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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/07/2024, n. 29319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29319 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AZ VI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di AVELLINO udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata in accoglimento del terzo motivo di ricorso. Ritenuto in fatto 1.ZA DA, con il patrocinio di difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Avellino del 22 febbraio 2024, che ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero il 5 febbraio 2024, avente per oggetto, oltre all'integralità della documentazione relativa al concorso pubblico (già oggetto di decreto di acquisizione ex art. 256 cod. proc. pen.), un telefono cellulare I-phone 13 di sua titolarità, in relazione alle incolpazioni provvisorie di cui agli artt. 110,323,326 e 479 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 29319 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 07/06/2024 cod. pen., a lui ascritti, in concorso con IR OM e LL NI, questi ultimi due componenti della Commissione esaminatrice per un concorso per istruttori di vigilanza indetto dal Comune di Avellino, accusati di avergli rivelato anticipatamente, quale candidato, la rosa di domande che gli sarebbero state poste in sede di esame orale;
in Avellino, in data 11 gennaio 2024. 2.11 Tribunale ha ritenuto che compito del giudice del riesame sia quello, non già di accertamento della fondatezza delle accuse, ma di semplice verifica dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato e dell'idoneità degli elementi - irondanti la notizia di reato - a rendere utili ulteriori indagini volte all'accertamento dell'illecito penale, a cui sia funzionale il sequestro del bene all'indagato; ha rilevato che, a seguito della trasmissione in Procura di un esposto anonimo, la guardia di finanza si sia attivata per dare un primo riscontro al suo contenuto, acquisendo la documentazione relativa al bando di gara in data 10 gennaio 2024, registrando l'effettiva presenza delle persone indicate nello scritto, l'attuale ricorrente - ammesso alla prova orale il giorno dopo, 11 gennaio 2024, e i commissari d'esame; che, nel contesto dell'annotazione di polizia giudiziaria, si sia dato atto dell'impossibilità di verificare l'attendibilità dell'ipotesi di una indebita collusione tra candidato e pubblici ufficiali se non attraverso "l'eventuale riscontro tra le domande annoverate nel corpo dell'atto delatorio con quelle effettivamente propinate in sede d'esame"; che, pertanto, il decreto di sequestro dell'apparato cellulare, datato 5 febbraio 2024, emesso dopo un primo annullamento - deliberato dal Tribunale del riesame - di quello del 11 gennaio 2024, sia da ritenersi legittimo anche in relazione alle finalità probatorie perseguite;
che, infine, il decreto di sequestro in disamina sia stato legittimamente emesso in presenza di elementi nuovi, non valutati dalla prima ordinanza di riesame, con particolare riferimento alle iniziative assunte dall'ufficio di Procura in data 22 gennaio 2024 (della cui prova il primo intervento del Tribunale del riesame non aveva potuto disporre), con le quali era stato dato incarico alla polizia giudiziaria di effettuare accertamento tecnico non ripetibile sulla memoria del cellulare in sequestro, previo rispetto delle garanzie difensive;
il dato sopravvenuto, in definitiva, consentirebbe di escludere la violazione del c.d. giudicato cautelare, dedotta dalla difesa. 3.L'atto di impugnazione si è affidato a tre motivi, di seguito richiamati a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 3.1.11 primo motivo ha denunciato la sussistenza del vizio di inosservanza della legge processuale penale, perché il provvedimento impugnato avrebbe confermato il vincolo del sequestro sulla scorta della denuncia anonima, inutilizzabile se non ai fini dell'individuazione di una notitia criminis - e non allegata agli atti del fascicolo - alla cui presentazione è seguita un'attività della guardia di finanza sostanziata esclusivamente nell'acquisizione della prova dell'esistenza della procedura del concorso pubblico a cui ZA DA ha partecipato;
