Sentenza 16 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2002, n. 14713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14713 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 14713/0 2 IN NOME LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 6649/00 - Consigliere Cron.34233 Dott. Giovanni PRESTIPINO Rel. Consigliere Rep Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI . - Consigliere Ud.18/06/02 Dott. Federico ROSELLI Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
LL EL;
intimato avverso +la sentenza n. 854/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 23/03/99 R.G.N. 4865/97; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2838 udienza del 18/06/02 dal Consigliere Dott. Fabrizio --- -1- MIANI CANEVARI;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Maurizio VELARDI rigetto del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per il SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Catania RM IL conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno e il Ministero del Tesoro deducendo l'illegittimità della revoca della pensione di inabilità già attribuitagli con decorrenza dal 1 luglio 1980 e chiedendo l'accertamento del proprio diritto a tale prestazione. Il Pretore adito rigettava la domanda e il Tribunale di for Catania con sentenza del 23.3.1999, in riforma di tale decisione, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero del Tesoro e condannava il Ministero dell'Interno al pagamento dell'assegno di invalidità con decorrenza dal 1.8.1998. Il Tribunale rilevava, sulla base della consulenza tecnica rinnovata nel giudizio di appello, la sussistenza di un grado di inabilità superiore al 74% a decorrere dall'inizio del secondo semestre del 1998. Avverso tale sentenza il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione con quattro motivi (ciascuno dei quali è articolato in plurime censure). L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, che contiene la denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod.proc.civ., in relazione all'art.360 n.3 cod.proc.civ., nonché difetto di motivazione, ai sensi dell'art.360 n.5 cod.proc.civ., la parte ricorrente deduce che la domanda proposta dal IL per il ripristino della pensione di invalidità revocata in sede 3 amministrativa a seguito di revisione non meritava accoglimento, perché in corso di causa è stata riconosciuto un grado di invalidità inferiore al 100%. Con il secondo motivo si denuncia in via subordinata sia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 149 disp.att. cod.proc.civ. ,in relazione all'art.360 n.3 cod.proc.civ., sia il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria ai sensi dell'art.360 n.5 cod.proc.civ., affermandosi che la prima norma richiamata consente una valutazione degli aggravamenti e delle infermità sopravvenute solo nell'ambito del giudizio di primo grado, ma non in appello, dato l'effetto devolutivo dell'atto di gravame. Nella fattispecie, con tale atto (depositato il 9 dicembre 1997) è stata censurata la decisione del primo gludice in ordine all'insussistenza del requisito sanitario, che peraltro con la sentenza oggi denunciata è stato riconosciuto per la prima volta a far data dal 1 agosto 1998. Il giudice del gravame si è dunque pronunciato per la prima volta, in violazione del doppio grado di giurisdizione e del principio dell'effetto devolutivo dell'atto di appello, circa la sopravvenienza del requisito sanitario;
risulta contraddittoria la parziale riforma della decisione di primo grado, che è stata invece confermata, dal momento che la decorrenza del diritto alla prestazione è stata fissata in epoca successiva al deposito della decisione di primo grado. Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente per la loro connessione logica, sono infondate. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che le controversie in materia di revoca di pensione di invalidità civile o di assegno di invalidità civile, al pari di quelle concernenti il diritto di ottenere per la prima volta tali prestazioni negate in sede amministrativa, non danno luogo ad una impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguardano il diritto del cittadino di ottenere quella tutela diretta che la legge gli accorda;
