Sentenza 18 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2002, n. 5600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5600 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO 56 0 0 / 0 2 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G. N. 16853/99 Dott. Bruno D'ANGELO Rel. Consigliere Cron. 16729 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud. 24/01/02 VIDIRI Consigliere Dott. Guido ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NZ PI;
intimato 2002 avverso la sentenza n. 269/99 del Tribunale di LUCERA, 345 depositata il 05/06/99 R.G.N. 29/98; - -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato PICCIOTTO per delega TODARO;
persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. in GUIDO RAIMONDI Dott. che ha concluso per l'accoglimento del Generale ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al tribunale di Lucera, AN SE proponeva appello avverso la sentenza del 27 gennaio 1998, con la quale il pretore di Lucera aveva rigettato la sua domanda intesa ad ottenere la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, sostenendo di essere tale. La lavoratrice gravava la sentenza da appello perché, a suo parere, era errata là dove aveva fatto leva sulla presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità. Il tribunale, con sentenza del 5 marzo 1999, accoglieva l'appello ed ordinava all'Inps la iscrizione della AN negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992. Avverso la sentenza l'Inps ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione Con l'unico motivo di annullamento, l'Istituto ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e 116 c.p.c., oltre che vizi della motivazione, in quanto, The pur essendovi in atti contestazione circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il tribunale, con motivazione insufficiente, aveva accolto la tesi di controparte sulla base di due testimonianze. disattendendo le risultanze dei verbali ispettivi che accertavano il contrario. Il ricorso merita accoglimento. Invero, nel caso di accertamenti ispettivi allegati dall'inps, il giudice deve comparare ed apprezzare prudentemente tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa, ivi compresa l'eventuale esistenza di vincoli di parentela, coniugio o affinità tra lavoratore e datore di lavoro (v. Cass. n. 3975 del 2001. Vedi anche n. 1133 del 2000). CCIn particolare Cass., n. 3975 del 2001 insegna che nelle controversie aventi ad oggetto il diritto alle prestazioni previdenziali previste a favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato nell'agricoltura, l'iscrizione dell'interessato in uno degli elenchi nominativi di cui al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni, oltre a costituire elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative, può spiegare efficacia probatoria riguardo al presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa, senza tuttavia che tale certificazione integri una prova legale o sia assistita da una presunzione di legittimità in senso proprio. Ne consegue che, in caso di allegazione da parte dell'ente previdenziale di prove contrarie, anche se costituite dalle risultanze di accertamenti ispettivi, il giudice deve comparare ed apprezzare prudentemente tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa, ivi compresa l'eventuale esistenza di vincoli di parentale, coniugio o affinità tra lavoratore e datore di lavoro". Occorre dunque vedere se il tribunale abbia apprezzato le prove raccolte con prudente apprezzamento, ed il giudizio non può che essere negativo. Infatti nella sentenza si legge che due testi ebbero a sostenere di aver ил visto la AN lavorare ed il versamento ad essa di lire 50.000. Nulla di più. Nuila, in particolare, in ordine al soggetto che ebbe ad effettuare il pagamento, nulla sul titolo dello stesso e nulla in ordine alle modalità della prestazione lavorativa rispetto alla subordinazione, che è solo affermata in modo apodittico senza argomentazione alcuna idonea a 2 dimostraria sotto i profili della obbligatorietà, dell'orario di lavoro e di quant'altro vale a caratterizzare il lavoro subordinato. Conseguentemente, pare alla Corte che il tribunale non abbia proceduto al necessario prudente apprezzamento delle prove, motivando la sentenza in modo carente ed insoddisfacente, e, in particolare, senza porre a raffronto le testimonianza citate con i verbali ispettivi dell'Inps e sul relativo contenuto, e presupponendo inesattamente, negligendo i principi elaborati in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità ( v. Cass., n. 1097 del 1993 e n. 3975 del 2001 ), che nella specie potesse presumersi la onerosità del lavoro solo perché i soggetti interessati, pur essendo parenti, non erano conviventi Quindi, il ricorso non consiste in una censura relativa all'apprezzamento delle risultanze processuali, che sarebbe inammissibile in sede di legittimità, essendo tale valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito, ma mette in evidenza vizi logici e carenza della motivazione della sentenza certamente apprezzabili da questa Corte. Ne segue che il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Bari, che provvederà anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla corte d'appello di Bari. Roma, 24 gennaio 2002 Il Presidente / Il cons. est. Brui gell Bernat oggi. 3