su tale improduttiva base, il ricorrente è stato iscritto nel registro delle notizie di reato e sarebbero stati dunque emessi i decreti di sequestro, quello - annullato una prima volta - del 11 gennaio 2024 e quello del 5 febbraio 2024, bensì elencativi degli addebiti mossi ma privi di appaganti 2 specificazioni quanto al fumus dei reati ipotizzati;
il provvedimento ablatorio possiederebbe finalità soltanto esplorative perché sganciate da una notitia criminis. 3.2.11 secondo motivo ha lamentato violazione di legge processuale per assenza di motivazione quanto alle ragioni esplicative del nesso di pertinenza tra il telefono cellulare e i reati ipotizzati, non chiarite nemmeno dal decreto del pubblico ministero;
non sarebbe in altri termini comprensibile perché l'oggetto rivesta una concreta utilità in proiezione della prova dei reati contestati. 3.3.11 terzo motivo si è appuntato sul vizio di inosservanza della legge processuale per la violazione del principio del ne bis in idem cautelare, in presenza di un pregresso provvedimento di annullamento disposto dal Tribunale del riesame a riguardo di un analogo decreto di sequestro del 11 gennaio 2024, atteso che l'ordinanza del Tribunale non si era pronunciata sui profili meramente formali del primo decreto ablativo, ma aveva negativamente apprezzato il materiale probatorio ad esso sotteso, la cui carenza non sarebbe stata superata dal secondo decreto. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.1 primi due motivi di ricorso colgono nel segno. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (sez. U n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv.239692). Ciò posto, fermo restando che il provvedimento con il quale è disposto il sequestro probatorio, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01), si osserva che, in sede di riesame, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per assicurare prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542 - 01). Ed è certamente esatto che, secondo una 3 prospettiva garantistica cha ha trovato stabile recepimento nella giurisprudenza di questa Corte, la decisione sulla astratta configurabilità del reato ipotizzal:o non limita i poteri del giudice nel senso che questi debba esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, infatti, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va quindi compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657 - 01). 1.1.E' noto, poi, che una denuncia anonima non può rappresentare elemento di prova acquisibile ed utilizzabile (art. 333, comma 3 e 240 comma 1 cod. proc. pen.) ed è tuttavia idonea a stimolare l'attività del P.M. o della polizia giudiziaria al fine dell'assunzione di dati conoscitivi atti a verificare se da essa possano ricavarsi indicazioni utili per l'enucleazione di una "notitia criminis" suscettibile di essere approfondita con gli strumenti legali (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239695; Sez. 6, n. 34450 del 22/04/2016, Monco, Rv. 267680). 1.2.0ra, calando i principi nella vicenda processuale condotta all'attenzione del collegio, deve osservarsi che, pur esattamente evidenziando che la fonte anonima sia da intendersi quale mero impulso all'attività di indagine, il Tribunale del riesame abbia, in realtà, utilizzato la medesima come piattaforma indiziaria idonea di per sé a giustificare l'emissione del decreto di sequestro del pubblico ministero, oggetto dell'impugnazione. La consultazione degli atti trasmessi a questa Corte e di quelli allegati al ricorso per cassazione consente in proposito di divisare che l'organo inquirente abbia, dapprima, correttamente iscritto la segnalazione anonima nell'apposito registro a mod. 46 ed altrettanto legittimamente, poi, delegato alla polizia giudiziaria un'attività di verifica degli spunti informativi da essa discendenti allo scopo di pervenire ad una notitia criminis, a sua volta foriera della individuazione degli estremi di reato sul cui presupposto attivare le indagini ed adottare le iniziative investigative tipicamente disciplinate dal codice di rito. La guardia di finanza ha redatto, con l'urgenza imposta dalla ristrettezza dei tempi rispetto alla data dell'esame orale del concorso, un'annotazione riepilogativa del relativo iter procedimentale, che ha consentito di accertare che i nominativi segnalati dalla fonte anonima fossero effettivamente presenti, in qualità di candidato e di esaminatori, di poi iscritti nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.. Trattasi tuttavia - al