Sentenza 21 maggio 2009
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto di abuso d'ufficio, l'esistenza di una collusione tra il privato ed il pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell'uno e il provvedimento adottato dall'altro, essendo invece necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra i predetti soggetti, ovvero altri dati di contorno, dimostrino che la domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata o seguita dall'accordo con il pubblico ufficiale o, comunque, da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illegittimo. (Fattispecie relativa all'illegittimo rilascio di una concessione edilizia in sanatoria).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2009, n. 40499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40499 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 21/05/2009
Dott. SERPICO RA - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1037
Dott. FAZIO Anna M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 8090/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. NI ER, nato a [...] il [...];
2. DE VI IL, nato a [...] il [...];
3. MB MA, nata a [...] il [...];
4. AN RA TO, nato a [...] il [...];
5. VE LA RU, n. a Prata di Principato Ultra (AV) il 14/02/1949;
6. NO RA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 29/04/2008 dalla Corte di Appello di Napoli;
esaminati gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto P.G. Dott. Iacoviello RA Mauro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi i difensori degli imputati: avv. Fabrizio Siggia (in sostituzione dell'avv. Antonio Fonzoli) per De IZ, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
avv. Umberto Del Basso De Caro per De IZ e OM, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
avv. Luigi Lepore per NI, MA, IL e ER, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
tutti invocando, in via subordinata, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
FATTO E DIRITTO
1.- Con sentenza pronunciata il 29.6.2006 il Tribunale di Benevento ha dichiarato i sei imputati in epigrafe generalizzati colpevoli del delitto di concorso in abuso di ufficio, esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 323 c.p., comma 2, e OM MA altresì del reato di abusivismo edilizio (L. n. 47 del 1985, art.20). Concesse a tutti i prevenuti le circostanze attenuanti generiche e unificati i reati ascritti alla OM sotto il vincolo della continuazione, il Tribunale ha condannato gli imputati alle pene condizionalmente sospese di: cinque mesi e quindici giorni di reclusione per la OM;
cinque mesi di reclusione per NI, De IZ e MA;
quattro mesi di reclusione per IL e ER. Lo stesso Tribunale ha mandato assolti per insussistenza del fatto gli imputati NI, De ZI e OM da un concorrente reato di abuso di ufficio afferente ad un provvedimento 7.11.2000 del sindaco del comune di NT ER NI, con cui era stato revocato l'incarico di dirigente dell'ufficio tecnico comunale all'ing. Remigio Melone;
revoca avvenuta, secondo l'originaria ipotesi di accusa, per finalità ritorsive verso il Melone, avendo costui manifestato l'intenzione di verificare violazioni edilizie compiute nella proprietà immobiliare del vice-sindaco De IZ e della madre OM. L'accusa di abuso di ufficio di cui sono stati ritenuti colpevoli i sei imputati investe una procedura di sanatoria edilizia che si assume illegittima, attuata per una residenza abitativa sita in NT e in proprietà della società VI di OM MA e C. s.a.s., abitato dalla OM e dal figlio De ZI IL, vice-sindaco del comune, allo scopo di procurare alla OM e al De ZI un ingiusto vantaggio di natura patrimoniale. In particolare la condotta integrante la regiudicanda è scandita dalla adozione di due atti amministrativi che perimetrano la illegittimità della sanatoria edilizia. Da un lato un parere favorevole al rilascio di concessione in sanatoria in favore della VI s.a.s. di OM MA, "privata beneficiaria della teleologica deviazione dell'attività amministrativa", emesso l'1.3.2001 dalla commissione edilizia comunale composta dal sindaco di NT NI ER, dai consiglieri comunali LA RU IL e ER RA e dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale ing. RA TO MA (subentrato nelle funzioni al revocato ing. Melone). Parere espresso dai citati pubblici ufficiali "in dispregio della normativa urbanistica ed incuranti della sussistenza di concreta situazione di conflitto di interesse del vice-sindaco De IZ dimorante nell'immobile" oggetto della sanatoria, non concedibile (con coeva abusività del parere favorevole della c.e.c.) perché attinente alla chiusura di una tettoia (oggetto di anteriore risalente concessione edilizia) con la realizzazione di una superficie coperta (utile abitabile) ampiamente superiore a quella dichiarata (pari a 470 mc) ed a manufatto posto a distanza inferiore a quella di legge dal cimitero cittadino nonché sottoposto a sequestro preventivo nel quadro di indagini per i fatti di causa. Dall'altro lato e consecutivamente nella emissione da parte del dirigente dell'ufficio tecnico comunale MA il 23.4.2001 della concessione edilizia in sanatoria n. 8/2001 in favore della OM (e del De IZ).
