Sentenza 27 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/08/2003, n. 12524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12524 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
1 2524 /03 REPUBBLICA ITALIANA 2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE APPALTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G. N. 17889/00 - Cron. 26406 MENSITIERI - Rel. Consigliere Dott. Alfredo Rep. 3325 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere Ud.25/03/03 Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LT DI PU EO LO & C AS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GENOVESI 3, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO MERLINO, che lo difende CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE unitamente all'avvocato FRANCESCO ADAVASTRO, giusta UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva delega in atti;
SORRENTINO dal sig. per diritti €826+826 - ricorrente il 22 OTT, 7007E IL CANCELLIERE
contro
IA RL, in persona del legale rappresentante ALDO ROMANO ZUCCONI, elettivamente domiciliato in ROMA 2003 LUNGRE DELLE NAVI 30, presso lo studio dell'avvocato 489 FEDERICO SORRENTINO, che lo difende unitamente -1- all'avvocato ANTONIO VITALI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1664/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 18/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/03 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato Eugenio MERLINO, difensore del ricorrente che ha chiestof (accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Federico SORRENTINO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricors;
t udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore u Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il A F rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La RL FL (già AS) nella veste di impresa Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra essa società e la M.L. ZI こ DI RL, cui la RL EA aveva affidato in appalto l'esecuzione di 69 villette, concedeva in subappalto alla AS ED TA la costruzione di un lotto di 36 villette bifamiliari e trifamiliari nel Comune di Noviglio (Mi). Insorta controversia tra le parti perché la ED TA addebitava alla FL di averle impedito di proseguire i lavori, rendendosi responsabile dei danni conseguenti, oltre che debitrice di н х е considerevoli importi per opere extra "varianti" e lavori in economia mentre quest'ultima imputava ogni colpa alla prima che aveva abbandonato il cantiere ed i lavori non eseguendo o eseguendo male molte delle opere commissionatele e rimanendo debitrice di altrettanto ingenti somme, veniva avviata la procedura arbitrale prevista dalla : clausola compromissoria contenuta nel contratto di subappalto. Il Collegio arbitrale-dopo aver qualificato l'arbitrato come rituale e ritenuto superfluo disporre consulenza tecnica anche per la presenza 3 di due tecnici professionisti quali arbitri- riteneva che nessuna delle due parti avesse compiutamente assolto l'onere della prova loro incombente sui reciproci inadempimenti piuttosto indotti dal recesso dell'originaria committente EA che poteva in realtà essere stata la causa della rottura-risoluzione anzitempo del rapporto, donde era verosimile che tra i contendenti si fosse realizzata una intesa informale per considerare esaurito il contratto. pertanto la domanda diGli arbitri rigettavano R S A A TA e quella risoluzione della ED pagamento della riconvenzionale di FL, altresì disattendendo ogni ulteriore loro pretesa in quanto rimasta indimostrata e regolando i rapporti economici residui secondo le scritture (Sal) incontestate acquisite agli atti. Sulla base delle scritture contabili ed avvalendosi dei poteri di equità il Collegio arbitrale -con lodo sottoscritto in Pavia il 10.6.1998-determinava 5 pertanto in £.