netto del contenuto della denuncia anonima, come detto probatoriamente inutilizzabile (Sez. 5, n. 4329 del 28/10/2008 - dep. 2009, Chiocci, Rv. 242944) - di informazioni di valenza neutra, che non integrano collegamento alcuno con la commissione di un illecito penale e che non sono sufficienti a dar corpo ad una ipotesi di reato ragionevolmente percorribile (cfr. sez.3, n. 28151 del 20/03/2013, P.M. in proc. Chifor, Rv. 255458). La notizia di reato è costituita, invero, dalla 4 comunicazione al pubblico ministero di fatti suscettibili di configurare una fattispecie di reato, che siano tali da giustificare un approfondimento con il successivo ricorso agli strumenti d'indagine funzionali alla sua verifica, in vista delle scelte, riservate al pubblico ministero nel rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale, di cui agli artt. 326 e 405 comma 1 cod. proc. pen.. L'insussistenza del presupposto che per sua natura innesca le indagini preliminari refluisce, evidentemente, sull'impossibilità di delineare un rapporto di "pertinenza" tra il telefono cellulare sequestrato al ricorrente e i contorni, concretamente individuabili, del perfezionamento, almeno "in nuce", della consumazione di un reato. 1.3.11 provvedimento impugnato è dunque incorso in violazione di legge, a causa di una decisiva e pervasiva carenza di motivazione e, dunque, del percorso giustificativo attinente all'individuazione del "fumus commissi delicti" e, per l'effetto — in assenza di una notitia criminis sufficientemente delineata (sez.6, n. 3187 del 07/01/2015, Boselli, Rv. 262084) - alla necessaria correlazione probatoria tra l'ipotesi di reato e il bene oggetto del vincolo, non traendosi peraltro, dal testo dell'ordinanza, argomentazione alcuna a riguardo del nesso di pertinenzialità del telefono cellulare rispetto alle finalità dimostrative a cui il decreto di sequestro è ontologicamente strumentale. 2.In accoglimento dei primi due motivi di ricorso, in definitiva, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e con essa il decreto di sequestro dell'apparato cellulare, di cui deve essere ordinata la restituzione all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto di sequestro del telefono cellulare in atti di cui ne dispone la restituzione all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 07/06/2024 \
il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata in accoglimento del terzo motivo di ricorso. Ritenuto in fatto 1.ZA DA, con il patrocinio di difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Avellino del 22 febbraio 2024, che ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero il 5 febbraio 2024, avente per oggetto, oltre all'integralità della documentazione relativa al concorso pubblico (già oggetto di decreto di acquisizione ex art. 256 cod. proc. pen.), un telefono cellulare I-phone 13 di sua titolarità, in relazione alle incolpazioni provvisorie di cui agli artt. 110,323,326 e 479 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 29319 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 07/06/2024 cod. pen., a lui ascritti, in concorso con IR OM e LL NI, questi ultimi due componenti della Commissione esaminatrice per un concorso per istruttori di vigilanza indetto dal Comune di Avellino, accusati di avergli rivelato anticipatamente, quale candidato, la rosa di domande che gli sarebbero state poste in sede di esame orale;
in Avellino, in data 11 gennaio 2024. 2.11 Tribunale ha ritenuto che compito del giudice del riesame sia quello, non già di accertamento della fondatezza delle accuse, ma di semplice verifica dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato e dell'idoneità degli elementi - irondanti la notizia di reato - a rendere utili ulteriori indagini volte all'accertamento dell'illecito penale, a cui sia funzionale il sequestro del bene all'indagato; ha rilevato che, a seguito della trasmissione in Procura di un esposto anonimo, la guardia di finanza si sia attivata per dare un primo riscontro al suo contenuto, acquisendo la documentazione relativa al bando di gara in data 10 gennaio 2024, registrando l'effettiva presenza delle persone indicate nello scritto, l'attuale ricorrente - ammesso alla prova orale il giorno dopo, 11 gennaio 2024, e i commissari d'esame; che, nel contesto dell'annotazione di polizia giudiziaria, si sia dato atto dell'impossibilità di verificare l'attendibilità dell'ipotesi di una indebita collusione tra candidato e pubblici ufficiali se non attraverso "l'eventuale riscontro tra le domande annoverate nel corpo dell'atto delatorio con quelle effettivamente propinate in sede d'esame"; che, pertanto, il decreto di sequestro dell'apparato cellulare, datato 5 febbraio 2024, emesso dopo un primo annullamento - deliberato dal Tribunale del riesame - di quello del 11 gennaio 2024, sia da ritenersi legittimo anche in relazione alle finalità probatorie perseguite;