La decisione trae spunto, per giudicare oggettivamente dimostrata la illiceità della ridetta concessione in sanatoria, dalla successiva domanda di condono edilizio presentata dalla OM nel 2004 (ai sensi del D.L. n. 326 del 2003 e succ. mod.), corredata da documentazione fotografica che conclama come la "tettoia" beneficiaria della sanatoria del 2001 integri già avvenuti interventi edilizi che ne hanno univocamente trasformato la natura in quella di superficie abitativa. Nel sincronico contesto della concessione del 23.4.2001 la sanatoria si rivela indebita perché in palese contrasto con lo strumento urbanistico all'epoca vigente per ciò che concerne la volumetria realizzabile, eccedente l'indice di fabbricabilità pari a 0,03 mc/mq previsto per la zona agricola interessata dall'immobile della OM, e in patente violazione dell'art. 338 T.U. leggi sanitarie e delle norme in materia di polizia mortuaria (norme non derogabile da disposizioni dell'ente pubblico e da strumenti urbanistici locali), secondo cui nei cento metri dai cimiteri esiste un vincolo di inedificabilità assoluta (il manufatto della OM "sanato" si trova alla distanza di 50 metri dal cimitero).
2.- Investita all'impugnazione dei sei imputati, la Corte di Appello di Napoli con la sentenza resa il 29.4.2008 richiamata in epigrafe ha confermato l'impianto ricostruttivo degli eventi amministrativi sottesi alla sanatoria edilizia concessa all'imputata OM messo a fuoco dalla sentenza del Tribunale e, nella sostanza, ne ha condiviso la valutazione di penale rilevanza e di conseguente colpevolezza degli imputati. La Corte territoriale si è limitata a dichiarare la sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato contravvenzionale in materia edilizia ascritto a MA OM, la cui pena ha quindi ridotto a cinque mesi di reclusione, confermando le restanti statuizioni sanzionatorie nei confronti della stessa e dei coimputati.
Per la verità la Corte di Appello ha corretto delle imprecisioni della sentenza del Tribunale, riconoscendo la fondatezza di alcune doglianze degli imputati. Così ha rilevato che è improprio assumere che l'amministrazione comunale abbia concesso la sanatoria senza verificare la realtà fattuale dell'opera edilizia e ignorando l'esistenza del decreto di sequestro preventivo del manufatto, poiché il 15.1.2001 era stato effettuato un sopralluogo congiunto dei tecnici comunali (odierno imputato MA), dei carabinieri della locale Stazione e del consulente tecnico del p.m. Caggiano. Sopralluogo cui aveva fatto seguito una sintetica relazione attestante l'esistenza di opere abusive di chiusura della tettoia annessa all'edificio principale, situazione comunque - quanto allo "stato dei luoghi" - già nota al comune di NT alla luce delle precedenti pratiche edilizie interessanti la VI sas della OM. Così la Corte territoriale ha rimarcato come l'esistenza del sequestro preventivo penale non privasse l'ente pubblico della generale potestà di rilasciare una concessione in sanatoria. Così, infine, la sentenza di appello ha considerato inconferente il dato, pur enfatizzato dai giudici di primo grado, del difetto di nuovo atto di "asservimento" delle particelle immobiliari avvinte dalla sanatoria, avendo al riguardo sia il consulente dell'accusa che il consulente della difesa riconosciuto la non necessità (non obbligatorietà) di un nuovo atto di asservimento.
Nella propria analisi confermativa della rilevanza penale della concessione n. 8/2001 del comune di NT (rilasciata dal responsabile dell'u.t.c. MA) i giudici di appello hanno posto l'accento, a dimostrazione della illegittimità del parere favorevole della commissione edilizia comunale e del successivo provvedimento di concessa sanatoria del manufatto, sui due connessi profili dell'anomalo computo della volumetria edificabile e suscettibile di sanatoria (470 mc) e sul mancato rispetto della distanza spaziale dal cimitero.
All'esito di lungo esame degli aspetti tecnici della tematica, la sentenza di appello ha giudicato senz'altro condivisibile la conclusione del consulente tecnico del p.m., (non efficacemente contrastata dai rilievi del consulente di difesa) circa la necessità di cumulare nel calcolo della volumetria realizzabile e "sanabile" le cubature "assentite" in precedenti occasioni dall'ente pubblico (in particolare con concessione n. 19/1983) con la conseguente riduzione a soli 232 mc (in luogo dei 470 mc in concreto assentiti) dei volumi attuabili dalla OM. Quanto alla distanza dal cimitero, la sentenza respinge le tesi difensive incentrate sul rispetto dei limiti imposti dal p.r.g. di NT (60 metri dal cimitero), tale previsione soccombendo rispetto ad una pluralità di fonti normative di rango superiore (art. 338 TULS, L.R. Campania n. 14 del 1982, regolamento di polizia mortuaria, codice della strada), alla stregua delle quali l'area di inedificabilità assoluta è stabilmente estesa a distanze mai inferiori ai cento metri da un complesso cimiteriale. 3.- Avverso la decisione della Corte di Appello di Napoli hanno proposto ricorso per cassazione attraverso i rispettivi difensori tutti e sei gli imputati, adducendo vizi di violazione di legge e di carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, in tutto 0 in parte comuni a tutti gli imputati e che si riassumono come di seguito gli effetti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. A) - Con il ricorso (avv. Luigi Lepore) nell'interesse di NI ER, RA S. MA, LA B. IL e RA ER si deducono tre censure.
