Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/2002, n. 9810
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Sentenza 5 luglio 2002

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Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che è diretto ad infirmare o modificare il provvedimento monitorio e postula, dunque, che quest'ultimo non sia divenuto irrevocabile, la produzione della copia notificata del decreto opposto non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione, non essendo applicabile a questa, che non è mezzo di impugnazione, la disciplina propria di tali mezzi; onde la sua mancanza rileva quale condizione di ammissibilità - e cioè quale mezzo necessario ai fini del riscontro della tempestività dell'opposizione medesima - soltanto se la prova della tempestività non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo. Pertanto tale produzione, volta a dimostrare l'inesistenza del giudicato interno, deve ritenersi consentita anche in grado di appello, in applicazione dell'art. 354, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello novellato dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nei giudizi ai quali esso è applicabile secondo la disciplina transitoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/2002, n. 9810
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9810
    Data del deposito : 5 luglio 2002

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