con la conseguenza che il giudice non è chiamato a verificare la legittimità dell'atto amministrativo di diniego, o di revoca, o di soppressione, per applicarlo o disapplicarlo, ma ad accertare se sussista o meno il diritto del cittadino alla prestazione. A tal fine, si deve tener conto anche degli aggravamenti e di tutte le infermità che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello gludiziario, per applicazione analogica della disposizione dettata dall'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. in materia di invalidità pensionabile (Cass. 6 febbraio 1998 n.1264, 1 dicembre 1999 n.13394); non è quindi impedita l'allegazione in grado di appello di aggravamenti e nuove infermità costituenti elementi di fatto caratterizzati da novità rispetto a quelli posti a sostegno della originaria domanda (Cass. 17 novembre 1983 n.7464; cfr. anche Cass. 5 gennaio 2001 n.94, 4 aprile 2002 n.4834). D'altro canto, il giudice di merito, al quale l'attore abbia richiesto il riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità (art. 12 legge 30 marzo 1971 n. 118) può invece riconoscere, in presenza dei relativi presupposti, la spettanza dell'assegno d'invalidità, potendo tale minore beneficio ritenersi compreso per implicito in quello maggiore espressamente domandato (Cass. 11 agosto 1994 n.7367). Il terzo motivo, formulato ancora in via subordinata ed articolato nella duplice censura di violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 della legge n.118/1971 in relazione all'art.360 n.3 cod.proc.civ., nonché motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione all'art.360 n.5 cod.proc.civ., contiene critiche della valutazione del consulente tecnico d'ufficio, richiamata a sostegno della decisione in ordine allo stato di invalidità del sig. IL. Si deduce che la valutazione del 25% di invalidità per ittiosi lineare - circonflessa appare eccessiva≫ in relazione all'incidenza funzionale di questa patologia;
-la diagnosi di insufficienza respiratoria si fonda su un referto spirometrico del 1997 che parla di lieve deficit ventilatorio a patogenesi ostruttiva, per il quale è contemplata un'invalidità compresa tra l'11 e il 20% (sul punto si richiama in via analogica il codice 6013 della tabella allegata al D.M. 5 febbraio 1962 del Ministero della Sanità); erroneamente il C.T.U. ha indicato una percentuale del 41%; -ai fini della valutazione dell'ipoacusia nella misura del 24% il C.T.U. ha tenuto conto solo dell'esame audiometrico, senza effettuare gli esami impedenziometrici ritenuti indispensabili dalla citata normativa del D.M. 5 febbraio 1992; - anche tenendo ferma la valutazione delle restanti patologie, la determinazione del grado di inabilità nella misura del 76% appare eccessiva, sembrando poi considerate anche delle patologie minori a carattere coesistente. Anche queste censure sono infondate. La sentenza impugnata ha espressamente riferito il proprio apprezzamento ai criteri dettati con le tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992, applicate secondo il c.d. metodo «a scalare». Le critiche formulate non consentono di individuare specifiche violazioni di questi criteri legali, ed esprimono quindi un mero dissenso sulla diagnosi del quadro patologico, risolvendosi in un'inammissibile critica del convincimento del giudice di merito. E' invece fondato l'ultimo motivo, con cui si denunciano in via ulteriormente subordinata i vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n.118/1971, omesso esame od omessa pronuncia su un punto della controversia, nonché difetto di motivazione. Si osserva che erroneamente è stato riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità sul solo presupposto del requisito 7 sanitario, mentre il diritto alla prestazione in questione presuppone il possesso degli altri requisiti socio economici (possesso di reddito entro un certo limite, incollocabilità, insussistenza di incompatibilità), la cui sussistenza viene contestata dall'amministrazione ricorrente. La sentenza merita le critiche mosse, perché il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità presupponeva la verifica di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione di tale prestazione (cfr., in relazione alla domanda di ripristino del beneficio revocato dall'amministrazione, Cass. 10 aprile 1997 n.3101) e quindi, oltre che del requisito sanitario, anche di quello reddituale, nonché del mancato collocamento al lavoro (elemento questo specificamente richiesto per l'assegno di invalidità, e non per la pensione di inabilità precedentemente erogata). L'esistenza di tali requisiti risulta contestata dall'amministrazione ricorrente fin dalla introduzione del giudizio di primo grado. Il ricorso va quindi accolto per quanto di ragione;
la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa ad altro giudice, che procederà a nuova indagine in relazione a tale profilo e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Messina. Così deciso in Roma il 18 giugno 2002 8 Il Presidente Supefaument Тот Міант СанштамIl Consigliere estensore IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria gal 8.01.2002 7 : 2 . 1 1 $ IL CANCELLIERE