1. Violazione di legge e carenza di motivazione in riferimento alla ritenuta illegittimità degli atti amministrativi incriminati e in special modo della concessione in sanatoria del 23.4.2001. I giudici di appello non hanno tenuto conto o comunque non hanno idoneamente criticato le osservazioni del consulente della difesa ing. De Nisco. Soprattutto non condivisibile è la tesi della sentenza relativa all'inosservanza delle distanze dal cimitero, poiché entrambe le sentenze di merito sottovalutano il disposto del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 1 e 4 e della L. n. 166 del 2002, art. 28
(edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali) che rimettono ai comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, la disciplina specifica dell'attività edilizia. Ciò che legittimerebbe la deroga alle previsioni normative di cd. rango superiore.
2. Violazione dell'art. 192 c.p.p. e art. 323 c.p. per inadeguata valutazione delle fonti di prova acquisite al processo con particolare riguardo alla dimostrazione del dolo specifico (intenzionale) caratterizzante le condotte concorsuali dei quattro imputati. La sentenza impugnata, sulla scia della decisione di primo grado, ha privilegiato una inammissibile "cultura del sospetto", piuttosto che fare corretta applicazione dei criteri di apprezzamento delle prove postulati dall'art. 192 c.p.p., nonostante la carenza di elementi avvaloranti un rapporto collusivo tra i quattro ricorrenti e la OM (beneficiaria del provvedimento di sanatoria) ovvero di eventuali "pressioni" esercitate dal figlio della OM, De IZ IL nella sua qualità di vice-sindaco di NT. La sentenza non ha precisato quali elementi concreti qualifichino il dolo intenzionale del reato di abuso ascritto ai prevenuti, desumendo lo stesso dalla sola ipotizzata violazione di legge integrante la materialità della fattispecie e rappresentata dalla ritenuta illegittimità del provvedimento concessorio e del previo parere favorevole della commissione edilizia.
3. Erronea applicazione dell'art. 110 c.p. e difetto di motivazione in rapporto alla prova del concorso criminoso dei quattro imputati con peculiare riferimento alle posizioni dei componenti della commissione edilizia NI (sindaco), ER e IL (consiglieri comunali) che hanno espresso il parere favorevole dell'1.32001. Improprio e parziale è il richiamo della sentenza ad una decisione di questa S.C. (Cass. Sez. 5, 2.2.2001 n. 21947, Bertolini, rv. 219455), secondo cui anche la formulazione di un parere meramente consultivo, se espresso contro, legem, può integrare la condotta del reato di abuso di ufficio. La decisione di legittimità in parola, infatti, presuppone che vi sia pur sempre l'accertamento di un effettivo "accordo criminoso" degli imputati con i beneficiari del parere. Nel caso di specie difetta ogni prova certa e rigorosa di un simile accordo tra 1 quattro imputati e gli altri due imputati, in veste di beneficiari del parere.
B) - Con un primo ricorso (avv. Umberto Del Basso De Caro) nell'interesse di IL De IZ e MA OM si deduce unitario vizio di congiunte violazione di legge e di carenza e illogicità motivazionali, articolato in più aspetti o temi.
1. I giudici di appello non hanno preso in idoneo esame le osservazioni critiche del consulente tecnico della difesa (consulenza De Nisco), fondando l'illegittimità del provvedimento di sanatoria del manufatto edilizio per cui processo sui dati tecnici elaborati dal solo consulente del pubblico ministero, astenendosi dal compararli con quelli enunciati in sede difensiva. Impropriamente la sentenza di appello giudica significativa ("macroscopica") la violazione di legge attuata con i due incriminati atti amministrativi (parere c.e.c., concessione sanante), pur avendo circoscritto i contorni della violazione di legge caratterizzante la concessione n. 8/2001 ai due soli profili dell'indice di fabbricabilità del manufatto e della sua distanza dal cimitero.
2. L'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 323 c.p. è ritenuto provato dalla Corte partenopea unicamente in base a presunzioni che ignorano o travalicano il criterio direttivo dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Nessuna dimostrazione è offerta della intenzionalità agevolatrice dei pubblici ufficiali incriminati verso soggetti privati (la OM e il figlio). Nè è individuabile alcuna motivazione sulle specifiche condotte attribuite alla OM e al De IZ. Inopinatamente la sentenza giunge ad evocare (pag. 20) la "fondata presunzione di responsabilità" dei due imputati quali "diretti interessati" al provvedimento di sanatoria, provvedimento analogo a quelli adottati dal comune di NT in casistiche edilizie simili a quella coinvolgente i due imputati.
3. La decisione di appello trascura di approfondire l'esistenza del dolo intenzionale indispensabile per la realizzazione del reato di abuso e ignora l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che richiede la prova di una rappresentazione e volizione nel soggetto agente dell'evento del reato costituito da un danno o un vantaggio ingiusti (il ricorso cita Cass. Sez. 6, 28.1.2008 n. 7973, Trodella, non mass.).