che, infine, il decreto di sequestro in disamina sia stato legittimamente emesso in presenza di elementi nuovi, non valutati dalla prima ordinanza di riesame, con particolare riferimento alle iniziative assunte dall'ufficio di Procura in data 22 gennaio 2024 (della cui prova il primo intervento del Tribunale del riesame non aveva potuto disporre), con le quali era stato dato incarico alla polizia giudiziaria di effettuare accertamento tecnico non ripetibile sulla memoria del cellulare in sequestro, previo rispetto delle garanzie difensive;
il dato sopravvenuto, in definitiva, consentirebbe di escludere la violazione del c.d. giudicato cautelare, dedotta dalla difesa. 3.L'atto di impugnazione si è affidato a tre motivi, di seguito richiamati a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 3.1.11 primo motivo ha denunciato la sussistenza del vizio di inosservanza della legge processuale penale, perché il provvedimento impugnato avrebbe confermato il vincolo del sequestro sulla scorta della denuncia anonima, inutilizzabile se non ai fini dell'individuazione di una notitia criminis - e non allegata agli atti del fascicolo - alla cui presentazione è seguita un'attività della guardia di finanza sostanziata esclusivamente nell'acquisizione della prova dell'esistenza della procedura del concorso pubblico a cui ZA DA ha partecipato;
su tale improduttiva base, il ricorrente è stato iscritto nel registro delle notizie di reato e sarebbero stati dunque emessi i decreti di sequestro, quello - annullato una prima volta - del 11 gennaio 2024 e quello del 5 febbraio 2024, bensì elencativi degli addebiti mossi ma privi di appaganti 2 specificazioni quanto al fumus dei reati ipotizzati;
il provvedimento ablatorio possiederebbe finalità soltanto esplorative perché sganciate da una notitia criminis. 3.2.11 secondo motivo ha lamentato violazione di legge processuale per assenza di motivazione quanto alle ragioni esplicative del nesso di pertinenza tra il telefono cellulare e i reati ipotizzati, non chiarite nemmeno dal decreto del pubblico ministero;
non sarebbe in altri termini comprensibile perché l'oggetto rivesta una concreta utilità in proiezione della prova dei reati contestati. 3.3.11 terzo motivo si è appuntato sul vizio di inosservanza della legge processuale per la violazione del principio del ne bis in idem cautelare, in presenza di un pregresso provvedimento di annullamento disposto dal Tribunale del riesame a riguardo di un analogo decreto di sequestro del 11 gennaio 2024, atteso che l'ordinanza del Tribunale non si era pronunciata sui profili meramente formali del primo decreto ablativo, ma aveva negativamente apprezzato il materiale probatorio ad esso sotteso, la cui carenza non sarebbe stata superata dal secondo decreto. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.1 primi due motivi di ricorso colgono nel segno. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (sez. U n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv.239692). Ciò posto, fermo restando che il provvedimento con il quale è disposto il sequestro probatorio, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01), si osserva che, in sede di riesame, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per assicurare prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542 - 01). Ed è certamente esatto che, secondo una 3 prospettiva garantistica cha ha trovato stabile recepimento nella giurisprudenza di questa Corte, la decisione sulla astratta configurabilità del reato ipotizzal:o non limita i poteri del giudice nel senso che questi debba esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, infatti, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va quindi compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657 - 01). 