Versione
12 dicembre 1991
12 dicembre 1991
Art. 27. Contenuto della domanda 1. L' articolo 318 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 318 - (Contenuto della domanda). - La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.
Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla meta'.
Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione e' d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva".
"Art. 318 - (Contenuto della domanda). - La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.
Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla meta'.
Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione e' d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva".
Commentario • 1
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 1
---------------- (1) Articolo sostituito dall'art. 27 l. 21 novembre 1991, n. 374 e successivamente dall'art. 3, comma 24, lett. c), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/04/2021, n. 490Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO - TERZA SEZIONE CIVILE - Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri Magistrati: 1. DOTT. RITA MAJORE PRESIDENTE REL. 2. DOTT. FRANCESCA ROMANO CONSIGLIERE 3. DOTT. TERESA BARILLARI CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n. 1591 del Ruolo Generale Contenzioso dell'anno 2016 vertente TRA Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di appello, dall'avv. Massimo Primerano. = APPELLANTE = E 2 Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce …Leggi di più...
- interpello del giudice·
- art. 222 c.p.c.·
- volontà di avvalersi del documento·
- querela di falso·
- revoca volontà di avvalersi·
- compensazione spese·
- art. 313 c.p.c.·
- improcedibilità del giudizio·
- art. 221 c.p.c.