8.654.440 il corrispettivo a saldo dovuto dalla FL alla ED TA per i lavori e le opere svolte in esecuzione del contratto di subappalto, respingendo ogni altra domanda compensando le spese di lite. Proponeva impugnazione al lodo la ED TA denunziandone la nullità: :1 1) per aver pronunziato gli arbitri fuori dai limiti del compromesso decidendo secondo avvalendosi dell'equità comediritto e non espressamente previsto dalla clausola compromissoria ed altresì omettendo qualsiasi motivazione circa l'eventuale coincidenza dei suddetti criteri;
2) per aver omesso di pronunziare su talune delle domande proposte (non derivanti dalla ы risoluzione) semplicemente rigettate senza н il conforto di motivazione alcuna;
о 3) per essere il lodo interamente viziato da carenza di motivazione non essendo dato l' "iter" logico seguito dagli comprendere arbitri per addivenire a quel risultato decisionale, erroneo anche nel calcolo. Chiedeva pertanto l'appellante -in via rescissoria- l'accoglimento delle domande tutte disattese in primo grado. Resisteva la FL replicando che il lodo non tollerava alcuna censura di illegittimità e svolgeva-in subordine-impugnazione incidentale per l'accoglimento delle proprie domande, anch'esse 5 respinte dal Collegio arbitrale. Con sentenza del 18 giugno 1999 la Corte d'Appello condannando di Milano rigettava l'impugnazione, l'appellante alle spese del procedimento. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la ED TA AS sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la FL RL che ha a incidentale sua volta proposto ricorso condizionato,illustrate do memorie ы MOTIVI DELLA DECISIONE н а Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, il principale e l'incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cpc). Con i tre motivi del ricorso principale si denunzia e contraddittoria motivazione su insufficiente punti decisivi della controversia per avere la Corte milanese: a) contraddittoriamente asserito che il giudizio espresso dagli arbitri non sarebbe stato basato su una preventiva valutazione di diritto del materiale offerto a supporto probatorio, e tuttavia riconoscendo nelle premesse a tale conclusione che 6 Le doglianze non possono essere accolte. Quanto alla censura sub a) ha affermato la Corte milanese che il denunciato vizio di violazione dei limiti segnati dal compromesso alla "potestas iudicandi" degli arbitri non era rinvenibile nel corpo della motivazione del lodo con riferimento ai punti espressamente denunziati dalla società appellante (valutazione dell'importanza dell'inadempimento imputabile alla FL e giudizio di inattendibilità del materiale probatorio in tema di pagamento delle s varianti e dei lavori in economia eseguiti dalla u ED TA). A Premesso, infatti, che il rispetto dei limiti del potere decisorio assegnato dal compromesso agli arbitri deve essere accertato in base all'effettiva seportata delle loro statuizioni, verificando 1'"iter" logico giuridico da essi seguito sia la conseguenza diretta ed esclusiva dell'applicazione di norme di stretto diritto che regolano la materia ovvero dipenda dall'adozione di criteri volti a temperare il rigore della legge adattandolo alle esigenze suggerite dalle circostanze, ha ritenuto il giudice d'appello che tali canoni non erano stati affatto pretermessi dagli arbitri. Il lodo, infatti, prescindeva espressamente da ogni 8 considerazione circa la verifica delle condizioni qualificanti l'ipotesi prevista dall'art. 1453 cc e risolveva in concreto ogni dibattuta problematica in tema di risoluzione basandosi sul fatto che -da una parte la FL era rimasta pur sempre la titolare del cantiere legittimata come tale a consentirne o meno l'accesso anche a terze imprese -dall'altra- che incerta era risultatae la concreta disponibilità di personale e mezzi nonché la prontezza di ED TA a riprendere i lavori, н н da tali reciproche condotte il Collegio arbitrale А supponendo intervenuta una implicita intesa tra le parti di considerare ormai esauriti i loro Inoltre, circa il mancato pagamento dirapporti. economie e varianti gli arbitri -dando espressamente atto di utilizzare la facoltà ad essi conferita di giudicare secondo equità quali amichevoli compositori- avevano ritenuto pacifiche le risultanze contabili (stati di avanzamento e per opere extra ed economie) riconosciute dalla FL ovvero dalla stessa allegate senza contestazioni 0 riserve dalla ED TA per ricavare da tale materiale così ristretto utili elementi di giudizio per addivenire ad un mero calcolo algebrico tra quanto eseguito