4. La sentenza di appello neppure chiarisce, come sarebbe stato necessario, in quali specifici contegni sia ravvisabile il concorso criminoso, in senso oggettivo e soggettivo, del soggetto privato, cioè della OM (e dello stesso De IZ di cui non si segnalano distorsioni della funzione), nel reato proprio di abuso d'ufficio commesso da pubblico ufficiale, atteso che il privato concorre nel reato in esame solo quando abbia fornito un contributo causalmente orientato alla attuazione del fatto tipico del reato. C) - Con ulteriore atto di impugnazione personale l'imputato De IZ IL formula altre censure integrative del precedente ricorso, di cui (oltre che dell'anteriore atto di appello contro la sentenza di primo grado) richiama gli argomenti in punto di addotta inesistenza dell'illegittimità della sanatoria rilasciata (a lui stesso e) alla madre MA OM, con specifica attenzione all'elemento soggettivo del reato che caratterizzerebbe la sua condotta e ai criteri di valutazione del suo concorso criminoso.
1. La sentenza di appello (come la sentenza del Tribunale) non reca riferimento ad alcuna accertata condotta dell'imputato, quale pubblico ufficiale per la sua carica di vice-sindaco di NT, assunta nella pratica edilizia di sanatoria in nome della socia accomandataria della VI sas MA OM, proprietaria dell'immobile oggetto di sanatoria. Il De IZ ha rigorosamente rispettato il dovere di astensione dall'intervenire in qualsiasi attività dell'ente pubblico relativa alla procedura e, tuttavia, la sentenza basa il suo "interesse nella vicenda", assegnandogli rilievo penale, sul rapporto di parentela con la madre OM e sul suo ruolo di "personaggio autorevole e influente dell'amministrazione comunale di NT" (perché vice-sindaco), ma lasciando del tutto in ombra - quasi si sia in presenza di una sorta responsabilità oggettiva - gli elementi dimostrativi della condotta dell'imputato e in particolare della sua presunta intenzionalità criminosa, arrivando a porre l'accento sull'avere il De IZ dimorato nell'immobile investito dalla sanatoria, sull'esserne stato nominato custode giudiziale a seguito del sequestro preventivo e sull'aver egli avanzato rituale domanda di riesame avverso il corrispondente decreto del p.m. Elementi, tutti, privi di reale peso probatorio per legittimare l'affermazione di responsabilità concorsuale nel reato di abuso di ufficio. La sentenza di secondo grado ha, dunque, disatteso l'indirizzo della S.C., che ai fini della ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 323 c.p. impone acquisirsi elementi di certezza sulla finalizzazione antigiuridica di una determinata e non generica condotta dell'imputato (il ricorrente menziona, riportandone brani, la decisione Cass. Sez. 6, 27.6.2007 n. 35814, Pacia, rv. 237916).
2.1 giudici di appello hanno disapplicato l'art. 43 c.p., erroneamente ritenendo che la condotta di abuso possa discendere dalla mera assunzione di un ufficio pubblico e non dal concreto esercizio di una attività amministrativa, ancorché illegittima, ed omettendo di individuare i contribuiti causali alla produzione della violazione di legge sostanziante il reato di cui all'art. 323 c.p. riferibili all'imputato. La condotta concorrente di costui è circoscritta, in definitiva, ad una apodittica spendita della "influenza" riveniente dal ruolo di vice-sindaco e dal rapporto parentale con l'extraneus beneficiario del supposto provvedimento illegittimo (la coimputata OM).
D) - I difensori intervenuti nel corso dell'odierna discussione, nel ribadire le ragioni poste a sostegno dell'invocato annullamento della sentenza impugnata, hanno formulato subordinata richiesta di declaratoria di estinzione del reato ascritto agli imputati per sopravvenuta prescrizione.
4.- I ricorsi di ER NI, IL De IZ, OM MA, RA TO MA, LA RU IL e RA ER sono fondati con riferimento alle censure sollevate in merito al difetto di motivazione dell'impugnata sentenza di appello in punto di descrizione delle singole condotte realizzatrici del contestato abuso di ufficio e di analisi - per la posizione di ciascun ricorrente - dell'elemento soggettivo di tale reato. Di tal che la sentenza della Corte di Appello di Napoli deve essere annullata con rinvio alla medesima Corte territoriale affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio su tali temi della regiudicanda.
