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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 428/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1030/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento - Piazza Pirandello 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO OMESSO I n. 9737 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso avviso di accertamento N. 9737/19 emesso dal Comune di Agrigento relativo agli anni di imposta 2019-2020-2021, con il quale chiede la somma di €. 456,00 limitatamente all'anno 2019, ritenendo esclusi gli anni successivi indicati nel
Deduceva, con unico motivo di ricorso, la inesistenza della pretesa tributaria. Non risulta costituito il Comune di Agrigento.
Cosi delineato l'oggetto del contendere all'udienza del 29.1.2026 la causa veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La controversia nasce dal fatto che il Comune di Agrigento ha notificato avviso di accertamento per omessa dichiarazione TARI per l'anno 2019, sebbene l'atto risulta riferito anche agli anni 2020 – 2021 e 2022.
Lamenta con ricorso, che l'immobile su cui si chiede il tributo fa riferimento alla propria casa di residenza cui paga regolarmente quando dovuto e come riferisce erroneamente il Comune nessuna attività di impresa né in detto immobile e né altrove.
Sul punto va rilevato che presupposto della TARI, infatti, è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre l'art. 62 del decreto legislativo 507/1993 dispone che non sono soggetti alla tassa soltanto i locali e le aree che non possono oggettivamente produrre rifiuti, o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno (immobili diroccati, inagibili o inabitabili oggettivamente), sempre che queste circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione (Cass. 2021, n. 11130).
Pertanto il ricorso va accolto per il motivo, assorbente, con il quale parte ricorrente riferisce che nell'immobile non è mai stata esercitata attività di impresa, e il Comune, a cui incombe l'onere probatorio, non ha dimostrato nulla su quanto sostenuto da parte ricorrente e sulla base che le tariffe riferite ad “Alberghi e Ristoranti” sono decisamente superiori a quelli di civile abitazioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Agrigento al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 250,00, oltre spese generali in favore del ricorrente.
Agrigento 29 Gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
AT NO IL
Firmato digitalmente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1030/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento - Piazza Pirandello 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO OMESSO I n. 9737 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso avviso di accertamento N. 9737/19 emesso dal Comune di Agrigento relativo agli anni di imposta 2019-2020-2021, con il quale chiede la somma di €. 456,00 limitatamente all'anno 2019, ritenendo esclusi gli anni successivi indicati nel
Deduceva, con unico motivo di ricorso, la inesistenza della pretesa tributaria. Non risulta costituito il Comune di Agrigento.
Cosi delineato l'oggetto del contendere all'udienza del 29.1.2026 la causa veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La controversia nasce dal fatto che il Comune di Agrigento ha notificato avviso di accertamento per omessa dichiarazione TARI per l'anno 2019, sebbene l'atto risulta riferito anche agli anni 2020 – 2021 e 2022.
Lamenta con ricorso, che l'immobile su cui si chiede il tributo fa riferimento alla propria casa di residenza cui paga regolarmente quando dovuto e come riferisce erroneamente il Comune nessuna attività di impresa né in detto immobile e né altrove.
Sul punto va rilevato che presupposto della TARI, infatti, è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre l'art. 62 del decreto legislativo 507/1993 dispone che non sono soggetti alla tassa soltanto i locali e le aree che non possono oggettivamente produrre rifiuti, o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno (immobili diroccati, inagibili o inabitabili oggettivamente), sempre che queste circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione (Cass. 2021, n. 11130).
Pertanto il ricorso va accolto per il motivo, assorbente, con il quale parte ricorrente riferisce che nell'immobile non è mai stata esercitata attività di impresa, e il Comune, a cui incombe l'onere probatorio, non ha dimostrato nulla su quanto sostenuto da parte ricorrente e sulla base che le tariffe riferite ad “Alberghi e Ristoranti” sono decisamente superiori a quelli di civile abitazioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Agrigento al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 250,00, oltre spese generali in favore del ricorrente.
Agrigento 29 Gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
AT NO IL
Firmato digitalmente