Sentenza 17 dicembre 2003
Massime • 1
Il Pubblico Ministero che, a norma dell'art. 321, comma terzo bis, cod. proc. pen., riceve il verbale di un sequestro preventivo eseguito in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria ha il potere di qualificarlo giuridicamente. Pertanto, se lo ritiene sequestro preventivo, richiede al giudice la convalida; se invece lo ritiene sequestro probatorio, lo può convalidare lui stesso a norma dell'art. 355, comma primo stesso codice: poiché contro la convalida è ammessa richiesta di riesame al tribunale ex artt. 355, comma terzo, e 324 cod. proc. pen., non viene eluso il controllo giurisdizionale sulla decisione del P.M.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2003, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 17/12/2003
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 2078
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 21392/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
Di IO TO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 28-4-2003 del Tribunale di Bolzano. Udita la relazione fatta dal consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Galati Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con ordinanza in data 28-4-2003 il Tribunale di Bolzano ha rigettato l'istanza di riesame del decreto con il quale il Pubblico Ministero aveva convalidato il sequestro operato, in Bressanone, dai Carabinieri in data 18-3-2003 nei confronti di Di IO TO, avente ad oggetto quattro blocchi di cubi di diavolina per un peso complessivo di 158 grammi e una bottiglia di plastica da 750 ml., contenente circa 150 ml. di liquido "accendifuoco per carbonella - fuochista", rinvenuti in una borsa di plastica per alimenti occultata dietro il sedile lato-guida dell'autovettura del predetto Di IO. In particolare, il Tribunale di Bolzano ha rilevato che, tenuto conto dei numerosi incendi di autovetture verificatisi nello stesso periodo nel territorio di Bressanone, "le circostanze di tempo (notte) e di luogo (autovettura) di quanto sequestrato nonché il quantitativo delle sostanze rinvenute sicuramente maggiori di quanto necessitava) per le normali attività domestiche così come le modalità di occultamento delle stesse (dietro al sedile del veicolo)" costituivano clementi che, complessivamente valutati, deponevano in modo certo per la sussistenza, a livello di fumus, di una situazione che giustificava la permanenza del vincolo.
Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione Di IO TO, tramite il suo difensore, chiedendone l'annullamento. Segnatamente il ricorrente deduce la inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 321, comma A bis, c.p.p., in quanto, avendo i Carabinieri effettuato un sequestro preventivo, la convalida avrebbe dovuto essere effettuata dal Giudice per le Indagini Preliminari e non dal Pubblico Ministero, sicché il decreto emesso da quest'ultimo ai sensi dell'art. 355, comma 2^, c.p.p. sarebbe nullo. Un ulteriore profilo di nullità di tale decreto viene ravvisato dal ricorrente nella "mancata motivazione della convalida del sequestro". L'ordinanza impugnata sarebbe poi viziata da manifesta illogicità, in quanto il Di IO sarebbe stato fermato alle ore 20,30 in pieno centro di Bressanone e in zona adeguatamente illuminata, il quantitativo delle sostanze sequestrate sarebbe indiscutibilmente modesto, la borsa contenente tali sostanze sarebbe stata soltanto poggiata dietro il sedile del guidatore e non ivi "occultata", e si tratterebbe di "oggetti di larghissimo e comunissimo uso". DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La dedotta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 321. comma 3^ bis, c.p.p. è fondata sul fatto che, nel caso di specie, i Carabinieri avrebbero effettuato un sequestro preventivo, sicché la convalida avrebbe dovuto essere effettuata dal Giudice per le Indagini Preliminari e non dal Pubblico Ministero.
In proposito questa Corte ha già chiarito che ai fini della convalida del sequestro il Pubblico Ministero non è vincolato dalle indicazioni della polizia giudiziaria e ben può ritenere di carattere probatorio un sequestro che la polizia ha ritenuto di carattere preventivo (Sez. Un., sent. 9 del 24-7-1991. rv. 187858). In particolare, il Pubblico Ministero che, a norma dell'art. 321, comma 3^ bis, c.p.p., riceve il verbale di un sequestro preventivo,
eseguito in via di urgenza dalla polizia giudiziaria, ha il potere di qualificarlo giuridicamente. Pertanto, se lo ritiene sequestro preventivo, richiede al giudice la convalida;
se, invece, lo ritiene sequestro probatorio, lo può convalidale lui stesso a norma dell'art. 355, comma 2^, c.p.p.: poiché contro la convalida è ammessa richiesta di riesame al Tribunale ex artt. 355, comma 3^, e 324 c.p.p., non viene eluso il controllo giurisdizionale sulla decisione del Pubblico Ministero (sez. 3^, sent. 1038 del 28-9-1995, rv. 202953).
Quanto alle doglianze relative alla "mancata motivazione della convalida del sequestro" e alla asserita manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata, basta rilevare, da un lato, che il Pubblico Ministero deve motivare soltanto quando le ragioni da lui accolte si discostino dalle indicazioni della polizia giudiziaria (sez. 3^, sent. 2015 del 23-8-1994, rv. 198790) e può motivare anche per relationem al contenuto del verbale di sequestro (sez. 3^, sent. 43285 dell'1-12-2001, rv. 220602), e, dall'altro, che il tessuto motivazionale del provvedimento censurato non presenta affatto quella macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio denunciato, avendo il Tribunale enucleato con chiarezza gli elementi che, complessivamente valutati, deponevano in modo certo per la sussistenza, a livello di fumus, di una situazione che giustificava la permanenza del vincolo. Per le argomentazioni sopra svolte il ricorso presentato nell'interesse di Di IO TO deve, pertanto, essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004