A.- In via preliminare deve osservarsi che la richiesta di eventuale declaratoria della prescrizione del reato, formulata in via subordinata in discussione dai difensori degli imputati (che così manifestano implicita volontà non abdicativa di siffatta causa di estinzione del reato) è infondata. Il reato ascritto ai ricorrenti, infatti, è lungi allo stato dall'essere attinto da prescrizione per effetto delle sospensioni del decorso del relativo termine intervenute nel corso del giudizio di primo grado, richiamate puntualmente nella sentenza del Tribunale di Benevento e pari a circa un anno. Per altro, avuto riguardo alla tipologia del rilevato vizio di legittimità come di seguito illustrata (carenza di motivazione sulla concorrente penale responsabilità dei sei imputati afferente, in speciale misura, ad uno degli elementi strutturali della fattispecie criminosa, quello del dolo del reato), i giudici del rinvio si faranno carico di verificare - in presenza di eventuale sopravveniente prescrizione - la sussistenza dei presupposti applicativi del disposto dell'art. 129 c.p., comma 2 (possibilità o non di proscioglimento nel merito), qualora all'esito del giudizio di rinvio risultino - in relazione alla latitudine del giudizio medesimo come determinata ai sensi dell'art. 627 c.p., comma 3 - difettare prove adeguate della colpevolezza di tutti o taluno degli imputati (cfr.: Cass. Sez. 1, 16.9.2004 n. 40386, Fagan, rv. 230620; Cass. Sez. 5, 10.6.2008 n. 25682, Ganci, rv. 240450; Cass. Sez. 5, 16.7.2008 n. 39220, Pasculli, rv. 242191). B.- I rilievi critici dei ricorrenti che investono la ritenuta illegittimità del parere consultivo favorevole al rilascio della concessione edilizia in sanatoria in favore di MA OM e della concessione emessa dall'imputato MA il 23.4.2001 sono infondati (ricorso avv. Lepore:
3.A.1; ricorso avv. Del Basso De Caro:
3.B.1; ricorso personale De IZ) per due complementari serie di ragioni. Per un verso essi rilievi sono sostanzialmente generici, perché censurano il percorso attraverso il quale, pur con alcune correzioni metodologiche e valutative, la Corte di Appello ha confermato la illegittimità degli atti amministrativi appena indicati, ma non specificano con sufficiente precisione le cause della presunta anomalia o della non correttezza delle considerazioni sviluppate dalla sentenza di secondo grado ovvero si limitano a richiamare (e riprodurre) le doglianze già espresse con i motivi di appello contro la sentenza di primo grado, sebbene espressamente prese in esame dalla Corte territoriale. Per altro verso e congiuntamente le censure enunciate in tema di illegittimità della concessione in sanatoria rilasciata alla OM debbono ritenersi indeducibili, poiché introducono elementi di rivisitazione delle fonti di prova alla luce della copiosa documentazione versata in atti e della sua analisi tecnica in relazione alla normativa urbanistica applicabile al caso e oggetto delle contrastanti conclusioni dei consulenti tecnici del p.m. e della difesa. Rivisitazione che, incentrandosi su giudizi in primo luogo di carattere fattuale attinenti ad evenienze ripercorse soltanto attraverso la motivazione delle due sentenze di merito e in modo dettagliato attraverso la motivazione della impugnata sentenza di appello, rimane di certo estranea all'odierno giudizio di legittimità, che è necessariamente ancorato alla testuale verifica della linearità logica e della correttezza giuridica della motivazione del provvedimento impugnato. Linearità e correttezza giuridica non censurabili, quando si tenga conto dell'approfondimento anche di natura tecnico-urbanistica effettuato dai giudici di appello e della menzionata assenza nei motivi di ricorso di dati che segnalino eventuali patenti incongruenze o erroneità della motivazione della sentenza di secondo grado, che - sole - potrebbero condurre ad una rilettura dei passaggi della decisione che esaminano i segmenti della pratica edilizia di sanatoria di cui i giudici di merito mettono in luce l'illegittimità.
C- Diversamente assistiti da pieno fondamento si rivelano i motivi di ricorso delineati da tutti gli imputati in rapporto alla insufficiente individuazione delle condotte personali degli imputati sussumibili nella categoria del reato concorsuale unitamente alla connessa e ancor meno sufficiente enunciazione degli elementi costitutivi o sintomatici dell'individuazione, per ciascun imputato, del dolo intenzionale del delitto di abuso di ufficio. La sentenza di appello e in misura maggiore la sentenza di primo grado trattano tali pur decisivi aspetti della regiudicanda in modo affatto sommario e con laconici o perentori giudizi che, per loro assertività e mancata indicazione di adeguati elementi sintomatici, evocano non più proponibili categorie di dolus in re ipsa, men che mai applicabili alla tipizzazione della fattispecie criminosa di cui all'art. 323 c.p. specialmente in relazione alla peculiare connotazione dell'elemento soggettivo del reato, rimodellato, a seguito della riforma della fattispecie risalente al 1997, da reato di pura condotta con dolo specifico a reato di evento con dolo intenzionale rispetto allo stesso evento lesivo (ingiusto vantaggio patrimoniale proprio o di terzi, ingiusto danno di terzi). Semplicisticamente la sentenza impugnata sembra equiparare, a mente del ben scarso peso attribuito nell'economia della pur diffusa motivazione alla disamina del dolo del reato ravvisabile nelle condotte di ciascun imputato, la illegittimità di un provvedimento amministrativo con la dimostrazione dell'esistenza del reato di abuso di ufficio. Ma l'illegittimità di un atto pubblico non equivale, per improprio automatismo traslativo, a ritenere dimostrato il reato di abuso.
Come puntualmente osservato in discussione dal concludente Procuratore Generale presso questa S.C., la confermata affermazione di colpevolezza dei sei imputati mutua carenze genetiche dell'accusa scaturenti dalla stessa vaghezza descrittiva dei contegni specifici degli imputati propria del capo di imputazione elevato a carico dei ricorrenti. Vaghezza che i giudici di appello non hanno saputo o potuto eludere mediante una scrupolosa opera definitoria dei singoli contegni degli imputati, cui si sia giustapposta una altrettanto doverosa indicazione selettiva degli elementi probatori del dolo e della volontà criminosa di ciascun imputato che quei contegni deve aver sorretto perché effettivamente si reputi consumato il delitto di abuso di ufficio.