e quanto 9 pagato. Gli arbitri si erano dunque limitati a svolgere mere operazioni logico-fattuali su materiale incontestato (nessuna delle parti aveva fornito prove documentali o testimoniali con riferimento dettagliato agli importi) attenendosi alle sole "evidenze" di causa e lungi dal "soppesarle" secondo le regole sull'onere della prova. Quanto alla censura sub b) ha affermato la Corte territoriale che dal corpo motivazionale del lodo д и si evinceva che gli arbitri avevano avuto ben presenti tutte le articolazioni del quesito di cui А si discuteva ritenendo peraltro di provvedere solo su quelle riguardanti i rapporti economici definiti secondo i Sal acquisiti al processo e non contestati per essere rimasti gli altri punti indimostrati, donde su questi andava rapportata la pronunzia di rigetto " di ogni altra domanda". Il Collegio arbitrale in proposito aveva spiegato- proprio sul secondo quesito della soffermandosi ED TA- che le domande ivi contenute-al pari di quelle contrapposte della FL- nella misura in cui si sostanziavano in pretese che trovavano riferimento in altra controversia arbitrale parallela (per aver invocato la ED TA le 10 medesime ragioni creditorie fatte valere dalla FL verso la propria committente) rimanevano prive di riscontro non potendo trovare giustificazione nell'esito transattivo di quel procedimento e restando pertanto sfornite di prova al di là delle pacifiche risultanze contabili. Non poteva dunque parlarsi, ad avviso della Corte milanese, di difetto di motivazione in quanto nelle affermazioni non si rinveniva alcuna riportate incongruità od illogicità manifesta tale da rendere s assolutamente incomprensibile il pensiero degli u arbitri nella ricostruzione della loro "ratio A decidendi", al contrario perfettamente desumibile dalle argomentazioni che avevano accompagnato la pronunzia di rigetto. Quanto, infine, alla censura sub c) ha sostenuto il giudice d'appello che le questioni prospettate con il quesito n. 2 erano state, come già detto, motivatamente affrontate dagli arbitri che avevano diffusamente spiegato le ragioni in base alle quali erano state rigettate talune domande e parzialmente accolte altre, pervenendo alla ricostruzione del residuo credito della ED TA attraverso raffronti dei dati disponibili della contabilità riportati nelle singole causali, in sostanza dal 11 totale costo-corrispettivo così formato detraendo gli importi già pagati secondo anmissione degli stessi contendenti. E quanto, poi, al supposto errore di calcolo esso, ad avviso del giudicante, era da considerare tale nella sua materialità sì da poter essere emendato con la procedura di cui all'art. 826 cpc mediante domanda di correzione proponibile avanti al Pretore del luogo di deposito del lodo o non era tale ed allora veniva a risolversi in un errore di giudizio che investendo il merito della lite era destinato comunque a rimanere insindacabile in era consentita la mera quella sede dove non "critica di risultato" per ottenere una valutazione più favorevole delle risultanze processuali. Ebbene, di fronte a tali considerazioni che hanno disatteso con motivazione adeguata, esente da vizi logici e da errori di diritto, le omologhe doglianze già mosse dalla attuale ricorrente in sede di gravame del lodo arbitrale, perdono consistenza le ripetitive e generiche censure enunciate dalla ED TA riguardo alla gravata decisione, che appare del tutto immune dai dedotti vizi motivazionali. Alla stregua delle svolte argomentazioni il 12 proposto ricorso va respinto nella sua integralità, dichiarato assorbito il ricorso mentre va della FL, espressamente incidentale all'accoglimento del ricorso condizionato principale. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come da interamente a dispositivo, vanno pertanto poste carico della ricorrente principale.
P.Q.M.
riunisce i ricors La Corte, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l'incidentale e condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore della FL Srl, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 182,00 oltre ad euro 1.000,00 per onoraried accessoridi legge. Alfach Manthan not. 2003. Roma 25maryo Spadern IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico blazico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 AGO, 2003 Roma CORTE SUPREMA CASSAZIONE IL CANCELLIERE C1 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia Lolaz delle Entrate di Roma 2 il 13-x-2003 Serie 4 al n. 34059 versate € 129.11 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricci 13