Sentenza 20 aprile 2011
Massime • 1
In tema di elemento soggettivo del delitto di abuso d'ufficio, il dolo intenzionale riguarda soltanto l'evento del reato, mentre gli altri elementi della fattispecie sono oggetto di dolo generico.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 21 ottobre 2015, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, ha assolto perché il fatto non costituisce reato Gioacchino Genchi e Luigi De Magistris dai reati di abuso di ufficio agli stessi ascritti (Capi A, B, C, D, E, F, G, e H della rubrica), con conseguente caducazione delle statuizioni in favore delle costituite parti civili. L'accusa mossa ai due imputati è di avere, il De Magistris quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ed il Genchi quale consulente tecnico del magistrato, agendo in concorso tra loro e nell'ambito di un procedimento in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2011, n. 34116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34116 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 20/04/2011
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 620
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 44649/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO;
nei confronti di:
1) AR RE, N. IL 21/02/1958;
avverso la sentenza n. 8551/2010 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALERMO, del 27/09/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'Angelo Giovanni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;
uditi i difensori avv.ti Mormino A. e Montalbano M., che hanno concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Il Gip del Tribunale di Palermo, con sentenza 27/9/2010, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di UF AL in ordine a due distinti reati di abuso d'ufficio, perché il fatto non sussiste.
Gli addebiti mossi al UF possono così essere sintetizzati:
capo a): reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 323 c.p., per avere disposto, quale Presidente della Regione Sicilia, in concorso col LD, responsabile dell'Ufficio legislativo e legale della Regione, la nomina fiduciaria a tempo indeterminato di venti giornalisti presso l'Ufficio stampa della Regione, attribuendo loro la qualifica e il trattamento economico di "capo redattore", senza avere esperito una preventiva selezione concorsuale, in violazione della normativa prevista dalle L. n. 150 del 2000, L. n. 29 del 1993, L. n. 241 del 1990, e ciò al fine di procurare intenzionalmente ai singoli assunti un ingiusto vantaggio patrimoniale;
in Palermo tra il 30/1/2004 e il 24/9/2007;
capo b): reato di cui all'art. 323 c.p., per avere autorizzato, nella qualità precisata, al fine di procurare a ciascuno un ingiusto vantaggio patrimoniale, i giornalisti RA, IN e AN a svolgere, in deroga al principio di esclusività del rapporto con la P.A., collaborazioni esterne con una emittente televisiva e con testate giornalistiche, in violazione della L.R. n. 2 del 2002, art. 127, che non aveva recepito la disposizione di cui alla L. n. 150 del 2000, art. 9, comma 5, relativa alla possibilità di deroga;
in Palermo tra il febbraio 2006 e l'ottobre 2007. Il Gup, dopo una premessa sugli elementi caratterizzanti il reato di cui all'art. 323 c.p., dava atto del contrasto interpretativo della normativa regolante la materia, rilevava che l'unica violazione di legge andava individuata, almeno formalmente, nel D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 7, comma 6, che imponeva un limite temporale alla durata dell'incarico, anche se il rapporto fiduciario caratterizzante la nomina poteva ritenersi parametrato temporalmente alla durata del mandato del Presidente della Regione e riteneva comunque che difettava totalmente la prova del "dolo specifico" (recte dolo intenzionale), vale a dire dell'intenzione dell'imputato di arrecare un danno all'Ente territoriale o di favorire i soggetti assunti, con i quali non v'era alcun rapporto di parentela, di amicizia o di semplice conoscenza: i giornalisti avevano regolarmente svolto la propria attività lavorativa e quelli autorizzati alle collaborazioni esterne non avevano cagionato alcun danno alla Regione, essendo stati retribuiti per tali collaborazioni dalla emittente televisiva o dalle testate giornalistiche di riferimento.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo, lamentando l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 323 c.p., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sotto i seguenti profili: a) le plurime violazioni di legge poste in essere erano sintomatiche della intenzionalità di procurare un vantaggio patrimoniale ingiusto ai giornalisti assunti, senza neppure una motivazione in ordine alle effettive esigenze dell'Ente regionale, a nulla rilevando che detti professionisti avessero regolarmente prestato la loro attività lavorativa;
b) anche l'autorizzazione data a tre giornalisti alla collaborazione con altre testate e con una emittente televisiva era in contrasto con la norma richiamata nel capo d'imputazione ed era stata ispirata dalla chiara volontà di procurare agli stessi un ulteriore vantaggio patrimoniale ingiusto, a nulla rilevando il difetto di danno patrimoniale per la P.A.. 3. È stata depositata, in data 10/3/2011, memoria difensiva, con la quale si è sollecitato la declaratoria d'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso, rilevando che: a) il coimputato LD, giudicato separatamente, era stato, all'esito del giudizio abbreviato, assolto dall'abuso d'ufficio in concorso col UF (capo a), con sentenza 27/9/2010, divenuta irrevocabile il 20 ottobre successivo;
b) il ricorso del P.G. era generico e comunque infondato;
c) non rilevavano, ai fini della individuazione delle violazioni di legge, le norme generali e programmatiche, ma soltanto quelle che regolavano specificamente la materia;
d) la nomina dei giornalisti aveva natura fiduciaria e il rapporto instaurato era regolato dal C.C.N.L. dei giornalisti, che non consentiva il tempo determinato, se non in particolari ipotesi;
e) la qualifica di redattore capo era imposta dalla L.R. n. 41 del 1985, art. 72, che aveva anche ampliato, per effetto della novella introdotta dalla L.R. n. 7 del 2006, l'organico dei giornalisti addetti all'Ufficio stampa della Presidenza della Regione;
f) a norma della L.R. n. 79 del 1976, art. 11, la nomina dei giornalisti addetti all'Ufficio stampa della Presidenza della Regione, in quanto fiduciaria, implicava il recesso ad nutum;
g) non poteva trovare applicazione la norma di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 7, comma 6; h) insussistenza di risorse umane interne all'Ente da potere utilizzare nel ruolo di addetti all'Ufficio stampa;
i) le nomine erano state effettuate in conformità del parere espresso dal responsabile dell'Ufficio legale. La difesa dell'imputato ha depositato, in data 14/4/2011, ulteriori note illustrative a dimostrazione della infondatezza del ricorso proposto dal P.G., evidenziando, in particolare, che la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia -, all'esito del giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, con sentenza del 4/4/2011, aveva rigettato, perché giuridicamente infondata, la domanda risarcitoria attivata dalla Procura regionale nei confronti - tra l'altro - del UF.
4. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze in esso articolate, in maniera - in verità - alquanto generica, tanto da essere al limite dell'ammissibilità, si rivelano prive di seria consistenza per le seguenti considerazioni: a) innanzi tutto perché, nel censurare l'apparato argomentativo della sentenza impugnata nella parte in cui non ravvisa nelle condotte addebitate all'imputato gli estremi del dolo intenzionale, il ricorrente sostiene che questo sarebbe insito nelle plurime violazioni di legge che sarebbero state poste in essere, finendo così col confondere e sovrapporre elementi strutturali del reato di abuso d'ufficio, che devono, invece, essere tenuti distinti;
b) il dolo intenzionale, infatti, riguarda soltanto l'evento del reato (danno o vantaggio patrimoniale ingiusti), mentre gli altri elementi della fattispecie relativi alla condotta, quali la violazione di norme di legge o di regolamento ovvero l'omissione di astensione, costituiscono oggetto di dolo generico, con l'effetto che la posizione psicologica dell'agente va valutata su un duplice piano, con riferimento ai due distinti e autonomi momenti della fattispecie, considerata nel suo aspetto dinamico;
c) nulla dice il ricorrente, se non evocando postulati meramente assertivi, in ordine alla violazione di norme di legge contenute nel complesso quadro normativo di riferimento, aspetto questo ritenuto sostanzialmente insussistente, anche se non adeguatamente esplicitato, dalla sentenza in verifica. Non può essere sottaciuto, con riferimento a quest'ultimo aspetto, che la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia -, investita del giudizio per responsabilità amministrativa promosso dal Procuratore regionale contro il UF ed altri, con sentenza 4/4/2011, ha rigettato la domanda di risarcimento del presunto danno erariale, non ravvisando alcuna violazione di legge nella procedura di nomina dei giornalisti destinati all'Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione Sicilia e nella regolamentazione del relativo rapporto con gli stessi instaurato.
La Corte dei Conti, analizzando le contestazioni mosse al UF, coincidenti esattamente con gli addebiti di cui all'imputazione sub a), ha sottolineato:
- a) l'Ufficio stampa presso la Presidenza della Regione Sicilia doveva necessariamente dotarsi di personale esterno alla P.A., mancando nei ruoli organici di questa personale con la qualifica di giornalista, così come consentito dalla L. n. 150 del 2000, art. 9, comma 2, recepito dalla L.R., n. 2 del 2002, art. 127;
- b) lo status giuridico dei giornalisti ai quali era stato conferito l'incarico di cui si discute non era quello di pubblico impiegato alle dipendenze della Regione, ma quello connesso ad un rapporto di collaborazione, caratterizzato da assoluta precarietà, nel senso che poteva essere risolto in qualunque momento da parte dell'Amministrazione, il che escludeva che l'accesso a tale incarico dovesse avvenire attraverso una selezione concorsuale;
- c) il numero dei giornalisti destinati all'Ufficio stampa non eccedeva la misura prevista dalla normativa regionale sul punto (L.R. n. 41 del 1985, art. 72, nel testo modificato dapprima dalla L.R. n. 17 del 2004, art. 127, comma 14 e poi dalla L.R. n. 7 del 2006, art. 1, comma 4).
- d) la verifica di professionalità era avvenuta nelle forme e nei modi previsti dalla normativa statale e regionale (Legge Statale n.150 del 2000, L.R. n. 41 del 1985 e L.R. n. 2 del 2002);
- e) il trattamento retributivo riservato ai giornalisti era stato legittimamente parametrato a quello previsto per il redattore capo, in conformità della scelta operata dal legislatore regionale (L.R. n. 41 del 1985, art. 72, richiamato anche dalla L.R. n. 2 del 2002, art. 127 e non attinto dalla declaratoria d'incostituzionalità di cui alla sentenza n. 189/2007 del Giudice delle leggi). Anche l'ipotesi di abuso d'ufficio di cui al capo b) è ritenuta dalla sentenza impugnata, con valutazione di merito immune da vizi logici, non assistita da adeguata prova, quanto meno con riferimento all'elemento soggettivo del reato.
La deroga all'esclusività del rapporto con la P.A. regionale concessa a tre giornalisti, autorizzati, senza penalizzare il servizio presso l'Ufficio stampa della Regione, a collaborare con una emittente televisiva e con testate giornalistiche, se può essere discutibile sul piano della opportunità, non è, di per sè, univocamente indicativa, anche per le difficoltà interpretative della normativa in materia (L.R. n. 2 del 2002, art. 127, comma 1, richiama la L. n. 150 del 2000, art. 9, comma 4, che prevede la possibilità di deroga), della intenzionalità dell'agente di procurare, in via immediata e diretta, un ingiusto vantaggio patrimoniale ai predetti giornalisti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2011