Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2004, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - rel. - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ENAM ENTE NAZIONALE ASSISTENZA MAGISTRALE, in persona del Presidente e legale rappresentante RENATO D'ANGIÒ elettivamente domiciliato in ROMA VIA OFANTO 18, presso lo studio dell'avvocato LIUZZI GUIDO, che lo difende, giusta delega a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 138/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 17/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito, per il resistente, l'Avvocato LIUZZI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'EN ha impugnato quattro avvisi di rettifica emanati dall'ufficio Iva e relativi al 1982, 1983, 1984 e 1985, basati su una ritenuta indebita detrazione di Iva sugli acquisti. L'Ente ha sostenuto che per un mero errore materiale nella compilazione della dichiarazione Iva del 1981 era stata barrata la casella dell'esonero dagli adempimenti per operazioni esenti anziché quella della rinuncia allo speciale regime, e che l'errore era stato tempestivamente segnalato allo stesso ufficio Iva.
La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la sentenza è stata confermata dalla Commissione di secondo grado. Quindi, la Commissione Tributaria Centrale ha rigettato il ricorso dell'Ufficio. La Cassazione, con sentenza n. 9310/1997, ha accolto invece il ricorso dell'Amministrazione, ed ha rinviato per un nuovo esame della controversia alla luce dei principi di diritto formulati. La Commissione Regionale, in sede di rinvio, ha rigettato l'appello dell'ufficio sul presupposto che l' EN aveva barrato la casella 28 della dichiarazione del 1982 per mero errore formale e che l'Ente aveva poi riportato l'importo dell'imposta nel quadro della liquidazione conteggiandola in detrazione. La CTR ha aggiunto che l'Ente negli anni esaminati non aveva assolutamente alcun interesse ad avvalersi delle disposizioni dell'art. 36 bis, per le quali aveva erroneamente formulato l'opzione con la barratura. Ha proposto ricorso l' Amministrazione Finanziaria. L' EN ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha dedotto violazione degli articoli 63 d. lgs. n. 546/92, 384 e 394 c.p.c., 1428 e 1433 c.c., nonché difetto di motivazione, in quanto il giudice del rinvio non ha tenuto conto dei principi di diritto statuiti dal giudice di legittimità con la sentenza n. 9310 del 1997. In particolare, il giudice del rinvio non avrebbe esaminato i caratteri della essenzialità e riconoscibilità ex art. 1428 c.c. dell'errore, ma avrebbe qualificato come errore materiale la barratura della casella per l'opzione ex art. 36 bis d.p.r. n. 633/72. Su questa base, ha evidenziato l'assoluta carenza di motivazione.
L'Ente resistente ha dedotto l'inammissibilità del ricorso in quanto coinvolge apprezzamenti di fatto non censurabili in sede di legittimità.
Ritiene la Corte che le doglianze contenute nel ricorso sono infondate alla stregua della nuova disciplina introdotta dall'articolo 1 del d.p.r. n. 442/97, resa applicabile anche ai comportamenti tenuti prima dell'entrata in vigore della norma dall'articolo 4 della legge n. 342/200. Secondo l'articolo 1 citato, l'opzione si desume da comportamenti concludenti del contribuente, per cui restano superate tutte le problematiche discusse in tema di errore relative alle modalità di opzione. L'oggetto del ricorso qui esaminato concerne l'essenzialità e la riconoscibilità dell'errore dedotto dall' EN, per cui ormai, allo stato, sulla base della nuova disciplina, quel che conta è solo il comportamento dell' EN . Dalla sentenza impugnata emerge che l'Ente ha riportato l'importo dell'imposta nel quadro delle liquidazioni conteggiandola in detrazione, e che ha tenuto così un comportamento tacito concludente univoco. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004