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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/11/2025, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE CIVILE Nella composizione monocratica del dott. Davide Rizzuti, applicato ai sensi dell'art. 3, comma 9 del D.L. n. 117/2025, visto l'articolo 281 sexies del codice di procedura civile ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 737/2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 14 novembre 2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente TRA
nato ad [...] il 20 luglio del 1972, C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Carla Barani (codice fiscale;
, CodiceFiscale_2 Email_1 del Foro di Velletri ed elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in atti, presso il studio sito in Nettuno, Via Romana 47C (Galleria Lumaca).
(RICORRENTE) E
, in persona della Commissione in carica pro Controparte_1 CP_2 tempore, con sede in , Piazza C. Battisti, C.F. , P. IVA CP_1 P.IVA_1
rapp.to e difeso dall'Avv. Sabrina Belluzzo del Foro di Velletri (RM) P.IVA_2
C.F. in virtù di Determinazione n. 192 del 23/07/2024 a firma C.F._3 del Responsabile del 4 S.C. Servizio Contenzioso Legale e Servizi Assicurativi del
, giusta procura alle liti in atti, ed elett.te dom.to presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. Sabrina Belluzzo in Anzio (RM) Vicolo dei Fabbri n. 18.. (RESISTENTE) Oggetto: Opposizione a cartella di pagamento n. 09720230216267285000.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., introduttivo del rito semplificato di cognizione,
ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
09720230216267285000, notificatagli dal in data 28 gennaio 2024. Controparte_1
A fondamento della spiegata opposizione ha contestato l'insussistenza di un valido titolo esecutivo alla base della pretesta di pagamento, ricostruendo le vicende giudiziarie che hanno dato luogo ad una serie di pagamenti reciproci a titolo di spese legali. Si è costituita in giudizio l'ente comunale resistente, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa in via meramente documentale, con provvedimento presidenziale del 20 ottobre 2025, il procedimento veniva assegnato al sottoscritto giudicante ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 9 del D.L. n. 117/2025. All'esito dell'udienza fissata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., calendarizzata per il 14 novembre 2025, la causa veniva assunta in decisione.
*** Al fine di correttamente dirimere la questione controversa è opportuno ripercorrere in breve le vicende giudiziali che hanno dato luogo al credito che oggi il CP_1
rivendica nei confronti dell'odierno ricorrente.
[...]
e l'attuale ricorrente con atto di citazione notificato in Controparte_3 Parte_1 data 18 giugno 2003 hanno convenuto in giudizio il innanzi al Controparte_1
Tribunale di Velletri, Sezione Distaccata di Anzio, chiedendo, previo accertamento del possesso ultraventennale e ininterrotto sul bene immobile sito in , Via del CP_1
Marinaro n. 12, la dichiarazione di intervenuta usucapione del bene in loro favore. Il Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Anzio, con sentenza n. 28/08 del 29/01/2008, ha rigettato la domanda, condannando gli attori alla refusione delle spese di lite in favore dell'Ente convenuto, liquidate in €100,00 per esborsi, €1.400,00 per diritti, € 2.250,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge (doc. n. 1 all. comparsa di costituzione e risposta). Avverso la sentenza di primo grado, ed hanno proposto Controparte_3 Parte_1 gravame innanzi alla Corte di Appello di Roma. La Corte di Appello di Roma, Sez. I civile, con la sentenza n. 673/2016, in accoglimento delle domande attoree, ha dichiarato acquisita per usucapione la proprietà dell'immobile sito in , Via del Marinaro n. 12, condannando il CP_1 [...] al rimborso delle spese del doppio grado, liquidate: per il primo grado in CP_1
€80,00 per spese e €5.000,00 per compensi di difesa oltre spese generali al 15%, IVA e cpa;
per l'appello in €90,00 per spese e €7.000,00 per compensi di difesa oltre spese generali al 15% IVA e cpa (doc. n. 2 all. comparsa di costituzione e risposta). Sulla scorta di tale decisione le parti hanno in seguito raggiunto un accordo transattivo all'esito del quale il ha corrisposto, in unica soluzione, ai coniugi Controparte_1
l'importo di € 13.000,00 a titolo di spese legali. Controparte_4
