Sentenza 5 luglio 2002
Massime • 1
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che è diretto ad infirmare o modificare il provvedimento monitorio e postula, dunque, che quest'ultimo non sia divenuto irrevocabile, la produzione della copia notificata del decreto opposto non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione, non essendo applicabile a questa, che non è mezzo di impugnazione, la disciplina propria di tali mezzi; onde la sua mancanza rileva quale condizione di ammissibilità - e cioè quale mezzo necessario ai fini del riscontro della tempestività dell'opposizione medesima - soltanto se la prova della tempestività non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo. Pertanto tale produzione, volta a dimostrare l'inesistenza del giudicato interno, deve ritenersi consentita anche in grado di appello, in applicazione dell'art. 354, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello novellato dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nei giudizi ai quali esso è applicabile secondo la disciplina transitoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/2002, n. 9810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9810 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LOLLA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FI NO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALAZIONE CLODIA 29, presso l'avvocato PIETRO RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO SPIAZZI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
VERONA METALLI SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n.253/99 del Tribunale di VERONA, depositata il 03/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2002 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PICCINI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 11.2.1993 la s.r.l. OX NI proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4649, emesso il 29.1.292 nei suoi confronti dal Pretore di Verona su istanza della s.p.a Verona Metalli, chiedendo in riconvenzionale la condanna di quest'ultima al pagamento, per risarcimento danni, della somma di L. 1.380.000, e, previa compensazione con il credito di questa, al pagamento della differenza in L. 122.188. Il Pretore adito, nel contraddittorio della parte opposta, con sentenza n. 735/95 dichiarava inammissibile l'opposizione, rilevando che il mancato deposito da parte dell'opponente della copia dell'ingiunzione opposta non consentiva la verifica della tempestività della sua introduzione.
Suddetta pronunzia veniva impugnata dalla società OX opponente innanzi al Tribunale di Verona che, con sentenza del 20.11.98, la confermava. La s.r.l. OX NI ricorre per cassazione avverso tale ultima decisone deducendo due motivi d'impugnazione. L'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col 1^ motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 645 e 650 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ribadendo che la prova della tempestività
dell'opposizione, in mancanza del deposito della copia notificata dell'ingiunzione. può desumersi aliunde, e segnatamente dall'avviso dell'opposizione, che l'ufficiale giudiziario deve notificare al cancelliere perché ne prenda nota sull'originale del decreto, che è contenuto nel fascicolo che necessariamente deve essere acquisito nel giudizio di opposizione. Nella specie, da tale annotazione emerge che l'ingiunzione è stata notificata il 27.1.93 e che, l'opposizione, proposta il 11.2.93, è, perciò, in termini. Il Pretore ha omesso tale verifica, che tuttavia deve presumersi abbia invece eseguito atteso che, riservatosi al fine di decidere sulla provvisoria esecuzione del decreto opposto, anziché rilevare l'inammissibilità del giudizio, mandando la causa per le conclusioni, ha, invece, provveduto ai fini dell'istruzione della causa nel merito. Col 2^ motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nonché insufficiente motivazione osservando che erra il secondo giudice nel ritenere, senza motivazione alcuna, maturata una preclusione processuale, di cui non da però conto, alla produzione della copia in appello che, al contrario, secondo l'orientamento giurisprudenziale, è consentita anche in sede di gravame. Nè si può ritenere che tale preclusione sia riconducibile al divieto di nuovi mezzi di prova posto nel giudizio d'appello dalla novella del 1990 che trova applicazione nei processi introdotti dopo il 30.4.95 e, dunque, non opera nel presente giudizio, iniziato con atto del 11.2.1993.
Il ricorso è fondato.
I due motivi, in quanto accomunati dalla medesima impostazione logica, meritano trattazione congiunta.
