Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2004, n. 40386
CASS
Sentenza 16 settembre 2004

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È illegittima, nel giudizio di rinvio, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, allorché sussistano prove insufficienti e contraddittorie in ordine alla sussistenza del fatto, posto che ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., si deve equiparare l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi probatori alla mancanza di prove.

Sussiste la violazione del principio di diritto posto dalla Corte di cassazione (art. 627, comma terzo, cod. proc. pen.) nel caso in cui - annullata parzialmente la sentenza per illegittima e carente motivazione nella parte concernente l'attribuibilità soggettiva del reato - il giudice di rinvio affronti la questione, relativa alla parte annullata, solo incidentalmente, per giustificare il diniego di assoluzione nel merito, adottando le medesime argomentazioni in precedenza censurate dalla Corte, e, quindi, applichi la prescrizione. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, non residuando ulteriori elementi di prova suscettibili di valutazione da parte del giudice di merito).

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  • 1Braccio di ferro fra regole di giudizio in fasi e gradi diversi del processoAccesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2009

  • 2Il proscioglimento di merito non prevale sulla declaratoria di prescrizioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2004, n. 40386
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40386
Data del deposito : 16 settembre 2004

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