema di controversie relative a contratti agrari, anche relativamente al tentativo di conciliazione ex art. 46 legge n. 203 del 1982 innanzi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura trova applicazione la regola generale posta dall'art. 156 cod. proc. civ., secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato. (In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha ritenuto che la dedotta nullità del tentativo di conciliazione per omessa comunicazione della domanda relativa a controversia in materia di contratti agrari fosse risultata sanata dall'averne la parte interessata avuto comunque notizia e dall'avervi partecipato).

In materia di contratti agrari, la contestazione degli inadempimenti al conduttore di fondo rustico ai sensi dell'art. 5 legge n. 203 del 1982, ben può essere formulata, in nome e per conto del concedente, da un rappresentante (nel caso, un legale) che sia stato dal concedente medesimo (anche) verbalmente incaricato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 30/10/2002, n. 15295
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15295
    Data del deposito : 30 ottobre 2002

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