Il Tribunale ha affermato che l'omissione in questione è causa d'inammissibilità dell'opposizione, ne', nella specie il Pretore avrebbe potuto ricavarne aliunde la certezza della tempestività, non essendo stati indicati dall'opponente i fatti o i documenti utili a tal uopo. Non può, infine, essere accettata la soluzione prospettata dal ricorrente circa la tempestività della sua opposizione in forza del decreto ingiuntivo prodotto in appello, posto che è maturata una preclusione processuale.
Secondo l'orientamento consolidato di questa corte, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che è diretto ad infirmare o modificare il provvedimento monitorio e postula, dunque, che quest'ultimo non sia divenuto irrevocabile la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena d'improcedibilità dell'opposizione, non essendo applicabile ad essa, che non è mezzo di impugnazione, la disciplina propria di queste ultime, onde la sua mancanza rileva quale condizione d'ammissibilità, e cioè quale mezzo necessario al fine del riscontro della tempestività dell'opposizione medesima, sempre che la prova stessa non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte e comunque acquisiti al processo. Pertanto tale produzione, volta a dimostrare l'inesistenza del giudicato interno, deve ritenersi consentita anche in grado d'appello, in applicazione dell'art. 345 secondo comma c.p.c. - il riferibile anche ai documenti di carattere processuale (cfr. Cass. S.U. n. 2388/1982 rv 420268, e, più di recente tra le molte, n. 15369/2001 rv 550869 e n. 1585/2002 rv 552100).
L'opponente, mediante produzione della copia notificata dell'ingiunzione, ha fornito tale prova al Tribunale, giudice del gravame, che erroneamente non l'ha valutata ritenendone, apoditticamente, preclusa l'acquisizione.
A tal riguardo va osservato che il giudizio in esame è stato introdotto con atto di opposizione del 11.2.93 e, quindi, in data antecedente alla data del 30.4.94, alla quale occorre far riferimento ai fini dell'applicazione dell'art. 345 c.p.c. nel testo novellato dalla l. n. 353/90 che, nella disposizione transitoria contenuta nell'art. 90 stabilisce che "ai giudizi pendenti alla data del 30.4.94 non si applica il nuovo testo dell'art. 345 c.p.c.. Ai giudizi in grado d'appello iniziati dopo tale data non si applica il nuovo testo dell'art. 345 c.p.c., ove il giudizio di 1^ grado si sia svolto sotto la disciplina della legge anteriore".
Ai fini della individuazione della "pendenza del giudizio", e della conseguente applicazione del regime di riferimento, in mancanza di espressa specificazione legislativa, come questa corte ha già affermato in argomento, suddetta nozione va collegata non già ad una singola fase del processo, ma a questo nella sua unitarietà, onde occorre riferirsi, non già alla data d'introduzione del giudizio di gravame, ma a quella in cui ha avuto inizio l'intera vicenda processuale, e, cioè, alla data in cui il processo, inteso come un unicum, ha avuto inizio e, dunque, alla data di notificazione della citazione ovvero, nel caso in cui sia previsto il ricorso, alla data di notifica di tale ultimo atto attraverso i quali si è instaurato il processo di primo grado (cfr. Cass. n. 1358 del 18.2.99 rv 523330 che richiama Cass. 20.4.98 n. 3999 rv 514628; contra Cass. n. 5601/01 cit., secondo la quale occorre invece, far riferimento alla data di introduzione dell'appello).
La preclusione cui fa riferimento la decisione impugnata, se rapportata alla previsione novellata dell'art. 345 c.p.c., deve, pertanto, escludersi, atteso che, come sopra rilevato, il processo ha avuto inizio nel vigore del c.d. vecchio rito che facultava le parti a produrre in appello nuovi documenti - art. 345 co. 2 c.p.c.. Suddetta sentenza, deve, per l'effetto, essere cassata con conseguente rinvio degli atti ad altra sezione del Tribunale di Verona che dovrà esaminare, al fine di verificare, la tempestività dell'opposizione proposta dalla s.r.l. OX Fiorentina, la copia notificata dell'ingiunzione prodotta agli atti del giudizio di gravame.
P.Q.M.
Cassa l'impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione del Tribunale di Verona anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2002