Sorprende che la Corte di Appello, nel tentativo di recuperare le lacune motivazionali della sentenza di primo grado sui comportamenti specifici degli imputati e sul dolo caratterizzante tali singoli contegni poste in risalto dagli appelli degli imputati, si abbandoni ad uno schematico giudizio di "fondata presunzione di responsabilità", riferito agli imputati De IZ e OM nella loro veste di diretti interessati e beneficiari della illegittima sanatoria, ma parimenti esteso agli altri imputati pubblici ufficiali, dei quali la sentenza si limita a ribadire il coinvolgimento o intervento nella formulazione del parere consultivo espresso dalla commissione edilizia comunale e nell'emissione del provvedimento concessorio.
1. La tipizzazione delle condotte antigiuridiche del sindaco NI ER e dei consiglieri LA IL e RA ER non va oltre il dato storico della loro partecipazione alla c.e.c. che formula il parere favorevole alla sanatoria in data 1.3.2001. Null'altro si coglie nella sentenza della Corte partenopea sul ruolo criminoso concorsuale dei tre imputati e sulla intenzionalità del loro congiunto comportamento di favore verso la OM o, più propriamente, del vice-sindaco De IZ, di cui avrebbero - in buona sostanza - subito l'autorevole influenza, sebbene delle forme in cui tale condizionamento, in senso lato ambientale, si sarebbe manifestato nulla si precisi in sentenza. Salvo affermare, sul piano formale, col richiamo alla giurisprudenza di legittimità, che anche l'espressione di un parere non vincolante (quale quelle deliberato dalla c.e.c. di NT) è sufficiente ad integrare il reato di abuso di ufficio quando ne sia palese l'illegittimità per evidente violazione di legge. Citazione giurisprudenziale che i ricorrenti con ragione valutano impropria, perché - se è vero che anche la formulazione di un parere consultivo contra legem può realizzare l'abuso di ufficio - non meno vero è che la decisione citata dalla sentenza di appello (Cass. Sez. 5. 2.2.2001 n. 21947, Bertolini, rv. 219455) chiarisce come rimanga pur sempre indispensabile accertare anche che il provvedimento (parere) risulti frutto di un accordo tra gli imputati agenti, in guisa che il parere si inserisca nella dinamica criminosa "come elemento diretto ad agevolare la formazione di un atto illegittimo ed in grado di far conseguire un ingiusto vantaggio". E sull'esistenza di un simile previo accordo criminoso ovvero di altri univoci dati indicativi di un concorso criminoso diretto a rendere alla OM e al De IZ un risultato di ingiusto favore la motivazione della sentenza di appello non si sofferma.
2. Considerazioni non dissimili vanno articolate per la posizione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale MA RA TO, cui si addebita la formale adozione del provvedimento di concessione illegittimo, oltre alla partecipazione alla c.e.c. che ha espresso il menzionato previo parere favorevole (non vincolante) dell'1.3.2001. Muovendo dal presupposto che il MA il 15.1.2001 ha eseguito un sopralluogo dell'immobile ed ha acquisito piena conoscenza dello stato dei luoghi e dell'abusività dei lavori di chiusura perimetrale della tettoia della proprietà OM, che avrebbe dovuto rendergli chiara l'impraticabile sanatoria dell'abuso edilizio, la Corte territoriale sembra focalizzare il giudizio di colpevolezza del MA sui rapporti che egli avrebbe intrattenuto con i beneficiari della sanatoria OM e De IZ per il tramite dell'architetto Alberico TE, già coimputato del medesimo reato e mandato assolto con ampia formula liberatoria dal Tribunale di Benevento. Costui, secondo la tesi difensiva dell'imputato, avrebbe fornito chiarimenti su informale richiesta dello stesso MA a seguito dei quali sarebbe stata corretta (con congrua riduzione) la volumetria del manufatto oggetto di sanatoria. Ad avviso della Corte di Appello si tratterebbe di semplice espediente elusivo a fronte della consapevolezza del responsabile dell'u.t.c. che anche la minor volumetria per un valore di 470 mc interessata dal provvedimento di sanatoria del 23.4.2001 doveva ritenersi inidonea ai fini di un legittimo provvedimento sanante (per le ragioni tecniche esposte dal consulente urbanistico del p.m.). Tale consapevolezza dell'imputato espanderebbe la propria valenza di rilievo penale con l'assorbire l'elemento soggettivo del reato di abuso di ufficio, giacché varrebbe a confermare un "diffuso intento di favorire il De IZ e la sua famiglia", altresì qualificando come penalmente illeciti gli "accertati contatti" tra i pubblici ufficiali e i privati interessati. Messo da canto il surrettizio riesame negativo della posizione del TE (definitivamente uscito dal processo con assoluzione non appellata dal p.m.) su cui sembra indugiare la sentenza impugnata, è un dato ineludibile che la motivazione non precisa - al di là di mere formule locutorie - quali siano le tracce degli indebiti contatti assunti dal MA con i "privati" (OM e, deve credersi, anche De IZ perché "interessato"), oltre quelli - funzionali alla trattazione della pratica edilizia - intrattenuti con il TE nella sua veste di redattore del progetto di sanatoria portato all'attenzione del comune di NT.