1.1.E' noto, poi, che una denuncia anonima non può rappresentare elemento di prova acquisibile ed utilizzabile (art. 333, comma 3 e 240 comma 1 cod. proc. pen.) ed è tuttavia idonea a stimolare l'attività del P.M. o della polizia giudiziaria al fine dell'assunzione di dati conoscitivi atti a verificare se da essa possano ricavarsi indicazioni utili per l'enucleazione di una "notitia criminis" suscettibile di essere approfondita con gli strumenti legali (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239695; Sez. 6, n. 34450 del 22/04/2016, Monco, Rv. 267680). 1.2.0ra, calando i principi nella vicenda processuale condotta all'attenzione del collegio, deve osservarsi che, pur esattamente evidenziando che la fonte anonima sia da intendersi quale mero impulso all'attività di indagine, il Tribunale del riesame abbia, in realtà, utilizzato la medesima come piattaforma indiziaria idonea di per sé a giustificare l'emissione del decreto di sequestro del pubblico ministero, oggetto dell'impugnazione. La consultazione degli atti trasmessi a questa Corte e di quelli allegati al ricorso per cassazione consente in proposito di divisare che l'organo inquirente abbia, dapprima, correttamente iscritto la segnalazione anonima nell'apposito registro a mod. 46 ed altrettanto legittimamente, poi, delegato alla polizia giudiziaria un'attività di verifica degli spunti informativi da essa discendenti allo scopo di pervenire ad una notitia criminis, a sua volta foriera della individuazione degli estremi di reato sul cui presupposto attivare le indagini ed adottare le iniziative investigative tipicamente disciplinate dal codice di rito. La guardia di finanza ha redatto, con l'urgenza imposta dalla ristrettezza dei tempi rispetto alla data dell'esame orale del concorso, un'annotazione riepilogativa del relativo iter procedimentale, che ha consentito di accertare che i nominativi segnalati dalla fonte anonima fossero effettivamente presenti, in qualità di candidato e di esaminatori, di poi iscritti nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.. Trattasi tuttavia - al netto del contenuto della denuncia anonima, come detto probatoriamente inutilizzabile (Sez. 5, n. 4329 del 28/10/2008 - dep. 2009, Chiocci, Rv. 242944) - di informazioni di valenza neutra, che non integrano collegamento alcuno con la commissione di un illecito penale e che non sono sufficienti a dar corpo ad una ipotesi di reato ragionevolmente percorribile (cfr. sez.3, n. 28151 del 20/03/2013, P.M. in proc. Chifor, Rv. 255458). La notizia di reato è costituita, invero, dalla 4 comunicazione al pubblico ministero di fatti suscettibili di configurare una fattispecie di reato, che siano tali da giustificare un approfondimento con il successivo ricorso agli strumenti d'indagine funzionali alla sua verifica, in vista delle scelte, riservate al pubblico ministero nel rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale, di cui agli artt. 326 e 405 comma 1 cod. proc. pen.. L'insussistenza del presupposto che per sua natura innesca le indagini preliminari refluisce, evidentemente, sull'impossibilità di delineare un rapporto di "pertinenza" tra il telefono cellulare sequestrato al ricorrente e i contorni, concretamente individuabili, del perfezionamento, almeno "in nuce", della consumazione di un reato. 1.3.11 provvedimento impugnato è dunque incorso in violazione di legge, a causa di una decisiva e pervasiva carenza di motivazione e, dunque, del percorso giustificativo attinente all'individuazione del "fumus commissi delicti" e, per l'effetto — in assenza di una notitia criminis sufficientemente delineata (sez.6, n. 3187 del 07/01/2015, Boselli, Rv. 262084) - alla necessaria correlazione probatoria tra l'ipotesi di reato e il bene oggetto del vincolo, non traendosi peraltro, dal testo dell'ordinanza, argomentazione alcuna a riguardo del nesso di pertinenzialità del telefono cellulare rispetto alle finalità dimostrative a cui il decreto di sequestro è ontologicamente strumentale. 2.In accoglimento dei primi due motivi di ricorso, in definitiva, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e con essa il decreto di sequestro dell'apparato cellulare, di cui deve essere ordinata la restituzione all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto di sequestro del telefono cellulare in atti di cui ne dispone la restituzione all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 07/06/2024 \