Sentenza 18 giugno 2014
Massime • 1
In tema di reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale, il presupposto per la emissione della sentenza di non luogo a procedere di cui all'art. 10 comma quinto del D.Lgs. n. 286 del 1998, consistente nell'acquisizione, da parte del giudice, della notizia della avvenuta esecuzione, coattiva o su base volontaria, dell'espulsione dello straniero clandestino, non può essere surrogata dalla semplice notificazione allo stesso dell'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, poiché a questo fatto può non seguire l'effettivo abbandono del suolo italiano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2014, n. 37589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37589 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 18/06/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 817
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 14327/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SALERNO;
nei confronti di:
AF YE (AS YE AP) N. IL 01/01/1977;
avverso la sentenza n. 144/2011 GIUDICE DI PACE di AGROPOLI, del 09/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con dichiarazione di non punibilità per avvenuta espulsione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9.1.2013 il Giudice di pace di Agropoli dichiarava US FA colpevole del reato previsto dalla L. n. 286 del 1998, art. 10 bis perché faceva ingresso e si intratteneva nel territorio nazionale in violazione della relativa disciplina sull'ingresso dei cittadini extracomunitari, condannandolo alla pena di Euro 3.500 di ammenda.
Avverso la sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno ricorre deducendo violazione di legge: il giudice di pace, una volta acquisita la documentazione relativa alla avvenuta espulsione dell'imputato, avrebbe dovuto dichiararne la non punibilità a norma della L. n. 286 del 1998, art. 10 bis, comma 2. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
Il fatto è pacifico. In data 19.8.2009 i Carabinieri, nel corso di una operazione di controllo dei venditori ambulanti presenti sul litorale marino accertavano che l'imputato non era in possesso di documenti di identità ne' del permesso di soggiorno;
nello stesso giorno gli veniva notificato il decreto di espulsione con l'ordine di allontanarsi dal territorio nazionale nel termine di 5 giorni. La L. n. 286 del 1998, art. 10, commi 4 e 5 stabilisce che il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere qualora riceva dal Questore la comunicazione della avvenuta esecuzione delle espulsione dello straniero clandestino, mediante accompagnamento coattivo alla frontiera ad opera degli organi di polizia, ovvero mediante la volontaria ottemperanza all'ordine di lasciare il territorio nazionale da parte del cittadino extracomunitario che abbia effettivamente attraversato in uscita la frontiera. A tale condizione di reale allontanamento, coattivo o volontario, dal territorio nazionale, che comporta il venir meno dell'interesse pubblico all'applicazione della sanzione penale, non può essere equiparata la situazione di semplice notificazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, fatto al quale, notoriamente, può non seguire l'effettivo abbandono del territorio nazionale da parte del cittadino extracomunitario intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2014