Anche nel caso del MA i giudici di appello non esitano ad affermare che il quadro processuale "lascia presumere" l'esistenza di "pressioni ispirate da un fine di ingiusto profitto", pressioni intuitivamente riconducibili al vice sindaco De IZ (ora in veste di pubblico ufficiale), nonché il prodursi di una "consapevole e colpevole accondiscendenza ai privati interessi" segnalata dalla "macroscopica illegittimità" del provvedimento di sanatoria, escludente qualsiasi ipotesi di buona fede del MA (e dei coimputati pubblici ufficiali). Può considerarsi, da un lato, che le presunte pressioni subite dal MA e la presunta sua accondiscendenza avrebbero meritato una ben più approfondita analisi probatoria e valutativa, in uno alla necessità di dare risposta al motivo di appello dell'imputato, secondo cui egli meno di altri avrebbe dovuto essere ritenuto sensibile al peso e all'influenza locali della famiglia OM-De IZ, dal momento che non era persona legata da rapporto di dipendenza organica con il comune di NT, con cui aveva stipulato come libero professionista una convenzione a termine per l'espletamento dell'incarico di direttore dell'ufficio tecnico. Da un altro lato la macroscopicità della violazione di legge sottesa alla concessione in sanatoria non solo sembra estranea alla regiudicanda proprio in base alle osservazioni tecniche espresse dalla Corte di Appello in tutta evidenza riduttive del più ampio spettro di abusività messo a fuoco dal Tribunale di Benevento, ma è altresì contraddetto dal rilievo della stessa sentenza di primo grado (sul punto nessuna specifica critica è dato cogliere nell'impugnata sentenza di appello), secondo la quale la natura del fatto di abuso per cui è causa deve considerarsi di "non rilevante gravità" (l'abuso consistendo in una aggiunta edificatoria ad un edificio preesistente). Valutazione che ha giustificato la mitezza delle pene inflitte agli imputati dal Tribunale. Non è inutile osservare che non è in discussione il fatto che la violazione di legge costituente il reato di abuso di ufficio possa essere integrata dal rilascio di una concessione edilizia in sanatoria da parte del responsabile del settore urbanistico comunale siccome deviante e difforme dagli strumenti urbanistici vigenti (v. Cass. Sez. 6, 6.5.2008 n. 35856, Morelli, rv. 241248). Ma piuttosto l'evenienza che ciò che permette di ritenere tale violazione di legge penalmente rilevante per gli effetti dell'art. 323 c.p. è la sussistenza di una biunivoca correlazione criminosa con la volontà antigiuridica del soggetto agente conforme alla tipizzazione della norma incriminatrice. Vale a dire che vi sia prova di una proiezione finalistica della volontà del soggetto agente (dolo intenzionale) indirizzata a produrre unicamente effetti di favoritismo per sè o per terzi. Ora, se non vi è dubbio che la OM e il De IZ possono aver conseguito un vantaggio non legittimo attraverso la sanatoria (aumento della cubatura immobiliare e pedissequo incremento di valore del cespite), neppure vi è dubbio che una idonea disamina dell'elemento soggettivo del reato, coniugata a contegni specifici e non soltanto presunti, divenga irrinunciabile per affermarsi la conseguita prova della sussistenza e/o della commissione del reato di abuso. È proprio sotto questo profilo che la motivazione della sentenza di appello concernente l'imputato MA e gli altri imputati (pubblici ufficiali e non) si mostra lacunosa ed incompleta (v. Cass. Sez. 6, 30.4.1999 n. 12928, Mautone, rv. 215275: "In tema di elemento soggettivo del reato di abuso di ufficio la prova che un atto amministrativo è il risultato di una collusione tra il privato e il pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell'uno ed il provvedimento adottato dall'altro, essendo invece necessario a tal fine che il contesto fattuale, i rapporti personali tra i predetti soggetti ovvero altri dati di contorno dimostrino che la domanda del privato è stata preceduta, accompagnata o seguita dalla intesa con il pubblico ufficiale o comunque da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illegittimo").
3. Per quanto fin qui esposto appaiono chiari i rilievi formulabili, sul piano della motivazione, anche per le speculari posizioni dei coimputati MA OM e IL De IZ, il cui ruolo di beneficiari e "interessati" alla illegittima sanatoria edilizia del 23.4.2001 è già stato incidentalmente inquadrato. Anche nel caso di questi due ricorrenti si impone un rilievo di carattere preliminare che investe, come per gli altri imputati, la deficitaria risposta offerta dalla Corte di Appello di Napoli ai motivi di appello contro la sentenza di primo grado relativi in prevalente misura alla dedotta carenza di prova dell'elemento soggettivo del reato. Motivi di cui la sentenza di secondo grado rende puntuale contezza, ma sui quali lesina una effettiva pronuncia che non faccia ricorso a formule stereotipate o sintetiche che lambiscono (come si è rimarcato) l'assunto del dolus in re ipsa, rivelato dalla stessa e sola illegittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dal comune di NT.
