Articolo 27 della Legge 21 novembre 1991, n. 374
Articolo 26Articolo 28
Versione
12 dicembre 1991
Art. 27. Contenuto della domanda 1. L' articolo 318 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 318 - (Contenuto della domanda). - La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.
Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla meta'.
Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione e' d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva".
Entrata in vigore il 12 dicembre 1991
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