Avverso la Sentenza della Corte di Appello il ha poi proposto ricorso Controparte_1 per cassazione. La Corte (Sez. II Civile) con ordinanza n. 19433/21 ha integralmente accolto il ricorso proposto dall'ente comunale così disponendo: “Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, altra sezione, che anche disciplinerà le spese di questo giudizio” (doc. n. 3 all. comparsa di costituzione e risposta). In ragione di tale statuizione il con raccomandata A.R. del Controparte_1
30/09/2022 (doc. n. 7), recante nell'oggetto “Avvio procedure per la Riscossione coattiva”, ha intimato a il pagamento della somma di € 13.000,00, oltre interessi Parte_1 legali maturati di €214,27, a titolo di recupero delle spese legali corrisposte dal
[...] in forza della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 673/2013 cassata CP_1 dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 19433/21. Decorsi i termini indicati nella diffida di pagamento (cfr. doc. n. 7 all. alla comparsa di costituzione e risposta) l'importo è stato iscritto a ruolo per la riscossione con indicazione dei seguenti titoli: Atto di diffida e messa in mora del 30.09.2022; Determina n. 43 del 19.02.2019 con la quale il ha liquidato la somma Controparte_1 di € 13.000,00 in favore dei Sig.ri ed;
Ordinanza n. Controparte_3 Parte_1
19433 del 08.07.2021 della Suprema Corte che ha annullato il precedente titolo, ossia la Sentenza n. 673/2016 della Corte d'Appello di Roma, in forza del quale il
[...]
ha corrisposto l'importo di € 13.000,00. CP_1
Sulla scorta dell'avvenuta iscrizione a ruolo è stata quindi notificata la cartella di pagamento n. 097202302162672800, con la quale il ha richiesto il Controparte_1 pagamento della somma di € 13.572,25, oggetto di opposizione. A completare il quadro si pone infine la sentenza della Corte di Appello di Roma, Sez. II^ Civile n. 5318/2024, pubblicata in data 29.07.2024 (doc. n. 4 all. comparsa di costituzione e risposta) che ha condannato i coniugi ed Controparte_3 Parte_1
al pagamento delle spese di lite dei vari gradi di giudizio oltre che “a restituire al
[...] la somma di € 13.000,00, oltre interessi al tasso legale dal 11.03.2019 al Controparte_1 pagamento effettivo”.
*** Ebbene, così ricostruita la vicenda che ha dato luogo alla controversia, deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di parte convenuta, tesa a ottenere la declaratoria di inammissibilità dell'azione proposta in suo danno stante la mancata impugnazione nei termini di legge della comunicazione del 30.9.2022 (doc. 7 cit.), avente natura di formale avviso di accertamento. L'eccezione deve essere disattesa. A tal proposito basti osservare che l'avviso di accertamento in senso tecnico è l'atto mediante il quale l'ente deputato (Agenzia delle Entrate o Enti Locali) notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente a seguito di un'attività di controllo sostanziale;
trattasi pertanto di attività strettamente connessa alla natura tributaria della pretesa che, nel caso di specie, pacificamente, non ricorre giacché, per stessa ammissione di parte convenuta, l'azione tesa al recupero degli importi corrisposti in virtù della sentenza riformata ha, evidentemente, natura non tributaria. Peraltro, l'avviso di accertamento si connota per una serie di requisiti formali che non sussistono nella missiva del 30 settembre 2022, dalla stessa convenuta rubricata
“lettera di diffida e messa in mora”. In tal caso, difettando la natura tributaria della pretesa, l'ente ha evidentemente intimato il pagamento mediante una comune diffida ad adempiere, inidonea a cristallizzare la pretesa e a connotarne il contenuto in termini di esecutività, ricorrenza prevista per i soli avvisi di accertamento non oggetto di contestazione dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011 (ipotesi tassativa e non suscettiva di interpretazione analogica). Tanto premesso in via preliminare, l'unico motivo di opposizione formulato dai ricorrenti attiene alla legittimità dell'agire amministrativo dell'ente comunale che, senza attendere l'esito del giudizio rescissorio (nel quale il ha chiesto ex art. CP_1
389 c.p.c. la restituzione di quanto pagato in virtù della sentenza cassata), ha avviato il giudizio di recupero dell'importo di euro 13.000,00, mediante iscrizione a ruolo. Sul punto, è indubbio che l'iter amministrativo seguito dall'Ente sia antecedente alla pronuncia con la quale la Corte d'Appello di Roma ha definitivamente statuito sulla vicenda, disponendo la restituzione delle somme versate dal in ottemperanza CP_1 alla condanna al pagamento delle spese di lite disposta in appello e annullata dalla Cassazione;