Già lo stesso ruolo dei due imputati diviene ambiguo nella progressione espositiva della sentenza impugnata. La OM, amministratrice della società proprietaria dell'immobile beneficiato dalla sanatoria edilizia, assume senz'altro la veste di soggetto privato extraneus concorrente nel reato proprio di abuso di ufficio, anche se in più passaggi la sua posizione è omologata a quella "autorevole" del figlio IL De IZ e dell'importante famiglia di NT che questi rappresenta nella sua posizione di vice- sindaco del comune. Il De IZ è talora individuato come extraneus, cioè come privato beneficiario (risiede nell'edificio in cui sono avvenute le opere edilizie incrementali giudicate abusive, ne è il custode giudiziario, propone istanza di riesame contro il decreto di sequestro preventivo), ora come pubblico ufficiale in tutto partecipe dell'illegittima (illecita) attività amministrativa comunale culminata nella concessione in sanatoria del 23.4.2001 (quale esercente nel suo ruolo di vice-sindaco indebite sotterranee pressioni verso il sindaco e gli altri pubblici ufficiali intervenienti nella pratica edilizia di suo interesse). Laonde delle due l'una. O la posizione del De IZ pertiene alla sua veste di pubblico ufficiale e la sentenza di secondo grado (ma lo stesso è a dirsi della sentenza del Tribunale) non chiarisce in quali specifici atti si sia manifestata la distorsione delle sue funzioni per effetto del suo conflitto di interesse rispetto all'esito della pratica di sanatoria edilizia (verso la quale ha osservato il dovere di astensione, non reperendosi alcuna traccia - diretta o indiretta - di una sua partecipazione al procedimento amministrativo di sanatoria o a segmenti di esso). O la posizione del De IZ va riguardata al di fuori della sua qualità pubblica (vice-sindaco), venendo in rilievo insieme alla posizione della madre OM come soggetto privato beneficiario della sanatoria e in tal caso la sentenza ha omesso di specificare in qual modo sia venuto esprimendosi il suo concorso criminoso (e quello della stessa OM) nel reato proprio di abuso. Nell'uno e nell'altro caso la sentenza della Corte partenopea, che richiama presunzioni di responsabilità derivanti dall'autorevolezza dei due imputati (id est ruolo del De IZ), non espone - nella patente indistinzione dei contegni criminosi dei due imputati (ai limiti della doverosa specificazione delle condotte di reato) - elementi probatori (e non presunzioni) scanditi da valore sintomatico reale del concorso criminoso dispiegato da entrambi, in veste di istigatori dei fatti abusivi o illegittimi compiuti dai pubblici ufficiali del comune di NT ovvero in altre individuabili vesti (v. Cass. Sez. 6 14.6.2007 n. 37531, Serione, rv. 238029: "In tema di abuso d'ufficio deve escludersi il concorso nel caso in cui il privato si limiti alla mera presentazione di un'istanza relativa ad un atto che, in concreto, risulti illegittimo, essendo invece necessaria la prova che la presentazione della domanda sia stata preceduta, accompagnata o seguita da uri intesa o da pressioni dirette a sollecitare o persuadere il pubblico funzionario").
La sentenza di appello, in altre parole, non fornisce adeguati elementi asseveranti l'effettiva esistenza di un accordo collusivo tra il De IZ (in veste privata e/o pubblica) e la OM e gli altri coimputati pubblici ufficiali, accordo pure ripetutamente richiamato (ma non utilmente dimostrato) come presupposto del giudizio di responsabilità di tutti e sei gli imputati, ma non sorretto da conveniente enunciazione degli elementi di prova suffraganti le condotte specifiche degli imputati e l'elemento soggettivo del reato di abuso che ha qualificato ciascuna di dette condotte (v.: Cass. Sez. 6, 27.6.2007 n. 35814, Paria, rv. 237916;
Cass. Sez. 6, 24.1.2008 n. 10390, Magaldi, rv. 238927; Cass. Sez. 6, 7.5.2008 n. 35859, P.G. in p.p. Pro, rv. 241210: "In tema di abuso di ufficio per la configurabilità dell'elemento soggettivo è richiesto il dolo intenzionale, ossia la rappresentazione e la volizione dell'evento come conseguenza diretta e immediata della condotta dell'agente e obiettivo primario da costui perseguito"). In conclusione la sentenza della Corte di Appello di Napoli va annullata con rinvio degli atti ad altra sezione della stessa Corte per un nuovo giudizio che fornisca idonea risposta alle illustrate carenze della motivazione in punto di insufficiente descrizione dei comportamenti di ciascun imputato e dei dati dimostrativi del dolo del reato di abuso di ufficio, altresì facendosi carico dei rilievi espressi su tali medesimi profili dagli odierni ricorrenti con i rispettivi atti di appello avverso la sentenza di primo grado. Giudizio di rinvio cui la Corte territoriale procederà (art. 627 c.p.p., comma 3) uniformandosi ai principi in tema di valutazione del dolo intenzionale del reato di abuso di ufficio indicati nella motivazione della presente analisi e nelle decisioni di questa Corte regolatrice ivi richiamate.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2009