Sentenza 1 dicembre 2003
Massime • 1
Nel reato di abuso di ufficio, la partecipazione dell'extraneus può essere configurata quando sia provato l'accordo criminoso, che non può essere desunto solo dalla presentazione di un'istanza volta ad ottenere l'atto illegittimo, essendo invece necessaria la prova che la presentazione della domanda sia stata preceduta, accompagnata o seguita da un'intesa o da pressioni dirette a sollecitare o persuadere il pubblico funzionario. ( Fattispecie in cui il privato aveva presentato una domanda volta ad ottenere l'indennità di accompagnamento per infermità ed aveva avuto contatti telefonici con uno dei componenti della commissione medica, che gli aveva spiegato quali erano le condizioni per ottenere l'indennità; era stato poi detto componente a tentare di far ottenere all'istante l'indennità pur mancandone le condizioni, senza un effettivo e concreto contributo causale del privato).
Commentari • 5
- 1. L'abuso d'ufficiohttps://www.studiocataldi.it/
L'abuso d'ufficio è un reato proprio, disciplinato dall'art. 323 c.p., che può commettere sia un pubblico ufficiale che un incaricato di pubblico servizio Cos'è l'abuso d'ufficio Il bene giuridico protetto Soggetti del reato L'elemento oggettivo La condotta L'evento e la c.d. "doppia ingiustizia" L'elemento soggettivo La pena Cos'è l'abuso d'ufficio L'abuso d'ufficio è un reato contro la pubblica amministrazione che si verifica quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, "nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino …
Leggi di più… - 2. Abuso d'ufficio: per il concorso dell'extraneus va provata l'intesa con il funzionario pubblicoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima In tema di abuso di ufficio determinativo di un danno ingiusto nei confronti di terzi, per configurare il concorso dell'extraneus nel reato deve essere provata l'intesa intercorsa col pubblico funzionario o la sussistenza di pressioni o sollecitazioni dirette ad influenzarlo, desumibili dal contesto fattuale, dai rapporti personali tra le parti o da altri elementi oggettivi, non essendo a tal fine sufficiente la sola domanda del privato volta ad ottenere un atto illegittimo. (Fattispecie in cui l'intesa collusiva è stata dedotta dal fatto che il privato presentava plurime denunce con le quali sollecitava il Comune all'annullamento in autotutela del permesso di costruire …
Leggi di più… - 3. Il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.): una breve casistica giurisprudenzialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2021
Scopo di questo scritto è quello di procedere ad una disamina di come in sede giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, sono ravvisate ipotesi di concorso di persone nel reato, secondo quanto previsto dall'art. 110 cod. pen.. Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali. Indice L'art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale Le ipotesi di concorso per …
Leggi di più… - 4. Abuso d'ufficioAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 20 luglio 2021
- 5. La timida riforma del reato d’abuso d’ufficio e del danno erarialePaolo Gentilucci · https://www.diritto.it/ · 29 luglio 2020
Sommario La cornice normativa emergenziale in Italia. Il travagliato percorso del reato d'abuso d'ufficio. Il danno erariale e la responsabilità dei dipendenti della pubblica amministrazione. Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 e i possibili rischi di anticostituzionalità. Conclusioni 1. La cornice normativa emergenziale in Italia L'attuale periodo caratterizzato dal contagio del “Covid–19”, ancora presente in maniera significativa a livello globale, dopo aver insidiato i principi costituzionali del nostro ordinamento giuridico, è ora giunto anche a mettere a fuoco uno dei reati più controversi del nostro sistema penale, quello dell'abuso d'ufficio nonché a delimitare l'area della …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2003, n. 2844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2844 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 01/12/2003
1. Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - N. 1588
3. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 02946/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL IA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza, in data 27.11.2002, della Corte di appello di Catanzaro;
letti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Ilario S. MARTELLA;
udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. CIAMPOLI Luigi che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 1.3.2000, il Tribunale di Catanzaro dichiarava non doversi procedere nei confronti di EL IA per essere il reato ascrittole (ex artt. 110, 323 c.p.: "per avere, in Catanzaro il 14.9.1992, agendo materialmente con IN PE, pubblico ufficiale, componente la commissione medica preposta alle visite per il riconoscimento delle infermità ai fini pensionistici, al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a GO MA, suocera di essa EL, abusato il IN del proprio ufficio alterando le risultanze del relativo accertamento sanitario) estinto per intervenuta prescrizione.
Su gravame dell'imputata, la Corte di appello di Catanzaro, qualificato il fatto "tentato abuso d'ufficio", confermava la declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato.
Con il proposto ricorso per Cassazione, l'imputata, a mezzo del suo difensore, avv. Nino Gimigliano, denuncia:
violazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p., per manifesta illogicità dell'impugnata sentenza.
Si fa presente che GO MA aveva elencato una serie di patologie gravissime specificamente indicate, per cui, già 17 anni prima dell'episodio oggetto del presente giudizio, era stata riconosciuta da una commissione medica provinciale invalida all'80%, il che non poteva non far supporre che 17 anni dopo, le sue condizioni di salute dovevano necessariamente essersi aggravate. I giudici di appello hanno infondatamente ritenuto che un'eventuale pratica della GO per ottenere l'indennità di accompagnamento non potesse in alcun modo spettarle.
Si richiama in proposito l'art. 2 della L. n. 508 del 21 novembre 1988, che stabilisce: "l'indennità di accompagnamento è concessa ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche"; il che non vuol dire che detta invalidità, alla stregua di quanto ritenuto dal giudice a quo, debba essere pari al 100%, in quanto, se così fosse, un'invalidità del 95% non sarebbe apprezzabile.