la pronuncia è invero intervenuta soltanto nel 2024, successivamente all'instaurazione del presente giudizio e all'avvio del procedimento amministrativo di iscrizione a ruolo, avviato con l'intimazione di pagamento del 30 settembre 2022. Le ragioni dell'opposizione sono dunque da individuarsi nella ritenuta carenza del diritto ad agire in via esecutiva dell'ente comunale (essendo la cartella di pagamento equiparata per natura all'atto di precetto) giacché la cartella di pagamento opposta sarebbe carente di un valido titolo esecutivo;
la chiave del ragionamento è poi fondata sull'assunto per cui la Corte di Cassazione, nel cassare la sentenza di secondo grado, non avrebbe assunto alcuna decisione in punto di spese, rimettendo la questione al giudice del giudizio rescissorio. L'azione dell'ente comunale sarebbe stata quindi avviata in assenza di alcun titolo esecutivo, emesso soltanto nel 2024. La doglianza è fondata. È pacifico che l'avvio del procedimento amministrativo volto al recupero delle spese di lite corrisposte sulla scorta della sentenza d'appello, poi cassata, sia avvenuto senza attendere l'esito del giudizio rescissorio e prima di ottenere risposta giudiziale alla domanda di restituzione degli importi, avanzata ex art. 389 c.p.c. nel medesimo giudizio. La circostanza è chiarita dalla stessa Corte d'Appello nel corpo della propria sentenza n. 5016 del 2024; in punto di spese la Corte ha invero accolto la domanda di restituzione proposta, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., dall'Amministrazione comunale appellata con conseguente statuizione di condanna, nei confronti di e Controparte_3
restituzione in favore del dell'importo di € 13.000,00, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla data del pagamento, e quindi dall'11.3.2019. In tale occasione la Corte d'Appello ha peraltro richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in punto di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata, ribadendo l'impostazione per cui la domanda non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens; ed infatti, per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12.11.2021, n. 34011). Alla luce di quanto sopra deve essere accolta la domanda di annullamento della cartella di pagamento opposta giacché fondata su una pretesa che, al tempo della sua emissione, difettava di un idoneo titolo restitutorio (solo in seguito venuto ad esistenza). La conclusione è peraltro coerente con la natura e le vicende evolutive dei titoli giudiziari nei diversi gradi di giudizio;
per cui, sebbene nel giudizio di rinvio dovrà in ogni caso seguire, all'esito della pronuncia sull'oggetto di esso, una nuova statuizione sulle spese, tale statuizione dovrà essere resa necessariamente all'esito della valutazione olistica, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., dell'esito della decisione e, quindi, sarà del tutto nuova, evenienza che impedisce all'ente (ma anche a qualsivoglia privato) di agire coattivamente per il recupero degli importi, prima della definitiva statuizione in punto di restituzione ex art. 389 c.p.c. (d'altro canto, l'impostazione contraria svuoterebbe di significato la norma stessa, rendendo pressoché formalistica la relativa pronuncia). Per tutte le superiori considerazioni, l'opposizione risulta fondata e, per l'effetto, assorbita ogni ulteriore richiesta, deve essere accolta la domanda di annullamento cartella di pagamento n. 09720230216267285000, salvo il diritto dell'Amministrazione comunale di agire per il recupero degli importi sulla scorta del titolo restitutorio successivamente reso dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 5016 del 2024. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in adesione ai parametri di cui al d.m. 55/2014: la liquidazione è operata mediante applicazione dei parametri medi ridotti nella misura massima consentita dall'art. 4 del d.m. cit., tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di istruttoria e della non complessità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dispone l'annullamento della cartella di pagamento n. 09720230216267285000;
- Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
, che liquida nella somma di €1.937,00 oltre spese generali, c.p.a. Parte_1
e i.v..a nella misura di legge.
- Manda alla Cancelleria la comunicazione alle parti.
Così deciso in Velletri in data 14 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Davide Rizzuti