Peraltro, l'imputata EL, dipendente d'ordine della SIP, non era tenuta a conoscere tale norma (di natura civilistica) e, pertanto, ben poteva essere incorsa nell'errore di fatto ex art. 47 3^ co. c.p.p., così da doversi pervenire, in sede di giudizio, ad un proscioglimento della prevenuta in ordine al reato ascrittole, per non aver commesso il fatto o perché il fatto stesso non costituisce reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'impugnata decisione, si evidenzia, in punto di fatto, che da una telefonata intercettata era emerso che GO MA, suocera dell'imputata, aveva in corso una pratica per il riconoscimento del diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento: in tale contesto la EL IA si rivolgeva a IN PE, componente della commissione medica preposta alle visite per il riconoscimento dell'infermità ai fini pensionistici. Poiché la GO non risultava nelle condizioni di beneficiare dell'indennità di accompagnamento, richiedendo questa non solo un'invalidità pari al 100% ma anche, che la stessa non fosse in grado di badare agli ordinari atti della vita quotidiana o di deambulare senza il costante aiuto di un'altra persona, lo stesso IN si premurava nel corso di detta conversazione telefonica di rappresentare alla EL che, per ottenere la richiesta di indennità, sarebbe dovuta risultare una patologia per "disturbi psichici con rallentamento psicomotorio".
Ritiene il Collegio, alla stregua delle risultanze processuali emergenti dal testo delle sentenze dei due gradi di giudizio di merito, la fondatezza della richiesta dell'imputata ad ottenere una pronuncia più favorevole di quella impugnata, avuto riguardo oltreché al dispositivo, alla manifesta illogicità della motivazione dei richiamati provvedimenti.
Va preliminarmente osservato che, seppure l'abuso d'ufficio è un reato "proprio" che può essere, quindi, commesso solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, è tuttavia pacificamente configurabile il concorso del privato destinatario dei benefici conseguenti all'atto abusivo. Peraltro, a tal fine, è pur sempre necessaria la dimostrazione che questi abbia posto in essere una condotta tale da avere svolto un ruolo "causalmente rilevante" nella realizzazione della fattispecie criminosa.
Tale partecipazione dell'extraneus all'abuso posto in essere dal soggetto qualificato può, quindi, comprendere oltre alla determinazione e all'istigazione (eventualmente anche a mezzo di intermediari) anche l'accordo criminoso.
Non può, d'altro verso, ravvisarsi il concorso nella sola e semplice istanza relativa a un atto che nel concreto, risulti illegittimo e, nonostante ciò, venga adottato: va, infatti, considerato che il privato contrariamente al pubblico funzionario, non è tenuto a conoscere le norme che regolano l'attività di quest'ultimo, ne', soprattutto, è tenuto a conoscere le situazioni attinenti all'ufficio che possono condizionare la legittimità dell'atto richiesto.
In tale ottica, pertanto, al fine di affermare la sussistenza del concorso del privato, la prova che un atto amministrativo è il risultato di collusione tra privato e pubblico funzionario non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta del primo e il provvedimento posto in essere dal secondo, essendo, invece, necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra le parti o altri dati di contorno dimostrino che la presentazione della domanda è stata preceduta, accompagnata o seguita da un'intesa col pubblico funzionario o, comunque, da pressioni dirette a sollecitarlo, ovvero a persuaderlo al compimento dell'atto illegittimo (cfr.: Cass., Sez. 6^, 29.5.2000, Margini). Questa Corte ritiene che la disapplicazione, in subiecta materia, di tali principi ermeneutici, costituisca il denunziato vizio logico- motivazionale dell'impugnata sentenza.
Le risultanze fattuali, mentre non attestano quale sia stata la condotta colpevole della EL, ne' che la stessa conoscesse le norme che consentivano la concessione del beneficio dell'accompagnamento, evidenziano, invece, che fu lo stesso IN PE, nella sua qualità di componente della commissione medica preposta al riconoscimento dell'infermità, ad operarsi personalmente per far risultare la patologia richiesta ai fini dell'ottenimento di detto beneficio, anche se, poi, non riuscì nell'intento di far modificare il convincimento negativo della commissione medica. Ciò posto, nel difetto probatorio di un effettivo contributo causale, la eventuale mera consapevolezza da parte della prevenuta di poter essere favorita dalla illegittimità dell'atto, o la sua semplice accettazione dell'ingiusto vantaggio patrimoniale eventualmente derivatole, sono circostanze del tutto inidonee a configurare una responsabilità a titolo concorsuale. Conclusivamente si osserva che, da parte dei giudici del merito, si è totalmente pretermesso che l'abuso d'ufficio configura un tipico reato monosoggettivo, in quanto il disvalore del fatto risiede soltanto nel comportamento del pubblico agente;
di conseguenza, ai fini della sussistenza del reato, non è necessaria la partecipazione del destinatario dell'atto alla condotta illecita posta in essere dal pubblico funzionario.
Il destinatario dell'utilità economica prodotta attraverso l'abuso, potrà concorrere nel reato, ma solo quando si dimostri che egli abbia svolto una effettiva attività di istigazione o agevolazione rispetto all'esecuzione del reato.
Nella fattispecie in esame, tale prova è totalmente carente. Consegue l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza nei confronti di EL IA per non aver commesso il fatto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di EL IA per non avere la medesima commesso il fatto.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004